Art. 10 - bis 
 
Qualificazione delle imprese per l'accesso ai benefici  di  cui  agli
  articoli 119 e  121  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 
 
  1. Ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali di  cui  agli
articoli  119  e  121  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.  77,  a
decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 30 giugno 2023,  l'esecuzione
dei lavori  di  importo  superiore  a  516.000  euro,  relativi  agli
interventi previsti dall'articolo 119 ovvero dall'articolo 121, comma
2, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, e' affidata: 
    a) ad imprese in possesso, al momento  della  sottoscrizione  del
contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici,  del
contratto di subappalto, della  occorrente  qualificazione  ai  sensi
dell'articolo 84 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 
    b) ad imprese che, al momento della sottoscrizione del  contratto
di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del  contratto
di  subappalto,  documentano  al   committente   ovvero   all'impresa
subappaltante l'avvenuta sottoscrizione di un  contratto  finalizzato
al  rilascio  dell'attestazione  di  qualificazione  con  uno   degli
organismi  previsti  dall'articolo  84  del  codice   dei   contratti
pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 
  2. A decorrere dal 1° luglio 2023, ai fini del riconoscimento degli
incentivi fiscali di cui agli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17
luglio 2020, n. 77, l'esecuzione dei lavori di  importo  superiore  a
516.000 euro, relativi agli  interventi  previsti  dall'articolo  119
ovvero dall'articolo 121, comma 2, del citato decreto-legge n. 34 del
2020, e' affidata esclusivamente alle imprese in possesso, al momento
della sottoscrizione del contratto di  appalto  ovvero,  in  caso  di
imprese  subappaltatrici,  del   contratto   di   subappalto,   della
occorrente qualificazione ai sensi dell'articolo 84  del  codice  dei
contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.
50. 
  3. In relazione ai lavori affidati alle imprese di cui alla lettera
b) del comma  1,  la  detrazione  relativa  alle  spese  sostenute  a
decorrere dal 1° luglio 2023 e' condizionata  dell'avvenuto  rilascio
dell'attestazione di qualificazione di cui all'articolo 84 del codice
dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50, all'impresa esecutrice. 
  4. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai lavori in  corso
di  esecuzione  alla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto, nonche' ai contratti di  appalto  o
di subappalto aventi data certa,  ai  sensi  dell'articolo  2704  del
codice civile, anteriore alla data di entrata in vigore  della  legge
di conversione del presente decreto. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il riferimento all'articolo 121 del decreto-legge  19
          maggio 2020, n.34,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 17 luglio 2020, n.77, e'  riportato  nei  riferimenti
          normativi all'articolo 3. 
              -  Si  riporta  il   testo   dell'articolo   119,   del
          decreto-legge  19  maggio  2020,  n.34,   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 17 luglio  2020,  n.77,  recante
          misure urgenti in materia di salute, sostegno al  lavoro  e
          all'economia,  nonche'  di   politiche   sociali   connesse
          all'emergenza epidemiologica da COVID-19: 
                «Art. 119  (Incentivi  per  l'efficienza  energetica,
          sisma  bonus,  fotovoltaico  e  colonnine  di  ricarica  di
          veicoli elettrici). - 1. La detrazione di cui  all'articolo
          14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applica
          nella misura del 110 per cento per le spese  documentate  e
          rimaste a carico del contribuente, sostenute dal  1°(gradi)
          luglio 2020 fino al 30 giugno 2022, da  ripartire  tra  gli
          aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo e in
          quattro quote annuali di pari importo per la parte di spese
          sostenuta dal 1°(gradi) gennaio 2022, nei seguenti casi: 
                  a) interventi di isolamento termico delle superfici
          opache verticali, orizzontali e inclinate  che  interessano
          l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al  25
          per cento della superficie disperdente lorda  dell'edificio
          o dell'unita' immobiliare situata  all'interno  di  edifici
          plurifamiliari  che  sia  funzionalmente   indipendente   e
          disponga di uno o piu' accessi autonomi  dall'esterno.  Gli
          interventi per la coibentazione del tetto  rientrano  nella
          disciplina  agevolativa,  senza  limitare  il  concetto  di
          superficie   disperdente   al   solo   locale    sottotetto
          eventualmente esistente. La detrazione di cui alla presente
          lettera e' calcolata  su  un  ammontare  complessivo  delle
          spese  non  superiore  a  euro  50.000  per   gli   edifici
          unifamiliari  o   per   le   unita'   immobiliari   situate
          all'interno   di   edifici   plurifamiliari    che    siano
          funzionalmente indipendenti e  dispongano  di  uno  o  piu'
          accessi autonomi dall'esterno; a euro  40.000  moltiplicati
          per il  numero  delle  unita'  immobiliari  che  compongono
          l'edificio per gli edifici composti da due  a  otto  unita'
          immobiliari; a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle
          unita'  immobiliari  che  compongono  l'edificio  per   gli
          edifici composti da piu'  di  otto  unita'  immobiliari.  I
          materiali isolanti utilizzati devono rispettare  i  criteri
          ambientali  minimi  di  cui   al   decreto   del   Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  11
          ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  259
          del 6 novembre 2017; 
                  b) interventi sulle parti comuni degli edifici  per
          la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale
          esistenti con impianti centralizzati per il  riscaldamento,
          il raffrescamento o la fornitura di acqua calda  sanitaria,
          a condensazione, con efficienza almeno pari alla  classe  A
          di prodotto  prevista  dal  regolamento  delegato  (UE)  n.
          811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013,  a  pompa
          di calore, ivi compresi gli impianti ibridi  o  geotermici,
          anche abbinati all'installazione di  impianti  fotovoltaici
          di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui  al
          comma 6, ovvero con  impianti  di  microcogenerazione  o  a
          collettori solari, nonche',  esclusivamente  per  i  comuni
          montani  non  interessati  dalle   procedure   europee   di
          infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o  n.  2015/2043
          del 28 maggio 2015 per  l'inottemperanza  dell'Italia  agli
          obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, l'allaccio  a
          sistemi di teleriscaldamento efficiente, definiti ai  sensi
          dell'articolo  2,  comma  2,  lettera  tt),   del   decreto
          legislativo 4 luglio 2014, n. 102.  La  detrazione  di  cui
          alla  presente  lettera  e'  calcolata  su   un   ammontare
          complessivo  delle  spese  non  superiore  a  euro   20.000
          moltiplicati per il numero  delle  unita'  immobiliari  che
          compongono l'edificio per gli edifici composti fino a  otto
          unita' immobiliari ovvero a euro 15.000 moltiplicati per il
          numero delle unita' immobiliari che  compongono  l'edificio
          per gli edifici composti da piu' di otto unita' immobiliari
          ed  e'  riconosciuta  anche  per  le  spese  relative  allo
          smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito; 
                  c) interventi sugli edifici  unifamiliari  o  sulle
          unita'   immobiliari   situate   all'interno   di   edifici
          plurifamiliari  che  siano  funzionalmente  indipendenti  e
          dispongano di uno o piu' accessi autonomi dall'esterno  per
          la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale
          esistenti   con   impianti   per   il   riscaldamento,   il
          raffrescamento o la fornitura di acqua calda  sanitaria,  a
          condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A  di
          prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013
          della Commissione, del 18 febbraio 2013, a pompa di calore,
          ivi  compresi  gli  impianti  ibridi  o  geotermici,  anche
          abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici di  cui
          al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui  al  comma
          6, ovvero con impianti di microcogenerazione, a  collettori
          solari o, esclusivamente per le aree  non  metanizzate  nei
          comuni  non  interessati   dalle   procedure   europee   di
          infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o  n.  2015/2043
          del 28 maggio 2015 per  l'inottemperanza  dell'Italia  agli
          obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, con caldaie a
          biomassa aventi prestazioni emissive con i valori  previsti
          almeno per la classe 5  stelle  individuata  ai  sensi  del
          regolamento di cui al decreto del Ministro dell'am-biente e
          della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017,  n.
