((Art. 10 sexies Misure ai fini dell'effettiva concessione del credito d'imposta per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino nel settore del commercio e della distribuzione di prodotti tessili, calzaturieri e di pelletteria 1. All'articolo 48-bis, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «nel periodo d'imposta successivo a quello di maturazione» sono sostituite dalle seguenti: «nei periodi d'imposta successivi a quello di maturazione». 2. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi oneri a carico della finanza pubblica.))