Art. 10 - septies
Misure a sostegno dell'edilizia privata
1. In considerazione delle conseguenze derivanti dalle difficolta'
di approvvigionamento dei materiali nonche' dagli incrementi
eccezionali dei loro prezzi, sono prorogati di un anno:
a) i termini di inizio e di ultimazione dei lavori, di cui
all'articolo 15 del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, relativi ai permessi di
costruire rilasciati o formatisi fino al 31 dicembre 2022, purche' i
suddetti termini non siano gia' decorsi al momento della
comunicazione dell'interessato di volersi avvalere della presente
proroga e sempre che i titoli abilitativi non risultino in contrasto,
al momento della comunicazione del soggetto medesimo, con nuovi
strumenti urbanistici approvati nonche' con piani o provvedimenti di
tutela dei beni culturali o del paesaggio, ai sensi del codice di cui
al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. La disposizione di cui
al periodo precedente si applica anche ai termini relativi alle
segnalazioni certificate di inizio attivita' (SCIA), nonche' delle
autorizzazioni paesaggistiche e alle dichiarazioni e autorizzazioni
ambientali comunque denominate. Le medesime disposizioni si applicano
anche ai permessi di costruire e alle SCIA per i quali
l'amministrazione competente abbia accordato una proroga ai sensi
dell'articolo 15, comma 2, del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, o ai sensi
dell'articolo 10, comma 4, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120,
e dell'articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
b) il termine di validita' nonche' i termini di inizio e fine
lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione di cui
all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, o dagli accordi
similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonche' i
termini concernenti i relativi piani attuativi e qualunque altro atto
ad essi propedeutico, formatisi fino al 31 dicembre 2022, purche' non
siano in contrasto con piani o provvedimenti di tutela dei beni
culturali o del paesaggio, ai sensi del codice di cui al decreto
legislativo n. 42 del 2004. La presente disposizione si applica anche
ai diversi termini relativi alle convenzioni di lottizzazione di cui
all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, o agli accordi
similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonche' ai
relativi piani attuativi che hanno usufruito della proroga di cui
all'articolo 30, comma 3-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98,
e della proroga di cui all'articolo 10, comma 4-bis, del citato
decreto-legge n. 76 del 2020.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'all'articolo 15 del decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380
(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia edilizia):
«Art. 15 (Efficacia temporale e decadenza del
permesso di costruire). - 1. Nel permesso di costruire sono
indicati i termini di inizio e di ultimazione dei lavori.
2. Il termine per l'inizio dei lavori non puo' essere
superiore ad un anno dal rilascio del titolo; quello di
ultimazione, entro il quale l'opera deve essere completata,
non puo' superare tre anni dall'inizio dei lavori. Decorsi
tali termini il permesso decade di diritto per la parte non
eseguita, tranne che, anteriormente alla scadenza, venga
richiesta una proroga. La proroga puo' essere accordata,
con provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti,
estranei alla volonta' del titolare del permesso, oppure in
considerazione della mole dell'opera da realizzare, delle
sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive, o di
difficolta' tecnico-esecutive emerse successivamente
all'inizio dei lavori, ovvero quando si tratti di opere
pubbliche il cui finanziamento sia previsto in piu'
esercizi finanziari.
2-bis. La proroga dei termini per l'inizio e
l'ultimazione dei lavori e' comunque accordata qualora i
lavori non possano essere iniziati o conclusi per
iniziative dell'amministrazione o dell'autorita'
giudiziaria rivelatesi poi infondate.
3. La realizzazione della parte dell'intervento non
ultimata nel termine stabilito e' subordinata al rilascio
di nuovo permesso per le opere ancora da eseguire, salvo
che le stesse non rientrino tra quelle realizzabili
mediante segnalazione certificata di inizio attivita' ai
sensi dell'articolo 22. Si procede altresi', ove
necessario, al ricalcolo del contributo di costruzione.
