Art. 10
Imprese energivore di interesse strategico
1. Al fine di assicurare sostegno economico alle imprese ad alto
consumo energetico e fino al 31 dicembre 2022, SACE S.p.A. e'
autorizzata a rilasciare garanzie, per un impegno complessivo massimo
entro i 5000 milioni di euro, ai sensi delle disposizioni, in quanto
compatibili, e nei limiti delle risorse disponibili di cui
all'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 e nel rispetto dei
criteri e delle condizioni previsti dalla vigente disciplina in
materia di aiuti di Stato, previa notifica e autorizzazione della
Commissione europea e come ulteriormente specificato sul piano
procedurale e documentale da SACE S.p.A., in favore di banche, di
istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri
soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per
finanziamenti concessi sotto qualsiasi forma ad imprese che
gestiscono stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale
individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
adottato su proposta del Ministro dello sviluppo economico di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La garanzia
copre la percentuale consentita dalla disciplina sopra richiamata.
Analoga garanzia puo' essere rilasciata, nel rispetto dei medesimi
criteri e condizioni sopra indicati, per il finanziamento di
operazioni di acquisto e riattivazione di impianti dismessi situati
sul territorio nazionale per la produzione destinata all'industria
siderurgica.
2. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, il
decimo periodo e' sostituito dai seguenti «Le somme rivenienti dalla
sottoscrizione delle obbligazioni sono versate in un patrimonio
dell'emittente destinato all'attuazione e alla realizzazione del
piano delle misure e delle attivita' di tutela ambientale e sanitaria
dell'impresa in amministrazione straordinaria, previa restituzione
dei finanziamenti statali di cui all'articolo 1, comma 6-bis, del
decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1° febbraio 2016, n. 13, per la parte eventualmente
erogata, e, nei limiti delle disponibilita' residue, a interventi
volti alla tutela della sicurezza e della salute, di ripristino e di
bonifica ambientale secondo le modalita' previste dall'ordinamento
vigente, nonche' per un ammontare determinato, nel limite massimo di
150 milioni di euro, con decreto del Ministro dello sviluppo
economico e del Ministro della transizione ecologica, da adottare di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il
Presidente della regione Puglia, a progetti di decarbonizzazione del
ciclo produttivo dell'acciaio presso lo stabilimento siderurgico di
Taranto, proposti anche dal gestore dello stabilimento stesso ed
attuati dall'organo commissariale di ILVA S.p.A., che puo' avvalersi
di organismi in house dello Stato. Restano comunque impregiudicate le
intese gia' sottoscritte fra il gestore e l'organo commissariale di
ILVA S.p.A alla data di entrata in vigore della presente
disposizione. Le modalita' di valutazione, approvazione e attuazione
dei progetti di decarbonizzazione da parte dell'organo commissariale
di ILVA S.p.A. sono individuate con il decreto di cui al decimo
periodo.».
Riferimenti normativi
- Il riferimento all'articolo 1 del decreto-legge 8
aprile 2020, n.23 convertito, con modificazioni, dalla
legge 5 giugno 2020, n.40 (misure urgenti in materia di
accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese,
di poteri speciali nei settori strategici, nonche'
interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di
termini amministrativi e processuali) e' riportato nei
riferimenti normativi all'articolo 8.
- Si riporta il testo dell'articolo 3, del
decreto-legge 5 gennaio 2015, n.1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n.20 (disposizioni
urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico
nazionale in crisi e per lo sviluppo della citta' e
dell'area di Taranto) come modificato dalla presente legge:
«Art. 3 (Disposizioni finanziarie). - 1. Nell'ambito
della procedura di amministrazione straordinaria di cui al
decreto-legge n. 347, l'organo commissariale di ILVA S.p.A.
