Art. 8 
 
        Rateizzazione delle bollette per i consumi energetici 
                       e Fondo di garanzia PMI 
 
  1. Al fine di contenere gli effetti  economici  negativi  derivanti
dall'aumento dei prezzi delle forniture energetiche, le  imprese  con
sede in Italia clienti finali di energia elettrica e di gas naturale,
possono richiedere ai  relativi  fornitori  con  sede  in  Italia  la
rateizzazione degli importi dovuti per i consumi energetici, relativi
ai mesi di maggio 2022 e giugno 2022, per un numero massimo  di  rate
mensili non superiore a ventiquattro. 
  2. Al fine  di  sostenere  le  specifiche  esigenze  di  liquidita'
derivanti dai  piani  di  rateizzazione  concessi  dai  fornitori  di
energia elettrica e gas naturale con sede  in  Italia  ai  sensi  del
comma 1, la SACE S.p.A. - Servizi assicurativi del  commercio  estero
rilascia le proprie garanzie in  favore  di  banche,  di  istituzioni
finanziarie nazionali e internazionali e di altri soggetti  abilitati
all'esercizio del credito in  Italia,  entro  un  limite  massimo  di
impegni pari a 9.000 milioni di euro, alle condizioni  e  secondo  le
modalita' di cui agli articoli 1 e 1-bis.1 del decreto-legge 8 aprile
2020, n. 23, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  5  giugno
2020, n. 40. 
  3. Per le medesime finalita' di contenimento e supporto SACE S.p.A.
e' autorizzata a concedere in favore delle imprese  di  assicurazione
autorizzate all'esercizio del ramo credito e  cauzioni  una  garanzia
pari al 90 per cento  degli  indennizzi  generati  dalle  esposizioni
relative ai crediti vantati dai fornitori di energia elettrica e  gas
naturale residenti in  Italia,  per  effetto  dell'inadempimento,  da
parte delle imprese con sede in Italia che  presentano  un  fatturato
non superiore a 50 milioni di euro alla data del  31  dicembre  2021,
del debito risultante dalle fatture emesse entro il  30  giugno  2023
relative ai consumi energetici effettuati fino al 31  dicembre  2022,
conformemente alle modalita' declinate dallo schema  di  garanzia  di
cui all'articolo 35  del  decreto-  legge  19  maggio  2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. 
  4. Sulle obbligazioni di SACE S.p.A. derivanti  dalle  garanzie  di
cui ai commi 2 e 3 e' accordata di diritto la garanzia dello Stato  a
prima  richiesta  e  senza  regresso,  la  cui   operativita'   sara'
registrata da SACE S.p.A. con gestione separata.  La  garanzia  dello
Stato e' esplicita, incondizionata,  irrevocabile  e  si  estende  al
rimborso del capitale, al pagamento degli interessi e ad  ogni  altro
onere accessorio, al netto delle commissioni ricevute per le medesime
garanzie.  SACE  S.p.A.  svolge  anche  per   conto   del   Ministero
dell'economia e delle finanze le  attivita'  relative  all'escussione
della garanzia e al recupero dei crediti, che puo' altresi'  delegare
a terzi e/o agli stessi garantiti. SACE S.p.A. opera  con  la  dovuta
diligenza professionale. Con decreto  del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze possono essere impartiti a SACE S.p.A. indirizzi  sulla
gestione dell'attivita' di rilascio delle garanzie e sulla  verifica,
al fine dell'escussione della garanzia dello Stato, del rispetto  dei
suddetti indirizzi e dei criteri e condizioni previsti  dal  presente
articolo. 
  5. Le garanzie di cui al presente articolo sono rilasciate da  SACE
S.p.A. a  condizione  che  il  costo  dell'operazione  garantita  sia
inferiore al costo che sarebbe stato richiesto dai soggetti  eroganti
o dalle imprese di  assicurazione  per  operazioni  con  le  medesime
caratteristiche ma prive della garanzia. 
  6. Per le finalita' di cui  al  presente  articolo  sono  istituite
nell'ambito  del  Fondo  di  cui  all'articolo  1,  comma   14,   del
decreto-legge n. 23 del 2020, convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge n. 40 del 2020, due sezioni  speciali,  con  autonoma  evidenza
contabile a copertura delle garanzie di cui ai commi 2 e 3,  con  una
dotazione iniziale pari rispettivamente a 900 milioni di euro e  2000
milioni di euro alimentate,  altresi',  con  le  risorse  finanziarie
versate a titolo di remunerazione della garanzia al netto  dei  costi
di gestione sostenuti da SACE S.p.A. per le attivita' svolte ai sensi
del presente articolo e risultanti dalla contabilita' di SACE S.p.A.,
salvo conguaglio all'esito dell'approvazione del bilancio e al  netto
delle commissioni riconosciute alle compagnie assicurative. 
  7. Il Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma  100,  lettera
a), della legge 23 dicembre 1996, n.  662,  e'  rifinanziato  per  un
importo pari a 300 milioni di euro per l'anno  2022.  Alla  copertura
degli oneri in termini di saldo netto da finanziare  e  indebitamento
netto, pari a 300 milioni di euro per l'anno  2022,  si  provvede  ai
sensi dell'articolo 38. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo degli articoli 1  e  1-bis.1  del
          decreto-legge  8  aprile  2020,  n.  23,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020,  n.  40,  recante
          misure urgenti in  materia  di  accesso  al  credito  e  di
          adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali  nei
          settori strategici, nonche' interventi in materia di salute
          e  lavoro,  di  proroga   di   termini   amministrativi   e
          processuali: 
                «Art. 1  (Misure  temporanee  per  il  sostegno  alla
          liquidita' delle imprese). - 1. Al fine  di  assicurare  la
          necessaria liquidita' alle  imprese  con  sede  in  Italia,
          colpite dall'epidemia COVID-19, diverse dalle banche  e  da
          altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito,  SACE
          S.p.A.  concede  fino  al  30  giugno  2022  garanzie,   in
          conformita' alla normativa europea  in  tema  di  aiuti  di
          Stato  e  nel  rispetto  dei  criteri  e  delle  condizioni
          previste dai commi da 2 a  11,  in  favore  di  banche,  di
          istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e  degli
          altri  soggetti  abilitati  all'esercizio  del  credito  in
          Italia,  per  finanziamenti  sotto  qualsiasi  forma   alle
          suddette imprese. Gli impegni assunti dalla SACE S.p.A.  ai
          sensi del presente comma non superano l'importo complessivo
          massimo di 200 miliardi di euro, di cui almeno 30  miliardi
          sono destinati a supporto di piccole e medie  imprese  come
          definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n.