4. Il permesso decade con l'entrata in vigore di
contrastanti previsioni urbanistiche, salvo che i lavori
siano gia' iniziati e vengano completati entro il termine
di tre anni dalla data di inizio.».
- Il decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004
(Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi
dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 2004, n.
45, S.O.
- Si riporta il testo del comma 4, dell'articolo 10,
del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (Misure urgenti per
la semplificazione e l'innovazione digitale):
«Art. 10 (Semplificazioni e altre misure in materia
edilizia). - 1. - 3. Omissis.
4. Per effetto della comunicazione del soggetto
interessato di volersi avvalere del presente comma, sono
prorogati rispettivamente di un anno e di tre anni i
termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui
all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica
6 giugno 2001, n. 380, come indicati nei permessi di
costruire rilasciati o comunque formatisi fino al 31
dicembre 2020, purche' i suddetti termini non siano gia'
decorsi al momento della comunicazione dell'interessato e
sempre che i titoli abilitativi non risultino in contrasto,
al momento della comunicazione dell'interessato, con nuovi
strumenti urbanistici approvati o adottati. Le disposizioni
di cui al primo periodo del presente comma si applicano
anche ai permessi di costruire per i quali
l'amministrazione competente abbia gia' accordato una
proroga ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. La
medesima proroga si applica alle segnalazioni certificate
di inizio attivita' presentate entro lo stesso termine ai
sensi degli articoli 22 e 23 del decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 103, del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento
del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico
per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19):
«Art. 103 (Sospensione dei termini nei procedimenti
amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in
scadenza). - 1. Ai fini del computo dei termini ordinatori
o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed
esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti
amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti
alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a
tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la
medesima data e quella del 15 aprile 2020. Le pubbliche
amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea
ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere
conclusione dei procedimenti, con priorita' per quelli da
considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze
degli interessati. Sono prorogati o differiti, per il tempo
corrispondente, i termini di formazione della volonta'
conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio
significativo previste dall'ordinamento.
1-bis. Il periodo di sospensione di cui al comma 1
trova altresi' applicazione in relazione ai termini
relativi ai processi esecutivi e alle procedure
concorsuali, nonche' ai termini di notificazione dei
processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura
ridotta, di svolgimento di attivita' difensiva e per la
presentazione di ricorsi giurisdizionali.
2. Tutti i certificati, attestati, permessi,
concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque
denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione
dei lavori di cui all'articolo 15 del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della
dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza
epidemiologica da COVID-19, conservano la loro validita'
per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di
cessazione dello stato di emergenza. La disposizione di cui
al periodo precedente si applica anche alle segnalazioni
certificate di inizio attivita', alle segnalazioni
certificate di agibilita', nonche' alle autorizzazioni
paesaggistiche e alle autorizzazioni ambientali comunque
denominate. Il medesimo termine si applica anche al ritiro
dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati
rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello
stato di emergenza.
2-bis. Il termine di validita' nonche' i termini di
inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di
lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto
1942, n. 1150, ovvero dagli accordi similari comunque
denominati dalla legislazione regionale, nonche' i termini
dei relativi piani attuativi e di qualunque altro atto ad
essi propedeutico, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il
31 luglio 2020, sono prorogati di novanta giorni. La
presente disposizione si applica anche ai diversi termini
delle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28
della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero degli accordi
similari comunque denominati dalla legislazione regionale
nonche' dei relativi piani attuativi che hanno usufruito
della proroga di cui all'articolo 30, comma 3-bis, del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.
2-ter. Nei contratti tra privati, in corso di
validita' dal 31 gennaio 2020 e fino al 31 luglio 2020,
aventi ad oggetto l'esecuzione di lavori edili di qualsiasi
natura, i termini di inizio e fine lavori si intendono
prorogati per un periodo pari alla durata della proroga di
cui al comma 2. In deroga ad ogni diversa previsione
contrattuale, il committente e' tenuto al pagamento dei
lavori eseguiti sino alla data di sospensione dei lavori.
