Art. 11 Categorie di domande di modifica dei disciplinari - art. 105 del regolamento (UE) n. 1308/2013, art. 14 e 15 del regolamento (UE) n. 33/2019 1. Conformemente all'art. 14 del regolamento (UE) n. 33/2019, le modifiche si classificano, in base alla loro rilevanza, in due categorie: «modifiche dell'Unione» e«modifiche ordinarie». 2. Una «modifica dell'Unione» del disciplinare DOP o IGP e' quella che: a) include una variazione del nome o parte del nome della denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta; b) consiste nella variazione, soppressione o aggiunta di una categoria di prodotti vitivinicoli, di cui Parte II dell'allegato VII del regolamento (UE) n 1308/2013; c) puo' potenzialmente invalidare il legame con l'ambiente geografico di cui alla lettera a), punto i) o alla lettera b), punto i) dell'art. 93, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013; d) comporta ulteriori restrizioni alla commercializzazione del prodotto. Le domande di «modifica dell'Unione» seguono la procedura nazionale di cui all'art. 12. 3. Tutte le modifiche diverse da quelle di cui al comma 2 sono considerate «modifiche ordinarie» e le relative domande seguono la procedura nazionale di cui all'art. 13. 4. Nell'ambito delle «modifiche ordinarie» sono comprese le «modifiche temporanee» che, ai sensi dell'art. 14, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 33/2019, riguardano una variazione temporanea del disciplinare dovuta all'imposizione, da parte delle autorita' pubbliche, di misure sanitarie e fitosanitarie obbligatorie o sono motivate da calamita' naturali o da condizioni meteorologiche sfavorevoli ufficialmente riconosciute dalle autorita' competenti. Le domande di «modifiche temporanee» seguono la procedura nazionale di cui all'art. 14. 5. Ai sensi dell'art. 15, comma 3, del regolamento (UE) n. 33/2019, la domanda di «modifiche dell'Unione» contiene esclusivamente le modifiche del disciplinare di cui al comma 2. Le «modifiche ordinarie» e le «modifiche temporanee» devono essere oggetto di specifiche domande, conformemente alle disposizioni procedurali nazionali di cui ai rispettivi articoli 13 e 14.