Art. 10 - bis
Qualificazione delle imprese per l'accesso ai benefici di cui agli
articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77
1. Ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali di cui agli
articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, a
decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 30 giugno 2023, l'esecuzione
dei lavori di importo superiore a 516.000 euro, relativi agli
interventi previsti dall'articolo 119 ovvero dall'articolo 121, comma
2, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, e' affidata:
a) ad imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del
contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del
contratto di subappalto, della occorrente qualificazione ai sensi
dell'articolo 84 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
b) ad imprese che, al momento della sottoscrizione del contratto
di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto
di subappalto, documentano al committente ovvero all'impresa
subappaltante l'avvenuta sottoscrizione di un contratto finalizzato
al rilascio dell'attestazione di qualificazione con uno degli
organismi previsti dall'articolo 84 del codice dei contratti
pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
2. A decorrere dal 1° luglio 2023, ai fini del riconoscimento degli
incentivi fiscali di cui agli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2020, n. 77, l'esecuzione dei lavori di importo superiore a
516.000 euro, relativi agli interventi previsti dall'articolo 119
ovvero dall'articolo 121, comma 2, del citato decreto-legge n. 34 del
2020, e' affidata esclusivamente alle imprese in possesso, al momento
della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di
imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, della
occorrente qualificazione ai sensi dell'articolo 84 del codice dei
contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50.
3. In relazione ai lavori affidati alle imprese di cui alla lettera
b) del comma 1, la detrazione relativa alle spese sostenute a
decorrere dal 1° luglio 2023 e' condizionata dell'avvenuto rilascio
dell'attestazione di qualificazione di cui all'articolo 84 del codice
dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50, all'impresa esecutrice.
4. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai lavori in corso
di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, nonche' ai contratti di appalto o
di subappalto aventi data certa, ai sensi dell'articolo 2704 del
codice civile, anteriore alla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto.
Riferimenti normativi
- Il riferimento all'articolo 121 del decreto-legge 19
maggio 2020, n.34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2020, n.77, e' riportato nei riferimenti
normativi all'articolo 3.
- Si riporta il testo dell'articolo 119, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77, recante
misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all'economia, nonche' di politiche sociali connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19:
«Art. 119 (Incentivi per l'efficienza energetica,
sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di
veicoli elettrici). - 1. La detrazione di cui all'articolo
14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applica
nella misura del 110 per cento per le spese documentate e
rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1°(gradi)
luglio 2020 fino al 30 giugno 2022, da ripartire tra gli
aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo e in
quattro quote annuali di pari importo per la parte di spese
sostenuta dal 1°(gradi) gennaio 2022, nei seguenti casi:
a) interventi di isolamento termico delle superfici
opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano
l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25
per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio
o dell'unita' immobiliare situata all'interno di edifici
plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e
disponga di uno o piu' accessi autonomi dall'esterno. Gli
interventi per la coibentazione del tetto rientrano nella
disciplina agevolativa, senza limitare il concetto di
superficie disperdente al solo locale sottotetto
eventualmente esistente. La detrazione di cui alla presente
lettera e' calcolata su un ammontare complessivo delle
spese non superiore a euro 50.000 per gli edifici
unifamiliari o per le unita' immobiliari situate
all'interno di edifici plurifamiliari che siano
funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o piu'
accessi autonomi dall'esterno; a euro 40.000 moltiplicati
per il numero delle unita' immobiliari che compongono
l'edificio per gli edifici composti da due a otto unita'
immobiliari; a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle
unita' immobiliari che compongono l'edificio per gli
edifici composti da piu' di otto unita' immobiliari. I
materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri
ambientali minimi di cui al decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11
ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259
del 6 novembre 2017;
b) interventi sulle parti comuni degli edifici per
la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale
esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento,
il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria,
a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A
di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n.
811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, a pompa
di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici,
anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici
di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al
comma 6, ovvero con impianti di microcogenerazione o a
collettori solari, nonche', esclusivamente per i comuni
montani non interessati dalle procedure europee di
infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043
del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli
obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, l'allaccio a
sistemi di teleriscaldamento efficiente, definiti ai sensi
dell'articolo 2, comma 2, lettera tt), del decreto
legislativo 4 luglio 2014, n. 102. La detrazione di cui
alla presente lettera e' calcolata su un ammontare
complessivo delle spese non superiore a euro 20.000
moltiplicati per il numero delle unita' immobiliari che
compongono l'edificio per gli edifici composti fino a otto
unita' immobiliari ovvero a euro 15.000 moltiplicati per il
numero delle unita' immobiliari che compongono l'edificio
per gli edifici composti da piu' di otto unita' immobiliari
ed e' riconosciuta anche per le spese relative allo
smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito;
c) interventi sugli edifici unifamiliari o sulle
unita' immobiliari situate all'interno di edifici
plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e
dispongano di uno o piu' accessi autonomi dall'esterno per
la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale
esistenti con impianti per il riscaldamento, il
raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a
condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di
prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013
della Commissione, del 18 febbraio 2013, a pompa di calore,
ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche
abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici di cui
al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma
6, ovvero con impianti di microcogenerazione, a collettori
solari o, esclusivamente per le aree non metanizzate nei
comuni non interessati dalle procedure europee di
infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043
del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli
obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, con caldaie a
biomassa aventi prestazioni emissive con i valori previsti
almeno per la classe 5 stelle individuata ai sensi del
regolamento di cui al decreto del Ministro dell'am-biente e
della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n.
186, nonche', esclusivamente per i comuni montani non
interessati dalle procedure europee di infrazione n.
