((Art. 25-bis 
 
      Riassegnazione di risorse in favore dell'emittenza locale 
 
  1. All'articolo 57-bis del decreto-legge 24  aprile  2017,  n.  50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21  giugno  2017,  n.  96,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1-bis, le parole: « A decorrere dall'anno 2019 » sono
sostituite dalle seguenti: « Per l'anno 2019 »; 
    b) dopo il comma 1-quater e' inserito il seguente: 
      « 1-quinquies. A decorrere dall'anno 2023, il credito d'imposta
di cui al comma 1 e' concesso, alle stesse condizioni e  ai  medesimi
soggetti ivi contemplati, nella misura unica del  75  per  cento  del
valore  incrementale  degli  investimenti  effettuati   in   campagne
pubblicitarie esclusivamente sulla  stampa  quotidiana  e  periodica,
anche on line, nel limite massimo di spesa di 30 milioni di  euro  in
ragione d'anno, che costituisce tetto di spesa, e in  ogni  caso  nei
limiti dei regolamenti dell'Unione europea richiamati al comma 1.  Ai
fini  della  concessione  del  credito  d'imposta   si   applica   il
regolamento di cui  al  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 16 maggio 2018, n. 90 ». 
  2. Il comma 13 dell'articolo 67 del decreto-legge 25  maggio  2021,
n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021,  n.
106, e' abrogato. 
  3. A decorrere  dall'anno  2023,  il  Fondo  per  il  pluralismo  e
l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26
ottobre 2016, n. 198, e' incrementato di 15 milioni di euro annui  da
destinare alla quota spettante al Ministero dello sviluppo economico. 
  4. Agli oneri derivanti dal comma 1  e  dal  comma  3,  pari  a  45
milioni di  euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2023,  si  provvede
mediante utilizzo delle  risorse  rivenienti  dall'abrogazione  delle
disposizioni di cui al comma 2.))