e' autorizzato a richiedere il trasferimento delle somme
sequestrate, subentrando nel procedimento gia' promosso ai
sensi dell'articolo 1, comma 11-quinquies, del
decreto-legge n. 61, nel testo vigente prima della data di
entrata in vigore del presente decreto. A seguito
dell'apertura della procedura di amministrazione
straordinaria, l'organo commissariale e' autorizzato a
richiedere che l'autorita' giudiziaria procedente disponga
l'impiego delle somme sequestrate, in luogo dell'aumento di
capitale, per la sottoscrizione di obbligazioni emesse
dalla societa' in amministrazione straordinaria. Il credito
derivante dalla sottoscrizione delle obbligazioni e'
prededucibile ai sensi dell'articolo 111 del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, ma
subordinato alla soddisfazione, nell'ordine, dei crediti
prededucibili di tutti gli altri creditori della procedura
di amministrazione straordinaria nonche' dei creditori
privilegiati ai sensi dell'articolo 2751-bis, numero 1),
del codice civile. L'emissione e' autorizzata ai sensi
dell'articolo 2412, sesto comma, del codice civile. Le
obbligazioni sono emesse a un tasso di rendimento
parametrato a quello mediamente praticato sui rapporti
intestati al Fondo unico giustizia ai sensi dell'articolo 2
del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito,
con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181. Il
sequestro penale sulle somme si converte in sequestro delle
obbligazioni. Le obbligazioni di nuova emissione sono
nominative e devono essere intestate al Fondo unico
giustizia e, per esso, ad Equitalia Giustizia S.p.A. quale
gestore ex lege del predetto Fondo. Il versamento delle
somme sequestrate avviene al momento della sottoscrizione
delle obbligazioni, in misura pari all'ammontare di queste
ultime. Le attivita' poste in essere da Equitalia Giustizia
S.p.A. devono svolgersi, ai sensi dell'articolo 1, comma
11-quinquies, del decreto-legge n. 61, sulla base delle
indicazioni fornite dall'autorita' giudiziaria procedente.
Le somme rivenienti dalla sottoscrizione delle obbligazioni
sono versate in un patrimonio dell'emittente destinato
all'attuazione e alla realizzazione del piano delle misure
e delle attivita' di tutela ambientale e sanitaria
dell'impresa in amministrazione straordinaria, previa
restituzione dei finanziamenti statali di cui all'articolo
1, comma 6-bis, del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio
2016, n. 13, per la parte eventualmente erogata, e, nei
limiti delle disponibilita' residue, a interventi volti
alla tutela della sicurezza e della salute, di ripristino e
di bonifica ambientale secondo le modalita' previste
dall'ordinamento vigente, nonche' per un ammontare
determinato, nel limite massimo di 150 milioni di euro, con
decreto del Ministro dello sviluppo economico e del
Ministro della transizione ecologica, da adottare di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentito il Presidente della regione Puglia, a progetti di
decarbonizzazione del ciclo produttivo dell'acciaio presso
lo stabilimento siderurgico di Taranto, proposti anche dal
gestore dello stabilimento stesso ed attuati dall'organo
commissariale di ILVA S.p.A., che puo' avvalersi di
organismi in house dello Stato. Restano comunque
impregiudicate le intese gia' sottoscritte fra il gestore e
l'organo commissariale di ILVA S.p.A alla data di entrata
in vigore della presente disposizione. Le modalita' di
valutazione, approvazione e attuazione dei progetti di
decarbonizzazione da parte dell'organo commissariale di
ILVA S.p.A., sono individuate con il decreto di cui al
decimo periodo. Al patrimonio si applicano le disposizioni
del libro V, titolo V, capo V, sezione XI, del codice
civile.
1-bis. All'articolo 1, comma 11-quinquies, del
decreto-legge n. 61, al primo periodo, le parole: ", non
oltre l'anno 2014" sono soppresse e le parole: "il giudice"
sono sostituite dalle seguenti: "l'autorita' giudiziaria"
e, all'ultimo periodo, la parola: "giurisdizionale" e'
sostituita dalla seguente: "giudiziaria".