2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio
2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi
previsti dalla direttiva 2008/50/CE, l'allaccio a sistemi
di teleriscaldamento efficiente, definiti ai sensi
dell'articolo 2, comma 2, lettera tt), del decreto
legislativo 4 luglio 2014, n. 102. La detrazione di cui
alla presente lettera e' calcolata su un ammontare
complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 ed e'
riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e
alla bonifica dell'impianto sostituito.
1.1 Tra le spese sostenute per gli interventi di cui
al comma 1 rientrano anche quelle relative alle sonde
geotermiche utilizzate per gli impianti geotermici di cui
alle lettere b) e c) del medesimo comma 1.
1-bis. Ai fini del presente articolo, per "accesso
autonomo dall'esterno" si intende un accesso indipendente,
non comune ad altre unita' immobiliari, chiuso da cancello
o portone d'ingresso che consenta l'accesso dalla strada o
da cortile o da giardino anche di proprieta' non esclusiva.
Un'unita' immobiliare puo' ritenersi "funzionalmente
indipendente" qualora sia dotata di almeno tre delle
seguenti installazioni o manufatti di proprieta' esclusiva:
impianti per l'approvvigionamento idrico; impianti per il
gas; impianti per l'energia elettrica; impianto di
climatizzazione invernale.
1-ter. Nei comuni dei territori colpiti da eventi
sismici, l'incentivo di cui al comma 1 spetta per l'importo
eccedente il contributo previsto per la ricostruzione.
1-quater. Sono compresi fra gli edifici che accedono
alle detrazioni di cui al presente articolo anche gli
edifici privi di attestato di prestazione energetica
perche' sprovvisti di copertura, di uno o piu' muri
perimetrali, o di entrambi, purche' al termine degli
interventi, che devono comprendere anche quelli di cui alla
lettera a) del comma 1, anche in caso di demolizione e
ricostruzione o di ricostruzione su sedime esistente,
raggiungano una classe energetica in fascia A.
2. L'aliquota prevista al comma 1, alinea, del
presente articolo si applica anche a tutti gli altri
interventi di efficienza energetica di cui all'articolo 14
del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, nei limiti
di spesa previsti, per ciascun intervento di efficienza
energetica, dalla legislazione vigente, nonche' agli
interventi previsti dall'articolo 16-bis, comma 1, lettera
e), del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche ove effettuati
in favore di persone di eta' superiore a sessantacinque
anni, a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad
almeno uno degli interventi di cui al citato comma 1.
Qualora l'edificio sia sottoposto ad almeno uno dei vincoli
previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di
cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o gli
interventi di cui al citato comma 1 siano vietati da
regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, la
detrazione si applica a tutti gli interventi di cui al
presente comma, anche se non eseguiti congiuntamente ad
almeno uno degli interventi di cui al medesimo comma 1,
fermi restando i requisiti di cui al comma 3.
3. Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli
interventi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo
devono rispettare i requisiti minimi previsti dai decreti
di cui al comma 3-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 4
giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2013, n. 90, e, nel loro complesso, devono
assicurare, anche congiuntamente agli interventi di cui ai
commi 5 e 6 del presente articolo, il miglioramento di
almeno due classi energetiche dell'edificio o delle unita'
immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari
le quali siano funzionalmente indipendenti e dispongano di
uno o piu' accessi autonomi dall'esterno, ovvero, se cio'
non sia possibile, il conseguimento della classe energetica
piu' alta, da dimostrare mediante l'attestato di
prestazione energetica (A.P.E.), di cui all'articolo 6 del
decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, prima e dopo
l'intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella
forma della dichiarazione asseverata. Nel rispetto dei
suddetti requisiti minimi, sono ammessi all'agevolazione,
nei limiti stabiliti per gli interventi di cui ai citati
commi 1 e 2, anche gli interventi di demolizione e
ricostruzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d),
del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Gli
interventi di dimensionamento del cappotto termico e del
cordolo sismico non concorrono al conteggio della distanza
e dell'altezza, in deroga alle distanze minime riportate
all'articolo 873 del codice civile, per gli interventi di
cui all'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, e al presente articolo.
3-bis. Per gli interventi effettuati dai soggetti di
cui al comma 9, lettera c), e dalle cooperative di cui al
comma 9, lettera d), le disposizioni dei commi da 1 a 3 si
applicano anche alle spese, documentate e rimaste a carico
del contribuente, sostenute dal 1°(gradi) gennaio 2022 al
30 giugno 2023. Per le spese sostenute dal 1°(gradi) luglio
2022 la detrazione e' ripartita in quattro quote annuali di
pari importo.
4. Per gli interventi di cui ai commi da 1-bis a
1-septies dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013,
n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
2013, n. 90, l'aliquota delle detrazioni spettanti e'
elevata al 110 per cento per le spese sostenute dal
1°(gradi) luglio 2020 al 30 giugno 2022. Tale aliquota si
applica anche agli interventi previsti dall'articolo
16-bis, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, anche ove effettuati in favore di persone di eta'
superiore a sessantacinque anni ed a condizione che siano
eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi
indicati nel primo periodo e che non siano gia' richiesti
ai sensi del comma 2 della presente disposizione. Per la
parte di spese sostenuta dal 1°(gradi) gennaio 2022, la
detrazione e' ripartita in quattro quote annuali di pari
importo. Per gli interventi di cui al primo periodo, in
caso di cessione del corrispondente credito ad un'impresa
di assicurazione e di contestuale stipulazione di una
polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la
detrazione prevista nell'articolo 15, comma 1, lettera
fbis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, spetta nella misura del 90 per cento. Le
disposizioni del primo e del secondo periodo non si
applicano agli edifici ubicati nella zona sismica 4 di cui
all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n.
3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio
2003.
