Art. 10 - sexies 
 
Misure ai fini dell'effettiva concessione del credito  d'imposta  per
  contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di  magazzino
  nel  settore  del  commercio  e  della  distribuzione  di  prodotti
  tessili, calzaturieri e di pelletteria 
 
  1. All'articolo 48-bis, comma 3, del decreto-legge 19 maggio  2020,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,  n.
77,  le  parole:  «nel  periodo  d'imposta  successivo  a  quello  di
maturazione» sono sostituite dalle seguenti: «nei  periodi  d'imposta
successivi a quello di maturazione». 
  2. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi oneri a
carico della finanza pubblica. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo  48-bis,   del
          decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,  n.  77  (Misure
          urgenti  in  materia  di  salute,  sostegno  al  lavoro   e
          all'economia,  nonche'  di   politiche   sociali   connesse
          all'emergenza epidemiologica da COVID-19)  come  modificato
          dalla presente legge: 
                «Art. 48-bis (Concessione di un credito d'imposta per
          contenere gli effetti negativi sulle  rimanenze  finali  di
          magazzino  nel  settore  tessile,  della   moda   e   degli
          accessori). - 1. Al fine di contenere gli effetti  negativi
          derivanti  dalle  misure  di  prevenzione  e   contenimento
          adottate per l'emergenza epidemiologica da  COVID-19  sulle
          rimanenze finali di magazzino nei  settori  contraddistinti
          da stagionalita' e obsolescenza dei prodotti, limitatamente
          al periodo d'imposta in  corso  alla  data  di  entrata  in
          vigore delle disposizioni di cui al decreto del  Presidente
          del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020, ed a  quello  in
          corso al 31 dicembre 2021, ai soggetti esercenti  attivita'
          d'impresa operanti nell'industria  tessile  e  della  moda,
          della produzione calzaturiera e della pelletteria  (settore
          tessile, moda e accessori) e' riconosciuto  un  contributo,
          nella forma di credito d'imposta, nella misura del  30  per
          cento del valore delle rimanenze finali di magazzino di cui
          all'articolo 92, comma 1, del testo unico di cui al decreto
          del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917,
          eccedente la media del medesimo valore registrato  nei  tre
          periodi d'imposta precedenti  a  quello  di  spettanza  del
          beneficio.  Il  metodo  e  i  criteri  applicati   per   la
          valutazione delle rimanenze finali di magazzino nel periodo
          d'imposta di spettanza del beneficio devono essere omogenei
          rispetto a quelli  utilizzati  nei  tre  periodi  d'imposta
          considerati ai fini della media. Il  credito  d'imposta  e'
          riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo  massimo  di
          95 milioni di euro per l'anno 2021 e 250  milioni  di  euro
          per l'anno 2022, che costituiscono limiti di spesa. 
                2. Nei riguardi dei soggetti di cui al  comma  1  con
          bilancio certificato, i controlli sono  svolti  sulla  base
          dei bilanci. Le imprese non soggette a revisione legale dei
          conti e prive di collegio sindacale devono avvalersi di una
          certificazione  della  consistenza   delle   rimanenze   di
          magazzino, rilasciata da un revisore legale dei conti o  da
          una societa' di revisione legale dei conti  iscritti  nella
          sezione A del registro di cui all'articolo  8  del  decreto
          legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Il revisore legale  dei
          conti o  il  professionista  responsabile  della  revisione
          legale dei conti, nell'assunzione dell'incarico, osserva  i
          principi di indipendenza elaborati ai  sensi  dell'articolo
          10, comma 12, del citato decreto legislativo n. 39 del 2010
          e, in attesa della loro  emanazione,  quelli  previsti  dal
          codice etico dell'International Federation  of  Accountants
          (IFAC). 
                3.  Il  credito  d'imposta  di  cui  al  comma  1  e'
          utilizzabile  esclusivamente  in  compensazione  ai   sensi
          dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,  n.
          241,  nei  periodi  d'imposta  successivi   a   quello   di
          maturazione. 
                4. Fermi restando i controlli effettuati ai sensi del
          comma 2, i soggetti che  intendono  avvalersi  del  credito
          d'imposta   devono   presentare   apposita    comunicazione
          all'Agenzia delle entrate. Con decreto del  Ministro  dello
          sviluppo   economico,   da   adottare   entro   20   giorni
          dall'entrata in vigore della  presente  disposizione,  sono
          stabiliti i criteri  per  la  corretta  individuazione  dei
          settori economici in cui operano i soggetti beneficiari del
          credito d'imposta di  cui  al  comma  1.  Le  modalita',  i
          termini   di   presentazione   e   il    contenuto    della
          comunicazione,  sono  stabiliti   con   provvedimento   del
          direttore dell'Agenzia medesima da adottare entro 30 giorni
          dall'entrata in vigore della presente disposizione, con  il
          quale sono stabilite le modalita' per il monitoraggio degli
          utilizzi del credito d'imposta e del rispetto dei limiti di
          spesa di cui al comma 1, nonche' le ulteriori  disposizioni
          necessarie per l'attuazione del presente articolo. 
                5. Le disposizioni del presente articolo si applicano
          nel rispetto dei limiti e delle condizioni  previsti  dalla
          comunicazione  della  Commissione  europea  C  (2020)  1863
          final, del 19 marzo 2020, recante "Quadro temporaneo per le
          misure  di  aiuto  di  Stato   a   sostegno   dell'economia
          nell'attuale  emergenza   del   COVID-19",   e   successive
          modifiche. 
                6. All'onere derivante dall'attuazione  del  presente
          articolo, pari a 45 milioni di euro  per  l'anno  2021,  si
          provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
          all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.
          190, come rifinanziato  dall'articolo  265,  comma  5,  del
          presente decreto.».