Art. 25-bis 
 
      Riassegnazione di risorse in favore dell'emittenza locale 
 
  1. All'articolo 57-bis del decreto-legge 24  aprile  2017,  n.  50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21  giugno  2017,  n.  96,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1-bis, le parole: « A decorrere dall'anno  2019 »  sono
sostituite dalle seguenti: « Per l'anno 2019 »; 
  b) dopo il comma 1-quater e' inserito il seguente: 
  « 1-quinquies. A decorrere dall'anno 2023, il credito d'imposta  di
cui al comma 1 e' concesso, alle  stesse  condizioni  e  ai  medesimi
soggetti ivi contemplati, nella misura unica del  75  per  cento  del
valore  incrementale  degli  investimenti  effettuati   in   campagne
pubblicitarie esclusivamente sulla  stampa  quotidiana  e  periodica,
anche on line, nel limite massimo di spesa di 30 milioni di  euro  in
ragione d'anno, che costituisce tetto di spesa, e in  ogni  caso  nei
limiti dei regolamenti dell'Unione europea richiamati al comma 1.  Ai
fini  della  concessione  del  credito  d'imposta   si   applica   il
regolamento di cui  al  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 16 maggio 2018, n. 90 ». 
  2. Il comma 13 dell'articolo 67 del decreto-legge 25  maggio  2021,
n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021,  n.
106, e' abrogato. 
  3. A decorrere  dall'anno  2023,  il  Fondo  per  il  pluralismo  e
l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26
ottobre 2016, n. 198, e' incrementato di 15 milioni di euro annui  da
destinare alla quota spettante al Ministero dello sviluppo economico. 
  4. Agli oneri derivanti dal comma 1  e  dal  comma  3,  pari  a  45
milioni di  euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2023,  si  provvede
mediante utilizzo delle  risorse  rivenienti  dall'abrogazione  delle
disposizioni di cui al comma 2. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo   57-bis   del
          decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50  «Disposizioni  urgenti
          in materia finanziaria,  iniziative  a  favore  degli  enti
          territoriali, ulteriori interventi per le zone  colpite  da
          eventi sismici e misure per lo  sviluppo»  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  21  giugno   2017,   n.   96,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 aprile 2017, n.  95,
          S.O.: 
              «Art.  57-bis  (Incentivi  fiscali  agli   investimenti
          pubblicitari incrementali su quotidiani, periodici e  sulle
          emittenti televisive e  radiofoniche  locali  e  misure  di
          sostegno alle imprese editoriali di nuova costituzione).  -
          1. Per l'anno 2018, alle imprese, ai lavoratori autonomi  e
          agli enti non commerciali che  effettuano  investimenti  in
          campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e  periodica
          anche on line e sulle emittenti televisive  e  radiofoniche
          locali, analogiche o digitali, il cui valore superi  almeno
          dell'1 per cento gli analoghi investimenti effettuati sugli
          stessi  mezzi  di  informazione  nell'anno  precedente,  e'
          attribuito un contributo, sotto forma di credito d'imposta,
          pari  al  75  per  cento  del  valore  incrementale   degli
          investimenti effettuati, elevato al 90 per cento  nel  caso
          di  microimprese,  piccole  e  medie  imprese  e  start  up
          innovative,  nel  limite  massimo  complessivo   di   spesa
          stabilito ai sensi del comma 3.  Il  credito  d'imposta  e'
          utilizzabile  esclusivamente  in  compensazione,  ai  sensi
          dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,  n.
          241,   previa   istanza   diretta   al   Dipartimento   per
          l'informazione e l'editoria della Presidenza del  Consiglio
          dei ministri. Con decreto del Presidente del Consiglio  dei
          ministri,  su  proposta   del   Ministro   dello   sviluppo
          economico, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto della  normativa
          europea sugli aiuti di Stato, entro centoventi giorni dalla
          data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del
          presente decreto, sono stabiliti le modalita' e  i  criteri
          di attuazione delle disposizioni di cui al presente  comma,
          con  particolare  riguardo  agli  investimenti  che   danno
          accesso al beneficio, ai casi di esclusione, alle procedure
          di  concessione  e  di   utilizzo   del   beneficio,   alla
          documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e
          alle modalita' finalizzate ad assicurare  il  rispetto  del
          limite di spesa di cui al comma 3. Le agevolazioni  di  cui
          al presente articolo sono concesse ai sensi  e  nei  limiti
          del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18
          dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107
          e 108 del Trattato sul  funzionamento  dell'Unione  europea
          agli aiuti "de minimis", del regolamento (UE) n.  1408/2013
          della  Commissione,  del   18   dicembre   2013,   relativo
          all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato  sul
          funzionamento dell'Unione europea agli aiuti  "de  minimis"
          nel settore agricolo, e del regolamento  (UE)  n.  717/2014
          della   Commissione,   del   27   giugno   2014,   relativo
          all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato  sul
          funzionamento dell'Unione europea agli aiuti  "de  minimis"
          nel settore della pesca e dell'acquacoltura. 
