Art. 25 
 
Incremento del Fondo per l'adeguamento dei prezzi e  disposizioni  in
  materia  di  revisione  dei  prezzi  dei  materiali  nei  contratti
  pubblici 
 
  1. Per fronteggiare, nel primo semestre dell'anno 2022, gli aumenti
eccezionali  dei  prezzi  di  alcuni  materiali  da  costruzione,  la
dotazione del Fondo di  cui  all'articolo  1-septies,  comma  8,  del
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e' incrementata di 150 milioni di
euro per l'anno 2022. 
  2. Per le finalita' di cui al comma 1, in relazione ai contratti in
corso di esecuzione alla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto,  entro  il   30   settembre   2022,   il   Ministero   delle
infrastrutture   e   della   mobilita'   sostenibili   procede   alla
determinazione, con proprio decreto, sulla  base  delle  elaborazioni
effettuate dall'Istituto nazionale di statistica in attuazione  della
metodologia definita dal medesimo Istituto ai sensi dell'articolo 29,
comma 2, del decreto-legge 27 gennaio 2022,  n.  4,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022,  n.  25,  delle  variazioni
percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8 per  cento,
verificatesi nel primo semestre dell'anno 2022,  dei  singoli  prezzi
dei materiali da costruzione piu' significativi. 
  3. Per i materiali da costruzione di cui al comma 2  si  procede  a
compensazioni, in aumento o in diminuzione,  nei  limiti  di  cui  ai
commi 4, 5, 6 e 7 del presente articolo, anche  in  deroga  a  quanto
previsto dall'articolo 133, commi 4, 5, 6 e  6-bis,  del  codice  dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di  cui  al
decreto legislativo 12 aprile  2006,  n.  163,  e,  per  i  contratti
regolati dal  codice  dei  contratti  pubblici,  di  cui  al  decreto
legislativo 18 aprile  2016,  n.  50,  in  deroga  alle  disposizioni
dell'articolo  106,  comma  1,  lettera  a),  del  medesimo   codice,
determinate  al  netto   delle   compensazioni   eventualmente   gia'
riconosciute o liquidate in relazione  al  primo  semestre  dell'anno
2022, ai sensi del medesimo articolo 106, comma 1, lettera a). 
  4. La compensazione e' determinata applicando  alle  quantita'  dei
singoli   materiali   impiegati   nelle   lavorazioni   eseguite    e
contabilizzate dal direttore dei lavori,  ovvero  annotate  sotto  la
responsabilita' del direttore dei lavori nel libretto  delle  misure,
dal 1° gennaio 2022 fino al 30 giugno 2022, le variazioni in  aumento
o in diminuzione dei relativi prezzi rilevate dal decreto di  cui  al
comma 2 con riferimento alla data  dell'offerta,  eccedenti  l'8  per
cento se riferite esclusivamente all'anno 2022 ed eccedenti il 10 per
cento complessivo se riferite a piu' anni. 
  5. Per le variazioni in aumento, a pena di decadenza, l'appaltatore
presenta alla stazione appaltante l'istanza  di  compensazione  entro
quindici giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana del decreto di  cui  al  comma  2.  Per  le
variazioni in diminuzione, la procedura e'  avviata  d'ufficio  dalla
stazione appaltante, entro quindici giorni dalla  predetta  data;  il
responsabile del procedimento accerta con  proprio  provvedimento  il
credito della stazione appaltante e procede a eventuali recuperi. 
  6.  Per  le  lavorazioni  eseguite  e  contabilizzate  negli   anni
precedenti all'anno 2022, restano ferme le  variazioni  rilevate  dai
decreti adottati ai sensi dell'articolo 133, comma 6, del  codice  di
cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, dell'articolo 216,  comma
27-ter, del codice di cui al decreto legislativo n.  50  del  2016  e
dell'articolo 1-septies, comma 1, del decreto-legge n. 73  del  2021,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2021. 
  7. Ciascuna stazione appaltante  provvede  alle  compensazioni  nel
limite del 50 per cento delle risorse appositamente  accantonate  per
imprevisti nel quadro economico di ogni intervento,  fatte  salve  le
somme relative agli impegni contrattuali  gia'  assunti,  nonche'  le
eventuali ulteriori somme a disposizione  della  stazione  appaltante
per lo stesso intervento e stanziate annualmente. Possono,  altresi',
essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta,  qualora  non
ne sia prevista una  diversa  destinazione  sulla  base  delle  norme
vigenti, nonche' le somme disponibili relative  ad  altri  interventi
ultimati di competenza della medesima stazione  appaltante  e  per  i
quali  siano  stati  eseguiti  i  relativi  collaudi  ed  emanati   i
certificati di  regolare  esecuzione  nel  rispetto  delle  procedure
contabili della spesa, nei limiti  della  residua  spesa  autorizzata
disponibile alla data di entrata in vigore del presente decreto. 
