Art. 10 - septies 
 
               Misure a sostegno dell'edilizia privata 
 
  1. In considerazione delle conseguenze derivanti dalle  difficolta'
di  approvvigionamento  dei  materiali   nonche'   dagli   incrementi
eccezionali dei loro prezzi, sono prorogati di un anno: 
    a) i termini di inizio  e  di  ultimazione  dei  lavori,  di  cui
all'articolo 15 del testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto  del  Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001,  n.  380,  relativi  ai  permessi  di
costruire rilasciati o formatisi fino al 31 dicembre 2022, purche'  i
suddetti  termini  non  siano   gia'   decorsi   al   momento   della
comunicazione dell'interessato di  volersi  avvalere  della  presente
proroga e sempre che i titoli abilitativi non risultino in contrasto,
al momento della  comunicazione  del  soggetto  medesimo,  con  nuovi
strumenti urbanistici approvati nonche' con piani o provvedimenti  di
tutela dei beni culturali o del paesaggio, ai sensi del codice di cui
al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. La disposizione di cui
al periodo precedente si  applica  anche  ai  termini  relativi  alle
segnalazioni certificate di inizio attivita'  (SCIA),  nonche'  delle
autorizzazioni paesaggistiche e alle dichiarazioni  e  autorizzazioni
ambientali comunque denominate. Le medesime disposizioni si applicano
anche  ai  permessi  di  costruire  e   alle   SCIA   per   i   quali
l'amministrazione competente abbia accordato  una  proroga  ai  sensi
dell'articolo 15, comma 2, del testo unico  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica  6  giugno  2001,  n.  380,  o  ai  sensi
dell'articolo 10, comma 4, del decreto-legge 16 luglio 2020,  n.  76,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120,
e dell'articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27; 
    b) il termine di validita' nonche' i termini  di  inizio  e  fine
lavori  previsti  dalle   convenzioni   di   lottizzazione   di   cui
all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, o dagli  accordi
similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonche'  i
termini concernenti i relativi piani attuativi e qualunque altro atto
ad essi propedeutico, formatisi fino al 31 dicembre 2022, purche' non
siano in contrasto con piani  o  provvedimenti  di  tutela  dei  beni
culturali o del paesaggio, ai sensi del  codice  di  cui  al  decreto
legislativo n. 42 del 2004. La presente disposizione si applica anche
ai diversi termini relativi alle convenzioni di lottizzazione di  cui
all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, o  agli  accordi
similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonche' ai
relativi piani attuativi che hanno usufruito  della  proroga  di  cui
all'articolo 30, comma 3-bis, del decreto-legge 21  giugno  2013,  n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.  98,
e della proroga di cui  all'articolo  10,  comma  4-bis,  del  citato
decreto-legge n. 76 del 2020. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'all'articolo 15 del  decreto
          del Presidente della  Repubblica  6  giugno  2001,  n.  380
          (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
          in materia edilizia): 
                «Art.  15  (Efficacia  temporale  e   decadenza   del
          permesso di costruire). - 1. Nel permesso di costruire sono
          indicati i termini di inizio e di ultimazione dei lavori. 
                2. Il termine per l'inizio dei lavori non puo' essere
          superiore ad un anno dal rilascio  del  titolo;  quello  di
          ultimazione, entro il quale l'opera deve essere completata,
          non puo' superare tre anni dall'inizio dei lavori.  Decorsi
          tali termini il permesso decade di diritto per la parte non
          eseguita, tranne che, anteriormente  alla  scadenza,  venga
          richiesta una proroga. La proroga  puo'  essere  accordata,
          con  provvedimento  motivato,   per   fatti   sopravvenuti,
          estranei alla volonta' del titolare del permesso, oppure in
          considerazione della mole dell'opera da  realizzare,  delle
          sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive,  o  di
          difficolta'   tecnico-esecutive   emerse    successivamente
          all'inizio dei lavori, ovvero quando  si  tratti  di  opere
          pubbliche  il  cui  finanziamento  sia  previsto  in   piu'
          esercizi finanziari. 
                2-bis.  La  proroga  dei  termini  per   l'inizio   e
          l'ultimazione dei lavori e' comunque  accordata  qualora  i
          lavori  non  possano  essere  iniziati   o   conclusi   per
          iniziative    dell'amministrazione     o     dell'autorita'
          giudiziaria rivelatesi poi infondate. 
                3. La realizzazione della parte  dell'intervento  non
          ultimata nel termine stabilito e' subordinata  al  rilascio
          di nuovo permesso per le opere ancora  da  eseguire,  salvo
          che  le  stesse  non  rientrino  tra  quelle   realizzabili
          mediante segnalazione certificata di  inizio  attivita'  ai
          sensi  dell'articolo   22.   Si   procede   altresi',   ove
          necessario, al ricalcolo del contributo di costruzione. 
