Art. 25 
 
Incremento del Fondo per l'adeguamento dei prezzi e  disposizioni  in
  materia  di  revisione  dei  prezzi  dei  materiali  nei  contratti
  pubblici 
 
  1. Per fronteggiare, nel primo semestre dell'anno 2022, gli aumenti
eccezionali  dei  prezzi  di  alcuni  materiali  da  costruzione,  la
dotazione del Fondo di  cui  all'articolo  1-septies,  comma  8,  del
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e' incrementata  di  150  milioni
((di euro)) per l'anno 2022. 
  2. Per le finalita' di cui al comma 1, in relazione ai contratti in
corso di esecuzione alla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto,  entro  il   30   settembre   2022,   il   Ministero   delle
infrastrutture   e   della   mobilita'   sostenibili   procede   alla
determinazione, con proprio decreto, sulla  base  delle  elaborazioni
effettuate dall'Istituto nazionale di statistica in attuazione  della
metodologia definita dal medesimo Istituto ai sensi dell'articolo 29,
comma 2, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4,  ((convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25,))  delle  variazioni
percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8 per  cento,
verificatesi nel primo semestre dell'anno 2022,  dei  singoli  prezzi
dei materiali da costruzione piu' significativi. 
  3. Per i materiali da costruzione di cui al comma 2  si  procede  a
compensazioni, in aumento o in diminuzione,  nei  limiti  di  cui  ai
commi 4, 5, 6 e 7 del presente articolo, anche  in  deroga  a  quanto
previsto dall'articolo 133, commi 4, 5, 6 e  6-bis,  del  codice  dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di  cui  al
decreto legislativo 12 aprile  2006,  n.  163,  e,  per  i  contratti
regolati dal  codice  dei  contratti  pubblici,  di  cui  al  decreto
legislativo 18 aprile  2016,  n.  50,  in  deroga  alle  disposizioni
dell'articolo 106, ((comma 1,))  lettera  a),  del  medesimo  codice,
determinate  al  netto   delle   compensazioni   eventualmente   gia'
riconosciute o liquidate in relazione  al  primo  semestre  dell'anno
2022, ai sensi del medesimo articolo 106, comma 1, lettera a). 
  4. La compensazione e' determinata applicando  alle  quantita'  dei
singoli   materiali   impiegati   nelle   lavorazioni   eseguite    e
contabilizzate dal direttore dei lavori,  ovvero  annotate  sotto  la
responsabilita' del direttore dei lavori nel libretto  delle  misure,
dal 1° gennaio 2022 fino al 30 giugno 2022, le variazioni in  aumento
o in diminuzione dei relativi prezzi rilevate dal decreto di  cui  al
comma 2 con riferimento alla data  dell'offerta,  eccedenti  l'8  per
cento se riferite esclusivamente all'anno 2022 ed eccedenti il 10 per
cento complessivo se riferite a piu' anni. 
  5. Per le variazioni in aumento, a pena di decadenza, l'appaltatore
presenta alla stazione appaltante l'istanza  di  compensazione  entro
quindici giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana del decreto di  cui  al  comma  2.  Per  le
variazioni in diminuzione, la procedura e'  avviata  d'ufficio  dalla
stazione appaltante, entro quindici giorni dalla  predetta  data;  il
responsabile del procedimento accerta con  proprio  provvedimento  il
credito della stazione appaltante e procede a eventuali recuperi. 
  6.  Per  le  lavorazioni  eseguite  e  contabilizzate  negli   anni
precedenti all'anno 2022, restano ferme le  variazioni  rilevate  dai
decreti adottati ai sensi dell'articolo 133, comma 6, del  codice  di
cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, dell'articolo 216,  comma
27-ter, del codice di cui al decreto legislativo n.  50  del  2016  e
dell'articolo 1-septies, comma 1, del decreto-legge n. 73  del  2021,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2021. 
  7. Ciascuna stazione appaltante provvede alle  compensazioni  ((nel
limite)) del 50 per cento delle risorse appositamente accantonate per
imprevisti nel quadro economico di ogni intervento,  fatte  salve  le
somme relative agli impegni contrattuali  gia'  assunti,  nonche'  le
eventuali ulteriori somme a disposizione  della  stazione  appaltante
per lo stesso intervento e stanziate annualmente. Possono,  altresi',
essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta,  qualora  non
ne sia prevista una  diversa  destinazione  sulla  base  delle  norme
vigenti, nonche' le somme disponibili relative  ad  altri  interventi
ultimati di competenza della medesima stazione  appaltante  e  per  i
quali  siano  stati  eseguiti  i  relativi  collaudi  ed  emanati   i
certificati di  regolare  esecuzione  nel  rispetto  delle  procedure
contabili della spesa, nei limiti  della  residua  spesa  autorizzata
disponibile alla data di entrata in vigore del presente decreto. 
  8. Per i soggetti tenuti all'applicazione  del  codice  di  cui  al
decreto legislativo n. 163 del 2006, ad esclusione  dei  soggetti  di
cui  all'articolo  142,  comma  4,  del   medesimo   codice,   ovvero
all'applicazione del codice di cui al decreto legislativo n.  50  del
2016, ad esclusione dei soggetti di cui all'articolo  164,  comma  5,
del medesimo codice, per i lavori realizzati  ovvero  affidati  dagli
stessi, in caso di insufficienza delle risorse di cui al comma 7  del
presente articolo, alla copertura degli oneri si provvede, fino  alla
concorrenza dell'importo di 150  milioni  di  euro,  che  costituisce
limite massimo di spesa, con le risorse del Fondo di cui al  comma  1
((del  presente  articolo))   e   secondo   le   modalita'   previste
dall'articolo 1-septies,  comma  8,  secondo  e  terzo  periodo,  del
decreto-legge n. 73 del 2021, convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge n. 106 del 2021. 
  9. Agli oneri derivanti dal comma 1, ((pari a))euro 150 milioni per
l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 42.