4-bis. La detrazione spettante ai sensi del comma 4
del presente articolo e' riconosciuta anche per la
realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale
continuo a fini antisismici, a condizione che sia eseguita
congiuntamente a uno degli interventi di cui ai commi da
1-bis a 1-septies dell'articolo 16 del decreto-legge 4
giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2013, n. 90, nel rispetto dei limiti di
spesa previsti dalla legislazione vigente per i medesimi
interventi.
4-ter. I limiti delle spese ammesse alla fruizione
degli incentivi fiscali eco bonus e sisma bonus di cui ai
commi precedenti, sostenute entro il 30 giugno 2022, sono
aumentati del 50 per cento per gli interventi di
ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati dal
sisma nei comuni di cui agli elenchi allegati al
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e di
cui al decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nonche'
nei comuni interessati da tutti gli eventi sismici
verificatisi dopo l'anno 2008 dove sia stato dichiarato lo
stato di emergenza. In tal caso, gli incentivi sono
alternativi al contributo per la ricostruzione e sono
fruibili per tutte le spese necessarie al ripristino dei
fabbricati danneggiati, comprese le case diverse dalla
prima abitazione, con esclusione degli immobili destinati
alle attivita' produttive.
4-quater. Nei comuni dei territori colpiti da eventi
sismici verificatisi a far data dal 1°(gradi) aprile 2009
dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, gli
incentivi di cui al comma 4 spettano per l'importo
eccedente il contributo previsto per la ricostruzione.
5. Per le spese documentate e rimaste a carico del
contribuente, sostenute per l'installazione di impianti
solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici
ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d),
del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ovvero di impianti
solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli
edifici, eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di
cui ai commi 1 e 4 del presente articolo, la detrazione di
cui all'articolo 16-bis, comma 1, del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro
quote annuali di pari importo, spetta nella misura
riconosciuta per gli interventi previsti agli stessi commi
1 e 4 in relazione all'anno di sostenimento della spesa,
fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non
superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di
euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto
solare fotovoltaico. In caso di interventi di cui
all'articolo 3, comma 1, lettere d), e) e f), del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380, il predetto limite di spesa e' ridotto
ad euro 1.600 per ogni kW di potenza nominale.
5-bis. Le violazioni meramente formali che non
arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di
controllo non comportano la decadenza delle agevolazioni
fiscali limitatamente alla irregolarita' od omissione
riscontrata. Nel caso in cui le violazioni riscontrate
nell'ambito dei controlli da parte delle autorita'
competenti siano rilevanti ai fini dell'erogazione degli
incentivi, la decadenza dal beneficio si applica
limitatamente al singolo intervento oggetto di
irregolarita' od omissione.
6. La detrazione di cui al comma 5 e' riconosciuta
anche per l'installazione contestuale o successiva di
sistemi di accumulo integrati negli impianti solari
fotovoltaici agevolati con la detrazione di cui al medesimo
comma 5, alle stesse condizioni, negli stessi limiti di
importo e ammontare complessivo e comunque nel limite di
spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacita' di accumulo
del sistema di accumulo.
7. La detrazione di cui ai commi 5 e 6 del presente
articolo e' subordinata alla cessione in favore del Gestore
dei servizi energetici (GSE), con le modalita' di cui
all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29
dicembre 2003, n. 387, dell'energia non autoconsumata in
sito ovvero non condivisa per l'autoconsumo, ai sensi
dell'articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n.
162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
2020, n. 8, e non e' cumulabile con altri incentivi
pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura
previste dalla normativa europea, nazionale e regionale,
compresi i fondi di garanzia e di rotazione di cui
all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo
2011, n. 28, e gli incentivi per lo scambio sul posto di
cui all'articolo 25-bis del decreto-legge 24 giugno 2014,
n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto
2014, n. 116. Con il decreto di cui al comma 9 del citato
articolo 42-bis del decreto-legge n. 162 del 2019, il
Ministro dello sviluppo economico individua i limiti e le
modalita' relativi all'utilizzo e alla valorizzazione
dell'energia condivisa prodotta da impianti incentivati ai
sensi del presente comma.
8. Per le spese documentate e rimaste a carico del
contribuente, sostenute per gli interventi di installazione
di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici
negli edifici di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge
4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2013, n. 90, eseguita congiuntamente a uno
degli interventi di cui al comma 1 del presente articolo,
la detrazione spetta nella misura riconosciuta per gli
interventi previsti dallo stesso comma 1 in relazione
all'anno di sostenimento della spesa, da ripartire tra gli
aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, e
comunque nel rispetto dei seguenti limiti di spesa, fatti
salvi gli interventi in corso di esecuzione: euro 2.000 per
gli edifici unifamiliari o per le unita' immobiliari
situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano
funzionalmente indipendenti e dispongano di uno piu'
accessi autonomi dall'esterno secondo la definizione di cui
al comma 1-bis del presente articolo; euro 1.500 per gli
edifici plurifamiliari o i condomini che installino un
numero massimo di 8 colonnine; euro 1.200 per gli edifici
plurifamiliari o i condomini che installino un numero
superiore a 8 colonnine. L'agevolazione si intende riferita
a una sola colonnina di ricarica per unita' immobiliare.
8-bis. Per gli interventi effettuati dai condomini,
dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), e dai
soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis), compresi quelli
effettuati dalle persone fisiche sulle singole unita'
immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello
stesso edificio, compresi quelli effettuati su edifici
oggetto di demolizione e ricostruzione di cui all'articolo
3, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380, la detrazione spetta anche per le spese sostenute
entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento
per quelle sostenute entro il 31 dicembre 2023, del 70 per
cento per quelle sostenute nell'anno 2024 e del 65 per
cento per quelle sostenute nell'anno 2025. Per gli
interventi effettuati su unita' immobiliari dalle persone
fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del
110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il
31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 giugno
2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per
cento dell'intervento complessivo. Per gli interventi
effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera c),
compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle
singole unita' immobiliari all'interno dello stesso
edificio, e dalle cooperative di cui al comma 9, lettera
d), per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati
effettuati lavori per almeno il 60 per cento
dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per
cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31
dicembre 2023.
