Art. 22-bis 
 
             Ricerca e sviluppo nel settore aerospaziale 
 
  1. Al fine  di  garantire  la  continuita'  degli  investimenti  in
ricerca  e  sviluppo  nell'ambito  del  settore  aerospaziale,  anche
rivolti  alla  transizione  ecologica  e  digitale,  nell'area  della
sicurezza  nazionale  gia'  destinatari  dei  finanziamenti  di   cui
all'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1985, n.
808,  i  diritti  di  regia  derivanti  dalla  vendita  dei  prodotti
utilizzanti le tecnologie sviluppate nell'ambito dei singoli progetti
finanziati  sono  calcolati  sull'incasso  conseguito  dai   soggetti
beneficiari quale ricavato delle vendite effettive  nel  quindicennio
successivo alla data di conclusione di ciascun progetto, secondo  gli
scaglioni di avanzamento degli incassi in base alle aliquote previste
nei provvedimenti di ammissione agli interventi. E' comunque  esclusa
l'applicazione dell'articolo 2033 del codice civile per le somme gia'
versate. Le disposizioni del presente comma si applicano ai  soggetti
che presentano la dichiarazione di cui al comma  2  nei  termini  ivi
previsti. 
  2. Entro sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto i soggetti beneficiari  dei
finanziamenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge
24 dicembre 1985, n. 808,  presentano  al  Ministero  dello  sviluppo
economico apposita dichiarazione attestante l'ammontare  dei  diritti
di regia maturati ai sensi del comma 1 nonche' delle somme non ancora
versate, formulata sulla base dei bilanci regolarmente depositati. 
  3. Il Ministero dello sviluppo economico effettua idonei controlli,
anche a campione, sulla veridicita' delle dichiarazioni presentate ai
sensi del comma 2. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 3  della  legge  24
          dicembre 1985, n. 808, recante «Interventi per lo  sviluppo
          e  l'accrescimento  di   competitivita'   delle   industrie
          operanti nel settore aeronautico»: 
              «Art   3   (Finanziamenti   e   contributi    per    la
          partecipazione di imprese nazionali a programmi industriali
          aeronautici in collaborazione  internazionale).  -  Per  le
          finalita' di cui all'articolo  1,  alle  imprese  nazionali
          partecipanti a programmi in  collaborazione  internazionale
          per la realizzazione di aeromobili, motori, equipaggiamenti
          e materiali aeronautici possono essere concessi: 
                a) finanziamenti per l'elaborazione  di  programmi  e
          l'esecuzione    di    studi,    progettazioni,    sviluppi,
          realizzazione  di  prototipi,   prove,   investimenti   per
          industrializzazione ed avviamento alla produzione fino alla
          concorrenza dei relativi costi, inclusi i maggiori costi di
          produzione   sostenuti   in   relazione   all'apprendimento
          precedente al raggiungimento delle condizioni produttive di
          regime; 
                b) contributi in conto interessi, non superiori al 60
          per cento del tasso di riferimento di cui  all'articolo  20
          del decreto del  Presidente  della  Repubblica  9  novembre
          1976, n. 902, sui finanziamenti  concessi  da  istituti  di
          credito, per lo svolgimento dell'attivita' di produzione di
          serie,  nella  misura  del  70  per  cento  del  costo  del
          programma  di  produzione  considerato  e  per  un  periodo
          massimo di cinque anni. Per le iniziative  localizzate  nei
          territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi
          sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con il  decreto
          del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978,  n.  218,  la
          misura e' rispettivamente elevata al 70 per cento e  all'80
          per cento; 
                c) contributi in conto  interessi  sui  finanziamenti
          per un periodo massimo di dieci anni di istituti di credito
          relativi a dilazioni di pagamento ai clienti finali,  nelle
          misure  necessarie   ad   allineare   le   condizioni   del
          finanziamento  a   quelle   praticate   dalle   istituzioni
          finanziarie nazionali delle imprese estere partecipanti  al
          programma. 
              Gli interventi di  cui  al  presente  articolo  possono
          essere  effettuati   anche   in   relazione   all'eventuale
          finanziamento, da  parte  delle  imprese  nazionali,  delle
          attivita'  comuni  di  programma  per  la  quota  di   loro
          pertinenza.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 2033  del  R.D.  16
          marzo 1942, n. 262 (Codice civile): 
              «Art. 2033. - Chi ha eseguito un pagamento  non  dovuto
          ha diritto di ripetere  cio'  che  ha  pagato.  Ha  inoltre
          diritto  ai  frutti  e  agli  interessi  dal   giorno   del
          pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede,  oppure,
          se questi era in buona fede, dal giorno della domanda.».