Art. 10 - ter
Ulteriori disposizioni di sostegno alle imprese
1. Al fine di promuovere la ripresa delle attivita' danneggiate
dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le autorizzazioni
concernenti l'utilizzazione temporanea del suolo pubblico concesse ai
sensi dell'articolo 9-ter, commi 4 e 5, del decreto-legge 28 ottobre
2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre
2020, n. 176, sono prorogate al 30 settembre 2022, salvo disdetta
dell'interessato.
2. La proroga di cui al comma 1 e' subordinata all'avvenuto
pagamento del canone unico di cui all'articolo 1, comma 816, della
legge 27 dicembre 2019, n. 160. I comuni possono comunque prevedere
la riduzione o l'esenzione dal pagamento del canone unico per le
attivita' di cui al comma 1.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 9-ter, del
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con
modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176
(Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della
salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e
sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19):
«Art. 9-ter (Individuazione dei soggetti esenti dal
versamento dell'IMU e disposizioni per il sostegno delle
imprese di pubblico esercizio). - 1. Le disposizioni di cui
all'articolo 177, comma 1, lettera b), del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77, all'articolo 78, comma 1,
lettere b), d) ed e), del decreto-legge 14 agosto 2020, n.
104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre
2020, n. 126, e agli articoli 9, comma 1, e 9-bis, comma 1,
del presente decreto si applicano ai soggetti passivi
dell'imposta municipale propria (IMU), come individuati dal
comma 743 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n.
160, che siano anche gestori delle attivita' economiche
indicate dalle predette disposizioni.
2. Al fine di promuovere la ripresa delle attivita'
turistiche, danneggiate dall'emergenza epidemiologica da
COVID-19, le imprese di pubblico esercizio di cui
all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, titolari
di concessioni o di autorizzazioni concernenti
l'utilizzazione del suolo pubblico, tenuto conto di quanto
stabilito dall'articolo 4, comma 3-quater, del
decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, gia'
esonerate dal 1°(gradi) maggio 2020 al 31 dicembre 2020, ai
sensi dell'articolo 181, comma 1, del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77, sono esonerate, dal 1°(gradi)
gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, dal pagamento del canone
di cui all'articolo 1, commi 816 e seguenti, della legge 27
dicembre 2019, n. 160.
3. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19, i titolari di concessioni o di autorizzazioni
concernenti l'utilizzazione temporanea del suolo pubblico
per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, di cui al
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, gia' esonerati
dal 1°(gradi) marzo 2020 al 15 ottobre 2020, ai sensi
dell'articolo 181, comma 1-bis, del decreto-legge n. 34 del
2020, sono esonerati, dal 1°(gradi) gennaio 2021 al 31
dicembre 2021, dal pagamento del canone di cui all'articolo
1, commi 837 e seguenti, della legge n. 160 del 2019.
4. A far data dal 1°(gradi) gennaio 2021 e fino al 31
dicembre 2021, le domande di nuove concessioni per
l'occupazione di suolo pubblico o di ampliamento delle
superfici gia' concesse sono presentate in via telematica
all'ufficio competente dell'ente locale, con allegata la
sola planimetria, in deroga al regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010,
n. 160, e senza applicazione dell'imposta di bollo di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 642.
5. Ai soli fini di assicurare il rispetto delle
misure di distanziamento connesse all'emergenza da
COVID-19, a far data dal 1°(gradi) gennaio 2021 e comunque
non oltre il 31 dicembre 2021, la posa in opera temporanea
su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse
culturale o paesaggistico, da parte dei soggetti di cui al
comma 2, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di
arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e
ombrelloni, purche' funzionali all'attivita' di cui
all'articolo 5 della legge n. 287 del 1991, non e'
subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e
146 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42. Per la posa in opera delle strutture amovibili
di cui al periodo precedente e' disapplicato il limite
temporale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e-bis),
del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
6. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate
derivanti dai commi 2 e 3, e' istituito, nello stato di
previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una
dotazione di 330 milioni di euro per l'anno 2021. Alla
ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede
con uno o piu' decreti del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali, da adottare entro il 30 giugno 2021. Nel caso in
cui ricorra la condizione prevista dal comma 3
dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, il decreto e' comunque adottato.
7. All'onere derivante dai commi da 2 a 6, pari a
82,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come
rifinanziato dall'articolo 34, comma 6, del presente
decreto.
8. All'articolo 10, comma 5, primo periodo, del
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) la parola: "adiacenti" e' sostituita dalla
seguente: "prospicienti";
b) la parola: "particolare" e' sostituita dalla
seguente: "eccezionale".».
- Si riporta il testo dall'articolo 1, comma 816, della
legge 27 dicembre 2019, n.160 (Bilancio di previsione dello
Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale
per il triennio 2020-2022):
«1.-815. Omissis
816. A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di
concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai
fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836,
denominato « canone», e' istituito dai comuni, dalle
province e dalle citta' metropolitane, di seguito
denominati « enti», e sostituisce: la tassa per
l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per
l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta
comunale sulla pubblicita' e il diritto sulle pubbliche
affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi
pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e
8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di
pertinenza dei comuni e delle province. Il canone e'
comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o
concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti
comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a
prestazioni di servizi.
Omissis.».