          2003/361/CE, ivi inclusi i lavoratori autonomi e  i  liberi
          professionisti  titolari  di   partita   IVA   nonche'   le
          associazioni    professionali    e    le    societa'    tra
          professionisti, che abbiano pienamente utilizzato  la  loro
          capacita' di accesso al Fondo di cui all'articolo 2,  comma
          100, lettera a), della legge  23  dicembre  1996,  n.  662,
          nonche' alle garanzie concesse ai sensi  dell'articolo  17,
          comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102. 
                1-bis.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  si
          applicano, in quanto compatibili, anche  alle  cessioni  di
          crediti con o  senza  garanzia  di  solvenza  prestata  dal
          cedente effettuate, dopo la data di entrata in vigore della
          legge di conversione del presente decreto, dalle imprese di
          cui al comma 1 del presente articolo, anche ai sensi  della
          legge 21 febbraio 1991, n. 52, a banche  e  a  intermediari
          finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del
          testo unico delle leggi in materia bancaria  e  creditizia,
          di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.  I
          limiti di importo del prestito di cui al comma  2,  lettera
          c), e le percentuali di copertura della garanzia di cui  al
          comma  2,  lettera  d),  sono  riferiti   all'importo   del
          corrispettivo  pagato  al  cedente  per  la  cessione   dei
          crediti.  Con  decreto  di  natura  non  regolamentare  del
          Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  possono  essere
          stabiliti modalita' attuative e operative nonche' ulteriori
          elementi e requisiti  integrativi  per  l'esecuzione  delle
          operazioni di cui al presente  comma.  La  procedura  e  la
          documentazione necessaria per il rilascio della garanzia ai
          sensi del presente  comma  sono  ulteriormente  specificate
          dalla SACE S.p.A. 
                1-ter. Dalle garanzie per  finanziamenti  di  cui  al
          presente articolo sono in ogni caso escluse le societa' che
          controllano  direttamente  o   indirettamente,   ai   sensi
          dell'articolo  2359  del  codice   civile,   una   societa'
          residente in un Paese o in un territorio non cooperativo  a
          fini fiscali, ovvero che sono controllate,  direttamente  o
          indirettamente, ai  sensi  dell'articolo  2359  del  codice
          civile, da una societa' residente  in  un  Paese  o  in  un
          territorio non cooperativo a  fini  fiscali.  Per  Paesi  o
          territori non cooperativi a fini fiscali  si  intendono  le
          giurisdizioni individuate nell'allegato  I  alla  lista  UE
          delle  giurisdizioni  non  cooperative  a   fini   fiscali,
          adottata con conclusioni del Consiglio dell'Unione europea.
          La condizione di cui al presente comma non si applica se la
          societa' dimostra che  il  soggetto  non  residente  svolge
          un'attivita' economica  effettiva,  mediante  l'impiego  di
          personale, attrezzature,  attivi  e  locali.  Ai  fini  del
          presente comma, il contribuente puo' interpellare l'Agenzia
          delle entrate ai sensi dell'articolo 11, comma  1,  lettera
          b), della legge 27 luglio 2000, n. 212. 
                2. Le garanzie  di  cui  ai  commi  1  e  1-bis  sono
          rilasciate alle seguenti condizioni: 
                  a) la garanzia e' rilasciata  entro  il  30  giugno
          2022, per finanziamenti di durata non superiore  a  6  anni
          ovvero al maggior termine di durata previsto dalla  lettera
          a-bis), con la possibilita' per le imprese di avvalersi  di
          un preammortamento di durata fino a 36 mesi; 
                  a-bis)  previa  notifica  e  autorizzazione   della
          Commissione europea, la durata massima dei finanziamenti di
          cui agli articoli 1  e  1-bis.1  del  presente  decreto  e'
          innalzata  a  10  anni.  Su   richiesta   delle   parti   i
          finanziamenti aventi una durata non  superiore  a  6  anni,
          gia' garantiti da SACE S.p.A. ai sensi degli articoli  1  e
          1-bis.1 del presente decreto, possono essere estesi fino ad
          una durata massima  di  10  anni  o  sostituiti  con  nuovi
          finanziamenti aventi una durata fino a  10  anni  ai  sensi
          della  presente  lettera  a-bis).  Le  commissioni  annuali
          dovute  dalle  imprese   per   il   rilascio   ovvero   per
          l'estensione delle  garanzie  di  cui  all'articolo  1  del
          presente decreto  e  la  durata  effettiva  delle  garanzie
          medesime   saranno   determinate   in   conformita'    alla
          Comunicazione della Commissione europea recante un  "Quadro
          temporaneo per le misure  di  aiuto  di  Stato  a  sostegno
          dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19",  previa
          notifica e autorizzazione della Commissione  europea,  come
          specificato sul piano procedurale  e  documentale  da  SACE
          S.p.A.; 
                  b) al 31 dicembre 2019 l'impresa  beneficiaria  non
          rientrava nella categoria delle imprese in  difficolta'  ai
          sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014  della  Commissione,
          del 17 giugno 2014, del Regolamento (UE) n. 702/2014 del 25
          giugno 2014 e del Regolamento  (UE)  n.  1388/2014  del  16
          dicembre 2014,  e  alla  data  del  29  febbraio  2020  non
          risultava presente tra le esposizioni deteriorate presso il
          sistema   bancario,   come    rilevabili    dal    soggetto
          finanziatore; 
                  b-bis) nella definizione del rapporto tra debito  e
