Art. 10 - quinquies 
 
                 Disposizioni in materia di alloggi 
                  di edilizia residenziale pubblica 
 
  1. All'articolo 31 della legge  23  dicembre  1998,  n.  448,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 47, il terzo  periodo  e'  sostituito  dal  seguente:
«Entro novanta giorni dalla data di ricezione dell'istanza  da  parte
dei soggetti interessati, e relativamente alle aree per le  quali  il
consiglio comunale ha deliberato la  trasformazione  del  diritto  di
superficie in diritto di piena proprieta', il comune deve trasmettere
le proprie determinazioni in ordine al corrispettivo  dovuto  e  alla
procedura di trasformazione»; 
    b) al comma 48, primo periodo, le parole:  «dell'articolo  5-bis,
comma 1, del decreto-legge 11 luglio 1992, n.  333,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 8  agosto  1992,  n.  359,  escludendo  la
riduzione prevista dal secondo  periodo  dello  stesso  comma,»  sono
sostituite dalle seguenti: «dell'articolo  37,  comma  1,  del  testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari  in  materia  di
espropriazione  per  pubblica  utilita',  di  cui  al   decreto   del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327,»; 
    c) al comma 48, secondo periodo, le parole:  «,  con  l'ulteriore
limite massimo di euro 5.000 per singola unita' abitativa e  relative
pertinenze avente superficie residenziale catastale fino a 125  metri
quadrati e di euro 10.000 per singola  unita'  abitativa  e  relative
pertinenze avente superficie residenziale catastale maggiore  di  125
metri quadrati, indipendentemente  dall'anno  di  stipulazione  della
relativa convenzione» sono soppresse; 
    d) al  comma  49-bis,  il  secondo  e  il  settimo  periodo  sono
soppressi. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 31 della  legge  23
          dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza  pubblica  per  la
          stabilizzazione  e  lo  sviluppo)  come  modificato   dalla
          presente legge: 
                «Art. 31 (Norme particolari per gli enti  locali).  -
          1. - 46. Omissis 
                47. La trasformazione del diritto  di  superficie  in
          diritto di piena proprieta'  sulle  aree  puo'  avvenire  a
          seguito di proposta da parte del comune e  di  accettazione
          da parte dei singoli  proprietari  degli  alloggi,  e  loro
          pertinenze,  per  la  quota   millesimale   corrispondente.
          Trascorsi cinque anni  dalla  data  di  prima  assegnazione
          dell'unita'  abitativa,  indipendentemente  dalla  data  di
          stipulazione  della  relativa   convenzione,   i   soggetti
          interessati  possono  presentare,  di  propria  iniziativa,
          istanza di trasformazione  del  diritto  di  superficie  in
          diritto di piena proprieta'.  Entro  novanta  giorni  dalla
          data  di  ricezione  dell'istanza  da  parte  dei  soggetti
          interessati, e relativamente alle  aree  per  le  quali  il
          consiglio comunale  ha  deliberato  la  trasformazione  del
          diritto di superficie in piena proprieta', il  comune  deve
          trasmettere  le  proprie  determinazioni   in   ordine   al
          corrispettivo dovuto e alla procedura di trasformazione. La
          trasformazione del diritto  di  superficie  in  diritto  di
          proprieta' avviene dietro  pagamento  di  un  corrispettivo
          determinato ai sensi del comma 48. 
                48. Il corrispettivo delle aree cedute in  proprieta'
          e' determinato dal comune, su parere  del  proprio  ufficio
          tecnico,  in  misura  pari  al  60  per  cento  di   quello
          determinato ai sensi dell'articolo 37, comma 1,  del  testo
          unico delle disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
          materia di espropriazione per pubblica utilita', di cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno  2001,  n.