  8. Per i soggetti tenuti all'applicazione  del  codice  di  cui  al
decreto legislativo n. 163 del 2006, ad esclusione  dei  soggetti  di
cui  all'articolo  142,  comma  4,  del   medesimo   codice,   ovvero
all'applicazione del codice di cui al decreto legislativo n.  50  del
2016, ad esclusione dei soggetti di cui all'articolo  164,  comma  5,
del medesimo codice, per i lavori realizzati  ovvero  affidati  dagli
stessi, in caso di insufficienza delle risorse di cui al comma 7  del
presente articolo, alla copertura degli oneri si provvede, fino  alla
concorrenza dell'importo di 150  milioni  di  euro,  che  costituisce
limite massimo di spesa, con le risorse del Fondo di cui al  comma  1
del presente articolo e secondo le modalita'  previste  dall'articolo
1-septies, comma 8, secondo e terzo periodo, del decreto-legge n.  73
del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2021. 
  9. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari  aeuro  150  milioni  per
l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 42. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si  riporta  l'articolo  1-septies,  comma  8,   del
          decreto-legge  25  maggio  2021,  n.  73  (Misure   urgenti
          connesse all'emergenza da  COVID-19,  per  le  imprese,  il
          lavoro, i giovani, la salute  e  i  servizi  territoriali),
          convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio  2021,
          n. 106: 
              «Art. 1-septies (Disposizioni  urgenti  in  materia  di
          revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici).
          - (Omissis). 
              8. Per le finalita' di cui al comma 7, nello  stato  di
          previsione  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  della
          mobilita'   sostenibili   e'   istituito   un   Fondo   per
          l'adeguamento dei prezzi, con una dotazione di 100  milioni
          di euro per l'anno 2021. Con  decreto  del  Ministro  delle
          infrastrutture  e  della  mobilita'  sostenibili,  adottato
          entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
          legge di conversione del presente decreto,  sono  stabilite
          le modalita' di utilizzo del Fondo, garantendo  la  parita'
          di accesso per  le  piccole,  medie  e  grandi  imprese  di
          costruzione, nonche' la proporzionalita',  per  gli  aventi
          diritto,   nell'assegnazione   delle   risorse.   Ai   fini
          dell'accesso al Fondo, i giustificativi  da  allegare  alle
          istanze  di  compensazione  consistono   unicamente   nelle
          analisi sull'incidenza dei materiali  presenti  all'interno
          di lavorazioni complesse, da  richiedere  agli  appaltatori
          ove la stazione appaltante non ne disponga. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta l'articolo 29, comma 2, del  decreto-legge
          27 gennaio  2022,  n.  4  (Misure  urgenti  in  materia  di
          sostegno  alle  imprese  e  agli  operatori  economici,  di
          lavoro,   salute   e   servizi    territoriali,    connesse
          all'emergenza da  COVID-19,  nonche'  per  il  contenimento
          degli  effetti  degli  aumenti  dei  prezzi   nel   settore
          elettrico), convertito, con modificazioni, dalla  legge  28
          marzo 2022, n. 25: 
              «Art. 29 (Disposizioni urgenti in materia di  contratti
          pubblici). - (Omissis). 
              2. L'Istituto nazionale di  statistica,  entro  novanta
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto, sentito il Ministero delle infrastrutture e  della
          mobilita'  sostenibili,   definisce   la   metodologia   di
          rilevazione delle variazioni dei prezzi  dei  materiali  di
          costruzione di cui alla lettera b) del comma 1,  anche  per
          le finalita' di cui all'articolo 133, comma 6, del  decreto
          legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Entro il 31 marzo e  il
          30  settembre  di  ciascun   anno,   il   Ministero   delle
          infrastrutture e della mobilita' sostenibili  procede  alla
          determinazione  con  proprio  decreto,  sulla  base   delle
          elaborazioni   effettuate   dall'Istituto   nazionale    di
          statistica, delle variazioni percentuali dei singoli prezzi
          dei materiali da costruzione piu' significativi relative  a
          ciascun semestre. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  106,  comma  1,
          lettera a) e dell'articolo 216, comma 27-ter,  del  decreto
          legislativo 18 aprile 2016, n.  50  (Codice  dei  contratti
          pubblici), pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  19  aprile
          2016, n. 91, S.O.: 
              «Art. 106 (Modifica di contratti durante il periodo  di
          efficacia). - 1. Le modifiche,  nonche'  le  varianti,  dei
          contratti di appalto in corso di  validita'  devono  essere
          autorizzate   dal   RUP   con   le    modalita'    previste
          dall'ordinamento  della  stazione  appaltante  cui  il  RUP
          dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e  nei
          settori speciali possono essere modificati senza una  nuova
          procedura di affidamento nei casi seguenti: 
                a) se le modifiche, a  prescindere  dal  loro  valore
          monetario,  sono  state  previste  nei  documenti  di  gara
          iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili,  che
          possono comprendere clausole di revisione dei prezzi.  Tali
          clausole fissano  la  portata  e  la  natura  di  eventuali
          modifiche nonche' le condizioni  alle  quali  esse  possono
          essere impiegate, facendo riferimento alle  variazioni  dei
          prezzi  e  dei  costi  standard,  ove  definiti.  Esse  non
          apportano modifiche che avrebbero l'effetto di alterare  la
          natura generale del contratto o dell'accordo quadro. Per  i
          contratti relativi ai lavori, le variazioni  di  prezzo  in
          aumento o in diminuzione  possono  essere  valutate,  sulla
          base dei prezzari di cui all'articolo 23, comma 7, solo per
          l'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al  prezzo
          originario e comunque in misura  pari  alla  meta'.  Per  i
          contratti relativi a  servizi  o  forniture  stipulati  dai
          soggetti aggregatori restano ferme le disposizioni  di  cui
          all'articolo 1, comma 511, della legge 28 dicembre 2015, n.
