Art. 23 
 
             Ricerca e sviluppo di tecnologie innovative 
 
  1. Al fine di promuovere la ricerca, lo sviluppo  della  tecnologia
dei  microprocessori   e   l'investimento   in   nuove   applicazioni
industriali di tecnologie innovative, anche tramite la  riconversione
di siti industriali esistenti e l'insediamento di nuovi  stabilimenti
nel territorio nazionale,  e'  istituito  un  fondo  nello  stato  di
previsione del Ministero dello sviluppo economico con  una  dotazione
di 150 milioni di euro per l'anno 2022 e  500  milioni  di  euro  per
ciascuno degli anni dal 2023 al 2030. 
  2. Con  uno  o  piu'  decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, su proposta  del  Ministro  dello  sviluppo  economico,  di
concerto con il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  con  il
Ministro dell'universita' e della  ricerca  e  con  il  Ministro  per
l'innovazione tecnologica e  la  transizione  digitale,  da  adottare
entro trenta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, sono definiti gli ambiti di applicazione e di intervento,  i
criteri e le modalita' di riparto delle risorse del fondo di  cui  al
comma 1. 
  3. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo,  pari  a
150 milioni di euro per  l'anno  2022  e  500  milioni  di  euro  per
ciascuno  degli  anni  dal  2023  al  2030,  si  provvede  ai   sensi
dell'articolo 42.