8-ter. Per gli interventi effettuati nei comuni dei
territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data
dal 1°(gradi) aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo
stato di emergenza, la detrazione per gli incentivi fiscali
di cui ai commi 1-ter, 4-ter e 4-quater spetta, in tutti i
casi disciplinati dal comma 8-bis, per le spese sostenute
entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento.
8-quater. La detrazione spetta nella misura
riconosciuta nel comma 8-bis anche per le spese sostenute
entro i termini previsti nello stesso comma 8-bis in
relazione agli interventi di cui ai commi 2, 4, secondo
periodo, 4-bis, 5, 6 e 8 del presente articolo eseguiti
congiuntamente agli interventi indicati nel citato comma
8-bis.
9. Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 8 si
applicano agli interventi effettuati:
a) dai condomini e dalle persone fisiche, al di
fuori dell'esercizio di attivita' di impresa, arte o
professione, con riferimento agli interventi su edifici
composti da due a quattro unita' immobiliari distintamente
accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o
in comproprieta' da piu' persone fisiche;
b) dalle persone fisiche, al di fuori
dell'esercizio di attivita' di impresa, arti e professioni,
su unita' immobiliari, salvo quanto previsto al comma 10;
c) dagli istituti autonomi case popolari (IACP)
comunque denominati nonche' dagli enti aventi le stesse
finalita' sociali dei predetti istituti, istituiti nella
forma di societa' che rispondono ai requisiti della
legislazione europea in materia di "in house providing" per
interventi realizzati su immobili, di loro proprieta'
ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia
residenziale pubblica;
d) dalle cooperative di abitazione a proprieta'
indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle
stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;
d-bis) dalle organizzazioni non lucrative di
utilita' sociale di cui all'articolo 10 del decreto
legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, dalle organizzazioni
di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6
della legge 11 agosto 1991, n. 266, e dalle associazioni di
promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei
registri regionali e delle province autonome di Trento e di
Bolzano previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre
2000, n. 383;
e) dalle associazioni e societa' sportive
dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi
dell'articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto
legislativo 23 luglio 1999, n. 242, limitatamente ai lavori
destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a
spogliatoi.
9-bis. Le deliberazioni dell'assemblea del condominio
aventi per oggetto l'approvazione degli interventi di cui
al presente articolo e degli eventuali finanziamenti
finalizzati agli stessi, nonche' l'adesione all'opzione per
la cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121, sono
valide se approvate con un numero di voti che rappresenti
la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del
valore dell'edificio. Le deliberazioni dell'assemblea del
condominio, aventi per oggetto l'imputazione a uno o piu'
condomini dell'intera spesa riferita all'intervento
deliberato, sono valide se approvate con le stesse
modalita' di cui al periodo precedente e a condizione che i
condomini ai quali sono imputate le spese esprimano parere
favorevole.
9-ter. L'imposta sul valore aggiunto non detraibile,
anche parzialmente, ai sensi degli articoli 19, 19-bis,
19-bis.1 e 36-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dovuta sulle spese
rilevanti ai fini degli incentivi previsti dal presente
articolo, si considera nel calcolo dell'ammontare
complessivo ammesso al beneficio, indipendentemente dalla
modalita' di rilevazione contabile adottata dal
contribuente.
10. Le persone fisiche di cui al comma 9, lettere a)
e b), possono beneficiare delle detrazioni di cui ai commi
da 1 a 3 per gli interventi realizzati sul numero massimo
di due unita' immobiliari, fermo restando il riconoscimento
delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti
comuni dell'edificio.
10-bis. Il limite di spesa ammesso alle detrazioni di
cui al presente articolo, previsto per le singole unita'
immobiliari, e' moltiplicato per il rapporto tra la
superficie complessiva dell'immobile oggetto degli
interventi di incremento dell'efficienza energetica, di
miglioramento o di adeguamento antisismico previsti ai
commi 1, 2, 3, 3-bis, 4, 4-bis, 5, 6, 7 e 8, e la
superficie media di una unita' abitativa immobiliare, come
ricavabile dal Rapporto Immobiliare pubblicato
dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia
delle Entrate ai sensi dell'articolo 120-sexiesdecies del
decreto legislativo 1°(gradi) settembre 1993, n. 385, per i
soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis), che siano in
possesso dei seguenti requisiti:
a) svolgano attivita' di prestazione di servizi
socio-sanitari e assistenziali, e i cui membri del
Consiglio di Amministrazione non percepiscano alcun
compenso o indennita' di carica;
b) siano in possesso di immobili rientranti nelle
categorie catastali B/1, B/2 e D/4, a titolo di proprieta',
nuda proprieta', usufrutto o comodato d'uso gratuito. Il
titolo di comodato d'uso gratuito e' idoneo all'accesso
alle detrazioni di cui al presente articolo, a condizione
che il contratto sia regolarmente registrato in data certa
anteriore alla data di entrata in vigore della presente
disposizione.
10-ter. Nel caso di acquisto di immobili sottoposti
ad uno o piu' interventi di cui al comma 1, lettere a), b)
e c), il termine per stabilire la residenza di cui alla
lettera a) della nota II-bis) all'articolo 1 della tariffa,
parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni
concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e' di
trenta mesi dalla data di stipulazione dell'atto di
compravendita.