          186, nonche',  esclusivamente  per  i  comuni  montani  non
          interessati  dalle  procedure  europee  di  infrazione   n.
          2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del  28  maggio
          2015  per  l'inottemperanza   dell'Italia   agli   obblighi
          previsti dalla direttiva 2008/50/CE, l'allaccio  a  sistemi
          di  teleriscaldamento   efficiente,   definiti   ai   sensi
          dell'articolo  2,  comma  2,  lettera  tt),   del   decreto
          legislativo 4 luglio 2014, n. 102.  La  detrazione  di  cui
          alla  presente  lettera  e'  calcolata  su   un   ammontare
          complessivo delle spese non superiore a euro 30.000  ed  e'
          riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e
          alla bonifica dell'impianto sostituito. 
                1.1 Tra le spese sostenute per gli interventi di  cui
          al comma 1  rientrano  anche  quelle  relative  alle  sonde
          geotermiche utilizzate per gli impianti geotermici  di  cui
          alle lettere b) e c) del medesimo comma 1. 
                1-bis. Ai fini del presente  articolo,  per  "accesso
          autonomo dall'esterno" si intende un accesso  indipendente,
          non comune ad altre unita' immobiliari, chiuso da  cancello
          o portone d'ingresso che consenta l'accesso dalla strada  o
          da cortile o da giardino anche di proprieta' non esclusiva.
          Un'unita'  immobiliare   puo'   ritenersi   "funzionalmente
          indipendente"  qualora  sia  dotata  di  almeno  tre  delle
          seguenti installazioni o manufatti di proprieta' esclusiva:
          impianti per l'approvvigionamento idrico; impianti  per  il
          gas;  impianti  per  l'energia   elettrica;   impianto   di
          climatizzazione invernale. 
                1-ter. Nei comuni dei  territori  colpiti  da  eventi
          sismici, l'incentivo di cui al comma 1 spetta per l'importo
          eccedente il contributo previsto per la ricostruzione. 
                1-quater. Sono compresi fra gli edifici che  accedono
          alle detrazioni di  cui  al  presente  articolo  anche  gli
          edifici  privi  di  attestato  di  prestazione   energetica
          perche'  sprovvisti  di  copertura,  di  uno  o  piu'  muri
          perimetrali,  o  di  entrambi,  purche'  al  termine  degli
          interventi, che devono comprendere anche quelli di cui alla
          lettera a) del comma 1, anche  in  caso  di  demolizione  e
          ricostruzione  o  di  ricostruzione  su  sedime  esistente,
          raggiungano una classe energetica in fascia A. 
                2.  L'aliquota  prevista  al  comma  1,  alinea,  del
          presente articolo  si  applica  anche  a  tutti  gli  altri
          interventi di efficienza energetica di cui all'articolo  14
          del decreto-legge 4 giugno 2013,  n.  63,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, nei limiti
          di spesa previsti, per  ciascun  intervento  di  efficienza
          energetica,  dalla  legislazione  vigente,   nonche'   agli
          interventi previsti dall'articolo 16-bis, comma 1,  lettera
          e), del testo unico di cui al decreto del Presidente  della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche  ove  effettuati
          in favore di persone di  eta'  superiore  a  sessantacinque
          anni, a condizione che  siano  eseguiti  congiuntamente  ad
          almeno uno degli interventi  di  cui  al  citato  comma  1.
          Qualora l'edificio sia sottoposto ad almeno uno dei vincoli
          previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio,  di
          cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42,  o  gli
          interventi di cui  al  citato  comma  1  siano  vietati  da
          regolamenti   edilizi,   urbanistici   e   ambientali,   la
          detrazione si applica a tutti  gli  interventi  di  cui  al
          presente comma, anche se  non  eseguiti  congiuntamente  ad
          almeno uno degli interventi di cui  al  medesimo  comma  1,
          fermi restando i requisiti di cui al comma 3. 
                3.  Ai  fini  dell'accesso   alla   detrazione,   gli
          interventi di cui ai commi 1  e  2  del  presente  articolo
          devono rispettare i requisiti minimi previsti  dai  decreti
          di cui al comma 3-ter dell'articolo 14 del decreto-legge  4
          giugno 2013, n. 63, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 3 agosto 2013, n. 90, e, nel loro  complesso,  devono
          assicurare, anche congiuntamente agli interventi di cui  ai
          commi 5 e 6 del  presente  articolo,  il  miglioramento  di
          almeno due classi energetiche dell'edificio o delle  unita'
          immobiliari situate all'interno di  edifici  plurifamiliari
          le quali siano funzionalmente indipendenti e dispongano  di
          uno o piu' accessi autonomi dall'esterno, ovvero,  se  cio'
          non sia possibile, il conseguimento della classe energetica
          piu'  alta,   da   dimostrare   mediante   l'attestato   di
          prestazione energetica (A.P.E.), di cui all'articolo 6  del
          decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192,  prima  e  dopo
          l'intervento, rilasciato  da  un  tecnico  abilitato  nella
          forma della  dichiarazione  asseverata.  Nel  rispetto  dei
          suddetti requisiti minimi, sono  ammessi  all'agevolazione,
          nei limiti stabiliti per gli interventi di  cui  ai  citati
          commi  1  e  2,  anche  gli  interventi  di  demolizione  e
          ricostruzione di cui all'articolo 3, comma 1,  lettera  d),
          del  testo   unico   delle   disposizioni   legislative   e
          regolamentari in materia edilizia, di cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 6  giugno  2001,  n.  380.  Gli
          interventi di dimensionamento del cappotto  termico  e  del
          cordolo sismico non concorrono al conteggio della  distanza
          e dell'altezza, in deroga alle  distanze  minime  riportate
          all'articolo 873 del codice civile, per gli  interventi  di
          cui all'articolo 16-bis del testo unico delle  imposte  sui
          redditi, di cui al decreto del Presidente della  Repubblica
          22 dicembre 1986, n. 917, e al presente articolo. 
                3-bis. Per gli interventi effettuati dai soggetti  di
          cui al comma 9, lettera c), e dalle cooperative di  cui  al
          comma 9, lettera d), le disposizioni dei commi da 1 a 3  si
          applicano anche alle spese, documentate e rimaste a  carico
          del contribuente, sostenute dal 1°(gradi) gennaio  2022  al
          30 giugno 2023. Per le spese sostenute dal 1°(gradi) luglio
          2022 la detrazione e' ripartita in quattro quote annuali di
          pari importo. 
                4. Per gli interventi di cui  ai  commi  da  1-bis  a
          1-septies dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013,
          n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3  agosto
          2013, n.  90,  l'aliquota  delle  detrazioni  spettanti  e'
          elevata al  110  per  cento  per  le  spese  sostenute  dal
          1°(gradi) luglio 2020 al 30 giugno 2022. Tale  aliquota  si
          applica  anche  agli  interventi   previsti   dall'articolo
          16-bis, comma 1, lettera e), del  testo  unico  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n. 917, anche ove effettuati in favore di persone  di  eta'
          superiore a sessantacinque anni ed a condizione  che  siano
          eseguiti congiuntamente  ad  almeno  uno  degli  interventi
          indicati nel primo periodo e che non siano  gia'  richiesti
          ai sensi del comma 2 della presente  disposizione.  Per  la
          parte di spese sostenuta dal  1°(gradi)  gennaio  2022,  la
          detrazione e' ripartita in quattro quote  annuali  di  pari
          importo. Per gli interventi di cui  al  primo  periodo,  in
          caso di cessione del corrispondente credito  ad  un'impresa
          di assicurazione  e  di  contestuale  stipulazione  di  una
          polizza che copre  il  rischio  di  eventi  calamitosi,  la
          detrazione prevista  nell'articolo  15,  comma  1,  lettera
          fbis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n.  917,  spetta  nella  misura  del  90  per   cento.   Le
          disposizioni  del  primo  e  del  secondo  periodo  non  si
          applicano agli edifici ubicati nella zona sismica 4 di  cui
          all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri  n.
