Art. 6 Criteri di selezione 1. I finanziamenti sono diretti a mobilitare risorse finanziarie aggiuntive attraverso partenariati pubblico-privati che promuovono uno sviluppo sostenibile e inclusivo nei Paesi partner, nel rispetto delle finalita' della legge 11 agosto 2014, n. 125, nonche' dei principi di trasparenza, concorrenzialita' e responsabilita' sociale, privilegiando la creazione di valore aggiunto locale e di occupazione in conformita' alle convenzioni internazionali sul lavoro. 2. Nella concessione dei finanziamenti le risorse disponibili sono assegnate di preferenza alle piccole e medie imprese, come definite dal decreto del Ministro delle attivita' produttive del 18 aprile 2005 recante «Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese». 3. I finanziamenti sono concessi, in via preferenziale, in relazione a imprese le cui attivita' sono prevalentemente localizzate in Paesi prioritari individuati nel documento triennale di programmazione e di indirizzo di cui all'art. 12 della legge 11 agosto 2014, n. 125.