                4. Il permesso decade  con  l'entrata  in  vigore  di
          contrastanti previsioni urbanistiche, salvo  che  i  lavori
          siano gia' iniziati e vengano completati entro  il  termine
          di tre anni dalla data di inizio.». 
              - Il decreto legislativo n.  42  del  22  gennaio  2004
          (Codice dei  beni  culturali  e  del  paesaggio,  ai  sensi
          dell'articolo 10 della legge 6  luglio  2002,  n.  137)  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24  febbraio  2004,  n.
          45, S.O. 
              - Si riporta il testo del comma  4,  dell'articolo  10,
          del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (Misure urgenti per
          la semplificazione e l'innovazione digitale): 
                «Art. 10 (Semplificazioni e altre misure  in  materia
          edilizia). - 1. - 3. Omissis. 
                4.  Per  effetto  della  comunicazione  del  soggetto
          interessato di volersi avvalere del  presente  comma,  sono
          prorogati rispettivamente di  un  anno  e  di  tre  anni  i
          termini di inizio  e  di  ultimazione  dei  lavori  di  cui
          all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica
          6 giugno 2001,  n.  380,  come  indicati  nei  permessi  di
          costruire  rilasciati  o  comunque  formatisi  fino  al  31
          dicembre 2020, purche' i suddetti termini  non  siano  gia'
          decorsi al momento della comunicazione  dell'interessato  e
          sempre che i titoli abilitativi non risultino in contrasto,
          al momento della comunicazione dell'interessato, con  nuovi
          strumenti urbanistici approvati o adottati. Le disposizioni
          di cui al primo periodo del  presente  comma  si  applicano
          anche   ai   permessi   di   costruire    per    i    quali
          l'amministrazione  competente  abbia  gia'  accordato   una
          proroga ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del decreto del
          Presidente della Repubblica  6  giugno  2001,  n.  380.  La
          medesima proroga si applica alle  segnalazioni  certificate
          di inizio attivita' presentate entro lo stesso  termine  ai
          sensi degli articoli 22 e 23  del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. 
                Omissis.». 
              -  Si  riporta  il   testo   dell'articolo   103,   del
          decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento
          del Servizio sanitario nazionale e  di  sostegno  economico
          per famiglie, lavoratori e imprese  connesse  all'emergenza
          epidemiologica da COVID-19): 
                «Art. 103 (Sospensione dei termini  nei  procedimenti
          amministrativi ed  effetti  degli  atti  amministrativi  in
          scadenza). - 1. Ai fini del computo dei termini  ordinatori
          o perentori, propedeutici,  endoprocedimentali,  finali  ed
          esecutivi,  relativi  allo  svolgimento   di   procedimenti
          amministrativi su istanza di parte  o  d'ufficio,  pendenti
          alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a
          tale data, non si tiene conto del periodo compreso  tra  la
          medesima data e quella del 15  aprile  2020.  Le  pubbliche
          amministrazioni adottano ogni misura  organizzativa  idonea
          ad assicurare comunque la ragionevole durata  e  la  celere
          conclusione dei procedimenti, con priorita' per  quelli  da
          considerare urgenti, anche sulla base di  motivate  istanze
          degli interessati. Sono prorogati o differiti, per il tempo
          corrispondente, i  termini  di  formazione  della  volonta'
          conclusiva dell'amministrazione nelle  forme  del  silenzio
          significativo previste dall'ordinamento. 
                1-bis. Il periodo di sospensione di cui  al  comma  1
          trova  altresi'  applicazione  in  relazione   ai   termini
          relativi   ai   processi   esecutivi   e   alle   procedure
          concorsuali,  nonche'  ai  termini  di  notificazione   dei
          processi verbali, di esecuzione  del  pagamento  in  misura
          ridotta, di svolgimento di attivita'  difensiva  e  per  la
          presentazione di ricorsi giurisdizionali. 
                2.  Tutti   i   certificati,   attestati,   permessi,
          concessioni, autorizzazioni  e  atti  abilitativi  comunque
          denominati, compresi i termini di inizio e  di  ultimazione
          dei lavori di cui all'articolo 15 del testo unico di cui al
          decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno  2001,  n.