2-quater. I permessi di soggiorno dei cittadini di
Paesi terzi conservano la loro validita' fino al 31 agosto
2020. Sono prorogati fino al medesimo termine anche:
a) i termini per la conversione dei permessi di
soggiorno da studio a lavoro subordinato e da lavoro
stagionale a lavoro subordinato non stagionale;
b) le autorizzazioni al soggiorno di cui
all'articolo 5, comma 7, del testo unico di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
c) i documenti di viaggio di cui all'articolo 24
del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251;
d) la validita' dei nulla osta rilasciati per
lavoro stagionale, di cui al comma 2 dell'articolo 24 del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
e) la validita' dei nulla osta rilasciati per il
ricongiungimento familiare di cui agli articoli 28, 29 e
29-bis del decreto legislativo n. 286 del 1998;
f) la validita' dei nulla osta rilasciati per
lavoro per casi particolari di cui agli articoli 27 e
seguenti del decreto legislativo n. 286 del 1998, tra cui
ricerca, blue card, trasferimenti infrasocietari.
2-quinquies. Le disposizioni di cui al comma 2-quater
si applicano anche ai permessi di soggiorno di cui agli
articoli 22, 24, 26, 30, 39-bis e 39-bis.1 del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Il presente comma si
applica anche alle richieste di conversione.
2-sexies. Tutti i certificati, attestati, permessi,
concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque
denominati, di cui al comma 2, scaduti tra il 1°(gradi)
agosto 2020 e la data di entrata in vigore della legge di
conversione del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, e che
non sono stati rinnovati, si intendono validi e sono
soggetti alla disciplina di cui al medesimo comma 2.
3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si
applicano ai termini stabiliti da specifiche disposizioni
del presente decreto e dei decreti-legge 23 febbraio 2020,
n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo
2020, n. 13, e 25 marzo 2020, n. 19, nonche' dei relativi
decreti di attuazione.
4. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano
ai pagamenti di stipendi, pensioni, retribuzioni per lavoro
autonomo, emolumenti per prestazioni di lavoro o di opere,
servizi e forniture a qualsiasi titolo, indennita' di
disoccupazione e altre indennita' da ammortizzatori sociali
o da prestazioni assistenziali o sociali, comunque
denominate nonche' di contributi, sovvenzioni e
agevolazioni alle imprese comunque denominati.
5. I termini dei procedimenti disciplinari del
personale delle amministrazioni di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi
inclusi quelli del personale di cui all'articolo 3, del
medesimo decreto legislativo, pendenti alla data del 23
febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, sono
sospesi fino alla data del 15 aprile 2020.
6. L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli
immobili, anche ad uso non abitativo, e' sospesa fino al 31
dicembre 2020.
6-bis. Il termine di prescrizione di cui all'articolo
28 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo ai
provvedimenti ingiuntivi emessi in materia di lavoro e
legislazione sociale e' sospeso dal 23 febbraio 2020 al 31
maggio 2020 e riprende a decorrere dalla fine del periodo
di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il
periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla
fine del periodo. Per il medesimo periodo e' sospeso il
termine di cui all'articolo 14 della legge 24 novembre
1981, n. 689.».
- Si riporta il testo dell'articolo 28 della legge 17
agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica):
«Art. 28 (Lottizzazione di aree). - 1. Prima
dell'approvazione del piano regolatore generale o del
programma di fabbricazione di cui all'art. 34 della
presente legge e' vietato procedere alla lottizzazione dei
terreni a scopo edilizio.
2. Nei comuni forniti di programma di fabbricazione
ed in quelli dotati di piano regolatore generale fino a
quando non sia stato approvato il piano particolareggiato
di esecuzione, la lottizzazione di terreno a scopo edilizio
puo' essere autorizzata dal comune previo nullaosta del
provveditore regionale alle opere pubbliche, sentita la
sezione urbanistica regionale, nonche' la competente
soprintendenza.