10-quater. Al primo periodo del comma 1-septies
dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013,
n. 90, le parole: 'entro diciotto mesi' sono sostituite
dalle seguenti: 'entro trenta mesi'.
11. Ai fini dell'opzione per la cessione o per lo
sconto di cui all'articolo 121, nonche' in caso di utilizzo
della detrazione nella dichiarazione dei redditi, il
contribuente richiede il visto di conformita' dei dati
relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei
presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta per
gli interventi di cui al presente articolo. Il visto di
conformita' e' rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti
indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 3
del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili
dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti
di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n.
241 del 1997. In caso di dichiarazione presentata
direttamente dal contribuente all'Agenzia delle entrate,
ovvero tramite il sostituto d'imposta che presta
l'assistenza fiscale, il contribuente, il quale intenda
utilizzare la detrazione nella dichiarazione dei redditi,
non e' tenuto a richiedere il predetto visto di
conformita'.
12. I dati relativi all'opzione sono comunicati
esclusivamente in via telematica, anche avvalendosi dei
soggetti che rilasciano il visto di conformita' di cui al
comma 11, secondo quanto disposto con provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle entrate, che definisce anche
le modalita' attuative del presente articolo, da adottare
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto.
13. Ai fini della detrazione del 110 per cento di cui
al presente articolo e dell'opzione per la cessione o per
lo sconto di cui all'articolo 121:
a) per gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 del
presente articolo, i tecnici abilitati asseverano il
rispetto dei requisiti previsti dai decreti di cui al comma
3-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n.
63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
2013, n. 90, e la corrispondente congruita' delle spese
sostenute in relazione agli interventi agevolati. Una copia
dell'asseverazione e' trasmessa, esclusivamente per via
telematica, all'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie,
l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA). Con
decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, sono stabilite
le modalita' di trasmissione della suddetta asseverazione e
le relative modalita' attuative;
b) per gli interventi di cui al comma 4,
l'efficacia degli stessi al fine della riduzione del
rischio sismico e' asseverata dai professionisti incaricati
della progettazione strutturale, della direzione dei lavori
delle strutture e del collaudo statico, secondo le
rispettive competenze professionali, iscritti agli ordini o
ai collegi professionali di appartenenza, in base alle
disposizioni del decreto del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017. I
professionisti incaricati attestano altresi' la
corrispondente congruita' delle spese sostenute in
relazione agli interventi agevolati. Il soggetto che
rilascia il visto di conformita' di cui al comma 11
verifica la presenza delle asseverazioni e delle
attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati.
13-bis. L'asseverazione di cui al comma 13, lettere
a) e b), del presente articolo e' rilasciata al termine dei
lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori sulla
base delle condizioni e nei limiti di cui all'articolo 121.
L'asseverazione rilasciata dal tecnico abilitato attesta i
requisiti tecnici sulla base del progetto e dell'effettiva
realizzazione. Ai fini dell'asseverazione della congruita'
delle spese si fa riferimento ai prezzari individuati dal
decreto di cui al comma 13, lettera a), nonche' ai valori
massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con
decreto del Ministro della transizione ecologica, da
emanare entro il 9 febbraio 2022. I prezzari individuati
nel decreto di cui alla lettera a) del comma 13 devono
intendersi applicabili anche ai fini della lettera b) del
medesimo comma e con riferimento agli interventi di cui
all'articolo 16, commi da 1-bis a 1-sexies, del
decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, di cui
all'articolo 1, commi da 219 a 223, della legge 27 dicembre
2019, n. 160, e di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del
testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Nelle more
dell'adozione dei predetti decreti, la congruita' delle
spese e' determinata facendo riferimento ai prezzi
riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle
province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle
locali camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di
mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi.
13-bis.1. Il tecnico abilitato che, nelle
asseverazioni di cui al comma 13 e all'articolo 121, comma
1-ter, lettera b), espone informazioni false o omette di
riferire informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del
progetto di intervento o sulla effettiva realizzazione
dello stesso ovvero attesta falsamente la congruita' delle
spese, e' punito con la reclusione da due a cinque anni e
con la multa da 50.000 euro a 100.000 euro. Se il fatto e'
commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per se'
o per altri la pena e' aumentata.
13-ter. Gli interventi di cui al presente articolo,
anche qualora riguardino le parti strutturali degli edifici
o i prospetti, con esclusione di quelli comportanti la
demolizione e la ricostruzione degli edifici, costituiscono
manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante
comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA). Nella
CILA sono attestati gli estremi del titolo abilitativo che
ha previsto la costruzione dell'immobile oggetto
d'intervento o del provvedimento che ne ha consentito la
legittimazione ovvero e' attestato che la costruzione e'
stata completata in data antecedente al 1°(gradi) settembre
1967. La presentazione della CILA non richiede
l'attestazione dello stato legittimo di cui all' articolo
9-bis, comma 1-bis, del decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Per gli interventi di cui
al presente comma, la decadenza del beneficio fiscale
previsto dall'articolo 49 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 380 del 2001 opera esclusivamente nei
seguenti casi:
a) mancata presentazione della CILA;
b) interventi realizzati in difformita' dalla CILA;
c) assenza dell'attestazione dei dati di cui al
secondo periodo;
d) non corrispondenza al vero delle attestazioni ai
sensi del comma 14.