          380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020  e  la  data  della
          dichiarazione  di  cessazione  dello  stato  di   emergenza
          epidemiologica da COVID-19, conservano  la  loro  validita'
          per i  novanta  giorni  successivi  alla  dichiarazione  di
          cessazione dello stato di emergenza. La disposizione di cui
          al periodo precedente si applica  anche  alle  segnalazioni
          certificate  di   inizio   attivita',   alle   segnalazioni
          certificate  di  agibilita',  nonche'  alle  autorizzazioni
          paesaggistiche e alle  autorizzazioni  ambientali  comunque
          denominate. Il medesimo termine si applica anche al  ritiro
          dei  titoli   abilitativi   edilizi   comunque   denominati
          rilasciati fino  alla  dichiarazione  di  cessazione  dello
          stato di emergenza. 
                2-bis. Il termine di validita' nonche' i  termini  di
          inizio  e  fine  lavori  previsti  dalle   convenzioni   di
          lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17  agosto
          1942, n.  1150,  ovvero  dagli  accordi  similari  comunque
          denominati dalla legislazione regionale, nonche' i  termini
          dei relativi piani attuativi e di qualunque altro  atto  ad
          essi propedeutico, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e  il
          31 luglio  2020,  sono  prorogati  di  novanta  giorni.  La
          presente disposizione si applica anche ai  diversi  termini
          delle convenzioni di lottizzazione di cui  all'articolo  28
          della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero  degli  accordi
          similari comunque denominati dalla  legislazione  regionale
          nonche' dei relativi piani attuativi  che  hanno  usufruito
          della proroga di cui  all'articolo  30,  comma  3-bis,  del
          decreto-legge  21  giugno  2013,  n.  69,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. 
                2-ter.  Nei  contratti  tra  privati,  in  corso   di
          validita' dal 31 gennaio 2020 e fino  al  31  luglio  2020,
          aventi ad oggetto l'esecuzione di lavori edili di qualsiasi
          natura, i termini di inizio  e  fine  lavori  si  intendono
          prorogati per un periodo pari alla durata della proroga  di
          cui al comma  2.  In  deroga  ad  ogni  diversa  previsione
          contrattuale, il committente e'  tenuto  al  pagamento  dei
          lavori eseguiti sino alla data di sospensione dei lavori. 
                2-quater. I permessi di soggiorno  dei  cittadini  di
          Paesi terzi conservano la loro validita' fino al 31  agosto
          2020. Sono prorogati fino al medesimo termine anche: 
                  a) i termini per la  conversione  dei  permessi  di
          soggiorno da  studio  a  lavoro  subordinato  e  da  lavoro
          stagionale a lavoro subordinato non stagionale; 
                  b)  le   autorizzazioni   al   soggiorno   di   cui
          all'articolo 5, comma 7, del testo unico di cui al  decreto
          legislativo 25 luglio 1998, n. 286; 
                  c) i documenti di viaggio di  cui  all'articolo  24
          del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251; 
                  d) la  validita'  dei  nulla  osta  rilasciati  per
          lavoro stagionale, di cui al comma 2 dell'articolo  24  del
          decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; 
                  e) la validita' dei nulla osta  rilasciati  per  il
          ricongiungimento familiare di cui agli articoli  28,  29  e
          29-bis del decreto legislativo n. 286 del 1998; 
                  f) la  validita'  dei  nulla  osta  rilasciati  per
          lavoro per casi particolari  di  cui  agli  articoli  27  e
          seguenti del decreto legislativo n. 286 del 1998,  tra  cui
          ricerca, blue card, trasferimenti infrasocietari. 
                2-quinquies. Le disposizioni di cui al comma 2-quater
          si applicano anche ai permessi di  soggiorno  di  cui  agli
          articoli 22, 24, 26, 30,  39-bis  e  39-bis.1  del  decreto
          legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Il  presente  comma  si
          applica anche alle richieste di conversione. 
                2-sexies. Tutti i certificati,  attestati,  permessi,
          concessioni, autorizzazioni  e  atti  abilitativi  comunque
          denominati, di cui al comma 2,  scaduti  tra  il  1°(gradi)
          agosto 2020 e la data di entrata in vigore della  legge  di
          conversione del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, e che
          non sono  stati  rinnovati,  si  intendono  validi  e  sono
          soggetti alla disciplina di cui al medesimo comma 2. 
                3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non  si
          applicano ai termini stabiliti da  specifiche  disposizioni
          del presente decreto e dei decreti-legge 23 febbraio  2020,
          n. 6, convertito, con modificazioni, dalla  legge  5  marzo
          2020, n. 13, e 25 marzo 2020, n. 19, nonche'  dei  relativi
          decreti di attuazione. 
