((Art. 22-bis Ricerca e sviluppo nel settore aerospaziale 1. Al fine di garantire la continuita' degli investimenti in ricerca e sviluppo nell'ambito del settore aerospaziale, anche rivolti alla transizione ecologica e digitale, nell'area della sicurezza nazionale gia' destinatari dei finanziamenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1985, n. 808, i diritti di regia derivanti dalla vendita dei prodotti utilizzanti le tecnologie sviluppate nell'ambito dei singoli progetti finanziati sono calcolati sull'incasso conseguito dai soggetti beneficiari quale ricavato delle vendite effettive nel quindicennio successivo alla data di conclusione di ciascun progetto, secondo gli scaglioni di avanzamento degli incassi in base alle aliquote previste nei provvedimenti di ammissione agli interventi. E' comunque esclusa l'applicazione dell'articolo 2033 del codice civile per le somme gia' versate. Le disposizioni del presente comma si applicano ai soggetti che presentano la dichiarazione di cui al comma 2 nei termini ivi previsti. 2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto i soggetti beneficiari dei finanziamenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1985, n. 808, presentano al Ministero dello sviluppo economico apposita dichiarazione attestante l'ammontare dei diritti di regia maturati ai sensi del comma 1 nonche' delle somme non ancora versate, formulata sulla base dei bilanci regolarmente depositati. 3. Il Ministero dello sviluppo economico effettua idonei controlli, anche a campione, sulla veridicita' delle dichiarazioni presentate ai sensi del comma 2.))