          patrimonio netto contabile registrato negli ultimi due anni
          dall'impresa, che non puo' essere  superiore  a  7,5,  come
          indicato dal numero 1)  della  lettera  e)  del  punto  18)
          dell'articolo 2 del  regolamento  (UE)  n.  651/2014  della
          Commissione, del 17  giugno  2014,  e  che  costituisce  un
          parametro indispensabile per la definizione di "impresa  in
          difficolta'", sono compresi nel calcolo  del  patrimonio  i
          crediti  non  prescritti,  certi,  liquidi  ed   esigibili,
          maturati nei confronti delle amministrazioni  pubbliche  di
          cui all'articolo 1, comma 2,  del  decreto  legislativo  30
          marzo 2001,  n.  165,  per  somministrazione,  forniture  e
          appalti, certificati ai sensi dell'articolo 9, comma 3-bis,
          del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 28 gennaio  2009,  n.  2,  e  le
          certificazioni  richiamate  al  citato  articolo  9,  comma
          3-ter, lettera b), ultimo periodo, recanti la data prevista
          per il pagamento, emesse  mediante  l'apposita  piattaforma
          elettronica; 
                  c) l'importo del prestito assistito da garanzia non
          e' superiore al maggiore tra i seguenti elementi: 
                    1) 25 per cento del fatturato annuo  dell'impresa
          relativo al 2019, come risultante dal bilancio ovvero dalla
          dichiarazione fiscale; 
                    2) il doppio dei costi del personale dell'impresa
          relativi al 2019, come risultanti dal  bilancio  ovvero  da
          dati certificati se l'impresa non ha approvato il bilancio;
          qualora  l'impresa  abbia  iniziato  la  propria  attivita'
          successivamente al 31 dicembre 2018, si fa  riferimento  ai
          costi  del  personale  attesi  per  i  primi  due  anni  di
          attivita', come documentato e attestato dal  rappresentante
          legale dell'impresa; 
                  d)  la   garanzia,   in   concorso   paritetico   e
          proporzionale tra garante e  garantito  nelle  perdite  per
          mancato rimborso del  finanziamento,  copre  l'importo  del
          finanziamento concesso  nei  limiti  delle  seguenti  quote
          percentuali: 
                    1) 90 per cento per imprese con non piu' di  5000
          dipendenti in Italia e valore  del  fatturato  fino  a  1,5
          miliardi di euro; 
                    2) 80  per  cento  per  imprese  con  valore  del
          fatturato superiore a 1,5 miliardi e fino a 5  miliardi  di
          euro o con piu' di 5000 dipendenti in Italia; 
                    3) 70 per cento per le  imprese  col  valore  del
          fatturato superiore a 5 miliardi di euro; 
                  e) le commissioni annuali dovute dalle imprese  per
          il rilascio della garanzia sono le seguenti: 
                    1) per i finanziamenti di piccole e medie imprese
          sono corrisposti, in  rapporto  all'importo  garantito,  25
          punti base durante il primo anno, 50 punti base durante  il
          secondo e terzo anno, 100 punti  base  durante  il  quarto,
          quinto e sesto anno; 
                    2) per i finanziamenti di imprese  diverse  dalle
          piccole e  medie  imprese  sono  corrisposti,  in  rapporto
          all'importo garantito, 50 punti base durante il primo anno,
          100 punti base durante il secondo e terzo anno,  200  punti
          base durante il quarto, quinto e sesto anno; 
                  f) la garanzia e'  a  prima  richiesta,  esplicita,
          irrevocabile,  e  conforme  ai  requisiti  previsti   dalla
          normativa di vigilanza prudenziale ai fini  della  migliore
          mitigazione del rischio; 
                  g) la garanzia copre nuovi  finanziamenti  concessi
          all'impresa  successivamente  all'entrata  in  vigore   del
          presente  decreto,  per  capitale,   interessi   ed   oneri
          accessori fino all'importo massimo garantito; 
                  h)  le  commissioni  devono  essere   limitate   al
          recupero dei costi e il  costo  dei  finanziamenti  coperti
          dalla garanzia deve essere inferiore al costo  che  sarebbe
          stato richiesto dal soggetto o dai  soggetti  eroganti  per
          operazioni con le medesime caratteristiche ma  prive  della
          garanzia, come documentato e attestato  dal  rappresentante
          legale dei suddetti soggetti  eroganti.  Tale  minor  costo
          deve essere almeno uguale alla differenza tra il costo  che
          sarebbe  stato  richiesto  dal  soggetto  o  dai   soggetti
          eroganti per operazioni con le medesime caratteristiche  ma
          prive della garanzia,  come  documentato  e  attestato  dal
          rappresentante legale dei suddetti soggetti eroganti, ed il
          costo effettivamente applicato all'impresa; 
                  i) l'impresa che beneficia  della  garanzia  assume
          l'impegno che essa, nonche' ogni altra impresa con sede  in
          Italia che faccia parte del medesimo gruppo  cui  la  prima
          appartiene, comprese quelle soggette alla  direzione  e  al
          coordinamento da  parte  della  medesima,  non  approvi  la
          distribuzione di dividendi o il riacquisto  di  azioni  nel
          corso dell'anno 2020. Qualora le suddette  imprese  abbiano
          gia' distribuito dividendi o riacquistato azioni al momento
          della richiesta del  finanziamento,  l'impegno  e'  assunto
          dall'impresa per i dodici mesi successivi alla  data  della
          richiesta; 
                  l) l'impresa che beneficia  della  garanzia  assume
          l'impegno a  gestire  i  livelli  occupazionali  attraverso
          accordi sindacali; 
                  m) il soggetto finanziatore deve dimostrare che  ad