3. L'autorizzazione di cui al comma precedente puo'
essere rilasciata anche dai comuni che hanno adottato il
programma di fabbricazione o il piano regolatore generale,
se entro dodici mesi dalla presentazione al Ministero dei
lavori pubblici la competente Autorita' non ha adottato
alcuna determinazione, sempre che si tratti di piani di
lottizzazione conformi al piano regolatore generale ovvero
al programma di fabbricazione adottato.
4. Con decreto del Ministro per i lavori pubblici di
concerto con i Ministri per l'interno e per la pubblica
istruzione puo' disporsi che il nullaosta
all'autorizzazione di cui ai precedenti commi venga
rilasciato per determinati comuni con decreto del Ministro
per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per la
pubblica istruzione, sentito il Consiglio superiore dei
lavori pubblici.
5. L'autorizzazione comunale e' subordinata alla
stipula di una convenzione, da trascriversi a cura del
proprietario, che preveda:
1) la cessione gratuita entro termini prestabiliti
delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione
primaria, precisate dall'art. 4 della legge 29 settembre
1964, n. 847, nonche' la cessione gratuita delle aree
necessarie per le opere di urbanizzazione secondaria nei
limiti di cui al successivo n. 2;
2) l'assunzione, a carico del proprietario, degli
oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria e di
una quota parte delle opere di urbanizzazione secondaria
relative alla lottizzazione o di quelle opere che siano
necessarie per allacciare la zona ai pubblici servizi; la
quota e' determinata in proporzione all'entita' e alle
caratteristiche degli insediamenti delle lottizzazioni;
3) i termini non superiori ai dieci anni entro i
quali deve essere ultimata l'esecuzione delle opere di cui
al precedente paragrafo;
4) congrue garanzie finanziarie per l'adempimento
degli obblighi derivanti dalla convenzione.
6. La convenzione deve essere approvata con
deliberazione consiliare nei modi e forme di legge.
7. L'attuazione degli interventi previsti nelle
convenzioni di cui al presente articolo ovvero degli
accordi similari comunque denominati dalla legislazione
regionale, puo' avvenire per stralci funzionali e per fasi
e tempi distinti. In tal caso per ogni stralcio funzionale
nella convenzione saranno quantificati gli oneri di
urbanizzazione o le opere di urbanizzazione da realizzare e
le relative garanzie purche' l'attuazione parziale sia
coerente con l'intera area oggetto d'intervento.
8. Il rilascio delle licenze edilizie nell'ambito dei
singoli lotti e' subordinato all'impegno della
contemporanea esecuzione delle opere di urbanizzazione
primaria relativa ai lotti stessi.
9. Sono fatte salve soltanto ai fini del quinto comma
le autorizzazioni rilasciate sulla base di deliberazioni
del Consiglio comunale, approvate nei modi e forme di
legge, aventi data anteriore al 2 dicembre 1966.
10. Il termine per l'esecuzione di opere di
urbanizzazione poste a carico del proprietario e' stabilito
in dieci anni a decorrere dall'entrata in vigore della
presente legge, salvo che non sia stato previsto un termine
diverso.
11. Le autorizzazioni rilasciate dopo il 2 dicembre
1966 e prima dell'entrata in vigore della presente legge e
relative a lottizzazioni per le quali non siano stati
stipulati atti di convenzione contenenti gli oneri e i
vincoli precisati al quinto comma del presente articolo,
restano sospese fino alla stipula di dette convenzioni.
12. Nei comuni forniti di programma di fabbricazione
e in quelli dotati di piano regolatore generale anche se
non si e' provveduto alla formazione del piano
particolareggiato di esecuzione, il sindaco ha facolta' di
invitare i proprietari delle aree fabbricabili esistenti
nelle singole zone a presentare entro congruo termine un
progetto di lottizzazione delle aree stesse. Se essi non
aderiscono, provvede alla compilazione d'ufficio.
13. Il progetto di lottizzazione approvato con le
modificazioni che l'Autorita' comunale abbia ritenuto di
apportare e' notificato per mezzo del messo comunale ai
proprietari delle aree fabbricabili con invito a
dichiarare, entro 30 giorni dalla notifica, se l'accettino.
