Art. 10 - quinquies
Disposizioni in materia di alloggi
di edilizia residenziale pubblica
1. All'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 47, il terzo periodo e' sostituito dal seguente:
«Entro novanta giorni dalla data di ricezione dell'istanza da parte
dei soggetti interessati, e relativamente alle aree per le quali il
consiglio comunale ha deliberato la trasformazione del diritto di
superficie in diritto di piena proprieta', il comune deve trasmettere
le proprie determinazioni in ordine al corrispettivo dovuto e alla
procedura di trasformazione»;
b) al comma 48, primo periodo, le parole: «dell'articolo 5-bis,
comma 1, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, escludendo la
riduzione prevista dal secondo periodo dello stesso comma,» sono
sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 37, comma 1, del testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
espropriazione per pubblica utilita', di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327,»;
c) al comma 48, secondo periodo, le parole: «, con l'ulteriore
limite massimo di euro 5.000 per singola unita' abitativa e relative
pertinenze avente superficie residenziale catastale fino a 125 metri
quadrati e di euro 10.000 per singola unita' abitativa e relative
pertinenze avente superficie residenziale catastale maggiore di 125
metri quadrati, indipendentemente dall'anno di stipulazione della
relativa convenzione» sono soppresse;
d) al comma 49-bis, il secondo e il settimo periodo sono
soppressi.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 31 della legge 23
dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la
stabilizzazione e lo sviluppo) come modificato dalla
presente legge:
«Art. 31 (Norme particolari per gli enti locali). -
1. - 46. Omissis
47. La trasformazione del diritto di superficie in
diritto di piena proprieta' sulle aree puo' avvenire a
seguito di proposta da parte del comune e di accettazione
da parte dei singoli proprietari degli alloggi, e loro
pertinenze, per la quota millesimale corrispondente.
Trascorsi cinque anni dalla data di prima assegnazione
dell'unita' abitativa, indipendentemente dalla data di
stipulazione della relativa convenzione, i soggetti
interessati possono presentare, di propria iniziativa,
istanza di trasformazione del diritto di superficie in
diritto di piena proprieta'. Entro novanta giorni dalla
data di ricezione dell'istanza da parte dei soggetti
interessati, e relativamente alle aree per le quali il
consiglio comunale ha deliberato la trasformazione del
diritto di superficie in piena proprieta', il comune deve
trasmettere le proprie determinazioni in ordine al
corrispettivo dovuto e alla procedura di trasformazione. La
trasformazione del diritto di superficie in diritto di
proprieta' avviene dietro pagamento di un corrispettivo
determinato ai sensi del comma 48.
48. Il corrispettivo delle aree cedute in proprieta'
e' determinato dal comune, su parere del proprio ufficio
tecnico, in misura pari al 60 per cento di quello
determinato ai sensi dell'articolo 37, comma 1, del testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di espropriazione per pubblica utilita', di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.
327, al netto degli oneri di concessione del diritto di
superficie, rivalutati sulla base della variazione,
accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per
le famiglie di operai e impiegati verificatasi tra il mese
in cui sono stati versati i suddetti oneri e quello in cui
e' stipulato l'atto di cessione delle aree. Comunque il
costo dell'area cosi' determinato non puo' essere maggiore
di quello stabilito dal comune per le aree cedute
direttamente in proprieta' al momento della trasformazione
di cui al comma 47. Il consiglio comunale delibera altresi'
i criteri, le modalita' e le condizioni per la concessione
di dilazioni di pagamento del corrispettivo di
trasformazione. La trasformazione del diritto di superficie
in diritto di proprieta' e' stipulata con atto pubblico o
con scrittura privata autenticata, soggetti a trascrizione
presso la conservatoria dei registri immobiliari.
49. E' esclusa in ogni caso la retrocessione, dai
comuni ai proprietari degli edifici, di somme gia' versate
da questi ultimi e portate in detrazione secondo quanto
previsto al comma 48.
49-bis. I vincoli relativi alla determinazione del
prezzo massimo di cessione delle singole unita' abitative e
loro pertinenze nonche' del canone massimo di locazione
delle stesse, contenuti nelle convenzioni di cui
all'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e
successive modificazioni, per la cessione del diritto di
proprieta' o per la cessione del diritto di superficie
possono essere rimossi, dopo che siano trascorsi almeno
cinque anni dalla data del primo trasferimento, con atto
pubblico o scrittura privata autenticata, stipulati a
richiesta delle persone fisiche che vi abbiano interesse,
anche se non piu' titolari di diritti reali sul bene
immobile, e soggetti a trascrizione presso la conservatoria
dei registri immobiliari, per un corrispettivo
proporzionale alla corrispondente quota millesimale,
determinato, anche per le unita' in diritto di superficie,
in misura pari ad una percentuale del corrispettivo
determinato ai sensi del comma 48 del presente articolo. I
soggetti interessati possono presentare, di propria
iniziativa, istanza di affrancazione dei vincoli relativi
alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle
singole unita' abitative e loro pertinenze nonche' del
canone massimo di locazione delle stesse. Il comune deve
rispondere entro novanta giorni dalla data di ricezione
dell'istanza. La percentuale di cui al primo periodo del
presente comma e' stabilita, anche con l'applicazione di
eventuali riduzioni in relazione alla durata residua del
vincolo, con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai
sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281. Il decreto di cui al periodo precedente
individua altresi' i criteri e le modalita' per la
concessione, da parte dei comuni, di dilazioni di pagamento
del corrispettivo di affrancazione dal vincolo. La
deliberazione del consiglio comunale di cui al comma 48
individua altresi' i criteri, le modalita' e le condizioni
per la concessione, da parte del comune, di dilazioni di
pagamento del corrispettivo di affrancazione dal vincolo.
In ragione del maggior valore patrimoniale dell'immobile,
conseguente alle procedure di affrancazione e di
trasformazione del diritto di superficie in piena
proprieta', le relative quote di spesa possono essere
finanziate mediante contrazione di mutuo. Le disposizioni
del presente comma non si applicano agli immobili in regime
di locazione ai sensi degli articoli da 8a 10 della legge
17 febbraio 1992, n. 179, compresi nei piani di zona
convenzionati.
Omissis.».