Art. 10 
 
             Imprese energivore di interesse strategico 
 
  1. Al fine di assicurare sostegno economico alle  imprese  ad  alto
consumo energetico e  fino  al  31  dicembre  2022,  SACE  S.p.A.  e'
autorizzata a rilasciare garanzie, per un impegno complessivo massimo
entro i 5000 milioni di euro, ai sensi delle disposizioni, in  quanto
compatibili,  e  nei  limiti  delle  risorse   disponibili   di   cui
all'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 e  nel  rispetto  dei
criteri e delle  condizioni  previsti  dalla  vigente  disciplina  in
materia di aiuti di Stato, previa  notifica  e  autorizzazione  della
Commissione  europea  e  come  ulteriormente  specificato  sul  piano
procedurale e documentale da SACE S.p.A., in  favore  di  banche,  di
istituzioni finanziarie nazionali  e  internazionali  e  degli  altri
soggetti  abilitati  all'esercizio  del  credito   in   Italia,   per
finanziamenti  concessi  sotto  qualsiasi  forma   ad   imprese   che
gestiscono stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale
individuati con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri
adottato  su  proposta  del  Ministro  dello  sviluppo  economico  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.  La  garanzia
copre la percentuale consentita dalla  disciplina  sopra  richiamata.
Analoga garanzia puo' essere rilasciata, nel  rispetto  dei  medesimi
criteri  e  condizioni  sopra  indicati,  per  il  finanziamento   di
operazioni di acquisto e riattivazione di impianti  dismessi  situati
sul territorio nazionale per la  produzione  destinata  all'industria
siderurgica. 
  2. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015,  n.  20,  il
decimo periodo e' sostituito dai seguenti «Le somme rivenienti  dalla
sottoscrizione delle  obbligazioni  sono  versate  in  un  patrimonio
dell'emittente destinato  all'attuazione  e  alla  realizzazione  del
piano delle misure e delle attivita' di tutela ambientale e sanitaria
dell'impresa in amministrazione  straordinaria,  previa  restituzione
dei finanziamenti statali di cui all'articolo  1,  comma  6-bis,  del
decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1° febbraio 2016,  n.  13,  per  la  parte  eventualmente
erogata, e, nei limiti delle  disponibilita'  residue,  a  interventi
volti alla tutela della sicurezza e della salute, di ripristino e  di
bonifica ambientale secondo le  modalita'  previste  dall'ordinamento
vigente, nonche' per un ammontare determinato, nel limite massimo  di
150  milioni  di  euro,  con  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo
economico e del Ministro della transizione ecologica, da adottare  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,  sentito  il
Presidente della regione Puglia, a progetti di decarbonizzazione  del
ciclo produttivo dell'acciaio presso lo stabilimento  siderurgico  di
Taranto, proposti anche dal  gestore  dello  stabilimento  stesso  ed
attuati dall'organo commissariale di ILVA S.p.A., che puo'  avvalersi
di organismi in house dello Stato. Restano comunque impregiudicate le
intese gia' sottoscritte fra il gestore e l'organo  commissariale  di
ILVA  S.p.A  alla  data  di  entrata   in   vigore   della   presente
disposizione. Le modalita' di valutazione, approvazione e  attuazione
dei progetti di decarbonizzazione da parte dell'organo  commissariale
di ILVA S.p.A. sono individuate con  il  decreto  di  cui  al  decimo
periodo.». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il riferimento all'articolo  1  del  decreto-legge  8
          aprile 2020,  n.23  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 5 giugno 2020, n.40 (misure  urgenti  in  materia  di
          accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese,
          di  poteri  speciali  nei   settori   strategici,   nonche'
          interventi in materia di salute e  lavoro,  di  proroga  di
          termini amministrativi  e  processuali)  e'  riportato  nei
          riferimenti normativi all'articolo 8. 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   3,   del
          decreto-legge  5  gennaio  2015,   n.1,   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n.20 (disposizioni
          urgenti per l'esercizio di imprese di interesse  strategico
          nazionale in  crisi  e  per  lo  sviluppo  della  citta'  e
          dell'area di Taranto) come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 3 (Disposizioni finanziarie). - 1.  Nell'ambito
          della procedura di amministrazione straordinaria di cui  al
          decreto-legge n. 347, l'organo commissariale di ILVA S.p.A.
