Art. 16 Nomina del commissario ad acta 1. Con il provvedimento di nomina del commissario ad acta il Ministero individua gli specifici adempimenti volti al superamento delle irregolarita' sanabili emerse nel corso del controllo e assegna il termine per il loro espletamento. 2. Nei quindici giorni successivi alla scadenza del termine assegnato, il commissario ad acta trasmette al Ministero una relazione nella quale da' conto delle attivita' effettuate. 3. Nel caso in cui dalla relazione risulti inequivocabilmente il superamento di tutte le irregolarita' sanabili, il Ministero ne da' atto con propria comunicazione all'impresa. 4. Nel caso di mancata trasmissione della relazione, o qualora dalla relazione risulti il mancato o parziale superamento delle irregolarita' sanabili, il Ministero puo' disporre la perdita della qualifica di impresa sociale, ai sensi dell'articolo 15, comma 8 del decreto legislativo n. 112 del 2017. 5. Nel caso in cui si renda necessario accertare situazioni non adeguatamente chiarite dalla relazione, il Ministero puo' disporre un'ispezione straordinaria ai sensi delle disposizioni di cui al titolo IV del presente decreto.