Ove manchi tale accettazione, il podesta' ha facolta' di
variare il progetto di lottizzazione in conformita' alle
richieste degli interessati o di procedere alla
espropriazione delle aree.».
- Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice
dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo
10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e' riportato nei
riferimenti normativi all'articolo 7-ter.
- Si riporta il testo dell'articolo 30, del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98
(Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia):
«Art. 30 (Semplificazioni in materia edilizia). - 1.
Fermo restando quanto previsto dall'articolo 22, comma 6,
del Testo Unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, al
medesimo decreto sono apportate le seguenti modificazioni:
0a) dopo l'articolo 2 e' inserito il seguente:
"Art. 2-bis. (L) - (Deroghe in materia di limiti
di distanza tra fabbricati). - 1. Ferma restando la
competenza statale in materia di ordinamento civile con
riferimento al diritto di proprieta' e alle connesse norme
del codice civile e alle disposizioni integrative, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
possono prevedere, con proprie leggi e regolamenti,
disposizioni derogatorie al decreto del Ministro dei lavori
pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e possono dettare
disposizioni sugli spazi da destinare agli insediamenti
residenziali, a quelli produttivi, a quelli riservati alle
attivita' collettive, al verde e ai parcheggi, nell'ambito
della definizione o revisione di strumenti urbanistici
comunque funzionali a un assetto complessivo e unitario o
di specifiche aree territoriali";
a) all'articolo 3, comma 1, lettera d), ultimo
periodo, le parole: "e sagoma" sono soppresse e dopo la
parola "antisismica" sono aggiunte le seguenti: "nonche'
quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi,
eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro
ricostruzione, purche' sia possibile accertarne la
preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento
agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive
modificazioni, gli interventi di demolizione e
ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici
crollati o demoliti costituiscono interventi di
ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la
medesima sagoma dell'edificio preesistente.";
b) all'articolo 6, al comma 4, al primo periodo, le
parole da "dichiara preliminarmente" a "e che" sono
soppresse;
c) all'articolo 10, comma 1, lettera c) le parole:
«della sagoma,» sono soppresse; dopo le parole «comportino
mutamenti della destinazione d'uso» sono aggiunte le
seguenti: «, nonche' gli interventi che comportino
modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli
ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e
successive modificazioni»;
d) all'articolo 20 sono apportate le seguenti
modificazioni:
1) il comma 8, e' sostituito dal seguente:
"8. Decorso inutilmente il termine per l'adozione
del provvedimento conclusivo, ove il dirigente o il
responsabile dell'ufficio non abbia opposto motivato
diniego, sulla domanda di permesso di costruire si intende
formato il silenzio-assenso, fatti salvi i casi in cui
sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali,
per i quali si applicano le disposizioni di cui al comma
9.";
2) il comma 9 e' sostituito dal seguente:
"9. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento
sia sottoposto a vincoli ambientali, paesaggistici o
culturali, il termine di cui al comma 6 decorre dal
rilascio del relativo atto di assenso, il procedimento e'
concluso con l'adozione di un provvedimento espresso e si
applica quanto previsto dall'articolo 2 della legge 7
agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. In caso di
diniego dell'atto di assenso, eventualmente acquisito in
conferenza di servizi, decorso il termine per l'adozione
del provvedimento finale, la domanda di rilascio del
permesso di costruire si intende respinta. Il responsabile
del procedimento trasmette al richiedente il provvedimento
di diniego dell'atto di assenso entro cinque giorni dalla
data in cui e' acquisito agli atti, con le indicazioni di
cui all'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n.