13-quater. Fermo restando quanto previsto al comma
13-ter, resta impregiudicata ogni valutazione circa la
legittimita' dell'immobile oggetto di intervento. (390)
13-quinquies. In caso di opere gia' classificate come
attivita' di edilizia libera ai sensi dell'articolo 6 del
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, del decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti 2 marzo 2018,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile
2018, o della normativa regionale, nella CILA e' richiesta
la sola descrizione dell'intervento. In caso di varianti in
corso d'opera, queste sono comunicate alla fine dei lavori
e costituiscono integrazione della CILA presentata. Non e'
richiesta, alla conclusione dei lavori, la segnalazione
certificata di inizio attivita' di cui all'articolo 24 del
testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
14. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni
penali ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che
rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica
la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro
15.000 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele
resa. I soggetti di cui al primo periodo stipulano una
polizza di assicurazione della responsabilita' civile, per
ogni intervento comportante attestazioni o asseverazioni,
con massimale pari agli importi dell'intervento oggetto
delle predette attestazioni o asseverazioni, al fine di
garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il
risarcimento dei danni eventualmente provocati
dall'attivita' prestata. L'obbligo di sottoscrizione della
polizza si considera rispettato qualora i soggetti che
rilasciano attestazioni e asseverazioni abbiano gia'
sottoscritto una polizza assicurativa per danni derivanti
da attivita' professionale ai sensi dell'articolo 5 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, purche' questa: a) non
preveda esclusioni relative ad attivita' di asseverazione;
b) preveda un massimale non inferiore a 500.000 euro,
specifico per il rischio di asseverazione di cui al
presente comma, da integrare a cura del professionista ove
si renda necessario; c) garantisca, se in operativita' di
claims made, un'ultrattivita' pari ad almeno cinque anni in
caso di cessazione di attivita' e una retroattivita' pari
anch'essa ad almeno cinque anni a garanzia di asseverazioni
effettuate negli anni precedenti. In alternativa il
professionista puo' optare per una polizza dedicata alle
attivita' di cui al presente articolo con un massimale
adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni
rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle
predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non
inferiore a 500.000 euro, senza interferenze con la polizza
di responsabilita' civile di cui alla lettera a). La non
veridicita' delle attestazioni o asseverazioni comporta la
decadenza dal beneficio. Si applicano le disposizioni della
legge 24 novembre 1981, n. 689. L'organo addetto al
controllo sull'osservanza della presente disposizione ai
sensi dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n.
689, e' individuato nel Ministero dello sviluppo economico.
14-bis. Per gli interventi di cui al presente
articolo, nel cartello esposto presso il cantiere, in un
luogo ben visibile e accessibile, deve essere indicata
anche la seguente dicitura: "Accesso agli incentivi statali
previsti dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, superbonus 110
per cento per interventi di efficienza energetica o
interventi antisismici".
15. Rientrano tra le spese detraibili per gli
interventi di cui al presente articolo quelle sostenute per
il rilascio delle attestazioni e delle asseverazioni di cui
ai commi 3 e 13 e del visto di conformita' di cui al comma
11.
15-bis. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano alle unita' immobiliari appartenenti alle
categorie catastali A/1, A/8, nonche' alla categoria
catastale A/9 per le unita' immobiliari non aperte al
pubblico.
16. Al fine di semplificare l'attuazione delle norme
in materia di interventi di efficienza energetica e di
coordinare le stesse con le disposizioni dei commi da 1 e 3
del presente articolo, all'articolo 14 del decreto-legge 4
giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti
modificazioni, con efficacia dal 1°(gradi) gennaio 2020:
a) il secondo, il terzo e il quarto periodo del
comma 1 sono soppressi;
b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
"2.1. La detrazione di cui ai commi 1 e 2 e'
ridotta al 50 per cento per le spese, sostenute dal
1°(gradi) gennaio 2018, relative agli interventi di
acquisto e posa in opera di finestre comprensive di
infissi, di schermature solari e di sostituzione di
impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati
di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla
classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE)
n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013. Sono
esclusi dalla detrazione di cui al presente articolo gli
interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione
invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione
con efficienza inferiore alla classe di cui al periodo
precedente. La detrazione si applica nella misura del 65
per cento per gli interventi di sostituzione di impianti di
climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a
condensazione, di efficienza almeno pari alla classe A di
prodotto prevista dal citato regolamento delegato (UE) n.
811/2013, e contestuale installazione di sistemi di
termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI
oppure VIII della comunicazione 2014/C 207/02 della
Commissione, o con impianti dotati di apparecchi ibridi,
costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a
condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente
concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra
loro, o per le spese sostenute per l'acquisto e la posa in
opera di generatori d'aria calda a condensazione".
16-bis. L'esercizio di impianti fino a 200 kW da
parte di comunita' energetiche rinnovabili costituite in
forma di enti non commerciali o da parte di condomini che
aderiscono alle configurazioni di cui all'articolo 42-bis
del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, non
costituisce svolgimento di attivita' commerciale abituale.
La detrazione prevista dall'articolo 16-bis, comma 1,
lettera h), del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per
gli impianti a fonte rinnovabile gestiti da soggetti che
aderiscono alle configurazioni di cui al citato articolo
42-bis del decreto-legge n. 162 del 2019 si applica fino
alla soglia di 200 kW e per un ammontare complessivo di
spesa non superiore a euro 96.000.
16-ter. Le disposizioni del comma 5 si applicano
all'installazione degli impianti di cui al comma 16-bis.
L'aliquota di cui al medesimo comma 5 si applica alla quota
di spesa corrispondente alla potenza massima di 20 kW e per
la quota di spesa corrispondente alla potenza eccedente 20
kW spetta la detrazione stabilita dall'articolo 16-bis,
comma 1, lettera h), del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel
limite massimo di spesa complessivo di euro 96.000 riferito
all'intero impianto.
