Art. 9 
 
             Produzioni, allevamenti, rischi e garanzie 
               assoggettabili a copertura mutualistica 
 
  1. Sono ammissibili al sostegno pubblico, nei limiti e  secondo  le
modalita' stabilite dal presente capo,  le  quote  di  adesione  alla
copertura mutualistica versate dagli agricoltori aderenti ai Fondi di
mutualizzazione formalmente riconosciuti  dall'Autorita'  competente,
contro avversita' atmosferiche, fitopatie, infestazioni  parassitarie
ed epizoozie, le  spese  amministrative  di  costituzione  dei  fondi
stessi ripartite al massimo su un triennio in  misura  decrescente  e
gli interessi sui  mutui  commerciali  contratti  dal  fondo  per  il
pagamento delle compensazioni agli agricoltori aderenti. 
  2.  Ai  fini  della  copertura  mutualistica  dei  rischi  agricoli
sull'intero territorio nazionale  per  l'anno  2022,  si  considerano
assoggettabili: 
    a) le produzioni vegetali  di  cui  all'allegato  1,  punto  1.1,
limitatamente alle avversita' atmosferiche, alle  fitopatie  ed  alle
infestazioni  parassitarie  specificatamente  indicate  nel  medesimo
allegato,  punti  1.2,  1.5  e  1.6.  Le  tipologie  colturali  delle
produzioni vegetali di cui all'allegato 1, assoggettabili a copertura
mutualistica, sono individuate nell'allegato 2.  Le  fitopatie  e  le
infestazioni  parassitarie  sono  da  intendersi   assoggettabili   a
copertura  mutualistica,  qualora  siano  applicate  norme  tecniche,
soluzioni  agronomiche  e  le  strategie  necessarie  alla   corretta
gestione fitosanitaria delle stesse, previste  o  riconosciute  dalle
Autorita' competenti. 
    b)  gli   allevamenti   zootecnici   di   cui   all'allegato   1,
limitatamente alle epizoozie  indicate  al  punto  1.7  del  medesimo
allegato. 
  3.  Le  definizioni  delle  garanzie  ammissibili  alla   copertura
mutualistica sono riportate nell'allegato 3.