          esito del rilascio del finanziamento  coperto  da  garanzia
          l'ammontare complessivo delle esposizioni nei confronti del
          soggetto  finanziato  risulta  superiore  all'ammontare  di
          esposizioni detenute alla data di  entrata  in  vigore  del
          presente  decreto,  corretto   per   le   riduzioni   delle
          esposizioni intervenute tra le due date in conseguenza  del
          regolamento  contrattuale  stabilito  tra  le  parti  prima
          dell'entrata in vigore del presente decreto; 
                  n) il finanziamento  coperto  dalla  garanzia  deve
          essere destinato a sostenere costi del personale, canoni di
          locazione o di affitto di ramo  d'azienda,  investimenti  o
          capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi  e
          attivita' imprenditoriali che siano localizzati in  Italia,
          come documentato  e  attestato  dal  rappresentante  legale
          dell'impresa beneficiaria, e  le  medesime  imprese  devono
          impegnarsi a non delocalizzare  le  produzioni,  ovvero  il
          finanziamento coperto dalla garanzia deve essere  destinato
          al rimborso di finanziamenti nell'ambito di  operazioni  di
          rinegoziazione del debito accordato in essere  dell'impresa
          beneficiaria purche' il finanziamento preveda  l'erogazione
          di credito aggiuntivo in misura pari almeno al 25 per cento
          dell'importo del finanziamento oggetto di rinegoziazione  e
          a condizione che il rilascio della garanzia  sia  idoneo  a
          determinare  un  minor  costo  o  una  maggior  durata  del
          finanziamento rispetto a quello oggetto di rinegoziazione; 
                  n-bis) il finanziamento di cui alla lettera n) deve
          essere altresi' destinato, in misura non  superiore  al  20
          per cento dell'importo erogato, al  pagamento  di  rate  di
          finanziamenti,  scadute   o   in   scadenza   nel   periodo
          emergenziale ovvero dal 1° marzo 2020 al 31 dicembre  2020,
          per  le  quali  il   rimborso   sia   reso   oggettivamente
          impossibile in conseguenza della  diffusione  dell'epidemia
          di COVID-19 o delle misure dirette alla  prevenzione  e  al
          contenimento    della    stessa,    a    condizione     che
          l'impossibilita' oggettiva del rimborso sia  attestata  dal
          rappresentante legale dell'impresa  beneficiaria  ai  sensi
          dell'articolo  47  del  testo  unico   delle   disposizioni
          legislative e regolamentari in  materia  di  documentazione
          amministrativa, di cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
                3. Ai fini dell'individuazione del limite di  importo
          garantito  indicato  dal  comma  2,  lettera  c),   si   fa
          riferimento al valore del fatturato in Italia e  dei  costi
          del personale sostenuti in  Italia  da  parte  dell'impresa
          ovvero su base consolidata qualora l'impresa appartenga  ad
          un gruppo. L'impresa richiedente  e'  tenuta  a  comunicare
          alla  banca  finanziatrice  tale  valore.  Ai  fini   della
          verifica del suddetto limite, qualora la  medesima  impresa
          sia beneficiaria  di  piu'  finanziamenti  assistiti  dalla
          garanzia di  cui  al  presente  articolo  ovvero  da  altra
          garanzia pubblica, gli importi di  detti  finanziamenti  si
          cumulano. Qualora la medesima impresa, ovvero  il  medesimo
          gruppo quando  la  prima  e'  parte  di  un  gruppo,  siano
          beneficiari di piu' finanziamenti assistiti dalla  garanzia
          di cui al comma 1, gli importi di  detti  finanziamenti  si
          cumulano. 
                4. Ai fini dell'individuazione della  percentuale  di
          garanzia  indicata  dal  comma  2,  lettera   d),   si   fa
          riferimento al valore su base consolidata del  fatturato  e
          dei costi  del  personale  del  gruppo,  qualora  l'impresa
          beneficiaria sia parte di un gruppo. L'impresa  richiedente
          e'  tenuta  a  comunicare  alla  banca  finanziatrice  tale
          valore. Le percentuali indicate al comma 2, lettera  d)  si
          applicano  sull'importo  residuo   dovuto,   in   caso   di
          ammortamento progressivo del finanziamento. 
                5. Sulle obbligazioni di SACE S.p.A. derivanti  dalle
          garanzie disciplinate dai commi 1 e 1-bis e'  accordata  di
          diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta  e  senza
          regresso, la cui  operativita'  sara'  registrata  da  SACE
          S.p.A. con gestione separata. La garanzia  dello  Stato  e'
          esplicita, incondizionata, irrevocabile  e  si  estende  al
          rimborso del capitale, al pagamento degli  interessi  e  ad
          ogni altro onere accessorio,  al  netto  delle  commissioni
          ricevute per le medesime garanzie. SACE S.p.A. svolge anche
          per conto del Ministero dell'economia e  delle  finanze  le
          attivita'  relative  all'escussione  della  garanzia  e  al
          recupero dei  crediti,  che  puo'  altresi'  delegare  alle
          banche,   alle   istituzioni   finanziarie   nazionali    e
          internazionali   e   agli    altri    soggetti    abilitati
          all'esercizio del credito in Italia. SACE S.p.A. opera  con
          la dovuta diligenza professionale. Con decreto del Ministro
          dell'economia e delle finanze possono  essere  impartiti  a
          SACE S.p.A.  indirizzi  sulla  gestione  dell'attivita'  di
          rilascio  delle  garanzie  e  sulla   verifica,   al   fine
          dell'escussione della garanzia dello  Stato,  del  rispetto
          dei suddetti indirizzi e dei criteri e condizioni  previsti
          dal presente articolo. 
