Art. 9 
 
Cedibilita'  dei  crediti  di  imposta  riconosciuti   alle   imprese
  energivore e alle imprese a forte consumo di gas naturale 
 
  1. I crediti d'imposta di cui all'articolo 15 del decreto-legge  27
gennaio 2022, n. 4, ((convertito, con modificazioni, dalla  legge  28
marzo 2022, n. 25,)) e agli articoli 4 e 5 del decreto-legge 1° marzo
2022, n. 17, riconosciuti in favore delle imprese energivore e  delle
imprese a forte consumo di gas naturale, sono utilizzabili  entro  la
data del 31 dicembre 2022 e sono cedibili,  solo  per  intero,  dalle
medesime imprese ad altri soggetti, compresi gli istituti di  credito
e gli altri intermediari finanziari,  senza  facolta'  di  successiva
cessione, fatta salva la possibilita' di due ulteriori cessioni  solo
se effettuate a favore di banche e intermediari  finanziari  iscritti
all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico  delle  leggi  in
materia bancaria e creditizia,  di  cui  al  decreto  legislativo  1°
settembre 1993, n. 385, societa' appartenenti a  un  gruppo  bancario
iscritto all'albo di cui all'articolo 64  del  predetto  testo  unico
delle leggi in  materia  bancaria  e  creditizia  ovvero  imprese  di
assicurazione autorizzate ad operare in Italia ((ai sensi del  codice
delle assicurazioni  private,  di  cui  al  decreto))  legislativo  7
settembre  2005,  n.  209,  ferma   restando   l'applicazione   delle
disposizioni di cui all'articolo 122-bis, comma 4, del  decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge  17
luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente  tra  i  predetti
soggetti, anche  successiva  alla  prima.  I  contratti  di  cessione
conclusi in violazione del primo  periodo  sono  nulli.  In  caso  di
cessione dei crediti d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il
visto di  conformita'  dei  dati  relativi  alla  documentazione  che
attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto  ai  crediti
d'imposta.  Il  visto  di  conformita'   e'   rilasciato   ai   sensi
dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.  241,  dai
soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma  3  dell'articolo  3
del  regolamento  recante  modalita'  per  la   presentazione   delle
dichiarazioni  relative  alle  imposte   sui   redditi,   all'imposta
regionale  sulle  attivita'  produttive  e  all'imposta  sul   valore
aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio
1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale  dei  centri
costituiti dai soggetti di cui all'articolo  32  del  citato  decreto
legislativo n. 241 del 1997. Il credito d'imposta  e'  usufruito  dal
cessionario con le  stesse  modalita'  con  le  quali  sarebbe  stato
utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del
31 dicembre 2022. 
  2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle  entrate,  da
adottare entro trenta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalita'
attuative delle disposizioni di cui al presente articolo,  ((comprese
quelle relative alla  cessione  e  alla  tracciabilita'  del  credito
d'imposta,)) da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi  dei
soggetti di cui al comma 3 dell'((articolo 3 del regolamento  di  cui
al decreto)) del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.  322.
Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 122-bis, nonche', in
quanto compatibili, quelle di cui all'articolo 121, commi da 4  a  6,
del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.   34,   ((convertito,   con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.))