Art. 22
Riconversione, ricerca
e sviluppo del settore automotive
1. Al fine di favorire la transizione verde, la ricerca, gli
investimenti nella filiera del settore automotive finalizzati
all'insediamento, alla riconversione ((e alla riqualificazione))
verso forme produttive innovative e sostenibili, in linea con gli
obiettivi europei di riduzione delle emissioni nocive per l'ambiente
e di sviluppo digitale, nonche' per ((la concessione di incentivi))
all'acquisto di veicoli non inquinanti e per favorire il recupero e
il riciclaggio dei materiali, e' istituito un fondo nello stato di
previsione del Ministero dello sviluppo economico con una dotazione
di 700 milioni di euro per l'anno 2022 e 1.000 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2023 al 2030.
2. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro
delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e il Ministro
della transizione ecologica, da adottare entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti gli
interventi ammissibili al finanziamento del fondo di cui al comma 1
nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, i criteri
e le modalita' di attuazione del presente articolo, nonche' il
riparto delle risorse del fondo di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti ((dal comma 1 del presente articolo,)) pari
a 700 milioni di euro per l'anno 2022 e 1.000 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2023 al 2030, si provvede ai sensi
dell'articolo 42.