                6.  Per  il  rilascio  delle  garanzie  che   coprono
          finanziamenti in favore di imprese con  non  piu'  di  5000
          dipendenti in Italia e con valore del fatturato fino a  1,5
          miliardi di  euro,  sulla  base  dei  dati  risultanti  dal
          bilancio ovvero di dati certificati  con  riferimento  alla
          data di entrata in vigore del presente decreto se l'impresa
          non ha  approvato  il  bilancio,  si  applica  la  seguente
          procedura semplificata, come ulteriormente specificata  sul
          piano procedurale  e  documentale  da  SACE  S.p.A.,  fermo
          quanto previsto dal comma 9: 
                  a)  l'impresa  interessata  all'erogazione  di   un
          finanziamento  garantito  da  SACE  S.p.A.  presenta  a  un
          soggetto finanziatore, che puo'  operare  ed  eventualmente
          erogare anche in modo coordinato con altri finanziatori, la
          domanda di finanziamento garantito dallo Stato; 
                  b) in caso di  esito  positivo  della  delibera  di
          erogazione  del  finanziamento  da   parte   dei   suddetti
          soggetti,  questi  ultimi  trasmettono  la   richiesta   di
          emissione della garanzia a SACE S.p.A. la quale esamina  la
          richiesta stessa, verificando l'esito positivo del processo
          deliberativo del  soggetto  finanziatore  ed  emettendo  un
          codice  unico  identificativo  del  finanziamento  e  della
          garanzia; 
                  c) il soggetto finanziatore procede al rilascio del
          finanziamento assistito dalla garanzia concessa dalla  SACE
          S.p.A. 
                7. Qualora l'impresa beneficiaria abbia dipendenti  o
          fatturato superiori alle soglie indicate dal  comma  6,  il
          rilascio della garanzia e del corrispondente  codice  unico
          e' subordinato altresi' alla decisione assunta con  decreto
          del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  sentito  il
          Ministro dello  sviluppo  economico,  adottato  sulla  base
          dell'istruttoria  trasmessa  da  SACE  S.p.A.,  tenendo  in
          considerazione il ruolo che l'impresa che  beneficia  della
          garanzia svolge rispetto alle seguenti aree  e  profili  in
          Italia: 
                  a) contributo allo sviluppo tecnologico; 
                  b)  appartenenza  alla   rete   logistica   e   dei
          rifornimenti; 
                  c)   incidenza   su   infrastrutture   critiche   e
          strategiche; 
                  d) impatto sui livelli occupazionali e mercato  del
          lavoro; 
                  e)  peso  specifico  nell'ambito  di  una   filiera
          produttiva strategica. 
                8. Con il decreto di cui al comma  7  possono  essere
          elevate le percentuali di cui al comma 2, lettera d),  fino
          al limite di percentuale immediatamente superiore a  quello
          ivi previsto, subordinatamente  al  rispetto  di  specifici
          impegni  e  condizioni  in  capo  all'impresa  beneficiaria
          indicati nella decisione,  in  relazione  alle  aree  e  ai
          profili di cui al comma 7. 
                9. I soggetti finanziatori forniscono  un  rendiconto
          periodico a SACE S.p.A., con i contenuti, la cadenza  e  le
          modalita' da quest'ultima indicati, al fine di  riscontrare
          il rispetto da parte dei soggetti finanziati e degli stessi
          soggetti finanziatori  degli  impegni  e  delle  condizioni
          previsti ai sensi del presente  articolo.  SACE  S.p.A.  ne
          riferisce periodicamente al Ministero dell'economia e delle
          finanze. 
                10. Con decreto del Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, possono essere  disciplinate  ulteriori  modalita'
          attuative e operative, ed eventuali  elementi  e  requisiti
          integrativi, per l'esecuzione delle operazioni  di  cui  ai
          commi da 1 a 9. 
                11. In caso di modifiche  della  Comunicazione  della
          Commissione europea del 19 marzo 2020  recante  un  "Quadro
          temporaneo per le misure  di  aiuto  di  Stato  a  sostegno
          dell'economia   nell'attuale   emergenza   del   COVID-19",
          condizioni e requisiti indicati ai commi da 2 a  8  possono
          essere conseguentemente adeguati con decreto  del  Ministro
          dell'economia e delle Finanze, di concerto con il  Ministro
          dello sviluppo economico. 
                12. L'efficacia dei commi da 1  a  9  e'  subordinata
          all'approvazione  della  Commissione   Europea   ai   sensi
          dell'articolo   108   del   Trattato   sul    funzionamento
          dell'Unione Europea. 
                13. Fermo restando il limite complessivo  massimo  di
          cui al comma 1, con decreto del  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze puo' essere  concessa,  in  conformita'  alla
          normativa dell'Unione europea, la garanzia dello  Stato  su
          esposizioni assunte o  da  assumere  da  Cassa  depositi  e
          prestiti S.p.A.  (CDP  S.p.A.)  entro  il  30  giugno  2022
          derivanti da garanzie, anche nella  forma  di  garanzie  di
          prima perdita, su portafogli di finanziamenti concessi,  in
          qualsiasi forma, da banche e da  altri  soggetti  abilitati
          all'esercizio del credito in Italia alle imprese  con  sede
          in Italia che hanno sofferto una riduzione del fatturato  a
          causa dell'emergenza epidemiologica  da  "COVID-19"  e  che
          prevedano modalita' tali da assicurare  la  concessione  da
          parte dei soggetti finanziatori di nuovi  finanziamenti  in
          funzione dell'ammontare del capitale regolamentare liberato
          per effetto delle garanzie stesse. La garanzia e'  a  prima
          richiesta,  incondizionata,  esplicita,   irrevocabile,   e
          conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza
          prudenziale ai fini della migliore mitigazione del rischio. 