          327, al netto degli oneri di  concessione  del  diritto  di
          superficie,  rivalutati  sulla   base   della   variazione,
          accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per
          le famiglie di operai e impiegati verificatasi tra il  mese
          in cui sono stati versati i suddetti oneri e quello in  cui
          e' stipulato l'atto di cessione  delle  aree.  Comunque  il
          costo dell'area cosi' determinato non puo' essere  maggiore
          di  quello  stabilito  dal  comune  per  le   aree   cedute
          direttamente in proprieta' al momento della  trasformazione
          di cui al comma 47. Il consiglio comunale delibera altresi'
          i criteri, le modalita' e le condizioni per la  concessione
          di   dilazioni   di   pagamento   del   corrispettivo    di
          trasformazione. La trasformazione del diritto di superficie
          in diritto di proprieta' e' stipulata con atto  pubblico  o
          con scrittura privata autenticata, soggetti a  trascrizione
          presso la conservatoria dei registri immobiliari. 
                49. E' esclusa in ogni  caso  la  retrocessione,  dai
          comuni ai proprietari degli edifici, di somme gia'  versate
          da questi ultimi e portate  in  detrazione  secondo  quanto
          previsto al comma 48. 
                49-bis. I vincoli relativi  alla  determinazione  del
          prezzo massimo di cessione delle singole unita' abitative e
          loro pertinenze nonche' del  canone  massimo  di  locazione
          delle  stesse,   contenuti   nelle   convenzioni   di   cui
          all'articolo 35 della legge 22  ottobre  1971,  n.  865,  e
          successive modificazioni, per la cessione  del  diritto  di
          proprieta' o per la  cessione  del  diritto  di  superficie
          possono essere rimossi, dopo  che  siano  trascorsi  almeno
          cinque anni dalla data del primo  trasferimento,  con  atto
          pubblico  o  scrittura  privata  autenticata,  stipulati  a
          richiesta delle persone fisiche che vi  abbiano  interesse,
          anche se non  piu'  titolari  di  diritti  reali  sul  bene
          immobile, e soggetti a trascrizione presso la conservatoria
          dei   registri   immobiliari,    per    un    corrispettivo
          proporzionale  alla   corrispondente   quota   millesimale,
          determinato, anche per le unita' in diritto di  superficie,
          in  misura  pari  ad  una  percentuale  del   corrispettivo
          determinato ai sensi del comma 48 del presente articolo.  I
          soggetti  interessati  possono   presentare,   di   propria
          iniziativa, istanza di affrancazione dei  vincoli  relativi
          alla determinazione del prezzo massimo  di  cessione  delle
          singole unita' abitative  e  loro  pertinenze  nonche'  del
          canone massimo di locazione delle stesse.  Il  comune  deve
          rispondere entro novanta giorni  dalla  data  di  ricezione
          dell'istanza. La percentuale di cui al  primo  periodo  del
          presente comma e' stabilita, anche  con  l'applicazione  di
          eventuali riduzioni in relazione alla  durata  residua  del
          vincolo, con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, previa intesa in sede di Conferenza  unificata  ai
          sensi dell'articolo 9 del  decreto  legislativo  28  agosto
          1997, n. 281. Il  decreto  di  cui  al  periodo  precedente
          individua  altresi'  i  criteri  e  le  modalita'  per   la
          concessione, da parte dei comuni, di dilazioni di pagamento
          del  corrispettivo  di  affrancazione   dal   vincolo.   La
          deliberazione del consiglio comunale di  cui  al  comma  48
          individua altresi' i criteri, le modalita' e le  condizioni
          per la concessione, da parte del comune,  di  dilazioni  di
          pagamento del corrispettivo di affrancazione  dal  vincolo.
          In ragione del maggior valore  patrimoniale  dell'immobile,
          conseguente  alle   procedure   di   affrancazione   e   di
          trasformazione  del  diritto   di   superficie   in   piena
          proprieta', le  relative  quote  di  spesa  possono  essere
          finanziate mediante contrazione di mutuo.  Le  disposizioni
          del presente comma non si applicano agli immobili in regime
          di locazione ai sensi degli articoli da 8a 10  della  legge
          17 febbraio 1992,  n.  179,  compresi  nei  piani  di  zona
          convenzionati. 
                Omissis.».