Art. 9 Produzioni, allevamenti, rischi e garanzie assoggettabili a copertura mutualistica 1. Sono ammissibili al sostegno pubblico, nei limiti e secondo le modalita' stabilite dal presente capo, le quote di adesione alla copertura mutualistica versate dagli agricoltori aderenti ai Fondi di mutualizzazione formalmente riconosciuti dall'Autorita' competente, contro avversita' atmosferiche, fitopatie, infestazioni parassitarie ed epizoozie, le spese amministrative di costituzione dei fondi stessi ripartite al massimo su un triennio in misura decrescente e gli interessi sui mutui commerciali contratti dal fondo per il pagamento delle compensazioni agli agricoltori aderenti. 2. Ai fini della copertura mutualistica dei rischi agricoli sull'intero territorio nazionale per l'anno 2022, si considerano assoggettabili: a) le produzioni vegetali di cui all'allegato 1, punto 1.1, limitatamente alle avversita' atmosferiche, alle fitopatie ed alle infestazioni parassitarie specificatamente indicate nel medesimo allegato, punti 1.2, 1.5 e 1.6. Le tipologie colturali delle produzioni vegetali di cui all'allegato 1, assoggettabili a copertura mutualistica, sono individuate nell'allegato 2. Le fitopatie e le infestazioni parassitarie sono da intendersi assoggettabili a copertura mutualistica, qualora siano applicate norme tecniche, soluzioni agronomiche e le strategie necessarie alla corretta gestione fitosanitaria delle stesse, previste o riconosciute dalle Autorita' competenti. b) gli allevamenti zootecnici di cui all'allegato 1, limitatamente alle epizoozie indicate al punto 1.7 del medesimo allegato. 3. Le definizioni delle garanzie ammissibili alla copertura mutualistica sono riportate nell'allegato 3.