Art. 14 
 
                Criteri e modalita' di intervento del 
        Fondo mutualistico nazionale avversita' catastrofali 
 
  l. Per la campagna 2022 il Fondo mutualistico nazionale  avversita'
catastrofali, istituito  dall'art.  1,  comma  515,  della  legge  30
dicembre 2021, n. 234, nel limite delle risorse in esso  individuate,
opera, ai sensi del decreto di cui al medesimo art. 1, comma 515,  in
via sperimentale, per l'avviamento e la preparazione dell'attivita' a
regime del Fondo stesso, al fine di garantire la necessaria  coerenza
con le previsioni di cui all'art. 76 del regolamento (UE) 2115/2021. 
  2. La sperimentazione e' effettuata fino al 31 dicembre 2022 ed  e'
finalizzata a verificare l'intero ciclo di  funzionamento  del  Fondo
stesso  per  consentire,  a  regime,  il  governo   delle   fasi   di
partecipazione, copertura  dei  rischi,  finanziamento,  monitoraggio
degli eventi  catastrofali  e  gestione  dei  sinistri,  comprese  le
verifiche previste dalla normativa  e  non  prevede  l'erogazione  di
indennizzi agli agricoltori partecipanti. 
  3. I criteri di intervento per la sperimentazione, ivi compresi  le
aree  territoriali  e  i   prodotti   interessati,   sono   riportati
nell'allegato 11. 
  4. Il soggetto gestore del Fondo di cui all'art. 1, comma 516 della
legge 30 dicembre 2021 n. 234, acquisisce le informazioni e svolge le
attivita' necessarie alla  sperimentazione  anche  attraverso  idonee
modalita' di  collaborazione  con  l'Agenzia  per  le  erogazioni  in
agricoltura (Agea), con gli organismi  collettivi  di  difesa  e  con
eventuali altri enti pubblici e operatori economici privati.