                4. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano
          ai pagamenti di stipendi, pensioni, retribuzioni per lavoro
          autonomo, emolumenti per prestazioni di lavoro o di  opere,
          servizi e  forniture  a  qualsiasi  titolo,  indennita'  di
          disoccupazione e altre indennita' da ammortizzatori sociali
          o  da  prestazioni  assistenziali   o   sociali,   comunque
          denominate   nonche'   di   contributi,    sovvenzioni    e
          agevolazioni alle imprese comunque denominati. 
                5.  I  termini  dei  procedimenti  disciplinari   del
          personale delle  amministrazioni  di  cui  all'articolo  1,
          comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi
          inclusi quelli del personale di  cui  all'articolo  3,  del
          medesimo decreto legislativo, pendenti  alla  data  del  23
          febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data,  sono
          sospesi fino alla data del 15 aprile 2020. 
                6. L'esecuzione dei provvedimenti di  rilascio  degli
          immobili, anche ad uso non abitativo, e' sospesa fino al 31
          dicembre 2020. 
                6-bis. Il termine di prescrizione di cui all'articolo
          28 della legge  24  novembre  1981,  n.  689,  relativo  ai
          provvedimenti ingiuntivi emessi  in  materia  di  lavoro  e
          legislazione sociale e' sospeso dal 23 febbraio 2020 al  31
          maggio 2020 e riprende a decorrere dalla fine  del  periodo
          di sospensione. Ove il  decorso  abbia  inizio  durante  il
          periodo di sospensione, l'inizio stesso e'  differito  alla
          fine del periodo. Per il medesimo  periodo  e'  sospeso  il
          termine di cui all'articolo  14  della  legge  24  novembre
          1981, n. 689.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 28 della  legge  17
          agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica): 
                «Art.  28  (Lottizzazione  di  aree).  -   1.   Prima
          dell'approvazione  del  piano  regolatore  generale  o  del
          programma  di  fabbricazione  di  cui  all'art.  34   della
          presente legge e' vietato procedere alla lottizzazione  dei
          terreni a scopo edilizio. 
                2. Nei comuni forniti di programma  di  fabbricazione
          ed in quelli dotati di piano  regolatore  generale  fino  a
          quando non sia stato approvato il  piano  particolareggiato
          di esecuzione, la lottizzazione di terreno a scopo edilizio
          puo' essere autorizzata dal  comune  previo  nullaosta  del
          provveditore regionale alle  opere  pubbliche,  sentita  la
          sezione  urbanistica  regionale,  nonche'   la   competente
          soprintendenza. 
                3. L'autorizzazione di cui al comma  precedente  puo'
          essere rilasciata anche dai comuni che  hanno  adottato  il
          programma di fabbricazione o il piano regolatore  generale,
          se entro dodici mesi dalla presentazione al  Ministero  dei
          lavori pubblici la competente  Autorita'  non  ha  adottato
          alcuna determinazione, sempre che si  tratti  di  piani  di
          lottizzazione conformi al piano regolatore generale  ovvero
          al programma di fabbricazione adottato. 
                4. Con decreto del Ministro per i lavori pubblici  di
          concerto con i Ministri per l'interno  e  per  la  pubblica
          istruzione    puo'    disporsi     che     il     nullaosta
          all'autorizzazione  di  cui  ai  precedenti   commi   venga
          rilasciato per determinati comuni con decreto del  Ministro
          per i lavori pubblici di concerto con il  Ministro  per  la
          pubblica istruzione, sentito  il  Consiglio  superiore  dei
          lavori pubblici. 
                5.  L'autorizzazione  comunale  e'  subordinata  alla
          stipula di una convenzione,  da  trascriversi  a  cura  del
          proprietario, che preveda: 
                  1) la cessione gratuita entro termini  prestabiliti
          delle  aree  necessarie  per  le  opere  di  urbanizzazione
          primaria, precisate dall'art. 4 della  legge  29  settembre
          1964, n. 847,  nonche'  la  cessione  gratuita  delle  aree
          necessarie per le opere di  urbanizzazione  secondaria  nei
          limiti di cui al successivo n. 2; 
                  2) l'assunzione, a carico del  proprietario,  degli
          oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria  e  di
          una quota parte delle opere  di  urbanizzazione  secondaria
          relative alla lottizzazione o di  quelle  opere  che  siano
          necessarie per allacciare la zona ai pubblici  servizi;  la
          quota e' determinata  in  proporzione  all'entita'  e  alle
          caratteristiche degli insediamenti delle lottizzazioni; 
                  3) i termini non superiori ai dieci  anni  entro  i
          quali deve essere ultimata l'esecuzione delle opere di  cui
          al precedente paragrafo; 
                  4) congrue garanzie finanziarie  per  l'adempimento
          degli obblighi derivanti dalla convenzione. 
                6.  La  convenzione   deve   essere   approvata   con
          deliberazione consiliare nei modi e forme di legge. 
