((Art. 25-bis Riassegnazione di risorse in favore dell'emittenza locale 1. All'articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1-bis, le parole: « A decorrere dall'anno 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « Per l'anno 2019 »; b) dopo il comma 1-quater e' inserito il seguente: « 1-quinquies. A decorrere dall'anno 2023, il credito d'imposta di cui al comma 1 e' concesso, alle stesse condizioni e ai medesimi soggetti ivi contemplati, nella misura unica del 75 per cento del valore incrementale degli investimenti effettuati in campagne pubblicitarie esclusivamente sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line, nel limite massimo di spesa di 30 milioni di euro in ragione d'anno, che costituisce tetto di spesa, e in ogni caso nei limiti dei regolamenti dell'Unione europea richiamati al comma 1. Ai fini della concessione del credito d'imposta si applica il regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2018, n. 90 ». 2. Il comma 13 dell'articolo 67 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e' abrogato. 3. A decorrere dall'anno 2023, il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, e' incrementato di 15 milioni di euro annui da destinare alla quota spettante al Ministero dello sviluppo economico. 4. Agli oneri derivanti dal comma 1 e dal comma 3, pari a 45 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione delle disposizioni di cui al comma 2.))