                14.  E'  istituito  nello  stato  di  previsione  del
          Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  un  fondo   a
          copertura delle garanzie concesse ai sensi dei  commi  5  e
          13, nonche' di quelle concesse ai  sensi  dell'articolo  6,
          comma 14-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n.  269,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24  novembre
          2003, n. 326, con una dotazione iniziale di  1.000  milioni
          di euro per l'anno 2020. Al relativo onere,  pari  a  1.000
          milioni di euro  per  l'anno  2020,  si  provvede  mediante
          versamento all'entrata del bilancio  dello  Stato,  per  un
          corrispondente importo,  delle  risorse  disponibili  sulla
          contabilita' speciale di cui all'articolo 37, comma 6,  del
          decreto-legge  24  aprile  2014,  n.  66,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n.  89.  Per  la
          gestione del fondo e' autorizzata  l'apertura  di  apposito
          conto corrente di tesoreria centrale  intestato  alla  SACE
          S.p.A., su cui sono versate  le  commissioni  incassate  ai
          sensi del comma 2,  lettera  e),  al  netto  dei  costi  di
          gestione sostenuti  dalla  SACE  S.p.A.  per  le  attivita'
          svolte ai sensi del  presente  articolo,  risultanti  dalla
          contabilita' della medesima SACE S.p.A., salvo conguaglio a
          seguito dell'approvazione del bilancio. 
                14-bis.  Al  fine   di   assicurare   la   necessaria
          liquidita' alle  imprese  indicate  al  comma  1,  la  SACE
          S.p.A., fino  al  30  giugno  2022,  concede  garanzie,  in
          conformita' alla normativa dell'Unione europea  in  materia
          di aiuti di Stato  e  nel  rispetto  dei  criteri  e  delle
          condizioni previsti nel presente  articolo,  in  favore  di
          banche, istituzioni finanziarie nazionali e  internazionali
          e altri  soggetti  che  sottoscrivono  in  Italia  prestiti
          obbligazionari  o  altri  titoli  di  debito  emessi  dalle
          suddette imprese a cui  sia  attribuita  da  parte  di  una
          primaria agenzia di rating una classe almeno pari a  BB-  o
          equivalente. Gli impegni assunti dalla SACE S.p.A. ai sensi
          del presente comma, unitamente a quelli  assunti  ai  sensi
          del comma 1,  non  devono  superare  l'importo  complessivo
          massimo di 200 miliardi di euro. 
                14-ter. Fermo  restando  quanto  previsto  dal  comma
          14-bis,  qualora  la  classe  di  rating   attribuita   sia
          inferiore a BBB-, i sottoscrittori originari  dei  prestiti
          obbligazionari o  dei  titoli  di  debito  si  obbligano  a
          mantenere una quota pari almeno al quindici per  cento  del
          valore dell'emissione per l'intera durata della stessa. 
                14-quater. Alle garanzie di cui  ai  commi  14-bis  e
          14-ter si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
          dei commi 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11 e 12.  Con  riferimento  al
          comma 2, lettera b), nel caso di emissioni  obbligazionarie
          organizzate da  soggetti  diversi  da  banche,  istituzioni
          finanziarie nazionali e  internazionali  o  altri  soggetti
          abilitati all'esercizio del  credito,  l'impresa  emittente
          fornisce alla SACE S.p.A. una certificazione attestante che
          alla data del 29 febbraio  2020  la  stessa  non  risultava
          presente tra le esposizioni deteriorate presso  il  sistema
          bancario,  come   definite   ai   sensi   della   normativa
          dell'Unione  europea.  Con  riferimento  al  comma   9,   i
          sottoscrittori dei prestiti obbligazionari o dei titoli  di
          debito nominano un rappresentante comune  che  fornisce  un
          rendiconto periodico alla SACE S.p.A., con i contenuti,  la
          cadenza e le modalita' da quest'ultima indicati, al fine di
          riscontrare il rispetto, da parte dell'impresa emittente  e
          dei  sottoscrittori,  degli  impegni  e  delle   condizioni
          previsti. 
                14-quinquies. Alle  obbligazioni  della  SACE  S.p.A.
          derivanti dalle garanzie disciplinate dai  commi  14-bis  e
          14-ter e' accordata di diritto la garanzia  dello  Stato  a
          prima richiesta e senza regresso, la cui operativita' sara'
          registrata dalla SACE  S.p.A.  con  gestione  separata.  La
          garanzia  dello   Stato   e'   esplicita,   incondizionata,
          irrevocabile e si estende  al  rimborso  del  capitale,  al
          pagamento degli interessi e ad ogni altro onere accessorio,
          al  netto  delle  commissioni  ricevute  per  le   medesime
          garanzie. La  SACE  S.p.A.  svolge,  anche  per  conto  del
          Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  le  attivita'
          relative all'escussione della garanzia e  al  recupero  dei
          crediti, che  puo'  altresi'  delegare  alle  banche,  alle
          istituzioni finanziarie nazionali e internazionali  e  agli
          altri  soggetti  abilitati  all'esercizio  del  credito  in
          Italia. La  SACE  S.p.A.  opera  con  la  dovuta  diligenza
          professionale. Con decreto  del  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze possono essere  impartiti  alla  SACE  S.p.A.
          indirizzi sulla gestione dell'attivita' di  rilascio  delle
          garanzie e sulla verifica, al  fine  dell'escussione  della
          garanzia dello Stato, del rispetto dei  suddetti  indirizzi
          nonche'  dei  criteri  e  delle  condizioni  previsti   dal
          presente articolo. 
