Art. 10 - sexies
Misure ai fini dell'effettiva concessione del credito d'imposta per
contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino
nel settore del commercio e della distribuzione di prodotti
tessili, calzaturieri e di pelletteria
1. All'articolo 48-bis, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.
77, le parole: «nel periodo d'imposta successivo a quello di
maturazione» sono sostituite dalle seguenti: «nei periodi d'imposta
successivi a quello di maturazione».
2. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi oneri a
carico della finanza pubblica.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 48-bis, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (Misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all'economia, nonche' di politiche sociali connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19) come modificato
dalla presente legge:
«Art. 48-bis (Concessione di un credito d'imposta per
contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di
magazzino nel settore tessile, della moda e degli
accessori). - 1. Al fine di contenere gli effetti negativi
derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento
adottate per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 sulle
rimanenze finali di magazzino nei settori contraddistinti
da stagionalita' e obsolescenza dei prodotti, limitatamente
al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in
vigore delle disposizioni di cui al decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020, ed a quello in
corso al 31 dicembre 2021, ai soggetti esercenti attivita'
d'impresa operanti nell'industria tessile e della moda,
della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore
tessile, moda e accessori) e' riconosciuto un contributo,
nella forma di credito d'imposta, nella misura del 30 per
cento del valore delle rimanenze finali di magazzino di cui
all'articolo 92, comma 1, del testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
eccedente la media del medesimo valore registrato nei tre
periodi d'imposta precedenti a quello di spettanza del
beneficio. Il metodo e i criteri applicati per la
valutazione delle rimanenze finali di magazzino nel periodo
d'imposta di spettanza del beneficio devono essere omogenei
rispetto a quelli utilizzati nei tre periodi d'imposta
considerati ai fini della media. Il credito d'imposta e'
riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di
95 milioni di euro per l'anno 2021 e 250 milioni di euro
per l'anno 2022, che costituiscono limiti di spesa.
2. Nei riguardi dei soggetti di cui al comma 1 con
bilancio certificato, i controlli sono svolti sulla base
dei bilanci. Le imprese non soggette a revisione legale dei
conti e prive di collegio sindacale devono avvalersi di una
certificazione della consistenza delle rimanenze di
magazzino, rilasciata da un revisore legale dei conti o da
una societa' di revisione legale dei conti iscritti nella
sezione A del registro di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Il revisore legale dei
conti o il professionista responsabile della revisione
legale dei conti, nell'assunzione dell'incarico, osserva i
principi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo
10, comma 12, del citato decreto legislativo n. 39 del 2010
e, in attesa della loro emanazione, quelli previsti dal
codice etico dell'International Federation of Accountants
(IFAC).
3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 e'
utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241, nei periodi d'imposta successivi a quello di
maturazione.
4. Fermi restando i controlli effettuati ai sensi del
comma 2, i soggetti che intendono avvalersi del credito
d'imposta devono presentare apposita comunicazione
all'Agenzia delle entrate. Con decreto del Ministro dello
sviluppo economico, da adottare entro 20 giorni
dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono
stabiliti i criteri per la corretta individuazione dei
settori economici in cui operano i soggetti beneficiari del
credito d'imposta di cui al comma 1. Le modalita', i
termini di presentazione e il contenuto della
comunicazione, sono stabiliti con provvedimento del
direttore dell'Agenzia medesima da adottare entro 30 giorni
dall'entrata in vigore della presente disposizione, con il
quale sono stabilite le modalita' per il monitoraggio degli
utilizzi del credito d'imposta e del rispetto dei limiti di
spesa di cui al comma 1, nonche' le ulteriori disposizioni
necessarie per l'attuazione del presente articolo.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano
nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla
comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863
final, del 19 marzo 2020, recante "Quadro temporaneo per le
misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia
nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive
modifiche.
6. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo, pari a 45 milioni di euro per l'anno 2021, si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.
190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del
presente decreto.».