Art. 5 Requisiti oggettivi dell'iniziativa 1. L'iniziativa da finanziare soddisfa i seguenti requisiti oggettivi: a) se l'impresa richiedente ha sede legale nell'Unione europea, il finanziamento e' finalizzato alla sottoscrizione di una quota non inferiore al 20% del capitale di rischio di societa' di nuova costituzione in Paesi partner oppure alla sottoscrizione di partecipazioni o aumenti di capitale di imprese in Paesi partner preesistenti; b) se l'impresa richiedente ha sede legale in un Paese partner, il finanziamento ha ad oggetto la sottoscrizione di un aumento del capitale sociale non inferiore al 20% e non superiore al 50% del capitale sociale come risultante dall'ultimo bilancio approvato; c) l'iniziativa non comporta delocalizzazione delle attivita' di ricerca, sviluppo, attivita' commerciale, nonche' di una parte sostanziale delle attivita' produttive; d) il Paese partner, in cui e' costituita l'impresa il cui capitale di rischio ottiene l'apporto del finanziamento di cui all'art. 27, comma 3, legge 11 agosto 2014, n. 125, offre adeguate garanzie a tutela degli investimenti stranieri; e) l'impresa il cui capitale di rischio ottiene l'apporto del finanziamento di cui all'articolo 27, comma 3, legge 11 agosto 2014, n. 125 opera prevalentemente in uno o piu' Paesi partner; f) l'iniziativa e' tesa alla creazione di occupazione, nel rispetto delle convenzioni internazionali sul lavoro, e di valore aggiunto locale per lo sviluppo sostenibile; g) l'impresa opera prevalentemente in uno o piu' dei settori individuati nel documento triennale di programmazione e di indirizzo di cui all'art. 12 della legge 11 agosto 2014, n. 125.