Art. 12 
 
         Determinazione della spesa ammissibile al sostegno 
                e delle aliquote massime concedibili 
 
  1. Ai fini del calcolo dell'importo da  ammettere  a  sostegno,  il
valore della produzione  media  annua  costituisce  anche  il  valore
massimo assoggettabile a copertura mutualistica. 
  2.  Il  valore  della  produzione   media   annua   e'   dichiarato
dall'imprenditore agricolo ed e'  verificato  tramite  l'utilizzo  di
«Standard Value» (SV), di cui all'allegato  5  o,  laddove  superiore
allo SV, sulla base di idonea documentazione fornita dall'agricoltore
a comprova del valore della  produzione  ottenuto  negli  ultimi  tre
anni, ovvero negli ultimi cinque anni escludendo l'anno con il valore
della produzione piu' alto e quello con il  valore  della  produzione
piu' basso. 
  3. Ai fini del calcolo dell'importo  da  ammettere  a  sostegno  la
spesa, massima ammissibile a contributo e' determinata sulla base dei
valori assoggettati a copertura  mutualistica  di  cui  al  comma  1,
eventualmente ricondotti al valore della produzione  media  annua  se
superiori a questa; in caso di valore della  produzione  media  annua
superiore allo Standard Value, il  valore  massimo  assoggettabile  a
copertura  mutualistica,  e'  quello  risultante  dal  valore   della
produzione  media  annua  dichiarato  e  giustificato  con  documenti
probatori. 
  4. La spesa ammissibile per le quote  di  adesione  alla  copertura
mutualistica e' pari al minor valore risultante dal confronto tra  la
spesa  ottenuta  applicando  la  metodologia  di  valutazione   della
ragionevolezza del costo secondo le specifiche tecniche approvate con
decreto del direttore della Direzione generale dello sviluppo rurale,
e la spesa  risultante  dal  contratto  di  adesione  alla  copertura
mutualistica. 
  5. Le misure  di  sostegno  pubblico  dei  fondi  mutualistici  non
prevedono criteri di selezione delle operazioni. 
  6.  Sulle  quote  di  adesione  e  partecipazione  alla   copertura
mutualistica, sulle spese amministrative di costituzione dei fondi  e
sugli interessi sui mutui commerciali  contratti  dal  fondo  per  il
pagamento  delle  compensazioni   agli   agricoltori   aderenti,   e'
riconosciuta una percentuale contributiva fino  al  70%  della  spesa
ammessa.