((Art. 22-bis
Ricerca e sviluppo nel settore aerospaziale
1. Al fine di garantire la continuita' degli investimenti in
ricerca e sviluppo nell'ambito del settore aerospaziale, anche
rivolti alla transizione ecologica e digitale, nell'area della
sicurezza nazionale gia' destinatari dei finanziamenti di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1985, n.
808, i diritti di regia derivanti dalla vendita dei prodotti
utilizzanti le tecnologie sviluppate nell'ambito dei singoli progetti
finanziati sono calcolati sull'incasso conseguito dai soggetti
beneficiari quale ricavato delle vendite effettive nel quindicennio
successivo alla data di conclusione di ciascun progetto, secondo gli
scaglioni di avanzamento degli incassi in base alle aliquote previste
nei provvedimenti di ammissione agli interventi. E' comunque esclusa
l'applicazione dell'articolo 2033 del codice civile per le somme gia'
versate. Le disposizioni del presente comma si applicano ai soggetti
che presentano la dichiarazione di cui al comma 2 nei termini ivi
previsti.
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto i soggetti beneficiari dei
finanziamenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge
24 dicembre 1985, n. 808, presentano al Ministero dello sviluppo
economico apposita dichiarazione attestante l'ammontare dei diritti
di regia maturati ai sensi del comma 1 nonche' delle somme non ancora
versate, formulata sulla base dei bilanci regolarmente depositati.
3. Il Ministero dello sviluppo economico effettua idonei controlli,
anche a campione, sulla veridicita' delle dichiarazioni presentate ai
sensi del comma 2.))