Art. 11 
 
Categorie di domande di modifica  dei  disciplinari -  art.  105  del
  regolamento (UE) n. 1308/2013, art. 14 e 15 del regolamento (UE) n.
  33/2019 
 
  1. Conformemente all'art. 14 del regolamento (UE)  n.  33/2019,  le
modifiche si classificano,  in  base  alla  loro  rilevanza,  in  due
categorie: «modifiche dell'Unione» e«modifiche ordinarie». 
  2. Una «modifica dell'Unione» del disciplinare DOP o IGP e'  quella
che: 
    a) include una  variazione  del  nome  o  parte  del  nome  della
denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta; 
    b) consiste nella variazione,  soppressione  o  aggiunta  di  una
categoria di prodotti vitivinicoli, di cui Parte II dell'allegato VII
del regolamento (UE) n 1308/2013; 
    c)  puo'  potenzialmente  invalidare  il  legame  con  l'ambiente
geografico di cui alla lettera a), punto i) o alla lettera b),  punto
i) dell'art. 93, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013; 
    d) comporta ulteriori restrizioni  alla  commercializzazione  del
prodotto. 
    Le  domande  di  «modifica  dell'Unione»  seguono  la   procedura
nazionale di cui all'art. 12. 
  3. Tutte le modifiche diverse da quelle di  cui  al  comma  2  sono
considerate «modifiche ordinarie» e le relative  domande  seguono  la
procedura nazionale di cui all'art. 13. 
  4.  Nell'ambito  delle  «modifiche  ordinarie»  sono  comprese   le
«modifiche temporanee» che, ai sensi dell'art. 14, paragrafo  2,  del
regolamento (UE) n. 33/2019, riguardano una variazione temporanea del
disciplinare  dovuta  all'imposizione,  da  parte   delle   autorita'
pubbliche, di misure sanitarie e fitosanitarie  obbligatorie  o  sono
motivate  da  calamita'  naturali  o  da  condizioni   meteorologiche
sfavorevoli ufficialmente riconosciute dalle autorita' competenti. Le
domande di «modifiche temporanee» seguono la procedura  nazionale  di
cui all'art. 14. 
  5. Ai sensi dell'art. 15, comma 3, del regolamento (UE) n. 33/2019,
la domanda di  «modifiche  dell'Unione»  contiene  esclusivamente  le
modifiche  del  disciplinare  di  cui  al  comma  2.  Le   «modifiche
ordinarie» e le  «modifiche  temporanee»  devono  essere  oggetto  di
specifiche  domande,  conformemente  alle  disposizioni   procedurali
nazionali di cui ai rispettivi articoli 13 e 14.