                14-sexies. Il rilascio delle garanzie di cui ai commi
          14-bis e 14-ter da parte della SACE S.p.A., con l'emissione
          del corrispondente codice unico identificativo  di  cui  al
          comma 6, lettera b),  nel  caso  di  emissione  di  importo
          eguale o superiore a euro 100 milioni ovvero  nel  caso  in
          cui sia richiesto, ai sensi del comma 8, l'incremento della
          percentuale di copertura di cui al comma 2, lettera d),  e'
          subordinato alla decisione assunta con decreto del Ministro
          dell'economia e delle finanze, sentito  il  Ministro  dello
          sviluppo economico, adottato  sulla  base  dell'istruttoria
          trasmessa   dalla   SACE   S.p.A.,   tenendo    anche    in
          considerazione il  ruolo  che  l'impresa  emittente  svolge
          rispetto alle seguenti aree e profili in Italia: 
                  a) contributo allo sviluppo tecnologico; 
                  b)  appartenenza  alla   rete   logistica   e   dei
          rifornimenti; 
                  c)   incidenza   su   infrastrutture   critiche   e
          strategiche; 
                  d) impatto sui livelli occupazionali e sul  mercato
          del lavoro; 
                  e) rilevanza specifica nell'ambito di  una  filiera
          produttiva strategica." 
                14-septies. Fino al 30 giugno 2022 le garanzie di cui
          al presente articolo e all'articolo 1-bis.1 sono  concesse,
          alle  medesime  condizioni  ivi  previste,  a  sostegno  di
          comprovate esigenze di liquidita' delle imprese conseguenti
          ai  maggiori  costi  derivanti  dagli  aumenti  dei  prezzi
          dell'energia.» 
                «Art.  1-bis  (Dichiarazione   sostitutiva   per   le
          richieste  di  nuovi).  -  1.   Le   richieste   di   nuovi
          finanziamenti effettuati ai sensi  dell'articolo  1  devono
          essere integrate da una dichiarazione sostitutiva dell'atto
          di notorieta', ai sensi dell'articolo 47  del  testo  unico
          delle disposizioni legislative e regolamentari  in  materia
          di documentazione amministrativa, di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445,  con
          la  quale  il   titolare   o   il   legale   rappresentante
          dell'impresa richiedente, sotto la propria responsabilita',
          dichiara: 
                  a) che l'attivita' d'impresa e'  stata  limitata  o
          interrotta  dall'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19  o
          dagli effetti  derivanti  dalle  misure  di  prevenzione  e
          contenimento connesse alla medesima emergenza e  che  prima
          di tale emergenza sussisteva una situazione di  continuita'
          aziendale; 
                  b)  che  i  dati  aziendali  forniti  su  richiesta
          dell'intermediario finanziario sono veritieri e completi; 
                  c) che, ai sensi dell'articolo 1, comma 2,  lettera
          n), il finanziamento coperto dalla  garanzia  e'  richiesto
          per sostenere costi del personale, investimenti o  capitale
          circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attivita'
          imprenditoriali che sono localizzati in Italia; 
                  d)   che   e'   consapevole   che,   ad   eccezione
          dell'eventuale quota destinata al rimborso di finanziamenti
          erogati  dai  medesimi  soggetti  finanziatori   ai   sensi
          dell'articolo  1,  comma   1,   i   finanziamenti   saranno
          accreditati esclusivamente sul conto  corrente  dedicato  i
          cui dati sono contestualmente indicati; 
                  e) che  il  titolare  o  il  legale  rappresentante
          istante nonche' i soggetti indicati all'articolo 85,  commi
          1 e 2, del codice delle leggi antimafia e delle  misure  di
          prevenzione, di cui  al  decreto  legislativo  6  settembre
          2011, n. 159, non  si  trovano  nelle  condizioni  ostative
          previste dall'articolo 67 del medesimo  codice  di  cui  al
          decreto legislativo n. 159 del 2011; 
                  f) che nei confronti  del  titolare  o  del  legale
          rappresentante  non  e'  intervenuta  condanna  definitiva,
          negli ultimi cinque anni, per reati commessi in  violazione
          delle norme per la  repressione  dell'evasione  fiscale  in
          materia di imposte sui redditi e sul  valore  aggiunto  nei
          casi in cui sia stata applicata la pena accessoria  di  cui
          all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 10  marzo
          2000, n. 74 
                2. Non appena ricevuta l'autodichiarazione di cui  al
          comma 1, il soggetto al quale e' chiesto  il  finanziamento
          la trasmette tempestivamente alla SACE S.p.A. 
                3. L'operativita' sul conto corrente dedicato di  cui
          al comma 1, lettera d),  e'  condizionata  all'indicazione,
          nella richiesta di utilizzo del finanziamento, del relativo
          codice  unico  identificativo  del  finanziamento  e  della
          garanzia  e  della  locuzione:  "Sostegno  ai   sensi   del
          decreto-legge n. 23 del 2020". 
                4. Per la prevenzione dei tentativi di  infiltrazioni
          criminali, con  protocollo  d'intesa  sottoscritto  tra  il
          Ministero dell'interno, il Ministero dell'economia e  delle
          finanze e la SACE S.p.A. sono disciplinati i  controlli  di
          cui al libro II del codice di cui al decreto legislativo  6
          settembre  2011,  n.  159,   anche   attraverso   procedure
          semplificate. Dall'attuazione del presente comma non devono
          derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
                5.  Fermi  restando  gli  obblighi  di   segnalazione
          previsti dalla normativa antiriciclaggio, per  la  verifica
          degli elementi attestati  dalla  dichiarazione  sostitutiva
          prevista dal presente articolo il  soggetto  che  eroga  il
          finanziamento  non  e'  tenuto  a   svolgere   accertamenti
          ulteriori  rispetto  alla  verifica   formale   di   quanto
          dichiarato. Le disposizioni del presente comma si applicano
          anche  alle   dichiarazioni   sostitutive   allegate   alle
          richieste di finanziamento  e  di  garanzia  effettuate  ai
          sensi dell'articolo 13. 