                7.  L'attuazione  degli  interventi  previsti   nelle
          convenzioni  di  cui  al  presente  articolo  ovvero  degli
          accordi similari  comunque  denominati  dalla  legislazione
          regionale, puo' avvenire per stralci funzionali e per  fasi
          e tempi distinti. In tal caso per ogni stralcio  funzionale
          nella  convenzione  saranno  quantificati  gli   oneri   di
          urbanizzazione o le opere di urbanizzazione da realizzare e
          le relative  garanzie  purche'  l'attuazione  parziale  sia
          coerente con l'intera area oggetto d'intervento. 
                8. Il rilascio delle licenze edilizie nell'ambito dei
          singoli   lotti   e'    subordinato    all'impegno    della
          contemporanea  esecuzione  delle  opere  di  urbanizzazione
          primaria relativa ai lotti stessi. 
                9. Sono fatte salve soltanto ai fini del quinto comma
          le autorizzazioni rilasciate sulla  base  di  deliberazioni
          del Consiglio comunale,  approvate  nei  modi  e  forme  di
          legge, aventi data anteriore al 2 dicembre 1966. 
                10.  Il  termine  per  l'esecuzione   di   opere   di
          urbanizzazione poste a carico del proprietario e' stabilito
          in dieci anni a  decorrere  dall'entrata  in  vigore  della
          presente legge, salvo che non sia stato previsto un termine
          diverso. 
                11. Le autorizzazioni rilasciate dopo il  2  dicembre
          1966 e prima dell'entrata in vigore della presente legge  e
          relative a lottizzazioni  per  le  quali  non  siano  stati
          stipulati atti di convenzione  contenenti  gli  oneri  e  i
          vincoli precisati al quinto comma  del  presente  articolo,
          restano sospese fino alla stipula di dette convenzioni. 
                12. Nei comuni forniti di programma di  fabbricazione
          e in quelli dotati di piano regolatore  generale  anche  se
          non  si   e'   provveduto   alla   formazione   del   piano
          particolareggiato di esecuzione, il sindaco ha facolta'  di
          invitare i proprietari delle  aree  fabbricabili  esistenti
          nelle singole zone a presentare entro  congruo  termine  un
          progetto di lottizzazione delle aree stesse.  Se  essi  non
          aderiscono, provvede alla compilazione d'ufficio. 
                13. Il progetto di  lottizzazione  approvato  con  le
          modificazioni che l'Autorita' comunale  abbia  ritenuto  di
          apportare e' notificato per mezzo  del  messo  comunale  ai
          proprietari  delle   aree   fabbricabili   con   invito   a
          dichiarare, entro 30 giorni dalla notifica, se l'accettino.
          Ove manchi tale accettazione, il podesta'  ha  facolta'  di
          variare il progetto di lottizzazione  in  conformita'  alle
          richieste   degli   interessati   o   di   procedere   alla
          espropriazione delle aree.». 
              - Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice
          dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi  dell'articolo
          10 della legge 6 luglio 2002,  n.  137)  e'  riportato  nei
          riferimenti normativi all'articolo 7-ter. 
              -  Si  riporta   il   testo   dell'articolo   30,   del
          decreto-legge  21  giugno  2013,  n.  69,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge   9   agosto   2013,   n.   98
          (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia): 
                «Art. 30 (Semplificazioni in materia edilizia). -  1.