16-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del
presente articolo, valutati in 63,6 milioni di euro per
l'anno 2020, in 1.294,3 milioni di euro per l'anno 2021, in
3.309,1 milioni di euro per l'anno 2022, in 2.935 milioni
di euro per l'anno 2023, in 2.755,6 milioni di euro per
l'anno 2024, in 2.752,8 milioni di euro per l'anno 2025, in
1.357,4 milioni di euro per l'anno 2026, in 27,6 milioni di
euro per l'anno 2027, in 11,9 milioni di euro per l'anno
2031 e in 48,6 milioni di euro per l'anno 2032, si provvede
ai sensi dell'articolo 265.».
- Si riporta il testo dell'articolo 84 del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti
pubblici):
«Art. 84 (Sistema unico di qualificazione degli
esecutori di lavori pubblici). - 1. Fermo restando quanto
previsto dal comma 12 e dall'articolo 90, comma 8, i
soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici di
importo pari o superiore a 150.000 euro, provano il
possesso dei requisiti di qualificazione di cui
all'articolo 83, mediante attestazione da parte degli
appositi organismi di diritto privato autorizzati
dall'ANAC. L'attivita' di attestazione e' esercitata nel
rispetto del principio di indipendenza di giudizio,
garantendo l'assenza di qualunque interesse commerciale o
finanziario che possa determinare comportamenti non
imparziali o discriminatori. Gli organismi di diritto
privato di cui al primo periodo, nell'esercizio
dell'attivita' di attestazione per gli esecutori di lavori
pubblici, svolgono funzioni di natura pubblicistica, anche
agli effetti dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994,
n. 20.
2. Con il regolamento di cui all'articolo 216, comma
27-octies, sono altresi' individuati livelli standard di
qualita' dei controlli che le societa' organismi di
attestazione (SOA) devono effettuare, con particolare
riferimento a quelli di natura non meramente documentale.
L'attivita' di monitoraggio e controllo di rispondenza ai
suddetti livelli standard di qualita' comporta l'esercizio
di poteri di diffida, ovvero, nei casi piu' gravi, la
sospensione o la decadenza dall'autorizzazione
all'esercizio dell'attivita' da parte dell'ANAC.
3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del
presente codice, l'ANAC effettua una ricognizione
straordinaria circa il possesso dei requisiti di esercizio
dell'attivita' da parte dei soggetti attualmente operanti
in materia di attestazione, e le modalita' di svolgimento
della stessa, provvedendo all'esito mediante diffida,
sospensione, ovvero decadenza dall'autorizzazione nei casi
di mancanza del possesso dei requisito o di esercizio
ritenuto non virtuoso. L'ANAC relaziona sugli esiti di
detta ricognizione straordinaria al Governo e alle Camere,
allo scopo di fornire elementi di valutazione circa la
rispondenza del sistema attuale di qualificazione unica a
requisiti di concorrenza e trasparenza, anche in termini di
quantita' degli organismi esistenti ovvero di necessita' di
individuazione di forme di partecipazione pubblica agli
stessi e alla relativa attivita' di attestazione.
4. Gli organismi di cui al comma 1 attestano:
a) l'assenza dei motivi di esclusione di cui
all'articolo 80 che costituisce presupposto ai fini della
qualificazione;
b) il possesso dei requisiti di capacita' economica
e finanziaria e tecniche e professionali indicati
all'articolo 83; il periodo di attivita' documentabile e'
quello relativo ai quindici anni antecedenti la data di
sottoscrizione del contratto con la SOA per il
conseguimento della qualificazione; tra i requisiti
tecnico-organizzativi rientrano i certificati rilasciati
alle imprese esecutrici da parte delle stazioni appaltanti.
Gli organismi di attestazione acquisiscono detti
certificati unicamente dall'Osservatorio, cui sono
trasmessi in copia, dalle stazioni appaltanti;
c) il possesso di certificazioni di sistemi di
qualita' conformi alle norme europee della serie UNI EN ISO
9000 e alla vigente normativa nazionale, rilasciate da
soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della
serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC
17000;
d) il possesso di certificazione del rating di
impresa, rilasciata dall'ANAC ai sensi dell'articolo 83,
comma 10.
4-bis. Gli organismi di cui al comma 1 segnalano
immediatamente all'ANAC i casi in cui gli operatori
economici, ai fini della qualificazione, rendono
dichiarazioni false o producono documenti non veritieri.
L'ANAC, se accerta la colpa grave o il dolo dell'operatore
economico, tenendo conto della gravita' del fatto e della
sua rilevanza nel procedimento di qualificazione, ne
dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini
dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti
di subappalto, ai sensi dell'articolo 80, comma 5, lettera
g), per un periodo massimo di due anni. Alla scadenza
stabilita dall'ANAC, l'iscrizione perde efficacia ed e'
immediatamente cancellata.
5. Il sistema unico di qualificazione degli esecutori
di contratti pubblici e' articolato in rapporto alle
tipologie e all'importo dei lavori.
6. L'ANAC vigila sul sistema di qualificazione e, a
tal fine, effettua ispezioni, anche senza preavviso, o
richiede qualsiasi documento ritenuto necessario. I poteri
di vigilanza e di controllo sono esercitati anche su
motivata e documentata istanza di una impresa ovvero di una
SOA o di una stazione appaltante. Le stazioni appaltanti
hanno l'obbligo di effettuare controlli, almeno a campione,
secondo modalita' predeterminate, sulla sussistenza dei
requisiti oggetto dell'attestazione, segnalando
immediatamente le eventuali irregolarita' riscontrate
all'ANAC, che dispone la sospensione cautelare
dell'efficacia dell'attestazione dei requisiti entro dieci
giorni dalla ricezione dell'istanza medesima. Sull'istanza
di verifica l'ANAC provvede entro sessanta giorni, secondo
modalita' stabilite nel regolamento di cui all'articolo
216, comma 27-octies. I controlli effettuati dalle stazioni
appaltanti costituiscono elemento positivo di valutazione
ai fini dell'attribuzione della premialita' di cui
all'articolo 38.