              1-bis. A decorrere dall'anno 2019, il credito d'imposta
          di cui al comma 1 e' concesso, alle stesse condizioni e  ai
          medesimi soggetti ivi contemplati, nella misura  unica  del
          75 per cento del  valore  incrementale  degli  investimenti
          effettuati, nel limite massimo di spesa stabilito ai  sensi
          del comma 3, e in ogni  caso  nei  limiti  dei  regolamenti
          dell'Unione europea richiamati al comma 1.  Ai  fini  della
          concessione del credito d'imposta si applica il regolamento
          di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
          16 maggio 2018, n. 90. Per l'anno  2019,  le  comunicazioni
          per l'accesso al credito d'imposta di cui  all'articolo  5,
          comma 1, del citato regolamento sono presentate dal  1°  al
          31 ottobre. 
              1-ter.  Limitatamente   all'anno   2020,   il   credito
          d'imposta di cui  al  comma  1  e'  concesso,  ai  medesimi
          soggetti ivi contemplati, nella misura  unica  del  50  per
          cento del valore degli investimenti effettuati, e  in  ogni
          caso  nei  limiti  dei  regolamenti   dell'Unione   europea
          richiamati al comma  1,  entro  il  limite  massimo  di  85
          milioni  di  euro,  che  costituisce  tetto  di  spesa.  Il
          beneficio e' concesso nel limite di 50 milioni di euro  per
          gli  investimenti  pubblicitari  effettuati  sui   giornali
          quotidiani e periodici, anche online, e nel  limite  di  35
          milioni  di  euro   per   gli   investimenti   pubblicitari
          effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali
          e nazionali, analogiche o digitali, non  partecipate  dallo
          Stato. Alla copertura del  relativo  onere  finanziario  si
          provvede mediante corrispondente  riduzione  delle  risorse
          del   Fondo   per    il    pluralismo    e    l'innovazione
          dell'informazione, di cui all'articolo  1  della  legge  26
          ottobre 2016, n. 198. La predetta riduzione del Fondo e' da
          imputare per 50 milioni di euro alla quota  spettante  alla
          Presidenza del Consiglio dei ministri e per 35  milioni  di
          euro alla  quota  spettante  al  Ministero  dello  sviluppo
          economico. Ai fini della concessione del credito  d'imposta
          si applicano, per i profili  non  derogati  dalla  presente
          disposizione, le norme recate dal  regolamento  di  cui  al
          decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio
          2018, n. 90. Per l'anno 2020, la  comunicazione  telematica
          di cui all'articolo 5, comma 1,  del  predetto  decreto  e'
          presentata  nel  periodo  compreso  tra  il  1°  ed  il  30
          settembre del medesimo anno,  con  le  modalita'  stabilite
          nello  stesso  articolo  5.  Le  comunicazioni  telematiche
          trasmesse nel periodo compreso tra il 1°  ed  il  31  marzo
          2020 restano comunque valide. Per le finalita'  di  cui  al
          presente comma, il Fondo per il pluralismo e  l'innovazione
          dell'informazione, di cui all'articolo  1  della  legge  26
          ottobre 2016, n. 198, e' incrementato nella misura di  57,5
          milioni di euro per l'anno 2020. 
