Art. 14 Criteri e modalita' di intervento del Fondo mutualistico nazionale avversita' catastrofali l. Per la campagna 2022 il Fondo mutualistico nazionale avversita' catastrofali, istituito dall'art. 1, comma 515, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nel limite delle risorse in esso individuate, opera, ai sensi del decreto di cui al medesimo art. 1, comma 515, in via sperimentale, per l'avviamento e la preparazione dell'attivita' a regime del Fondo stesso, al fine di garantire la necessaria coerenza con le previsioni di cui all'art. 76 del regolamento (UE) 2115/2021. 2. La sperimentazione e' effettuata fino al 31 dicembre 2022 ed e' finalizzata a verificare l'intero ciclo di funzionamento del Fondo stesso per consentire, a regime, il governo delle fasi di partecipazione, copertura dei rischi, finanziamento, monitoraggio degli eventi catastrofali e gestione dei sinistri, comprese le verifiche previste dalla normativa e non prevede l'erogazione di indennizzi agli agricoltori partecipanti. 3. I criteri di intervento per la sperimentazione, ivi compresi le aree territoriali e i prodotti interessati, sono riportati nell'allegato 11. 4. Il soggetto gestore del Fondo di cui all'art. 1, comma 516 della legge 30 dicembre 2021 n. 234, acquisisce le informazioni e svolge le attivita' necessarie alla sperimentazione anche attraverso idonee modalita' di collaborazione con l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (Agea), con gli organismi collettivi di difesa e con eventuali altri enti pubblici e operatori economici privati.