7. Per gli appalti di lavori di importo pari o
superiore ai 20 milioni di euro, oltre alla presentazione
dell'attestazione dei requisiti di qualificazione di cui
all'articolo 83, la stazione appaltante puo' richiedere
requisiti aggiuntivi finalizzati:
a) alla verifica della capacita'
economico-finanziaria. In tal caso il concorrente fornisce
i parametri economico-finanziari significativi richiesti,
certificati da societa' di revisione ovvero altri soggetti
preposti che si affianchino alle valutazioni tecniche
proprie dell'organismo di certificazione, da cui emerga in
modo inequivoco la esposizione finanziaria dell'impresa
concorrente all'epoca in cui partecipa ad una gara di
appalto; in alternativa a tale requisito, la stazione
appaltante puo' richiedere una cifra d'affari in lavori
pari a due volte l'importo a base di gara, che l'impresa
deve aver realizzato nei migliori cinque dei dieci anni
antecedenti la data di pubblicazione del bando;
b) alla verifica della capacita' professionale per
gli appalti per i quali viene richiesta la classifica
illimitata. In tal caso il concorrente fornisce evidenza di
aver eseguito lavori per entita' e tipologia compresi nella
categoria individuata come prevalente a quelli posti in
appalto opportunamente certificati dalle rispettive
stazioni appaltanti, tramite presentazione del certificato
di esecuzione lavori; tale requisito si applica solo agli
appalti di lavori di importo superiore a 100 milioni di
euro.
8. Il regolamento di cui all'articolo 216, comma
27-octies, disciplina i casi e le modalita' di sospensione
o di annullamento delle attestazioni, nonche' di decadenza
delle autorizzazioni degli organismi di attestazione. Sono
disciplinati, altresi', i criteri per la determinazione dei
corrispettivi dell'attivita' di qualificazione, in rapporto
all'importo complessivo ed al numero delle categorie
generali o specializzate cui si richiede di essere
qualificati, avendo riguardo anche alla necessaria
riduzione degli stessi in caso di consorzi stabili nonche'
per le microimprese e le piccole e medie imprese.
9. Al fine di garantire l'effettivita' e la
trasparenza dei controlli sull'attivita' di attestazione
posta in essere dalle SOA, l'ANAC predetermina e rende
pubblico sul proprio sito il criterio e il numero di
controlli a campione da effettuare annualmente sulle
attestazioni rilasciate dalle SOA.
10. La violazione delle disposizioni del regolamento
di cui all'articolo 216, comma 27-octies, e' punita con la
sanzione previste dall'articolo 213, comma 13. Per le
violazioni di cui al periodo precedente, non e' ammesso il
pagamento in misura ridotta. L'importo della sanzione e'
determinato dall'ANAC con ordinanza-ingiunzione sulla base
dei criteri generali di cui alla legge 24 novembre 1981, n.
689, con particolare riferimento ai criteri di
proporzionalita' e adeguatezza alla gravita' della
fattispecie. Nei casi piu' gravi, in aggiunta alla sanzione
amministrativa pecuniaria, si applica la sanzione
accessoria della sospensione dell'attivita' di impresa per
un periodo da un mese a due anni, ovvero della decadenza
dell'autorizzazione. La decadenza dell'autorizzazione si
applica sempre in caso di reiterazione della violazione che
abbia comportato la sanzione accessoria della sospensione
dell'attivita', ai sensi della legge 24 novembre 1981, n.
689.
11. La qualificazione della SOA ha durata di cinque
anni, con verifica entro il terzo anno del mantenimento dei
requisiti di ordine generale nonche' dei requisiti di
capacita' strutturale indicati nel regolamento di cui
all'articolo 216, comma 27-octies.
12. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del
presente codice, con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, su proposta dell'ANAC,
sentite le competenti Commissioni parlamentari, vengono
individuate modalita' di qualificazione, anche alternative
o sperimentali da parte di stazioni appaltanti ritenute
particolarmente qualificate ai sensi dell'articolo 38, per
migliorare l'effettivita' delle verifiche e
conseguentemente la qualita' e la moralita' delle
prestazioni degli operatori economici, se del caso
attraverso un graduale superamento del sistema unico di
qualificazione degli esecutori di lavori pubblici.
12-bis. I soggetti che alla data di entrata in vigore
del presente codice svolgevano la funzione di direttore
tecnico presso un esecutore di contratti pubblici e in
possesso alla medesima data di una esperienza almeno
quinquennale, fatto salvo quanto disposto all'articolo 146,
comma 4, del presente codice, possono continuare a svolgere
tali funzioni.».
- Si riporta il testo dell'articolo 2704 del codice
civile (Data della scrittura privata nei confronti dei
terzi):
«Art. 2704. - La data della scrittura privata della
quale non e' autenticata la sottoscrizione non e' certa e
computabile riguardo ai terzi, se non dal giorno in cui la
scrittura e' stata registrata o dal giorno della morte o
della sopravvenuta impossibilita' fisica di colui o di uno
di coloro che l'hanno sottoscritta o dal giorno in cui il
contenuto della scrittura e' riprodotto in atti pubblici o,
infine, dal giorno in cui si verifica un altro fatto che
stabilisca in modo egualmente certo l'anteriorita' della
formazione del documento.
La data della scrittura privata che contiene
dichiarazioni unilaterali non destinate a persona
determinata puo' essere accertata con qualsiasi mezzo di
prova.
Per l'accertamento della data nelle quietanze il
giudice, tenuto conto delle circostanze, puo' ammettere
qualsiasi mezzo di prova.».