          3274  del  20  marzo  2003,  pubblicata   nel   supplemento
          ordinario alla Gazzetta  Ufficiale  n.  105  dell'8  maggio
          2003. 
                4-bis. La detrazione spettante ai sensi del  comma  4
          del  presente  articolo  e'  riconosciuta  anche   per   la
          realizzazione  di  sistemi  di   monitoraggio   strutturale
          continuo a fini antisismici, a condizione che sia  eseguita
          congiuntamente a uno degli interventi di cui  ai  commi  da
          1-bis a 1-septies  dell'articolo  16  del  decreto-legge  4
          giugno 2013, n. 63, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 3 agosto 2013, n. 90,  nel  rispetto  dei  limiti  di
          spesa previsti dalla legislazione vigente  per  i  medesimi
          interventi. 
                4-ter. I limiti delle spese  ammesse  alla  fruizione
          degli incentivi fiscali eco bonus e sisma bonus di  cui  ai
          commi precedenti, sostenute entro il 30 giugno  2022,  sono
          aumentati  del  50  per  cento  per   gli   interventi   di
          ricostruzione  riguardanti  i  fabbricati  danneggiati  dal
          sisma  nei  comuni  di  cui  agli   elenchi   allegati   al
          decreto-legge 17 ottobre  2016,  n.  189,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,  e  di
          cui al decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.  77,  nonche'
          nei  comuni  interessati  da  tutti  gli   eventi   sismici
          verificatisi dopo l'anno 2008 dove sia stato dichiarato  lo
          stato  di  emergenza.  In  tal  caso,  gli  incentivi  sono
          alternativi al  contributo  per  la  ricostruzione  e  sono
          fruibili per tutte le spese necessarie  al  ripristino  dei
          fabbricati danneggiati,  comprese  le  case  diverse  dalla
          prima abitazione, con esclusione degli  immobili  destinati
          alle attivita' produttive. 
                4-quater. Nei comuni dei territori colpiti da  eventi
          sismici verificatisi a far data dal 1°(gradi)  aprile  2009
          dove sia  stato  dichiarato  lo  stato  di  emergenza,  gli
          incentivi  di  cui  al  comma  4  spettano  per   l'importo
          eccedente il contributo previsto per la ricostruzione. 
                5. Per le spese documentate e rimaste  a  carico  del
          contribuente, sostenute  per  l'installazione  di  impianti
          solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici
          ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d),
          del regolamento di cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 26 agosto  1993,  n.  412,  ovvero  di  impianti
          solari  fotovoltaici  su   strutture   pertinenziali   agli
          edifici, eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di
          cui ai commi 1 e 4 del presente articolo, la detrazione  di
          cui all'articolo 16-bis, comma 1, del testo unico di cui al
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n. 917, da ripartire tra  gli  aventi  diritto  in  quattro
          quote  annuali  di  pari  importo,  spetta   nella   misura
          riconosciuta per gli interventi previsti agli stessi  commi
          1 e 4 in relazione all'anno di  sostenimento  della  spesa,
          fino ad un ammontare complessivo  delle  stesse  spese  non
          superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di  spesa  di
          euro 2.400 per ogni kW di  potenza  nominale  dell'impianto
          solare  fotovoltaico.  In  caso  di   interventi   di   cui
          all'articolo 3, comma 1, lettere d), e)  e  f),  del  testo
          unico di cui al decreto del Presidente della  Repubblica  6
          giugno 2001, n. 380, il predetto limite di spesa e' ridotto
          ad euro 1.600 per ogni kW di potenza nominale. 
                5-bis.  Le  violazioni  meramente  formali  che   non
          arrecano  pregiudizio   all'esercizio   delle   azioni   di
          controllo non comportano la  decadenza  delle  agevolazioni
          fiscali  limitatamente  alla  irregolarita'  od   omissione
          riscontrata. Nel caso  in  cui  le  violazioni  riscontrate
          nell'ambito  dei  controlli  da   parte   delle   autorita'
          competenti siano rilevanti ai  fini  dell'erogazione  degli
          incentivi,  la   decadenza   dal   beneficio   si   applica
          limitatamente   al   singolo    intervento    oggetto    di
          irregolarita' od omissione. 
                6. La detrazione di cui al comma  5  e'  riconosciuta
          anche  per  l'installazione  contestuale  o  successiva  di
          sistemi  di  accumulo  integrati  negli   impianti   solari
          fotovoltaici agevolati con la detrazione di cui al medesimo
          comma 5, alle stesse condizioni,  negli  stessi  limiti  di
          importo e ammontare complessivo e comunque  nel  limite  di
          spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacita'  di  accumulo
          del sistema di accumulo. 
                7. La detrazione di cui ai commi 5 e 6  del  presente
          articolo e' subordinata alla cessione in favore del Gestore
          dei servizi energetici  (GSE),  con  le  modalita'  di  cui
          all'articolo  13,  comma  3,  del  decreto  legislativo  29
          dicembre 2003, n. 387, dell'energia  non  autoconsumata  in
          sito ovvero  non  condivisa  per  l'autoconsumo,  ai  sensi
          dell'articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n.
          162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
          2020, n.  8,  e  non  e'  cumulabile  con  altri  incentivi
          pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi  natura
          previste dalla normativa europea,  nazionale  e  regionale,
          compresi  i  fondi  di  garanzia  e  di  rotazione  di  cui
          all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo  3  marzo
          2011, n. 28, e gli incentivi per lo scambio  sul  posto  di
          cui all'articolo 25-bis del decreto-legge 24  giugno  2014,
          n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto
          2014, n. 116. Con il decreto di cui al comma 9  del  citato
          articolo 42-bis del  decreto-legge  n.  162  del  2019,  il
          Ministro dello sviluppo economico individua i limiti  e  le
          modalita'  relativi  all'utilizzo  e  alla   valorizzazione
          dell'energia condivisa prodotta da impianti incentivati  ai
          sensi del presente comma. 
                8. Per le spese documentate e rimaste  a  carico  del
          contribuente, sostenute per gli interventi di installazione
          di infrastrutture per  la  ricarica  di  veicoli  elettrici
          negli edifici di cui all'articolo 16-ter del  decreto-legge
          4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 3 agosto 2013, n. 90, eseguita congiuntamente  a  uno
          degli interventi di cui al comma 1 del  presente  articolo,
          la detrazione spetta  nella  misura  riconosciuta  per  gli
          interventi previsti  dallo  stesso  comma  1  in  relazione
          all'anno di sostenimento della spesa, da ripartire tra  gli
          aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo,  e
          comunque nel rispetto dei seguenti limiti di  spesa,  fatti
          salvi gli interventi in corso di esecuzione: euro 2.000 per
          gli  edifici  unifamiliari  o  per  le  unita'  immobiliari
          situate all'interno di  edifici  plurifamiliari  che  siano
          funzionalmente  indipendenti  e  dispongano  di  uno   piu'
          accessi autonomi dall'esterno secondo la definizione di cui
          al comma 1-bis del presente articolo; euro  1.500  per  gli
          edifici plurifamiliari o  i  condomini  che  installino  un
          numero massimo di 8 colonnine; euro 1.200 per  gli  edifici
          plurifamiliari o  i  condomini  che  installino  un  numero
          superiore a 8 colonnine. L'agevolazione si intende riferita
          a una sola colonnina di ricarica per unita' immobiliare. 