          Fermo restando quanto previsto dall'articolo 22,  comma  6,
          del  Testo   Unico   delle   disposizioni   legislative   e
          regolamentari in materia edilizia, di cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica  6  giugno  2001,  n.  380,  al
          medesimo decreto sono apportate le seguenti modificazioni: 
                  0a) dopo l'articolo 2 e' inserito il seguente: 
                    "Art. 2-bis. (L) - (Deroghe in materia di  limiti
          di  distanza  tra  fabbricati).  -  1.  Ferma  restando  la
          competenza statale in materia  di  ordinamento  civile  con
          riferimento al diritto di proprieta' e alle connesse  norme
          del codice  civile  e  alle  disposizioni  integrative,  le
          regioni e le province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
          possono  prevedere,  con  proprie  leggi   e   regolamenti,
          disposizioni derogatorie al decreto del Ministro dei lavori
          pubblici  2  aprile  1968,  n.  1444,  e  possono   dettare
          disposizioni sugli spazi  da  destinare  agli  insediamenti
          residenziali, a quelli produttivi, a quelli riservati  alle
          attivita' collettive, al verde e ai parcheggi,  nell'ambito
          della definizione  o  revisione  di  strumenti  urbanistici
          comunque funzionali a un assetto complessivo e  unitario  o
          di specifiche aree territoriali"; 
                  a) all'articolo 3,  comma  1,  lettera  d),  ultimo
          periodo, le parole: "e sagoma" sono  soppresse  e  dopo  la
          parola "antisismica" sono aggiunte  le  seguenti:  "nonche'
          quelli volti al ripristino di edifici,  o  parti  di  essi,
          eventualmente  crollati  o  demoliti,  attraverso  la  loro
          ricostruzione,  purche'   sia   possibile   accertarne   la
          preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento
          agli immobili sottoposti a vincoli  ai  sensi  del  decreto
          legislativo  22  gennaio   2004,   n.   42   e   successive
          modificazioni,   gli   interventi    di    demolizione    e
          ricostruzione e gli interventi  di  ripristino  di  edifici
          crollati   o   demoliti   costituiscono    interventi    di
          ristrutturazione edilizia soltanto ove  sia  rispettata  la
          medesima sagoma dell'edificio preesistente."; 
                  b) all'articolo 6, al comma 4, al primo periodo, le
          parole  da  "dichiara  preliminarmente"  a  "e  che"   sono
          soppresse; 
                  c) all'articolo 10, comma 1, lettera c) le  parole:
          «della sagoma,» sono soppresse; dopo le parole  «comportino
          mutamenti  della  destinazione  d'uso»  sono  aggiunte   le
          seguenti:  «,  nonche'  gli   interventi   che   comportino
          modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli
          ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42  e
          successive modificazioni»; 
                  d)  all'articolo  20  sono  apportate  le  seguenti
          modificazioni: 
                    1) il comma 8, e' sostituito dal seguente: 
                    "8. Decorso inutilmente il termine per l'adozione
          del  provvedimento  conclusivo,  ove  il  dirigente  o   il
          responsabile  dell'ufficio  non  abbia   opposto   motivato
          diniego, sulla domanda di permesso di costruire si  intende
          formato il silenzio-assenso, fatti  salvi  i  casi  in  cui
          sussistano vincoli ambientali, paesaggistici  o  culturali,
          per i quali si applicano le disposizioni di  cui  al  comma
          9."; 
                    2) il comma 9 e' sostituito dal seguente: 
                    "9. Qualora  l'immobile  oggetto  dell'intervento
          sia  sottoposto  a  vincoli  ambientali,  paesaggistici   o
          culturali, il  termine  di  cui  al  comma  6  decorre  dal
          rilascio del relativo atto di assenso, il  procedimento  e'
          concluso con l'adozione di un provvedimento espresso  e  si
          applica quanto  previsto  dall'articolo  2  della  legge  7
          agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. In caso di
          diniego dell'atto di assenso,  eventualmente  acquisito  in
          conferenza di servizi, decorso il  termine  per  l'adozione
          del  provvedimento  finale,  la  domanda  di  rilascio  del
          permesso di costruire si intende respinta. Il  responsabile
          del procedimento trasmette al richiedente il  provvedimento
          di diniego dell'atto di assenso entro cinque  giorni  dalla
          data in cui e' acquisito agli atti, con le  indicazioni  di
          cui all'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990,  n.
          241 e successive modificazioni. Per gli immobili sottoposti
          a  vincolo  paesaggistico,  resta  fermo  quanto   previsto
          dall'articolo 146, comma  9,  del  decreto  legislativo  22
          gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni."; 
                    3) il comma 10 e' abrogato; 
                  e) all'articolo 22, comma 2, dopo le  parole:  "non
          alterano  la  sagoma  dell'edificio"   sono   aggiunte   le
          seguenti:  "qualora  sottoposto  a  vincolo  ai  sensi  del
          decreto legislativo 22 gennaio 2004,  n.  42  e  successive
          modificazioni,"; 
                  f) nel capo III del titolo II, dopo l'articolo  23,
          e' aggiunto il seguente: 
                    "Art.  23-bis  (Autorizzazioni  preliminari  alla
          segnalazione  certificata  di  inizio  attivita'   e   alla
          comunicazione dell'inizio dei lavori). - 1. Nei casi in cui
          si applica la disciplina della segnalazione certificata  di
          inizio attivita' di  cui  all'articolo  19  della  legge  7
          agosto  1990,  n.  241,  prima  della  presentazione  della
          segnalazione, l'interessato puo' richiedere allo  sportello
          unico di provvedere all'acquisizione di tutti gli  atti  di
          assenso, comunque denominati,  necessari  per  l'intervento
          edilizio, o presentare istanza di acquisizione dei medesimi
          atti  di  assenso  contestualmente  alla  segnalazione.  Lo
          sportello unico  comunica  tempestivamente  all'interessato
          l'avvenuta acquisizione degli atti di assenso. Se tali atti
          non vengono acquisiti entro il termine di cui  all'articolo
          20, comma 3, si applica quanto previsto dal comma 5-bis del
          medesimo articolo. 
