Art. 13 
 
       Termini di sottoscrizione delle coperture mutualistiche 
 
  1. Ai fini dell'ammissibilita' al sostegno pubblico,  le  coperture
mutualistiche devono essere  sottoscritte  entro  le  date  ricadenti
nell'anno a cui si riferisce la campagna di gestione del rischio,  di
seguito indicate: 
    a) per le colture a ciclo autunno primaverile entro il 31 maggio; 
    b) per le colture permanenti entro il 31 maggio; 
    c) per le colture a ciclo primaverile, e l'olivicoltura, entro il
30 giugno; 
    d)  per  le  colture  a  ciclo  estivo,  di   secondo   raccolto,
trapiantate, vivai di  piante  arboree  da  frutto,  piante  di  viti
portainnesto, vivai di viti e pioppelle entro il 15 luglio; 
    e) per le colture a ciclo autunno invernale, colture  vivaistiche
(ad eccezione di quelle gia' indicate alla  lettera  d  del  presente
articolo) e allevamenti entro il 31 ottobre; 
    f) per le colture che appartengono ai gruppi di cui alle  lettere
c)  e  d),  seminate  o  trapiantate  successivamente  alle  scadenze
indicate, entro la scadenza successiva. 
  2. In  caso  di  andamento  climatico  anomalo,  ovvero  per  cause
impreviste e non prevedibili, i termini di cui  al  comma  1  possono
essere differiti con decreto del direttore della  Direzione  generale
dello  sviluppo  rurale  per  il  tempo  strettamente  necessario   a
consentire agli agricoltori l'adesione alla copertura mutualistica.