Art. 11
Categorie di domande di modifica dei disciplinari - art. 105 del
regolamento (UE) n. 1308/2013, art. 14 e 15 del regolamento (UE) n.
33/2019
1. Conformemente all'art. 14 del regolamento (UE) n. 33/2019, le
modifiche si classificano, in base alla loro rilevanza, in due
categorie: «modifiche dell'Unione» e«modifiche ordinarie».
2. Una «modifica dell'Unione» del disciplinare DOP o IGP e' quella
che:
a) include una variazione del nome o parte del nome della
denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta;
b) consiste nella variazione, soppressione o aggiunta di una
categoria di prodotti vitivinicoli, di cui Parte II dell'allegato VII
del regolamento (UE) n 1308/2013;
c) puo' potenzialmente invalidare il legame con l'ambiente
geografico di cui alla lettera a), punto i) o alla lettera b), punto
i) dell'art. 93, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013;
d) comporta ulteriori restrizioni alla commercializzazione del
prodotto.
Le domande di «modifica dell'Unione» seguono la procedura
nazionale di cui all'art. 12.
3. Tutte le modifiche diverse da quelle di cui al comma 2 sono
considerate «modifiche ordinarie» e le relative domande seguono la
procedura nazionale di cui all'art. 13.
4. Nell'ambito delle «modifiche ordinarie» sono comprese le
«modifiche temporanee» che, ai sensi dell'art. 14, paragrafo 2, del
regolamento (UE) n. 33/2019, riguardano una variazione temporanea del
disciplinare dovuta all'imposizione, da parte delle autorita'
pubbliche, di misure sanitarie e fitosanitarie obbligatorie o sono
motivate da calamita' naturali o da condizioni meteorologiche
sfavorevoli ufficialmente riconosciute dalle autorita' competenti. Le
domande di «modifiche temporanee» seguono la procedura nazionale di
cui all'art. 14.
5. Ai sensi dell'art. 15, comma 3, del regolamento (UE) n. 33/2019,
la domanda di «modifiche dell'Unione» contiene esclusivamente le
modifiche del disciplinare di cui al comma 2. Le «modifiche
ordinarie» e le «modifiche temporanee» devono essere oggetto di
specifiche domande, conformemente alle disposizioni procedurali
nazionali di cui ai rispettivi articoli 13 e 14.