241 e successive modificazioni. Per gli immobili sottoposti
a vincolo paesaggistico, resta fermo quanto previsto
dall'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni.";
3) il comma 10 e' abrogato;
e) all'articolo 22, comma 2, dopo le parole: "non
alterano la sagoma dell'edificio" sono aggiunte le
seguenti: "qualora sottoposto a vincolo ai sensi del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive
modificazioni,";
f) nel capo III del titolo II, dopo l'articolo 23,
e' aggiunto il seguente:
"Art. 23-bis (Autorizzazioni preliminari alla
segnalazione certificata di inizio attivita' e alla
comunicazione dell'inizio dei lavori). - 1. Nei casi in cui
si applica la disciplina della segnalazione certificata di
inizio attivita' di cui all'articolo 19 della legge 7
agosto 1990, n. 241, prima della presentazione della
segnalazione, l'interessato puo' richiedere allo sportello
unico di provvedere all'acquisizione di tutti gli atti di
assenso, comunque denominati, necessari per l'intervento
edilizio, o presentare istanza di acquisizione dei medesimi
atti di assenso contestualmente alla segnalazione. Lo
sportello unico comunica tempestivamente all'interessato
l'avvenuta acquisizione degli atti di assenso. Se tali atti
non vengono acquisiti entro il termine di cui all'articolo
20, comma 3, si applica quanto previsto dal comma 5-bis del
medesimo articolo.
2. In caso di presentazione contestuale della
segnalazione certificata di inizio attivita' e dell'istanza
di acquisizione di tutti gli atti di assenso, comunque
denominati, necessari per l'intervento edilizio,
l'interessato puo' dare inizio ai lavori solo dopo la
comunicazione da parte dello sportello unico dell'avvenuta
acquisizione dei medesimi atti di assenso o dell'esito
positivo della conferenza di servizi.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, si
applicano anche alla comunicazione dell'inizio dei lavori
di cui all'articolo 6, comma 2, qualora siano necessari
atti di assenso, comunque denominati, per la realizzazione
dell'intervento edilizio.
4. All'interno delle zone omogenee A) di cui al
decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n.
1444, e in quelle equipollenti secondo l'eventuale diversa
denominazione adottata dalle leggi regionali, i comuni
devono individuare con propria deliberazione, da adottare
entro il 30 giugno 2014, le aree nelle quali non e'
applicabile la segnalazione certificata di inizio attivita'
per interventi di demolizione e ricostruzione, o per
varianti a permessi di costruire, comportanti modifiche
della sagoma. Senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica, decorso tale termine e in mancanza di
intervento sostitutivo della regione ai sensi della
normativa vigente, la deliberazione di cui al primo periodo
e' adottata da un Commissario nominato dal Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti. Nelle restanti aree interne
alle zone omogenee A) e a quelle equipollenti di cui al
primo periodo, gli interventi cui e' applicabile la
segnalazione certificata di inizio attivita' non possono in
ogni caso avere inizio prima che siano decorsi trenta
giorni dalla data di presentazione della segnalazione.
Nelle more dell'adozione della deliberazione di cui al
primo periodo e comunque in sua assenza, non trova
applicazione per le predette zone omogenee A) la
segnalazione certificata di inizio attivita' con modifica
della sagoma.";
g) all'articolo 24, dopo il comma 4 sono aggiunti i
seguenti:
"4-bis. Il certificato di agibilita' puo' essere
richiesto anche:
a) per singoli edifici o singole porzioni della
costruzione, purche' funzionalmente autonomi, qualora siano
state realizzate e collaudate le opere di urbanizzazione
primaria relative all'intero intervento edilizio e siano
state completate e collaudate le parti strutturali
connesse, nonche' collaudati e certificati gli impianti
relativi alle parti comuni;
b) per singole unita' immobiliari, purche' siano
completate e collaudate le opere strutturali connesse,
siano certificati gli impianti e siano completate le parti
comuni e le opere di urbanizzazione primaria dichiarate
funzionali rispetto all'edificio oggetto di agibilita'
parziale.";
h) all'articolo 25, dopo il comma 5, sono aggiunti
i seguenti:
"5-bis. Ove l'interessato non proponga domanda ai
sensi del comma 1, fermo restando l'obbligo di
presentazione della documentazione di cui al comma 3,
lettere a), b) e d), del presente articolo e all'articolo
5, comma 3, lettera a), presenta la dichiarazione del
direttore dei lavori o, qualora non nominato, di un
professionista abilitato, con la quale si attesta la
conformita' dell'opera al progetto presentato e la sua
agibilita', corredata dalla seguente documentazione:
a) richiesta di accatastamento dell'edificio che
lo sportello unico provvede a trasmettere al catasto;
b) dichiarazione dell'impresa installatrice che
attesta la conformita' degli impianti installati negli
edifici alle condizioni di sicurezza, igiene, salubrita',
risparmio energetico valutate secondo la normativa vigente.
