Art. 23
Ricerca e sviluppo di tecnologie innovative
1. Al fine di promuovere la ricerca, lo sviluppo della tecnologia
dei microprocessori e l'investimento in nuove applicazioni
industriali di tecnologie innovative, anche tramite la riconversione
di siti industriali esistenti e l'insediamento di nuovi stabilimenti
nel territorio nazionale, e' istituito un fondo nello stato di
previsione del Ministero dello sviluppo economico con una dotazione
di 150 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2023 al 2030.
2. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il
Ministro dell'universita' e della ricerca e con il Ministro per
l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, da adottare
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono definiti gli ambiti di applicazione e di intervento, i
criteri e le modalita' di riparto delle risorse del fondo di cui al
comma 1.
3. Agli oneri derivanti ((dal comma 1 del presente articolo,)) pari
a 150 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2023 al 2030, si provvede ai sensi
dell'articolo 42.