              1-quater. Limitatamente  agli  anni  2021  e  2022,  il
          credito d'imposta  di  cui  al  comma  1  e'  concesso,  ai
          medesimi soggetti ivi contemplati, nella misura  unica  del
          50 per cento del valore degli investimenti effettuati, e in
          ogni caso nei limiti dei  regolamenti  dell'Unione  europea
          richiamati al comma  1,  entro  il  limite  massimo  di  90
          milioni di euro che costituisce tetto di spesa per ciascuno
          degli anni 2021 e 2022. Il beneficio e' concesso nel limite
          di 65 milioni di euro  per  gli  investimenti  pubblicitari
          effettuati  sui  giornali  quotidiani  e  periodici,  anche
          online, e  nel  limite  di  25  milioni  di  euro  per  gli
          investimenti  pubblicitari   effettuati   sulle   emittenti
          televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche  o
          digitali, non partecipate dallo Stato. Alla  copertura  del
          relativo   onere   finanziario   si    provvede    mediante
          corrispondente riduzione delle risorse  del  Fondo  per  il
          pluralismo  e  l'innovazione  dell'informazione,   di   cui
          all'articolo 1 della legge 26  ottobre  2016,  n.  198.  La
          predetta riduzione del Fondo e' da imputare per 65  milioni
          di euro alla quota spettante alla Presidenza del  Consiglio
          dei ministri e per 25 milioni di euro alla quota  spettante
          al  Ministero  dello  sviluppo  economico.  Ai  fini  della
          concessione del  credito  d'imposta  si  applicano,  per  i
          profili non derogati dalla presente disposizione, le  norme
          recate dal regolamento di cui al decreto del Presidente del
          Consiglio dei ministri 16 maggio 2018, n.  90.  Per  l'anno
          2021, la comunicazione telematica di  cui  all'articolo  5,
          comma 1, del predetto decreto  e'  presentata  nel  periodo
          compreso tra il 1° ed il 30 settembre  del  medesimo  anno,
          con le modalita' stabilite  nello  stesso  articolo  5.  Le
          comunicazioni telematiche trasmesse  nel  periodo  compreso
          tra il 1° ed il 31 marzo 2021 restano comunque valide.  Per
          le finalita' di cui al presente  comma,  il  Fondo  per  il
          pluralismo  e  l'innovazione  dell'informazione,   di   cui
          all'articolo 1 della legge 26  ottobre  2016,  n.  198,  e'
          incrementato di 90 milioni di euro per ciascuno degli  anni
          2021 e 2022. 
              2.  Per   favorire   la   realizzazione   di   progetti
          innovativi, anche  con  lo  scopo  di  rimuovere  stili  di
          comunicazione sessisti e lesivi dell'identita' femminile, e
          idonei a promuovere la piu' ampia fruibilita' di  contenuti
          informativi multimediali e la maggiore diffusione  dell'uso
          delle tecnologie  digitali,  e'  emanato  annualmente,  con
          decreto del capo  del  Dipartimento  per  l'informazione  e
          l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri,  un
          bando per  l'assegnazione  di  finanziamenti  alle  imprese
          editrici di nuova costituzione. 
              3. Per la concessione del credito di imposta di cui  al
          comma 1 e' autorizzata la spesa di 62,5 milioni di euro per
          l'anno 2018, che costituisce tetto  di  spesa.  Agli  oneri
          derivanti dal periodo precedente, pari a  62,5  milioni  di
          euro per l'anno 2018, si provvede  mediante  corrispondente
          riduzione del  Fondo  per  il  pluralismo  e  l'innovazione
          dell'informazione, di cui all'articolo  1  della  legge  26
          ottobre 2016, n. 198. La predetta riduzione del Fondo e' da
          imputare per 50 milioni di euro sulla quota spettante  alla
          Presidenza del Consiglio dei ministri e per 12,5 milioni di
          euro sulla quota  spettante  al  Ministero  dello  sviluppo
          economico. Per gli anni successivi al 2018, alla  copertura
          degli oneri per la concessione del credito d'imposta di cui
          al presente articolo si provvede  mediante  utilizzo  delle
          risorse  del  Fondo  per  il  pluralismo  e   l'innovazione
          dell'informazione, di cui all'articolo  1  della  legge  26
          ottobre  2016,  n.  198,  nel   limite   complessivo,   che
          costituisce tetto di spesa, determinato annualmente con  il
          decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  di  cui
          all'articolo 1, comma 4, della  citata  legge  n.  198  del
          2016, da emanare entro  il  termine  di  scadenza  previsto
          dall'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto
          del Presidente del Consiglio dei ministri 16  maggio  2018,
          n. 90, per l'invio delle  comunicazioni  per  l'accesso  al
          credito d'imposta. Le risorse destinate  al  riconoscimento
          del credito d'imposta medesimo sono iscritte nel pertinente
          capitolo  dello   stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e  delle  finanze  e  sono  trasferite  nella
          contabilita' speciale n.  1778  «Agenzia  delle  entrate  -
          fondi di bilancio» per le necessarie regolazioni contabili.