          208; 
                (Omissis).». 
              «Art.    216    (Disposizioni    transitorie    e    di
          coordinamento). - (Omissis). 
              27-ter.  Ai  contratti   di   lavori   affidati   prima
          dell'entrata in vigore del presente codice e  in  corso  di
          esecuzione  si  applica  la   disciplina   gia'   contenuta
          nell'articolo 133, commi 3 e 6, del decreto legislativo  12
          aprile 2006, n. 163. 
              (Omissis).». 
              -  Si  riporta  l'articolo  1-septies,  comma  1,   del
          decreto-legge  25  maggio  2021,  n.  73  (Misure   urgenti
          connesse all'emergenza da  COVID-19,  per  le  imprese,  il
          lavoro, i giovani, la  salute  e  i  servizi  territoriali)
          convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio  2021,
          n. 106: 
              «Art. 1-septies (Disposizioni  urgenti  in  materia  di
          revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici).
          - 1. Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di
          alcuni  materiali  da  costruzione  verificatisi  nell'anno
          2021, per i contratti in corso di esecuzione alla  data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto,  il  Ministero  delle   infrastrutture   e   della
          mobilita' sostenibili rileva, entro il 31 ottobre 2021 e il
          31  marzo  2022,  con  proprio   decreto,   le   variazioni
          percentuali, in aumento o in diminuzione,  superiori  all'8
          per cento, verificatesi rispettivamente  nel  primo  e  nel
          secondo semestre dell'anno 2021,  dei  singoli  prezzi  dei
          materiali da costruzione piu' significativi. 
              (Omissis).». 
              - Si  riporta  l'articolo  164,  comma  5,  del  citato
          decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50: 
              «Art.  164  (Oggetto  e  ambito  di  applicazione).   -
          (Omissis). 
              5. I concessionari di  lavori  pubblici  che  non  sono
          amministrazioni aggiudicatrici, per gli appalti  di  lavori
          affidati a terzi sono tenuti all'osservanza della  presente
          Parte nonche' le disposizioni di cui alle parti I e  II  in
          materia di subappalto, progettazione, collaudo e  piani  di
          sicurezza,  non  derogate  espressamente   dalla   presente
          parte.». 
              -  Si  riporta  l'articolo  1-septies,  comma  8,   del
          decreto-legge  25  maggio  2021,  n.  73  (Misure   urgenti
          connesse all'emergenza da  COVID-19,  per  le  imprese,  il
          lavoro, i giovani, la salute  e  i  servizi  territoriali),
          convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio  2021,
          n. 106: 
              «Art. 1-septies (Disposizioni  urgenti  in  materia  di
          revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici).
          - (Omissis). 
              8. Per le finalita' di cui al comma 7, nello  stato  di
          previsione  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  della
          mobilita'   sostenibili   e'   istituito   un   Fondo   per
          l'adeguamento dei prezzi, con una dotazione di 100  milioni
          di euro per l'anno 2021. Con  decreto  del  Ministro  delle
          infrastrutture  e  della  mobilita'  sostenibili,  adottato
          entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
          legge di conversione del presente decreto,  sono  stabilite
          le modalita' di utilizzo del Fondo, garantendo  la  parita'
          di accesso per  le  piccole,  medie  e  grandi  imprese  di
          costruzione, nonche' la proporzionalita',  per  gli  aventi
          diritto,   nell'assegnazione   delle   risorse.   Ai   fini
          dell'accesso al Fondo, i giustificativi  da  allegare  alle
          istanze  di  compensazione  consistono   unicamente   nelle
          analisi sull'incidenza dei materiali  presenti  all'interno
          di lavorazioni complesse, da  richiedere  agli  appaltatori
          ove la stazione appaltante non ne disponga. 
              (Omissis).».