                    2. In caso  di  presentazione  contestuale  della
          segnalazione certificata di inizio attivita' e dell'istanza
          di acquisizione di tutti  gli  atti  di  assenso,  comunque
          denominati,   necessari    per    l'intervento    edilizio,
          l'interessato puo' dare  inizio  ai  lavori  solo  dopo  la
          comunicazione da parte dello sportello unico  dell'avvenuta
          acquisizione dei medesimi  atti  di  assenso  o  dell'esito
          positivo della conferenza di servizi. 
                    3. Le disposizioni di cui ai  commi  1  e  2,  si
          applicano anche alla comunicazione dell'inizio  dei  lavori
          di cui all'articolo 6, comma  2,  qualora  siano  necessari
          atti di assenso, comunque denominati, per la  realizzazione
          dell'intervento edilizio. 
                    4. All'interno delle zone omogenee A) di  cui  al
          decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968,  n.
          1444, e in quelle equipollenti secondo l'eventuale  diversa
          denominazione adottata  dalle  leggi  regionali,  i  comuni
          devono individuare con propria deliberazione,  da  adottare
          entro il 30  giugno  2014,  le  aree  nelle  quali  non  e'
          applicabile la segnalazione certificata di inizio attivita'
          per  interventi  di  demolizione  e  ricostruzione,  o  per
          varianti a permessi  di  costruire,  comportanti  modifiche
          della sagoma. Senza nuovi o maggiori oneri a  carico  della
          finanza pubblica, decorso tale termine  e  in  mancanza  di
          intervento  sostitutivo  della  regione  ai   sensi   della
          normativa vigente, la deliberazione di cui al primo periodo
          e' adottata da un Commissario nominato dal  Ministro  delle
          infrastrutture e dei trasporti. Nelle restanti aree interne
          alle zone omogenee A) e a quelle  equipollenti  di  cui  al
          primo  periodo,  gli  interventi  cui  e'  applicabile   la
          segnalazione certificata di inizio attivita' non possono in
          ogni caso avere  inizio  prima  che  siano  decorsi  trenta
          giorni dalla  data  di  presentazione  della  segnalazione.
          Nelle more dell'adozione  della  deliberazione  di  cui  al
          primo  periodo  e  comunque  in  sua  assenza,  non   trova
          applicazione  per  le  predette   zone   omogenee   A)   la
          segnalazione certificata di inizio attivita'  con  modifica
          della sagoma."; 
                  g) all'articolo 24, dopo il comma 4 sono aggiunti i
          seguenti: 
                    "4-bis. Il certificato di agibilita' puo'  essere
          richiesto anche: 
                    a) per singoli edifici o singole  porzioni  della
          costruzione, purche' funzionalmente autonomi, qualora siano
          state realizzate e collaudate le  opere  di  urbanizzazione
          primaria relative all'intero intervento  edilizio  e  siano
          state  completate  e  collaudate   le   parti   strutturali
          connesse, nonche' collaudati  e  certificati  gli  impianti
          relativi alle parti comuni; 
                    b) per singole unita' immobiliari, purche'  siano
          completate e  collaudate  le  opere  strutturali  connesse,
          siano certificati gli impianti e siano completate le  parti
          comuni e le opere  di  urbanizzazione  primaria  dichiarate
          funzionali  rispetto  all'edificio  oggetto  di  agibilita'
          parziale."; 
                  h) all'articolo 25, dopo il comma 5, sono  aggiunti
          i seguenti: 
                    "5-bis. Ove l'interessato non proponga domanda ai
          sensi  del   comma   1,   fermo   restando   l'obbligo   di
          presentazione della  documentazione  di  cui  al  comma  3,
          lettere a), b) e d), del presente articolo  e  all'articolo
          5, comma 3,  lettera  a),  presenta  la  dichiarazione  del
          direttore  dei  lavori  o,  qualora  non  nominato,  di  un
          professionista  abilitato,  con  la  quale  si  attesta  la
          conformita' dell'opera al  progetto  presentato  e  la  sua
          agibilita', corredata dalla seguente documentazione: 
                    a) richiesta di accatastamento dell'edificio  che
          lo sportello unico provvede a trasmettere al catasto; 
                    b) dichiarazione dell'impresa  installatrice  che
          attesta la  conformita'  degli  impianti  installati  negli
          edifici alle condizioni di sicurezza,  igiene,  salubrita',
          risparmio energetico valutate secondo la normativa vigente. 
