Art. 16 
 
                   Nomina del commissario ad acta 
 
  1. Con il provvedimento  di  nomina  del  commissario  ad  acta  il
Ministero individua gli specifici adempimenti  volti  al  superamento
delle irregolarita' sanabili emerse nel corso del controllo e assegna
il termine per il loro espletamento. 
  2.  Nei  quindici  giorni  successivi  alla  scadenza  del  termine
assegnato,  il  commissario  ad  acta  trasmette  al  Ministero   una
relazione nella quale da' conto delle attivita' effettuate. 
  3. Nel caso in cui dalla relazione  risulti  inequivocabilmente  il
superamento di tutte le irregolarita' sanabili, il Ministero  ne  da'
atto con propria comunicazione all'impresa. 
  4. Nel caso di mancata  trasmissione  della  relazione,  o  qualora
dalla relazione risulti  il  mancato  o  parziale  superamento  delle
irregolarita' sanabili, il Ministero puo' disporre la  perdita  della
qualifica di impresa sociale, ai sensi dell'articolo 15, comma 8  del
decreto legislativo n. 112 del 2017. 
  5. Nel caso in cui si renda  necessario  accertare  situazioni  non
adeguatamente chiarite dalla relazione, il  Ministero  puo'  disporre
un'ispezione straordinaria ai sensi  delle  disposizioni  di  cui  al
titolo IV del presente decreto.