                8-bis. Per gli interventi effettuati  dai  condomini,
          dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), e  dai
          soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis), compresi quelli
          effettuati  dalle  persone  fisiche  sulle  singole  unita'
          immobiliari all'interno dello  stesso  condominio  o  dello
          stesso edificio,  compresi  quelli  effettuati  su  edifici
          oggetto di demolizione e ricostruzione di cui  all'articolo
          3, comma 1, lettera d), del testo unico delle  disposizioni
          legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno  2001,  n.
          380, la detrazione spetta  anche  per  le  spese  sostenute
          entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110  per  cento
          per quelle sostenute entro il 31 dicembre 2023, del 70  per
          cento per quelle sostenute nell'anno  2024  e  del  65  per
          cento  per  quelle  sostenute  nell'anno  2025.   Per   gli
          interventi effettuati su unita' immobiliari  dalle  persone
          fisiche di cui al comma 9, lettera b),  la  detrazione  del
          110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro  il
          31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30  giugno
          2022 siano stati effettuati lavori per  almeno  il  30  per
          cento  dell'intervento  complessivo.  Per  gli   interventi
          effettuati dai soggetti di cui  al  comma  9,  lettera  c),
          compresi quelli  effettuati  dalle  persone  fisiche  sulle
          singole  unita'  immobiliari   all'interno   dello   stesso
          edificio, e dalle cooperative di cui al  comma  9,  lettera
          d), per i quali alla data del 30 giugno  2023  siano  stati
          effettuati   lavori   per   almeno   il   60   per    cento
          dell'intervento complessivo,  la  detrazione  del  110  per
          cento spetta anche per  le  spese  sostenute  entro  il  31
          dicembre 2023. 
                8-ter. Per gli interventi effettuati nei  comuni  dei
          territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data
          dal 1°(gradi) aprile 2009  dove  sia  stato  dichiarato  lo
          stato di emergenza, la detrazione per gli incentivi fiscali
          di cui ai commi 1-ter, 4-ter e 4-quater spetta, in tutti  i
          casi disciplinati dal comma 8-bis, per le  spese  sostenute
          entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento. 
                8-quater.   La   detrazione   spetta   nella   misura
          riconosciuta nel comma 8-bis anche per le  spese  sostenute
          entro i  termini  previsti  nello  stesso  comma  8-bis  in
          relazione agli interventi di cui ai  commi  2,  4,  secondo
          periodo, 4-bis, 5, 6 e 8  del  presente  articolo  eseguiti
          congiuntamente agli interventi indicati  nel  citato  comma
          8-bis. 
                9. Le disposizioni contenute nei commi da 1  a  8  si
          applicano agli interventi effettuati: 
                  a) dai condomini e dalle  persone  fisiche,  al  di
          fuori  dell'esercizio  di  attivita'  di  impresa,  arte  o
          professione, con riferimento  agli  interventi  su  edifici
          composti da due a quattro unita' immobiliari  distintamente
          accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario  o
          in comproprieta' da piu' persone fisiche; 
                  b)   dalle   persone   fisiche,   al    di    fuori
          dell'esercizio di attivita' di impresa, arti e professioni,
          su unita' immobiliari, salvo quanto previsto al comma 10; 
                  c) dagli istituti  autonomi  case  popolari  (IACP)
          comunque denominati nonche' dagli  enti  aventi  le  stesse
          finalita' sociali dei predetti  istituti,  istituiti  nella
          forma  di  societa'  che  rispondono  ai  requisiti   della
          legislazione europea in materia di "in house providing" per
          interventi  realizzati  su  immobili,  di  loro  proprieta'
          ovvero gestiti per conto dei comuni,  adibiti  ad  edilizia
          residenziale pubblica; 
                  d) dalle cooperative  di  abitazione  a  proprieta'
          indivisa,  per  interventi  realizzati  su  immobili  dalle
          stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci; 
                  d-bis)  dalle  organizzazioni  non   lucrative   di
          utilita'  sociale  di  cui  all'articolo  10  del   decreto
          legislativo 4 dicembre 1997, n. 460,  dalle  organizzazioni
          di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6
          della legge 11 agosto 1991, n. 266, e dalle associazioni di
          promozione sociale iscritte nel registro  nazionale  e  nei
          registri regionali e delle province autonome di Trento e di
          Bolzano previsti dall'articolo 7  della  legge  7  dicembre
          2000, n. 383; 
                  e)   dalle   associazioni   e   societa'   sportive
          dilettantistiche iscritte nel registro istituito  ai  sensi
          dell'articolo  5,  comma  2,  lettera   c),   del   decreto
          legislativo 23 luglio 1999, n. 242, limitatamente ai lavori
          destinati ai soli immobili o parti di  immobili  adibiti  a
          spogliatoi. 
                9-bis. Le deliberazioni dell'assemblea del condominio
          aventi per oggetto l'approvazione degli interventi  di  cui
          al  presente  articolo  e  degli  eventuali   finanziamenti
          finalizzati agli stessi, nonche' l'adesione all'opzione per
          la cessione o per lo sconto di cui all'articolo  121,  sono
          valide se approvate con un numero di voti  che  rappresenti
          la maggioranza degli intervenuti  e  almeno  un  terzo  del
          valore dell'edificio. Le deliberazioni  dell'assemblea  del
          condominio, aventi per oggetto l'imputazione a uno  o  piu'
          condomini   dell'intera   spesa   riferita   all'intervento
          deliberato,  sono  valide  se  approvate  con   le   stesse
          modalita' di cui al periodo precedente e a condizione che i
          condomini ai quali sono imputate le spese esprimano  parere
          favorevole. 
                9-ter. L'imposta sul valore aggiunto non  detraibile,
          anche parzialmente, ai sensi  degli  articoli  19,  19-bis,
          19-bis.1  e  36-bis  del  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  633,  dovuta  sulle  spese
          rilevanti ai fini degli  incentivi  previsti  dal  presente
          articolo,   si   considera   nel   calcolo   dell'ammontare
          complessivo ammesso al beneficio,  indipendentemente  dalla
          modalita'   di   rilevazione   contabile    adottata    dal
          contribuente. 
                10. Le persone fisiche di cui al comma 9, lettere  a)
          e b), possono beneficiare delle detrazioni di cui ai  commi
          da 1 a 3 per gli interventi realizzati sul  numero  massimo
          di due unita' immobiliari, fermo restando il riconoscimento
          delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle  parti
          comuni dell'edificio. 
                10-bis. Il limite di spesa ammesso alle detrazioni di
          cui al presente articolo, previsto per  le  singole  unita'
          immobiliari,  e'  moltiplicato  per  il  rapporto  tra   la
          superficie   complessiva   dell'immobile   oggetto    degli
          interventi di  incremento  dell'efficienza  energetica,  di
          miglioramento o  di  adeguamento  antisismico  previsti  ai
          commi 1, 2, 3,  3-bis,  4,  4-bis,  5,  6,  7  e  8,  e  la
          superficie media di una unita' abitativa immobiliare,  come
          ricavabile    dal    Rapporto    Immobiliare     pubblicato
          dall'Osservatorio  del  Mercato  Immobiliare   dell'Agenzia
          delle Entrate ai sensi dell'articolo  120-sexiesdecies  del
          decreto legislativo 1°(gradi) settembre 1993, n. 385, per i
          soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis),  che  siano  in
          possesso dei seguenti requisiti: 
                  a) svolgano attivita'  di  prestazione  di  servizi
          socio-sanitari  e  assistenziali,  e  i  cui   membri   del
          Consiglio  di  Amministrazione   non   percepiscano   alcun
          compenso o indennita' di carica; 
                  b) siano in possesso di immobili  rientranti  nelle
          categorie catastali B/1, B/2 e D/4, a titolo di proprieta',
          nuda proprieta', usufrutto o comodato  d'uso  gratuito.  Il
          titolo di comodato d'uso  gratuito  e'  idoneo  all'accesso
          alle detrazioni di cui al presente articolo,  a  condizione
          che il contratto sia regolarmente registrato in data  certa
          anteriore alla data di entrata  in  vigore  della  presente
          disposizione. 
