Art. 12 Determinazione della spesa ammissibile al sostegno e delle aliquote massime concedibili 1. Ai fini del calcolo dell'importo da ammettere a sostegno, il valore della produzione media annua costituisce anche il valore massimo assoggettabile a copertura mutualistica. 2. Il valore della produzione media annua e' dichiarato dall'imprenditore agricolo ed e' verificato tramite l'utilizzo di «Standard Value» (SV), di cui all'allegato 5 o, laddove superiore allo SV, sulla base di idonea documentazione fornita dall'agricoltore a comprova del valore della produzione ottenuto negli ultimi tre anni, ovvero negli ultimi cinque anni escludendo l'anno con il valore della produzione piu' alto e quello con il valore della produzione piu' basso. 3. Ai fini del calcolo dell'importo da ammettere a sostegno la spesa, massima ammissibile a contributo e' determinata sulla base dei valori assoggettati a copertura mutualistica di cui al comma 1, eventualmente ricondotti al valore della produzione media annua se superiori a questa; in caso di valore della produzione media annua superiore allo Standard Value, il valore massimo assoggettabile a copertura mutualistica, e' quello risultante dal valore della produzione media annua dichiarato e giustificato con documenti probatori. 4. La spesa ammissibile per le quote di adesione alla copertura mutualistica e' pari al minor valore risultante dal confronto tra la spesa ottenuta applicando la metodologia di valutazione della ragionevolezza del costo secondo le specifiche tecniche approvate con decreto del direttore della Direzione generale dello sviluppo rurale, e la spesa risultante dal contratto di adesione alla copertura mutualistica. 5. Le misure di sostegno pubblico dei fondi mutualistici non prevedono criteri di selezione delle operazioni. 6. Sulle quote di adesione e partecipazione alla copertura mutualistica, sulle spese amministrative di costituzione dei fondi e sugli interessi sui mutui commerciali contratti dal fondo per il pagamento delle compensazioni agli agricoltori aderenti, e' riconosciuta una percentuale contributiva fino al 70% della spesa ammessa.