          e' autorizzato a richiedere il  trasferimento  delle  somme
          sequestrate, subentrando nel procedimento gia' promosso  ai
          sensi   dell'articolo   1,    comma    11-quinquies,    del
          decreto-legge n. 61, nel testo vigente prima della data  di
          entrata  in  vigore  del  presente   decreto.   A   seguito
          dell'apertura   della    procedura    di    amministrazione
          straordinaria,  l'organo  commissariale  e'  autorizzato  a
          richiedere che l'autorita' giudiziaria procedente  disponga
          l'impiego delle somme sequestrate, in luogo dell'aumento di
          capitale, per  la  sottoscrizione  di  obbligazioni  emesse
          dalla societa' in amministrazione straordinaria. Il credito
          derivante  dalla  sottoscrizione  delle   obbligazioni   e'
          prededucibile ai sensi dell'articolo 111 del regio  decreto
          16 marzo 1942,  n.  267,  e  successive  modificazioni,  ma
          subordinato alla soddisfazione,  nell'ordine,  dei  crediti
          prededucibili di tutti gli altri creditori della  procedura
          di  amministrazione  straordinaria  nonche'  dei  creditori
          privilegiati ai sensi dell'articolo  2751-bis,  numero  1),
          del codice civile.  L'emissione  e'  autorizzata  ai  sensi
          dell'articolo 2412, sesto  comma,  del  codice  civile.  Le
          obbligazioni  sono  emesse  a  un   tasso   di   rendimento
          parametrato a  quello  mediamente  praticato  sui  rapporti
          intestati al Fondo unico giustizia ai sensi dell'articolo 2
          del decreto-legge 16 settembre 2008,  n.  143,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181. Il
          sequestro penale sulle somme si converte in sequestro delle
          obbligazioni.  Le  obbligazioni  di  nuova  emissione  sono
          nominative  e  devono  essere  intestate  al  Fondo   unico
          giustizia e, per esso, ad Equitalia Giustizia S.p.A.  quale
          gestore ex lege del predetto  Fondo.  Il  versamento  delle
          somme sequestrate avviene al momento  della  sottoscrizione
          delle obbligazioni, in misura pari all'ammontare di  queste
          ultime. Le attivita' poste in essere da Equitalia Giustizia
          S.p.A. devono svolgersi, ai sensi  dell'articolo  1,  comma
          11-quinquies, del decreto-legge n.  61,  sulla  base  delle
          indicazioni fornite dall'autorita' giudiziaria  procedente.
          Le somme rivenienti dalla sottoscrizione delle obbligazioni
          sono versate  in  un  patrimonio  dell'emittente  destinato
          all'attuazione e alla realizzazione del piano delle  misure
          e  delle  attivita'  di  tutela  ambientale   e   sanitaria
          dell'impresa  in  amministrazione   straordinaria,   previa
          restituzione dei finanziamenti statali di cui  all'articolo
          1, comma 6-bis, del decreto-legge 4 dicembre 2015, n.  191,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  1°  febbraio
          2016, n. 13, per la parte  eventualmente  erogata,  e,  nei
          limiti delle disponibilita'  residue,  a  interventi  volti
          alla tutela della sicurezza e della salute, di ripristino e
          di  bonifica  ambientale  secondo  le  modalita'   previste
          dall'ordinamento  vigente,   nonche'   per   un   ammontare
          determinato, nel limite massimo di 150 milioni di euro, con
          decreto  del  Ministro  dello  sviluppo  economico  e   del
          Ministro  della  transizione  ecologica,  da  adottare   di
          concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          sentito il Presidente della regione Puglia, a  progetti  di
          decarbonizzazione del ciclo produttivo dell'acciaio  presso
          lo stabilimento siderurgico di Taranto, proposti anche  dal
          gestore dello stabilimento stesso  ed  attuati  dall'organo
          commissariale  di  ILVA  S.p.A.,  che  puo'  avvalersi   di
          organismi  in   house   dello   Stato.   Restano   comunque
          impregiudicate le intese gia' sottoscritte fra il gestore e
          l'organo commissariale di ILVA S.p.A alla data  di  entrata
          in vigore della  presente  disposizione.  Le  modalita'  di
          valutazione, approvazione  e  attuazione  dei  progetti  di
          decarbonizzazione da  parte  dell'organo  commissariale  di
          ILVA S.p.A., sono individuate con  il  decreto  di  cui  al
          decimo periodo. Al patrimonio si applicano le  disposizioni
          del libro V, titolo V,  capo  V,  sezione  XI,  del  codice
          civile. 
                1-bis.  All'articolo  1,  comma   11-quinquies,   del
          decreto-legge n. 61, al primo periodo, le  parole:  ",  non
          oltre l'anno 2014" sono soppresse e le parole: "il giudice"
          sono sostituite dalle seguenti:  "l'autorita'  giudiziaria"
          e, all'ultimo  periodo,  la  parola:  "giurisdizionale"  e'
          sostituita dalla seguente: "giudiziaria". 