                10-ter. Nel caso di acquisto di  immobili  sottoposti
          ad uno o piu' interventi di cui al comma 1, lettere a),  b)
          e c), il termine per stabilire la  residenza  di  cui  alla
          lettera a) della nota II-bis) all'articolo 1 della tariffa,
          parte prima, allegata al  testo  unico  delle  disposizioni
          concernenti l'imposta di registro, di cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131,  e'  di
          trenta  mesi  dalla  data  di  stipulazione  dell'atto   di
          compravendita. 
                10-quater.  Al  primo  periodo  del  comma  1-septies
          dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno  2013,  n.  63,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 3  agosto  2013,
          n. 90, le parole: 'entro  diciotto  mesi'  sono  sostituite
          dalle seguenti: 'entro trenta mesi'. 
                11. Ai fini dell'opzione per la  cessione  o  per  lo
          sconto di cui all'articolo 121, nonche' in caso di utilizzo
          della  detrazione  nella  dichiarazione  dei  redditi,   il
          contribuente richiede il  visto  di  conformita'  dei  dati
          relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei
          presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta per
          gli interventi di cui al presente  articolo.  Il  visto  di
          conformita' e' rilasciato ai  sensi  dell'articolo  35  del
          decreto legislativo 9 luglio 1997,  n.  241,  dai  soggetti
          indicati alle lettere a) e b) del comma 3  dell'articolo  3
          del regolamento di cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 22 luglio  1998,  n.  322,  e  dai  responsabili
          dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai  soggetti
          di cui all'articolo 32 del citato  decreto  legislativo  n.
          241  del  1997.  In  caso   di   dichiarazione   presentata
          direttamente dal contribuente  all'Agenzia  delle  entrate,
          ovvero  tramite   il   sostituto   d'imposta   che   presta
          l'assistenza fiscale, il  contribuente,  il  quale  intenda
          utilizzare la detrazione nella dichiarazione  dei  redditi,
          non  e'  tenuto  a  richiedere   il   predetto   visto   di
          conformita'. 
                12.  I  dati  relativi  all'opzione  sono  comunicati
          esclusivamente in via  telematica,  anche  avvalendosi  dei
          soggetti che rilasciano il visto di conformita' di  cui  al
          comma 11, secondo quanto  disposto  con  provvedimento  del
          direttore dell'Agenzia delle entrate, che  definisce  anche
          le modalita' attuative del presente articolo,  da  adottare
          entro trenta giorni dalla data di entrata in  vigore  della
          legge di conversione del presente decreto. 
                13. Ai fini della detrazione del 110 per cento di cui
          al presente articolo e dell'opzione per la cessione  o  per
          lo sconto di cui all'articolo 121: 
                  a) per gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3  del
          presente  articolo,  i  tecnici  abilitati  asseverano   il
          rispetto dei requisiti previsti dai decreti di cui al comma
          3-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013,  n.
          63, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  3  agosto
          2013, n. 90, e la  corrispondente  congruita'  delle  spese
          sostenute in relazione agli interventi agevolati. Una copia
          dell'asseverazione e'  trasmessa,  esclusivamente  per  via
          telematica, all'Agenzia nazionale per le nuove  tecnologie,
          l'energia e lo sviluppo economico sostenibile  (ENEA).  Con
          decreto del Ministro dello sviluppo economico,  da  emanare
          entro trenta giorni dalla data di entrata in  vigore  della
          legge di conversione del presente decreto,  sono  stabilite
          le modalita' di trasmissione della suddetta asseverazione e
          le relative modalita' attuative; 
                  b)  per  gli  interventi  di  cui   al   comma   4,
          l'efficacia  degli  stessi  al  fine  della  riduzione  del
          rischio sismico e' asseverata dai professionisti incaricati
          della progettazione strutturale, della direzione dei lavori
          delle  strutture  e  del  collaudo  statico,   secondo   le
          rispettive competenze professionali, iscritti agli ordini o
          ai collegi professionali  di  appartenenza,  in  base  alle
          disposizioni del decreto del Ministro delle  infrastrutture
          e  dei  trasporti  n.  58   del   28   febbraio   2017.   I
          professionisti    incaricati    attestano    altresi'    la
          corrispondente  congruita'   delle   spese   sostenute   in
          relazione  agli  interventi  agevolati.  Il  soggetto   che
          rilascia il  visto  di  conformita'  di  cui  al  comma  11
          verifica  la   presenza   delle   asseverazioni   e   delle
          attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati. 
                13-bis. L'asseverazione di cui al comma  13,  lettere
          a) e b), del presente articolo e' rilasciata al termine dei
          lavori o per ogni stato di  avanzamento  dei  lavori  sulla
          base delle condizioni e nei limiti di cui all'articolo 121.
          L'asseverazione rilasciata dal tecnico abilitato attesta  i
          requisiti tecnici sulla base del progetto e  dell'effettiva
          realizzazione. Ai fini dell'asseverazione della  congruita'
          delle spese si fa riferimento ai prezzari  individuati  dal
          decreto di cui al comma 13, lettera a), nonche'  ai  valori
          massimi  stabiliti,  per  talune  categorie  di  beni,  con
          decreto  del  Ministro  della  transizione  ecologica,   da
          emanare entro il 9 febbraio 2022.  I  prezzari  individuati
          nel decreto di cui alla lettera  a)  del  comma  13  devono
          intendersi applicabili anche ai fini della lettera  b)  del
          medesimo comma e con riferimento  agli  interventi  di  cui
          all'articolo  16,  commi   da   1-bis   a   1-sexies,   del
          decreto-legge  4  giugno  2013,  n.  63,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013,  n.  90,  di  cui
          all'articolo 1, commi da 219 a 223, della legge 27 dicembre
          2019, n. 160, e di cui all'articolo 16-bis,  comma  1,  del
          testo  unico  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica  22  dicembre   1986,   n.   917.   Nelle   more
          dell'adozione dei predetti  decreti,  la  congruita'  delle
          spese  e'  determinata  facendo   riferimento   ai   prezzi
          riportati nei prezzari predisposti dalle  regioni  e  dalle
          province autonome, ai listini ufficiali o ai listini  delle
          locali  camere  di  commercio,  industria,  artigianato   e
          agricoltura ovvero,  in  difetto,  ai  prezzi  correnti  di
          mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi. 
                13-bis.1.   Il   tecnico   abilitato    che,    nelle
          asseverazioni di cui al comma 13 e all'articolo 121,  comma
          1-ter, lettera b), espone informazioni false  o  omette  di
          riferire informazioni rilevanti sui requisiti  tecnici  del
          progetto di  intervento  o  sulla  effettiva  realizzazione
          dello stesso ovvero attesta falsamente la congruita'  delle
          spese, e' punito con la reclusione da due a cinque  anni  e
          con la multa da 50.000 euro a 100.000 euro. Se il fatto  e'
          commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per se'
          o per altri la pena e' aumentata. 