          Agli  oneri  derivanti  dall'attuazione  del  comma  2   si
          provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo  per  il
          pluralismo  e  l'innovazione  dell'informazione,   di   cui
          all'articolo 1 della legge  26  ottobre  2016,  n.  198.  I
          finanziamenti da  assegnare  ai  sensi  del  comma  2  sono
          concessi, mediante  utilizzo  delle  risorse  del  medesimo
          Fondo per il pluralismo e l'innovazione  dell'informazione,
          nel  limite  massimo  di  spesa,  che   costituisce   tetto
          all'erogazione del beneficio, stabilito annualmente con  il
          decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  di  cui
          all'articolo 1, comma 6, della predetta legge  n.  198  del
          2016, nell'ambito  della  quota  delle  risorse  del  Fondo
          destinata agli interventi di  competenza  della  Presidenza
          del Consiglio dei ministri.  Il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri
          decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
              3-bis. Ai fini della prima applicazione  del  comma  1,
          una quota pari a 20 milioni di euro, a valere  sulla  quota
          di spettanza della Presidenza del  Consiglio  dei  ministri
          dello  stanziamento  relativo   all'annualita'   2018,   e'
          destinata   al   riconoscimento   del   credito   d'imposta
          esclusivamente sugli investimenti pubblicitari incrementali
          sulla stampa quotidiana e periodica, anche online,  di  cui
          al comma 1 effettuati dal 24 giugno  2017  al  31  dicembre
          2017, purche' il loro valore superi almeno dell'1 per cento
          l'ammontare  degli   analoghi   investimenti   pubblicitari
          effettuati dai medesimi  soggetti  sugli  stessi  mezzi  di
          informazione nel corrispondente periodo dell'anno 2016. 
              4.  Le  amministrazioni  interessate  provvedono   allo
          svolgimento delle attivita'  amministrative  inerenti  alle
          disposizioni di cui al presente articolo nell'ambito  delle
          risorse umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a
          legislazione vigente e, comunque, senza  nuovi  o  maggiori
          oneri per la finanza pubblica.». 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
          16 maggio 2018, n.  90,  recante  «Regolamento  recante  le
          modalita' ed  i  criteri  per  la  concessione  d'incentivi
          fiscali  agli  investimenti  pubblicitari  incrementali  su
          quotidiani,  periodici  e  sulle  emittenti  televisive   e
          radiofoniche locali, in  attuazione  dell'articolo  57-bis,
          comma  1  del  decreto-legge  24  aprile   2017,   n.   50,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno  2017,
          n. 96», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  170  del
          24 luglio 2018. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 67, comma  13,  del
          citato decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73: 
              «Art. 67 (Misure urgenti a sostegno della filiera della
          stampa e investimenti pubblicitari). - Omissis. 
              13. A decorrere dall'anno 2023, per la concessione  del
          credito d'imposta di cui all'articolo 57-bis, comma 1,  del
          decreto-legge  24  aprile  2017,  n.  50,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  21  giugno  2017  n.  96,  e'
          autorizzata la spesa di  45  milioni  di  euro  in  ragione
          d'anno,  che  costituisce  tetto  di  spesa.   Agli   oneri
          derivanti dal periodo precedente, pari a 45 milioni di euro
          in ragione  d'anno,  si  provvede  mediante  corrispondente
          riduzione del  Fondo  per  il  pluralismo  e  l'innovazione
          dell'informazione, di cui all'articolo  1  della  legge  26
          ottobre 2016, n. 198. La predetta riduzione del Fondo e' da
          imputare per 30 milioni di euro alla quota  spettante  alla
          Presidenza del Consiglio dei ministri e per 15  milioni  di
          euro alla  quota  spettante  al  Ministero  dello  sviluppo
          economico. 
              Omissis.». 
              - L'articolo 1 della legge  26  ottobre  2016,  n.  198
          «Istituzione del Fondo per il  pluralismo  e  l'innovazione
          dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione
          della disciplina  del  sostegno  pubblico  per  il  settore
          dell'editoria e  dell'emittenza  radiofonica  e  televisiva
          locale,  della  disciplina  di  profili  pensionistici  dei
          giornalisti e della composizione  e  delle  competenze  del
          Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti.  Procedura
          per l'affidamento  in  concessione  del  servizio  pubblico
          radiofonico,   televisivo    e    multimediale»,    prevede
          l'istituzione del Fondo per il pluralismo  e  l'innovazione
          dell'informazione.