5-ter. Le Regioni a statuto ordinario
disciplinano con legge le modalita' per l'attuazione delle
disposizioni di cui al comma 5-bis e per l'effettuazione
dei controlli.».
2.
3. Salva diversa disciplina regionale, previa
comunicazione del soggetto interessato, sono prorogati di
due anni i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di
cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, come indicati nei titoli
abilitativi rilasciati o comunque formatisi
antecedentemente all'entrata in vigore del presente
decreto, purche' i suddetti termini non siano gia' decorsi
al momento della comunicazione dell'interessato e sempre
che i titoli abilitativi non risultino in contrasto, al
momento della comunicazione dell'interessato, con nuovi
strumenti urbanistici approvati o adottati. E' altresi'
prorogato di tre anni il termine delle autorizzazioni
paesaggistiche in corso di efficacia alla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3-bis. Il termine di validita' nonche' i termini
di inizio e fine lavori nell'ambito delle convenzioni di
lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto
1942, n. 1150, ovvero degli accordi similari comunque
nominati dalla legislazione regionale, stipulati sino al 31
dicembre 2012, sono prorogati di tre anni.
4. La disposizione di cui al comma 3 si applica
anche alle denunce di inizio attivita' e alle segnalazioni
certificate di inizio attivita' presentate entro lo stesso
termine.
5. Dall'attuazione dei commi 3 e 4 non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
5-bis. I destinatari degli atti amministrativi
relativi alle attivita' ricomprese nell'articolo 7, comma
9, della legge 1°(gradi) agosto 2002, n. 166, effettuate
dal Servizio tecnico centrale della Presidenza del
Consiglio superiore dei lavori pubblici, gia' rilasciati
alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
26 novembre 2012, n. 267, sono tenuti al versamento, entro
il 30 giugno 2014, dell'aliquota percentuale dell'importo
totale di cui all'allegato I annesso allo stesso
regolamento, corrispondente ai giorni di validita' degli
atti amministrativi rilasciati, nonche' all'importo totale,
nei casi in cui tali atti non prevedano un termine di
scadenza.
5-ter. All'articolo 31, comma 2, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: «', potendo
prevedere al riguardo, senza discriminazioni tra gli
operatori, anche aree interdette agli esercizi commerciali,
ovvero limitazioni ad aree dove possano insediarsi
attivita' produttive e commerciali".
5-quater. All'articolo 15 della legge 11 novembre
2011, n. 180, le parole: "con posa in opera" sono
soppresse.
6. Le disposizioni del presente articolo si
applicano dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.».
- Si riporta il testo del comma 4-bis, dell'articolo
10, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (Misure urgenti
per la semplificazione e l'innovazione digitale):
«Art. 10 (Semplificazioni e altre misure in materia
edilizia). - 1. - 4. Omissis.
4-bis. Il termine di validita' nonche' i termini di
inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di
lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto
1942, n. 1150, dagli accordi similari comunque denominati
dalla legislazione regionale, nonche' i termini dei
relativi piani attuativi e di qualunque altro atto ad essi
propedeutico, formatisi al 31 dicembre 2020, sono prorogati
di tre anni. La presente disposizione si applica anche ai
diversi termini delle convenzioni di lottizzazione di cui
all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, o
degli accordi similari comunque denominati dalla
legislazione regionale nonche' dei relativi piani attuativi
che hanno usufruito della proroga di cui all'articolo 30,
comma 3-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013,
n. 98.
Omissis.».