                13-ter. Gli interventi di cui al  presente  articolo,
          anche qualora riguardino le parti strutturali degli edifici
          o i prospetti, con  esclusione  di  quelli  comportanti  la
          demolizione e la ricostruzione degli edifici, costituiscono
          manutenzione straordinaria  e  sono  realizzabili  mediante
          comunicazione di inizio  lavori  asseverata  (CILA).  Nella
          CILA sono attestati gli estremi del titolo abilitativo  che
          ha   previsto   la   costruzione   dell'immobile    oggetto
          d'intervento o del provvedimento che ne  ha  consentito  la
          legittimazione ovvero e' attestato che  la  costruzione  e'
          stata completata in data antecedente al 1°(gradi) settembre
          1967.   La   presentazione   della   CILA   non    richiede
          l'attestazione dello stato legittimo di cui  all'  articolo
          9-bis,  comma  1-bis,  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Per gli interventi di cui
          al presente  comma,  la  decadenza  del  beneficio  fiscale
          previsto dall'articolo 49 del decreto del Presidente  della
          Repubblica  n.  380  del  2001  opera  esclusivamente   nei
          seguenti casi: 
                  a) mancata presentazione della CILA; 
                  b) interventi realizzati in difformita' dalla CILA; 
                  c) assenza dell'attestazione dei  dati  di  cui  al
          secondo periodo; 
                  d) non corrispondenza al vero delle attestazioni ai
          sensi del comma 14. 
                13-quater. Fermo restando quanto  previsto  al  comma
          13-ter, resta  impregiudicata  ogni  valutazione  circa  la
          legittimita' dell'immobile oggetto di intervento. (390) 
                13-quinquies. In caso di opere gia' classificate come
          attivita' di edilizia libera ai sensi dell'articolo  6  del
          testo unico delle disposizioni legislative e  regolamentari
          in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della
          Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, del decreto del  Ministro
          delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  2   marzo   2018,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  81  del  7  aprile
          2018, o della normativa regionale, nella CILA e'  richiesta
          la sola descrizione dell'intervento. In caso di varianti in
          corso d'opera, queste sono comunicate alla fine dei  lavori
          e costituiscono integrazione della CILA presentata. Non  e'
          richiesta, alla conclusione  dei  lavori,  la  segnalazione
          certificata di inizio attivita' di cui all'articolo 24  del
          testo  unico  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. 
                14.  Ferma  restando  l'applicazione  delle  sanzioni
          penali ove il fatto  costituisca  reato,  ai  soggetti  che
          rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica
          la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a  euro
          15.000 per ciascuna attestazione o  asseverazione  infedele
          resa. I soggetti di cui  al  primo  periodo  stipulano  una
          polizza di assicurazione della responsabilita' civile,  per
          ogni intervento comportante attestazioni  o  asseverazioni,
          con massimale pari  agli  importi  dell'intervento  oggetto
          delle predette attestazioni o  asseverazioni,  al  fine  di
          garantire ai propri clienti e al bilancio  dello  Stato  il
          risarcimento    dei    danni    eventualmente     provocati
          dall'attivita' prestata. L'obbligo di sottoscrizione  della
          polizza si considera  rispettato  qualora  i  soggetti  che
          rilasciano  attestazioni  e  asseverazioni   abbiano   gia'
          sottoscritto una polizza assicurativa per  danni  derivanti
          da attivita' professionale ai  sensi  dell'articolo  5  del
          regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, purche'  questa:  a)  non
          preveda esclusioni relative ad attivita' di  asseverazione;
          b) preveda un  massimale  non  inferiore  a  500.000  euro,
          specifico  per  il  rischio  di  asseverazione  di  cui  al
          presente comma, da integrare a cura del professionista  ove
          si renda necessario; c) garantisca, se in  operativita'  di
          claims made, un'ultrattivita' pari ad almeno cinque anni in
          caso di cessazione di attivita' e una  retroattivita'  pari
          anch'essa ad almeno cinque anni a garanzia di asseverazioni
          effettuate  negli  anni  precedenti.  In   alternativa   il
          professionista puo' optare per una  polizza  dedicata  alle
          attivita' di cui al  presente  articolo  con  un  massimale
          adeguato  al  numero  delle  attestazioni  o  asseverazioni
          rilasciate e agli importi degli  interventi  oggetto  delle
          predette attestazioni  o  asseverazioni  e,  comunque,  non
          inferiore a 500.000 euro, senza interferenze con la polizza
          di responsabilita' civile di cui alla lettera  a).  La  non
          veridicita' delle attestazioni o asseverazioni comporta  la
          decadenza dal beneficio. Si applicano le disposizioni della
          legge  24  novembre  1981,  n.  689.  L'organo  addetto  al
          controllo sull'osservanza della  presente  disposizione  ai
          sensi dell'articolo 14 della legge  24  novembre  1981,  n.
          689, e' individuato nel Ministero dello sviluppo economico. 
                14-bis.  Per  gli  interventi  di  cui  al   presente
          articolo, nel cartello esposto presso il  cantiere,  in  un
          luogo ben visibile  e  accessibile,  deve  essere  indicata
          anche la seguente dicitura: "Accesso agli incentivi statali
          previsti dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, superbonus  110
          per  cento  per  interventi  di  efficienza  energetica   o
          interventi antisismici". 
                15.  Rientrano  tra  le  spese  detraibili  per   gli
          interventi di cui al presente articolo quelle sostenute per
          il rilascio delle attestazioni e delle asseverazioni di cui
          ai commi 3 e 13 e del visto di conformita' di cui al  comma
          11. 
                15-bis. Le disposizioni del presente articolo non  si
          applicano  alle  unita'   immobiliari   appartenenti   alle
          categorie  catastali  A/1,  A/8,  nonche'  alla   categoria
          catastale A/9 per  le  unita'  immobiliari  non  aperte  al
          pubblico. 
                16. Al fine di semplificare l'attuazione delle  norme
          in materia di interventi  di  efficienza  energetica  e  di
          coordinare le stesse con le disposizioni dei commi da 1 e 3
          del presente articolo, all'articolo 14 del decreto-legge  4
          giugno 2013, n. 63, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 3 agosto 2013, n.  90,  sono  apportate  le  seguenti
          modificazioni, con efficacia dal 1°(gradi) gennaio 2020: 
                  a) il secondo, il terzo e  il  quarto  periodo  del
          comma 1 sono soppressi; 
                  b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
                    "2.1. La detrazione di cui ai  commi  1  e  2  e'
          ridotta al  50  per  cento  per  le  spese,  sostenute  dal
          1°(gradi)  gennaio  2018,  relative  agli   interventi   di
          acquisto  e  posa  in  opera  di  finestre  comprensive  di
          infissi,  di  schermature  solari  e  di  sostituzione   di
          impianti di climatizzazione invernale con  impianti  dotati
          di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari  alla
          classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE)
          n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio  2013.  Sono
          esclusi dalla detrazione di cui al  presente  articolo  gli
          interventi di sostituzione di impianti  di  climatizzazione
          invernale con impianti dotati di  caldaie  a  condensazione
          con efficienza inferiore alla  classe  di  cui  al  periodo
          precedente. La detrazione si applica nella  misura  del  65
          per cento per gli interventi di sostituzione di impianti di
          climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie  a
          condensazione, di efficienza almeno pari alla classe  A  di
          prodotto prevista dal citato regolamento delegato  (UE)  n.
          811/2013,  e  contestuale  installazione  di   sistemi   di
          termoregolazione evoluti, appartenenti alle  classi  V,  VI
          oppure  VIII  della  comunicazione  2014/C   207/02   della
          Commissione, o con impianti dotati  di  apparecchi  ibridi,
          costituiti da pompa  di  calore  integrata  con  caldaia  a
          condensazione,  assemblati  in  fabbrica  ed  espressamente
          concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra
          loro, o per le spese sostenute per l'acquisto e la posa  in
          opera di generatori d'aria calda a condensazione". 
