((Art. 8 bis 
 
             Misure di sostegno finanziario alle imprese 
 
  1. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 8  aprile  2020,  n.
23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n.  40,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) alla lettera m),  primo  periodo,  le  parole:  «24  mesi»  sono
sostituite dalle seguenti: «trenta mesi»; 
  b) alla lettera p-bis) e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:
«Per i medesimi finanziamenti, per i quali  il  termine  iniziale  di
rimborso  del  capitale  inizia  a  decorrere  in  un   periodo   non
antecedente al 1° giugno 2022, l'anzidetto termine, su richiesta  del
soggetto finanziato e  previo  accordo  tra  le  parti,  puo'  essere
differito di un periodo non superiore a sei mesi, fermi restando  gli
obblighi di segnalazione e prudenziali».))