Art. 22 
 
                       Riconversione, ricerca 
                  e sviluppo del settore automotive 
 
  1. Al fine di  favorire  la  transizione  verde,  la  ricerca,  gli
investimenti  nella  filiera  del  settore   automotive   finalizzati
all'insediamento,  alla  riconversione  ((e  alla  riqualificazione))
verso forme produttive innovative e sostenibili,  in  linea  con  gli
obiettivi europei di riduzione delle emissioni nocive per  l'ambiente
e di sviluppo digitale, nonche' per ((la concessione  di  incentivi))
all'acquisto di veicoli non inquinanti e per favorire il  recupero  e
il riciclaggio dei materiali, e' istituito un fondo  nello  stato  di
previsione del Ministero dello sviluppo economico con  una  dotazione
di 700 milioni di euro per l'anno 2022 e 1.000 milioni  di  euro  per
ciascuno degli anni dal 2023 al 2030. 
  2. Con  uno  o  piu'  decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, su proposta  del  Ministro  dello  sviluppo  economico,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  il  Ministro
delle infrastrutture e della  mobilita'  sostenibili  e  il  Ministro
della transizione ecologica, da adottare entro  trenta  giorni  dalla
data di entrata in vigore del presente  decreto,  sono  definiti  gli
interventi ammissibili al finanziamento del fondo di cui al  comma  1
nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, i  criteri
e le modalita'  di  attuazione  del  presente  articolo,  nonche'  il
riparto delle risorse del fondo di cui al comma 1. 
  3. Agli oneri derivanti ((dal comma 1 del presente articolo,)) pari
a 700 milioni di euro per l'anno 2022 e 1.000  milioni  di  euro  per
ciascuno  degli  anni  dal  2023  al  2030,  si  provvede  ai   sensi
dell'articolo 42.