                16-bis. L'esercizio di impianti  fino  a  200  kW  da
          parte di comunita' energetiche  rinnovabili  costituite  in
          forma di enti non commerciali o da parte di  condomini  che
          aderiscono alle configurazioni di cui  all'articolo  42-bis
          del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 28  febbraio  2020,  n.  8,  non
          costituisce svolgimento di attivita' commerciale  abituale.
          La  detrazione  prevista  dall'articolo  16-bis,  comma  1,
          lettera  h),  del  testo  unico  di  cui  al  decreto   del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  per
          gli impianti a fonte rinnovabile gestiti  da  soggetti  che
          aderiscono alle configurazioni di cui  al  citato  articolo
          42-bis del decreto-legge n. 162 del 2019  si  applica  fino
          alla soglia di 200 kW e per  un  ammontare  complessivo  di
          spesa non superiore a euro 96.000. 
                16-ter. Le disposizioni  del  comma  5  si  applicano
          all'installazione degli impianti di cui  al  comma  16-bis.
          L'aliquota di cui al medesimo comma 5 si applica alla quota
          di spesa corrispondente alla potenza massima di 20 kW e per
          la quota di spesa corrispondente alla potenza eccedente  20
          kW spetta la  detrazione  stabilita  dall'articolo  16-bis,
          comma 1, lettera h), del testo unico di cui al decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  nel
          limite massimo di spesa complessivo di euro 96.000 riferito
          all'intero impianto. 
                16-quater. Agli oneri derivanti  dall'attuazione  del
          presente articolo, valutati in 63,6  milioni  di  euro  per
          l'anno 2020, in 1.294,3 milioni di euro per l'anno 2021, in
          3.309,1 milioni di euro per l'anno 2022, in  2.935  milioni
          di euro per l'anno 2023, in 2.755,6  milioni  di  euro  per
          l'anno 2024, in 2.752,8 milioni di euro per l'anno 2025, in
          1.357,4 milioni di euro per l'anno 2026, in 27,6 milioni di
          euro per l'anno 2027, in 11,9 milioni di  euro  per  l'anno
          2031 e in 48,6 milioni di euro per l'anno 2032, si provvede
          ai sensi dell'articolo 265.». 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  84  del  decreto
          legislativo 18 aprile 2016, n.  50  (Codice  dei  contratti
          pubblici): 
                «Art.  84  (Sistema  unico  di  qualificazione  degli
          esecutori di lavori pubblici). - 1. Fermo  restando  quanto
          previsto dal comma  12  e  dall'articolo  90,  comma  8,  i
          soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici di
          importo  pari  o  superiore  a  150.000  euro,  provano  il
          possesso   dei   requisiti   di   qualificazione   di   cui
          all'articolo  83,  mediante  attestazione  da  parte  degli
          appositi   organismi   di   diritto   privato   autorizzati
          dall'ANAC. L'attivita' di attestazione  e'  esercitata  nel
          rispetto  del  principio  di  indipendenza   di   giudizio,
          garantendo l'assenza di qualunque interesse  commerciale  o
          finanziario  che  possa   determinare   comportamenti   non
          imparziali  o  discriminatori.  Gli  organismi  di  diritto
          privato   di   cui   al   primo   periodo,   nell'esercizio
          dell'attivita' di attestazione per gli esecutori di  lavori
          pubblici, svolgono funzioni di natura pubblicistica,  anche
          agli effetti dell'articolo 1 della legge 14  gennaio  1994,
          n. 20. 
                2. Con il regolamento di cui all'articolo 216,  comma
          27-octies, sono altresi' individuati  livelli  standard  di
          qualita'  dei  controlli  che  le  societa'  organismi   di
          attestazione  (SOA)  devono  effettuare,  con   particolare
          riferimento a quelli di natura non  meramente  documentale.
          L'attivita' di monitoraggio e controllo di  rispondenza  ai
          suddetti livelli standard di qualita' comporta  l'esercizio
          di poteri di diffida,  ovvero,  nei  casi  piu'  gravi,  la
          sospensione    o    la    decadenza     dall'autorizzazione
          all'esercizio dell'attivita' da parte dell'ANAC. 
                3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del
          presente   codice,   l'ANAC   effettua   una   ricognizione
          straordinaria circa il possesso dei requisiti di  esercizio
          dell'attivita' da parte dei soggetti  attualmente  operanti
          in materia di attestazione, e le modalita'  di  svolgimento
          della  stessa,  provvedendo  all'esito  mediante   diffida,
          sospensione, ovvero decadenza dall'autorizzazione nei  casi
          di mancanza del  possesso  dei  requisito  o  di  esercizio
          ritenuto non virtuoso.  L'ANAC  relaziona  sugli  esiti  di
          detta ricognizione straordinaria al Governo e alle  Camere,
          allo scopo di fornire  elementi  di  valutazione  circa  la
          rispondenza del sistema attuale di qualificazione  unica  a
          requisiti di concorrenza e trasparenza, anche in termini di
          quantita' degli organismi esistenti ovvero di necessita' di
          individuazione di forme  di  partecipazione  pubblica  agli
          stessi e alla relativa attivita' di attestazione. 
                4. Gli organismi di cui al comma 1 attestano: 
                  a)  l'assenza  dei  motivi  di  esclusione  di  cui
          all'articolo 80 che costituisce presupposto ai  fini  della
          qualificazione; 
                  b) il possesso dei requisiti di capacita' economica
          e  finanziaria  e   tecniche   e   professionali   indicati
          all'articolo 83; il periodo di attivita'  documentabile  e'
          quello relativo ai quindici anni  antecedenti  la  data  di
          sottoscrizione  del   contratto   con   la   SOA   per   il
          conseguimento  della  qualificazione;   tra   i   requisiti
          tecnico-organizzativi rientrano  i  certificati  rilasciati
          alle imprese esecutrici da parte delle stazioni appaltanti.
          Gli   organismi   di   attestazione   acquisiscono    detti
          certificati   unicamente   dall'Osservatorio,   cui    sono
          trasmessi in copia, dalle stazioni appaltanti; 
                  c) il possesso  di  certificazioni  di  sistemi  di
          qualita' conformi alle norme europee della serie UNI EN ISO
          9000 e alla  vigente  normativa  nazionale,  rilasciate  da
          soggetti accreditati ai sensi  delle  norme  europee  della
          serie UNI CEI EN 45000 e della serie  UNI  CEI  EN  ISO/IEC
          17000; 
                  d) il possesso  di  certificazione  del  rating  di
          impresa, rilasciata dall'ANAC ai  sensi  dell'articolo  83,
          comma 10. 
                4-bis. Gli organismi di  cui  al  comma  1  segnalano
          immediatamente  all'ANAC  i  casi  in  cui  gli   operatori
          economici,   ai   fini   della   qualificazione,    rendono
          dichiarazioni false o producono  documenti  non  veritieri.
          L'ANAC, se accerta la colpa grave o il dolo  dell'operatore
          economico, tenendo conto della gravita' del fatto  e  della
          sua  rilevanza  nel  procedimento  di  qualificazione,   ne
          dispone l'iscrizione nel  casellario  informatico  ai  fini
          dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti
          di subappalto, ai sensi dell'articolo 80, comma 5,  lettera
          g), per un periodo  massimo  di  due  anni.  Alla  scadenza
          stabilita dall'ANAC, l'iscrizione  perde  efficacia  ed  e'
          immediatamente cancellata. 
                5. Il sistema unico di qualificazione degli esecutori
          di  contratti  pubblici  e'  articolato  in  rapporto  alle
          tipologie e all'importo dei lavori. 