                    5-ter.   Le   Regioni   a    statuto    ordinario
          disciplinano con legge le modalita' per l'attuazione  delle
          disposizioni di cui al comma 5-bis  e  per  l'effettuazione
          dei controlli.». 
                    2. 
                    3. Salva  diversa  disciplina  regionale,  previa
          comunicazione del soggetto interessato, sono  prorogati  di
          due anni i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di
          cui  all'articolo  15  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, come indicati nei  titoli
          abilitativi     rilasciati     o     comunque     formatisi
          antecedentemente  all'entrata  in   vigore   del   presente
          decreto, purche' i suddetti termini non siano gia'  decorsi
          al momento della comunicazione  dell'interessato  e  sempre
          che i titoli abilitativi non  risultino  in  contrasto,  al
          momento della  comunicazione  dell'interessato,  con  nuovi
          strumenti urbanistici approvati  o  adottati.  E'  altresi'
          prorogato di  tre  anni  il  termine  delle  autorizzazioni
          paesaggistiche in corso di efficacia alla data  di  entrata
          in vigore della legge di conversione del presente decreto. 
                    3-bis. Il termine di validita' nonche' i  termini
          di inizio e fine lavori nell'ambito  delle  convenzioni  di
          lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17  agosto
          1942, n.  1150,  ovvero  degli  accordi  similari  comunque
          nominati dalla legislazione regionale, stipulati sino al 31
          dicembre 2012, sono prorogati di tre anni. 
                    4. La disposizione di cui al comma 3  si  applica
          anche alle denunce di inizio attivita' e alle  segnalazioni
          certificate di inizio attivita' presentate entro lo  stesso
          termine. 
                    5. Dall'attuazione dei commi 3  e  4  non  devono
          derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica. 
                    5-bis. I destinatari  degli  atti  amministrativi
          relativi alle attivita' ricomprese nell'articolo  7,  comma
          9, della legge 1°(gradi) agosto 2002,  n.  166,  effettuate
          dal  Servizio  tecnico  centrale   della   Presidenza   del
          Consiglio superiore dei lavori  pubblici,  gia'  rilasciati
          alla data di entrata in vigore del regolamento  di  cui  al
          decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti
          26 novembre 2012, n. 267, sono tenuti al versamento,  entro
          il 30 giugno 2014, dell'aliquota  percentuale  dell'importo
          totale  di  cui  all'allegato   I   annesso   allo   stesso
          regolamento, corrispondente ai giorni  di  validita'  degli
          atti amministrativi rilasciati, nonche' all'importo totale,
          nei casi in cui tali  atti  non  prevedano  un  termine  di
          scadenza. 
                    5-ter.   All'articolo   31,    comma    2,    del
          decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,  sono
          aggiunte,  in  fine,  le  seguenti  parole:   «',   potendo
          prevedere  al  riguardo,  senza  discriminazioni  tra   gli
          operatori, anche aree interdette agli esercizi commerciali,
          ovvero  limitazioni  ad  aree   dove   possano   insediarsi
          attivita' produttive e commerciali". 
                    5-quater. All'articolo 15 della legge 11 novembre
          2011,  n.  180,  le  parole:  "con  posa  in  opera"   sono
          soppresse. 
                    6.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  si
          applicano dalla data di entrata in vigore  della  legge  di
          conversione del presente decreto.». 
              - Si riporta il testo del  comma  4-bis,  dell'articolo
          10, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (Misure urgenti
          per la semplificazione e l'innovazione digitale): 
                «Art. 10 (Semplificazioni e altre misure  in  materia
          edilizia). - 1. - 4. Omissis. 
                4-bis. Il termine di validita' nonche' i  termini  di
          inizio  e  fine  lavori  previsti  dalle   convenzioni   di
          lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17  agosto
          1942, n. 1150, dagli accordi similari  comunque  denominati
          dalla  legislazione  regionale,  nonche'  i   termini   dei
          relativi piani attuativi e di qualunque altro atto ad  essi
          propedeutico, formatisi al 31 dicembre 2020, sono prorogati
          di tre anni. La presente disposizione si applica  anche  ai
          diversi termini delle convenzioni di lottizzazione  di  cui
          all'articolo 28 della legge 17  agosto  1942,  n.  1150,  o
          degli   accordi   similari   comunque   denominati    dalla
          legislazione regionale nonche' dei relativi piani attuativi
          che hanno usufruito della proroga di cui  all'articolo  30,
          comma 3-bis, del  decreto-legge  21  giugno  2013,  n.  69,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 9  agosto  2013,
          n. 98. 
                Omissis.».