((Art. 10 bis 
 
Qualificazione delle imprese per l'accesso ai benefici  di  cui  agli
  articoli 119 e  121  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 
 
  1. Ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali di  cui  agli
articoli  119  e  121  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.  77,  a
decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 30 giugno 2023,  l'esecuzione
dei lavori  di  importo  superiore  a  516.000  euro,  relativi  agli
interventi previsti dall'articolo 119 ovvero dall'articolo 121, comma
2, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, e' affidata: 
  a) ad imprese in possesso,  al  momento  della  sottoscrizione  del
contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici,  del
contratto di subappalto, della  occorrente  qualificazione  ai  sensi
dell'articolo 84 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 
  b) ad imprese che, al momento della sottoscrizione del contratto di
appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto  di
subappalto,   documentano   al   committente    ovvero    all'impresa
subappaltante l'avvenuta sottoscrizione di un  contratto  finalizzato
al  rilascio  dell'attestazione  di  qualificazione  con  uno   degli
organismi  previsti  dall'articolo  84  del  codice   dei   contratti
pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 
  2. A decorrere dal 1° luglio 2023, ai fini del riconoscimento degli
incentivi fiscali di cui agli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17
luglio 2020, n. 77, l'esecuzione dei lavori di  importo  superiore  a
516.000 euro, relativi agli  interventi  previsti  dall'articolo  119
ovvero dall'articolo 121, comma 2, del citato decreto-legge n. 34 del
2020, e' affidata esclusivamente alle imprese in possesso, al momento
della sottoscrizione del contratto di  appalto  ovvero,  in  caso  di
imprese  subappaltatrici,  del   contratto   di   subappalto,   della
occorrente qualificazione ai sensi dell'articolo 84  del  codice  dei
contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.
50. 
  3. In relazione ai lavori affidati alle imprese di cui alla lettera
b) del comma  1,  la  detrazione  relativa  alle  spese  sostenute  a
decorrere dal 1° luglio 2023 e' condizionata  dell'avvenuto  rilascio
dell'attestazione di qualificazione di cui all'articolo 84 del codice
dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50, all'impresa esecutrice. 
  4. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai lavori in  corso
di  esecuzione  alla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto, nonche' ai contratti di  appalto  o
di subappalto aventi data certa,  ai  sensi  dell'articolo  2704  del
codice civile, anteriore alla data di entrata in vigore  della  legge
di conversione del presente decreto.))