Art. 10 - ter 
 
           Ulteriori disposizioni di sostegno alle imprese 
 
  1. Al fine di promuovere la  ripresa  delle  attivita'  danneggiate
dall'emergenza  epidemiologica   da   COVID-19,   le   autorizzazioni
concernenti l'utilizzazione temporanea del suolo pubblico concesse ai
sensi dell'articolo 9-ter, commi 4 e 5, del decreto-legge 28  ottobre
2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18  dicembre
2020, n. 176, sono prorogate al 30  settembre  2022,  salvo  disdetta
dell'interessato. 
  2. La proroga  di  cui  al  comma  1  e'  subordinata  all'avvenuto
pagamento del canone unico di cui all'articolo 1,  comma  816,  della
legge 27 dicembre 2019, n. 160. I comuni possono  comunque  prevedere
la riduzione o l'esenzione dal pagamento  del  canone  unico  per  le
attivita' di cui al comma 1. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo   9-ter,   del
          decreto-legge 28  ottobre  2020,  n.  137,  convertito  con
          modificazioni  dalla  legge  18  dicembre  2020,   n.   176
          (Ulteriori  misure  urgenti  in  materia  di  tutela  della
          salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia  e
          sicurezza,   connesse   all'emergenza   epidemiologica   da
          COVID-19): 
                «Art. 9-ter (Individuazione dei soggetti  esenti  dal
          versamento dell'IMU e disposizioni per  il  sostegno  delle
          imprese di pubblico esercizio). - 1. Le disposizioni di cui
          all'articolo 177, comma 1, lettera b), del decreto-legge 19
          maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 17 luglio 2020, n.  77,  all'articolo  78,  comma  1,
          lettere b), d) ed e), del decreto-legge 14 agosto 2020,  n.
          104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13  ottobre
          2020, n. 126, e agli articoli 9, comma 1, e 9-bis, comma 1,
          del presente  decreto  si  applicano  ai  soggetti  passivi
          dell'imposta municipale propria (IMU), come individuati dal
          comma 743 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019,  n.
          160, che siano anche  gestori  delle  attivita'  economiche
          indicate dalle predette disposizioni. 
                2. Al fine di promuovere la ripresa  delle  attivita'
          turistiche, danneggiate  dall'emergenza  epidemiologica  da
          COVID-19,  le  imprese  di  pubblico   esercizio   di   cui
          all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, titolari
          di   concessioni   o    di    autorizzazioni    concernenti
          l'utilizzazione del suolo pubblico, tenuto conto di  quanto
          stabilito   dall'articolo   4,    comma    3-quater,    del
          decreto-legge 30 dicembre 2019,  n.  162,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28 febbraio  2020,  n.  8,  gia'
          esonerate dal 1°(gradi) maggio 2020 al 31 dicembre 2020, ai
          sensi dell'articolo 181,  comma  1,  del  decreto-legge  19
          maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 17 luglio 2020, n. 77, sono esonerate, dal  1°(gradi)
          gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, dal pagamento del  canone
          di cui all'articolo 1, commi 816 e seguenti, della legge 27
          dicembre 2019, n. 160. 
                3. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da
          COVID-19, i titolari di  concessioni  o  di  autorizzazioni
          concernenti l'utilizzazione temporanea del  suolo  pubblico
          per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, di cui  al
          decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114,  gia'  esonerati
          dal 1°(gradi) marzo 2020  al  15  ottobre  2020,  ai  sensi
          dell'articolo 181, comma 1-bis, del decreto-legge n. 34 del
          2020, sono esonerati, dal  1°(gradi)  gennaio  2021  al  31
          dicembre 2021, dal pagamento del canone di cui all'articolo
          1, commi 837 e seguenti, della legge n. 160 del 2019. 
                4. A far data dal 1°(gradi) gennaio 2021 e fino al 31
          dicembre  2021,  le  domande  di  nuove   concessioni   per
          l'occupazione di suolo  pubblico  o  di  ampliamento  delle
          superfici gia' concesse sono presentate in  via  telematica
          all'ufficio competente dell'ente locale,  con  allegata  la
          sola planimetria,  in  deroga  al  regolamento  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 7  settembre  2010,
          n. 160, e senza applicazione dell'imposta di bollo  di  cui
          al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
          n. 642. 