1-ter. L'organo commissariale di ILVA S.p.A, al fine
della realizzazione degli investimenti necessari al
risanamento ambientale, nonche' di quelli destinati ad
interventi a favore di ricerca, sviluppo e innovazione,
formazione e occupazione, nel rispetto della normativa
dell'Unione europea in materia, e' autorizzato a contrarre
finanziamenti per un ammontare complessivo fino a 400
milioni di euro, assistiti dalla garanzia dello Stato. Il
predetto finanziamento e' rimborsato dall'organo
commissariale in prededuzione rispetto agli altri debiti,
ai sensi dell'articolo 111, primo comma, numero 1), del
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive
modificazioni. La garanzia dello Stato e' a prima
richiesta, esplicita, incondizionata e irrevocabile. E'
istituito nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze un fondo a copertura delle
garanzie dello Stato concesse ai sensi della presente
disposizione, con una dotazione iniziale di 150 milioni di
euro per l'anno 2015 e di 50 milioni di euro per l'anno
2016. E' autorizzata, allo scopo, l'istituzione di
un'apposita contabilita' speciale su cui confluiscono le
predette risorse. Al relativo onere, pari a 150 milioni di
euro per l'anno 2015 e a 50 milioni di euro per l'anno
2016, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle
disponibilita' in conto residui, iscritte in bilancio
rispettivamente negli anni 2015 e 2016, relative
all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 37, comma
6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e
successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle
finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti,
anche in conto residui, le occorrenti variazioni di
bilancio.
2. Ai fini dell'attuazione delle prescrizioni di cui
al D.P.C.M. 14 marzo 2014, il Commissario straordinario
dell'amministrazione straordinaria e' titolare di
contabilita' speciali, aperte presso la tesoreria statale,
in cui confluiscono:
a) le risorse assegnate dal CIPE con propria
delibera, previa presentazione di un progetto di lavori, a
valere sul Fondo di sviluppo e coesione di cui al decreto
legislativo 31 maggio 2011, n. 88, nel limite delle risorse
annualmente disponibili e garantendo comunque la
neutralita' dei saldi di finanza pubblica;
b) altre eventuali risorse a qualsiasi titolo
destinate o da destinare agli interventi di risanamento
ambientale.
3. Il Commissario straordinario rendiconta, secondo
la normativa vigente, l'utilizzo delle risorse di tutte le
contabilita' speciali aperte e ne fornisce periodica
informativa al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, al Ministero dello sviluppo
economico e alle autorita' giudiziarie interessate nonche',
con una relazione semestrale, alle Camere.
4. Resta fermo il diritto di rivalsa da parte dello
Stato nei confronti dei responsabili del danno ambientale.
5. Allo scopo di definire tempestivamente le pendenze
tuttora aperte, il commissario straordinario, entro
sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente
decreto, e' autorizzato a sottoscrivere con FINTECNA
S.p.A., in qualita' di avente causa dell'IRI, un atto
convenzionale di liquidazione dell'obbligazione contenuta
nell'articolo 17.7 del contratto di cessione dell'ILVA
Laminati Piani (oggi ILVA S.p.A.). La liquidazione e'
determinata nell'importo di 156.000.000 di euro, ha
carattere definitivo, non e' soggetta ad azione revocatoria
e preclude ogni azione concernente il danno ambientale
generatosi, relativamente agli stabilimenti produttivi
ceduti dall'IRI in sede di privatizzazione della ILVA
Laminati Piani (oggi ILVA S.p.A.), antecedentemente al 16
marzo 1995. Le somme rinvenienti da detta operazione
affluiscono nella contabilita' ordinaria del Commissario
straordinario.
5-bis. Ai fini della messa in sicurezza e gestione
dei rifiuti radioattivi in deposito nell'area ex Cemerad
ricadente nel comune di Statte, in provincia di Taranto,
sono destinati fino a dieci milioni di euro a valere sulle
risorse disponibili sulla contabilita' speciale aperta ai
sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 7 agosto
2012, n. 129, convertito dalla legge 4 ottobre 2012, n.
171.
5-ter. Qualora, per effetto dell'attuazione del comma
1, si determinino nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, ai medesimi si fa fronte mediante una riduzione
di pari importo delle risorse del Fondo per lo sviluppo e
la coesione, per il periodo di programmazione 2014-2020,
indicate all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre
2013, n. 147. A tal fine, il CIPE, con propria delibera,
individua le risorse disponibili sulla programmazione
2014-2020, eventualmente riprogrammando le assegnazioni che
non abbiano dato luogo a obblighi giuridicamente
vincolanti.».