                1-ter. L'organo commissariale di ILVA S.p.A, al  fine
          della  realizzazione  degli   investimenti   necessari   al
          risanamento ambientale,  nonche'  di  quelli  destinati  ad
          interventi a favore di  ricerca,  sviluppo  e  innovazione,
          formazione e  occupazione,  nel  rispetto  della  normativa
          dell'Unione europea in materia, e' autorizzato a  contrarre
          finanziamenti per  un  ammontare  complessivo  fino  a  400
          milioni di euro, assistiti dalla garanzia dello  Stato.  Il
          predetto   finanziamento    e'    rimborsato    dall'organo
          commissariale in prededuzione rispetto agli  altri  debiti,
          ai sensi dell'articolo 111, primo  comma,  numero  1),  del
          regio  decreto  16  marzo  1942,  n.  267,   e   successive
          modificazioni.  La  garanzia  dello  Stato   e'   a   prima
          richiesta, esplicita,  incondizionata  e  irrevocabile.  E'
          istituito  nello  stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze un fondo  a  copertura  delle
          garanzie dello  Stato  concesse  ai  sensi  della  presente
          disposizione, con una dotazione iniziale di 150 milioni  di
          euro per l'anno 2015 e di 50 milioni  di  euro  per  l'anno
          2016.  E'  autorizzata,  allo   scopo,   l'istituzione   di
          un'apposita contabilita' speciale su  cui  confluiscono  le
          predette risorse. Al relativo onere, pari a 150 milioni  di
          euro per l'anno 2015 e a 50  milioni  di  euro  per  l'anno
          2016, si provvede mediante  corrispondente  utilizzo  delle
          disponibilita'  in  conto  residui,  iscritte  in  bilancio
          rispettivamente  negli   anni   2015   e   2016,   relative
          all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  37,  comma
          6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  23  giugno  2014,  n.  89,  e
          successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle
          finanze e' autorizzato ad apportare,  con  propri  decreti,
          anche  in  conto  residui,  le  occorrenti  variazioni   di
          bilancio. 
                2. Ai fini dell'attuazione delle prescrizioni di  cui
          al D.P.C.M. 14 marzo  2014,  il  Commissario  straordinario
          dell'amministrazione   straordinaria   e'    titolare    di
          contabilita' speciali, aperte presso la tesoreria  statale,
          in cui confluiscono: 
                  a)  le  risorse  assegnate  dal  CIPE  con  propria
          delibera, previa presentazione di un progetto di lavori,  a
          valere sul Fondo di sviluppo e coesione di cui  al  decreto
          legislativo 31 maggio 2011, n. 88, nel limite delle risorse
          annualmente   disponibili   e   garantendo   comunque    la
          neutralita' dei saldi di finanza pubblica; 
                  b)  altre  eventuali  risorse  a  qualsiasi  titolo
          destinate o da destinare  agli  interventi  di  risanamento
          ambientale. 
                3. Il Commissario straordinario  rendiconta,  secondo
          la normativa vigente, l'utilizzo delle risorse di tutte  le
          contabilita'  speciali  aperte  e  ne  fornisce   periodica
          informativa al Ministero dell'ambiente e della  tutela  del
          territorio  e  del  mare,  al  Ministero   dello   sviluppo
          economico e alle autorita' giudiziarie interessate nonche',
          con una relazione semestrale, alle Camere. 
                4. Resta fermo il diritto di rivalsa da  parte  dello
          Stato nei confronti dei responsabili del danno ambientale. 
                5. Allo scopo di definire tempestivamente le pendenze
          tuttora  aperte,  il   commissario   straordinario,   entro
          sessanta  giorni  dall'entrata  in  vigore   del   presente
          decreto,  e'  autorizzato  a  sottoscrivere  con   FINTECNA
          S.p.A., in qualita'  di  avente  causa  dell'IRI,  un  atto
          convenzionale di liquidazione  dell'obbligazione  contenuta
          nell'articolo 17.7  del  contratto  di  cessione  dell'ILVA
          Laminati Piani  (oggi  ILVA  S.p.A.).  La  liquidazione  e'
          determinata  nell'importo  di  156.000.000  di   euro,   ha
          carattere definitivo, non e' soggetta ad azione revocatoria
          e preclude ogni  azione  concernente  il  danno  ambientale
          generatosi,  relativamente  agli  stabilimenti   produttivi
          ceduti dall'IRI  in  sede  di  privatizzazione  della  ILVA
          Laminati Piani (oggi ILVA S.p.A.), antecedentemente  al  16
          marzo  1995.  Le  somme  rinvenienti  da  detta  operazione
          affluiscono nella contabilita'  ordinaria  del  Commissario
          straordinario. 
                5-bis. Ai fini della messa in  sicurezza  e  gestione
          dei rifiuti radioattivi in deposito  nell'area  ex  Cemerad
          ricadente nel comune di Statte, in  provincia  di  Taranto,
          sono destinati fino a dieci milioni di euro a valere  sulle
          risorse disponibili sulla contabilita' speciale  aperta  ai
          sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 7  agosto
          2012, n. 129, convertito dalla legge  4  ottobre  2012,  n.
          171. 
                5-ter. Qualora, per effetto dell'attuazione del comma
          1, si determinino nuovi o maggiori  oneri  per  la  finanza
          pubblica, ai medesimi si fa fronte mediante  una  riduzione
          di pari importo delle risorse del Fondo per lo  sviluppo  e
          la coesione, per il periodo  di  programmazione  2014-2020,
          indicate all'articolo 1, comma 6, della legge  27  dicembre
          2013, n. 147. A tal fine, il CIPE,  con  propria  delibera,
          individua  le  risorse  disponibili  sulla   programmazione
          2014-2020, eventualmente riprogrammando le assegnazioni che
          non  abbiano   dato   luogo   a   obblighi   giuridicamente
          vincolanti.».