                5. Ai soli  fini  di  assicurare  il  rispetto  delle
          misure  di   distanziamento   connesse   all'emergenza   da
          COVID-19, a far data dal 1°(gradi) gennaio 2021 e  comunque
          non oltre il 31 dicembre 2021, la posa in opera  temporanea
          su vie, piazze, strade e altri spazi  aperti  di  interesse
          culturale o paesaggistico, da parte dei soggetti di cui  al
          comma 2, di strutture amovibili, quali dehors, elementi  di
          arredo urbano, attrezzature,  pedane,  tavolini,  sedute  e
          ombrelloni,  purche'  funzionali   all'attivita'   di   cui
          all'articolo  5  della  legge  n.  287  del  1991,  non  e'
          subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli  21  e
          146 del codice di cui al  decreto  legislativo  22  gennaio
          2004, n. 42. Per la posa in opera delle strutture amovibili
          di cui al periodo  precedente  e'  disapplicato  il  limite
          temporale di cui all'articolo 6, comma 1,  lettera  e-bis),
          del testo unico di cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. 
                6. Per il ristoro  ai  comuni  delle  minori  entrate
          derivanti dai commi 2 e 3, e'  istituito,  nello  stato  di
          previsione del Ministero dell'interno,  un  fondo  con  una
          dotazione di 330 milioni di  euro  per  l'anno  2021.  Alla
          ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede
          con uno  o  piu'  decreti  del  Ministro  dell'interno,  di
          concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          d'intesa  con  la  Conferenza  Stato-citta'  ed   autonomie
          locali, da adottare entro il 30 giugno 2021.  Nel  caso  in
          cui  ricorra   la   condizione   prevista   dal   comma   3
          dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997,  n.
          281, il decreto e' comunque adottato. 
                7. All'onere derivante dai commi da 2  a  6,  pari  a
          82,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede  mediante
          corrispondente riduzione del Fondo di cui  all'articolo  1,
          comma 200, della legge  23  dicembre  2014,  n.  190,  come
          rifinanziato  dall'articolo  34,  comma  6,  del   presente
          decreto. 
                8. All'articolo  10,  comma  5,  primo  periodo,  del
          decreto-legge  16  luglio  2020,  n.  76,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120,  sono
          apportate le seguenti modificazioni: 
                  a)  la  parola:  "adiacenti"  e'  sostituita  dalla
          seguente: "prospicienti"; 
                  b) la parola:  "particolare"  e'  sostituita  dalla
          seguente: "eccezionale".». 
              - Si riporta il testo dall'articolo 1, comma 816, della
          legge 27 dicembre 2019, n.160 (Bilancio di previsione dello
          Stato per l'anno finanziario 2020  e  bilancio  pluriennale
          per il triennio 2020-2022): 
                «1.-815. Omissis 
                816. A decorrere dal 2021 il canone  patrimoniale  di
          concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai
          fini di cui al presente comma e ai  commi  da  817  a  836,
          denominato  «  canone»,  e'  istituito  dai  comuni,  dalle
          province  e  dalle   citta'   metropolitane,   di   seguito
          denominati  «  enti»,   e   sostituisce:   la   tassa   per
          l'occupazione di spazi ed aree  pubbliche,  il  canone  per
          l'occupazione  di  spazi  ed  aree   pubbliche,   l'imposta
          comunale sulla pubblicita' e  il  diritto  sulle  pubbliche
          affissioni,  il  canone  per  l'installazione   dei   mezzi
          pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7  e
          8, del codice della strada, di cui al  decreto  legislativo
          30 aprile  1992,  n.  285,  limitatamente  alle  strade  di
          pertinenza dei  comuni  e  delle  province.  Il  canone  e'
          comunque comprensivo di  qualunque  canone  ricognitorio  o
          concessorio previsto da norme di legge  e  dai  regolamenti
          comunali e  provinciali,  fatti  salvi  quelli  connessi  a
          prestazioni di servizi. 
                Omissis.».