((Art. 22-bis 
 
             Ricerca e sviluppo nel settore aerospaziale 
 
  1. Al fine  di  garantire  la  continuita'  degli  investimenti  in
ricerca  e  sviluppo  nell'ambito  del  settore  aerospaziale,  anche
rivolti  alla  transizione  ecologica  e  digitale,  nell'area  della
sicurezza  nazionale  gia'  destinatari  dei  finanziamenti  di   cui
all'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1985, n.
808,  i  diritti  di  regia  derivanti  dalla  vendita  dei  prodotti
utilizzanti le tecnologie sviluppate nell'ambito dei singoli progetti
finanziati  sono  calcolati  sull'incasso  conseguito  dai   soggetti
beneficiari quale ricavato delle vendite effettive  nel  quindicennio
successivo alla data di conclusione di ciascun progetto, secondo  gli
scaglioni di avanzamento degli incassi in base alle aliquote previste
nei provvedimenti di ammissione agli interventi. E' comunque  esclusa
l'applicazione dell'articolo 2033 del codice civile per le somme gia'
versate. Le disposizioni del presente comma si applicano ai  soggetti
che presentano la dichiarazione di cui al comma  2  nei  termini  ivi
previsti. 
  2. Entro sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto i soggetti beneficiari  dei
finanziamenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge
24 dicembre 1985, n. 808,  presentano  al  Ministero  dello  sviluppo
economico apposita dichiarazione attestante l'ammontare  dei  diritti
di regia maturati ai sensi del comma 1 nonche' delle somme non ancora
versate, formulata sulla base dei bilanci regolarmente depositati. 
  3. Il Ministero dello sviluppo economico effettua idonei controlli,
anche a campione, sulla veridicita' delle dichiarazioni presentate ai
sensi del comma 2.))