((Art. 10 sexies 
 
Misure ai fini dell'effettiva concessione del credito  d'imposta  per
  contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di  magazzino
  nel  settore  del  commercio  e  della  distribuzione  di  prodotti
  tessili, calzaturieri e di pelletteria 
 
  1. All'articolo 48-bis, comma 3, del decreto-legge 19 maggio  2020,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,  n.
77,  le  parole:  «nel  periodo  d'imposta  successivo  a  quello  di
maturazione» sono sostituite dalle seguenti: «nei  periodi  d'imposta
successivi a quello di maturazione». 
  2. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi oneri a
carico della finanza pubblica.))