                6. L'ANAC vigila sul sistema di qualificazione  e,  a
          tal fine, effettua  ispezioni,  anche  senza  preavviso,  o
          richiede qualsiasi documento ritenuto necessario. I  poteri
          di vigilanza  e  di  controllo  sono  esercitati  anche  su
          motivata e documentata istanza di una impresa ovvero di una
          SOA o di una stazione appaltante.  Le  stazioni  appaltanti
          hanno l'obbligo di effettuare controlli, almeno a campione,
          secondo modalita'  predeterminate,  sulla  sussistenza  dei
          requisiti     oggetto     dell'attestazione,     segnalando
          immediatamente  le  eventuali   irregolarita'   riscontrate
          all'ANAC,   che   dispone    la    sospensione    cautelare
          dell'efficacia dell'attestazione dei requisiti entro  dieci
          giorni dalla ricezione dell'istanza medesima.  Sull'istanza
          di verifica l'ANAC provvede entro sessanta giorni,  secondo
          modalita' stabilite nel  regolamento  di  cui  all'articolo
          216, comma 27-octies. I controlli effettuati dalle stazioni
          appaltanti costituiscono elemento positivo  di  valutazione
          ai  fini  dell'attribuzione  della   premialita'   di   cui
          all'articolo 38. 
                7. Per gli  appalti  di  lavori  di  importo  pari  o
          superiore ai 20 milioni di euro, oltre  alla  presentazione
          dell'attestazione dei requisiti di  qualificazione  di  cui
          all'articolo 83, la  stazione  appaltante  puo'  richiedere
          requisiti aggiuntivi finalizzati: 
                  a)     alla      verifica      della      capacita'
          economico-finanziaria. In tal caso il concorrente  fornisce
          i parametri economico-finanziari  significativi  richiesti,
          certificati da societa' di revisione ovvero altri  soggetti
          preposti  che  si  affianchino  alle  valutazioni  tecniche
          proprie dell'organismo di certificazione, da cui emerga  in
          modo inequivoco  la  esposizione  finanziaria  dell'impresa
          concorrente all'epoca in  cui  partecipa  ad  una  gara  di
          appalto; in  alternativa  a  tale  requisito,  la  stazione
          appaltante puo' richiedere una  cifra  d'affari  in  lavori
          pari a due volte l'importo a base di  gara,  che  l'impresa
          deve aver realizzato nei migliori  cinque  dei  dieci  anni
          antecedenti la data di pubblicazione del bando; 
                  b) alla verifica della capacita' professionale  per
          gli appalti per  i  quali  viene  richiesta  la  classifica
          illimitata. In tal caso il concorrente fornisce evidenza di
          aver eseguito lavori per entita' e tipologia compresi nella
          categoria individuata come prevalente  a  quelli  posti  in
          appalto   opportunamente   certificati   dalle   rispettive
          stazioni appaltanti, tramite presentazione del  certificato
          di esecuzione lavori; tale requisito si applica  solo  agli
          appalti di lavori di importo superiore  a  100  milioni  di
          euro. 
                8. Il regolamento  di  cui  all'articolo  216,  comma
          27-octies, disciplina i casi e le modalita' di  sospensione
          o di annullamento delle attestazioni, nonche' di  decadenza
          delle autorizzazioni degli organismi di attestazione.  Sono
          disciplinati, altresi', i criteri per la determinazione dei
          corrispettivi dell'attivita' di qualificazione, in rapporto
          all'importo  complessivo  ed  al  numero  delle   categorie
          generali  o  specializzate  cui  si  richiede   di   essere
          qualificati,  avendo   riguardo   anche   alla   necessaria
          riduzione degli stessi in caso di consorzi stabili  nonche'
          per le microimprese e le piccole e medie imprese. 
                9.  Al  fine  di  garantire   l'effettivita'   e   la
          trasparenza dei controlli  sull'attivita'  di  attestazione
          posta in essere dalle  SOA,  l'ANAC  predetermina  e  rende
          pubblico sul proprio  sito  il  criterio  e  il  numero  di
          controlli  a  campione  da  effettuare  annualmente   sulle
          attestazioni rilasciate dalle SOA. 
                10. La violazione delle disposizioni del  regolamento
          di cui all'articolo 216, comma 27-octies, e' punita con  la
          sanzione previste  dall'articolo  213,  comma  13.  Per  le
          violazioni di cui al periodo precedente, non e' ammesso  il
          pagamento in misura ridotta. L'importo  della  sanzione  e'
          determinato dall'ANAC con ordinanza-ingiunzione sulla  base
          dei criteri generali di cui alla legge 24 novembre 1981, n.
          689,   con   particolare   riferimento   ai   criteri    di
          proporzionalita'  e   adeguatezza   alla   gravita'   della
          fattispecie. Nei casi piu' gravi, in aggiunta alla sanzione
          amministrativa   pecuniaria,   si   applica   la   sanzione
          accessoria della sospensione dell'attivita' di impresa  per
          un periodo da un mese a due anni,  ovvero  della  decadenza
          dell'autorizzazione. La  decadenza  dell'autorizzazione  si
          applica sempre in caso di reiterazione della violazione che
          abbia comportato la sanzione accessoria  della  sospensione
          dell'attivita', ai sensi della legge 24 novembre  1981,  n.
          689. 
                11. La qualificazione della SOA ha durata  di  cinque
          anni, con verifica entro il terzo anno del mantenimento dei
          requisiti di  ordine  generale  nonche'  dei  requisiti  di
          capacita'  strutturale  indicati  nel  regolamento  di  cui
          all'articolo 216, comma 27-octies. 
                12. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del
          presente   codice,   con   decreto   del   Ministro   delle
          infrastrutture e  dei  trasporti,  su  proposta  dell'ANAC,
          sentite le  competenti  Commissioni  parlamentari,  vengono
          individuate modalita' di qualificazione, anche  alternative
          o sperimentali da parte  di  stazioni  appaltanti  ritenute
          particolarmente qualificate ai sensi dell'articolo 38,  per
          migliorare     l'effettivita'     delle     verifiche     e
          conseguentemente  la  qualita'   e   la   moralita'   delle
          prestazioni  degli  operatori  economici,   se   del   caso
          attraverso un graduale superamento  del  sistema  unico  di
          qualificazione degli esecutori di lavori pubblici. 
                12-bis. I soggetti che alla data di entrata in vigore
          del presente codice svolgevano  la  funzione  di  direttore
          tecnico presso un esecutore  di  contratti  pubblici  e  in
          possesso  alla  medesima  data  di  una  esperienza  almeno
          quinquennale, fatto salvo quanto disposto all'articolo 146,
          comma 4, del presente codice, possono continuare a svolgere
          tali funzioni.». 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  2704  del  codice
          civile (Data della  scrittura  privata  nei  confronti  dei
          terzi): 
                «Art. 2704. - La data della scrittura  privata  della
          quale non e' autenticata la sottoscrizione non e'  certa  e
          computabile riguardo ai terzi, se non dal giorno in cui  la
          scrittura e' stata registrata o dal giorno  della  morte  o
          della sopravvenuta impossibilita' fisica di colui o di  uno
          di coloro che l'hanno sottoscritta o dal giorno in  cui  il
          contenuto della scrittura e' riprodotto in atti pubblici o,
          infine, dal giorno in cui si verifica un  altro  fatto  che
          stabilisca in modo egualmente  certo  l'anteriorita'  della
          formazione del documento. 
                La  data  della  scrittura   privata   che   contiene
          dichiarazioni   unilaterali   non   destinate   a   persona
          determinata puo' essere accertata con  qualsiasi  mezzo  di
          prova. 
                Per l'accertamento  della  data  nelle  quietanze  il
          giudice, tenuto conto  delle  circostanze,  puo'  ammettere
          qualsiasi mezzo di prova.».