                6.  Le  disposizioni   del   presente   articolo   si
          applicano, in quanto compatibili,  anche  ai  soggetti  che
          svolgono,   anche   in   forma   associata,    un'attivita'
          professionale autonoma.». 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  35  del  decreto-
          legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con  modificazioni,
          dalla legge 17 luglio 2020, n.77 recante misure urgenti  in
          materia di  salute,  sostegno  al  lavoro  e  all'economia,
          nonche'  di  politiche   sociali   connesse   all'emergenza
          epidemiologica da COVID-19: 
                «Art. 35 (Garanzia SACE in favore delle assicurazioni
          sui crediti commerciali). - 1. Al  fine  di  preservare  la
          continuita' degli  scambi  commerciali  tra  aziende  e  di
          garantire  che  i  servizi  di  assicurazione  del  credito
          commerciale continuino ad essere disponibili per le imprese
          colpite dagli  effetti  economici  dell'epidemia  Covid-19,
          SACE  S.p.A.   concede   in   favore   delle   imprese   di
          assicurazione  dei  crediti  commerciali  a  breve  termine
          autorizzate all'esercizio  del  ramo  credito  che  abbiano
          aderito mediante  apposita  convenzione  approvata  con  il
          decreto di cui al comma 3, una  garanzia  pari  al  90  per
          cento degli indennizzi generati dalle esposizioni  relative
          a crediti commerciali maturati dalla  data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto e fino al  30  giugno  2021  ed
          entro il  limite  massimo  di  2000  milioni  di  euro;  la
          garanzia e' prestata in conformita' alla normativa  europea
          in tema di aiuti di Stato e  nel  rispetto  dei  criteri  e
          delle condizioni previste dai commi seguenti. 
                2. Sulle obbligazioni di SACE S.p.A. derivanti  dalle
          garanzie disciplinate dal comma 1, e' accordata di  diritto
          la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso,
          la cui operativita' sara' registrata  da  SACE  S.p.A.  con
          gestione separata. La garanzia dello  Stato  e'  esplicita,
          incondizionata, irrevocabile. SACE S.p.A. svolge anche  per
          conto  del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  le
          attivita'  relative  all'escussione  della  garanzia  e  al
          recupero dei  crediti,  che  puo'  altresi'  delegare  alle
          imprese di assicurazione  del  ramo  credito.  SACE  S.p.A.
          opera con la dovuta diligenza  professionale.  Con  decreto
          del Ministro dell'economia e delle finanze  possono  essere
          impartiti  a   SACE   S.p.A.   indirizzi   sulla   gestione
          dell'attivita' di rilascio delle garanzie e sulla verifica,
          al fine dell'escussione della  garanzia  dello  Stato,  del
          rispetto dei suddetti indirizzi e dei criteri e  condizioni
          previsti dal presente articolo. 
                3. Con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, da emanare entro  trenta  giorni  dall'entrata  in
          vigore  del  presente  decreto,  sono  stabilite  ulteriori
          modalita' attuative e operative, ed  eventuali  elementi  e
          requisiti integrativi, per l'esecuzione delle operazioni di
          cui al presente articolo. 
                3-bis.  Le  previsioni  contenute  nei  decreti   del
          Ministro dell'economia e delle finanze di cui ai commi 2  e
          3 che dispongano effetti o scadenze relativi alla data  del
          31 dicembre 2020 si intendono riferite  alla  data  del  30
          giugno 2021. 
                4.  L'efficacia   della   garanzia   e'   subordinata
          all'approvazione  della  Commissione   Europea   ai   sensi
          dell'articolo   108   del   Trattato   sul    Funzionamento
          dell'Unione Europea. 
                5. Per le finalita' di cui al  presente  articolo  e'
          istituita nell'ambito del  Fondo  di  cui  all'articolo  1,
          comma 14, del  decreto-legge  8  aprile  2020,  n.  23  una
          sezione  speciale,  con  autonoma  evidenza   contabile   a
          copertura  delle  garanzie   relative   alle   imprese   di
          assicurazione del ramo credito con una dotazione  stabilita
          ai sensi dell'articolo 31, comma 1,  alimentata,  altresi',
          con le  risorse  finanziarie  versate  dalle  compagnie  di
          assicurazione a titolo di remunerazione della  garanzia  al
          netto dei costi di gestione sostenuti da SACE S.p.A. per le
          attivita'  svolte  ai  sensi  del   presente   articolo   e
          risultanti  dalla  contabilita'  di  SACE   S.p.A.,   salvo
          conguaglio all'esito dell'approvazione del bilancio.». 
                
              - Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 100, della
          legge  23  dicembre  1996,  n.  662,  recante   Misure   di
          razionalizzazione della finanza pubblica: 
                «Art. 2. - 1. - 99. Omissis 
                100. Nell'ambito delle risorse di cui  al  comma  99,
          escluse  quelle  derivanti  dalla  riprogrammazione   delle
          risorse di cui ai commi 96 e 97, il CIPE puo' destinare: 
                  a) una somma fino ad un massimo di 400 miliardi  di
          lire  per  il  finanziamento  di  un  fondo   di   garanzia
          costituito presso il Mediocredito Centrale Spa  allo  scopo
          di  assicurare  una  parziale  assicurazione   ai   crediti
          concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e
          medie imprese. Il Fondo opera entro il  limite  massimo  di
          impegni assumibile,  fissato  annualmente  dalla  legge  di
          bilancio, sulla base: 1) di un piano annuale di  attivita',
          che definisce previsionalmente la tipologia  e  l'ammontare
          preventivato degli importi  oggetto  dei  finanziamenti  da
          garantire, suddiviso per aree geografiche, macro-settori  e
          dimensione delle imprese beneficiarie, e le relative  stime
          di perdita attesa; 2) del sistema dei limiti di rischio che
          definisce, in linea con le migliori  pratiche  del  settore
          bancario e assicurativo,  la  propensione  al  rischio  del
          portafoglio delle garanzie del Fondo,  tenuto  conto  dello
          stock in essere e delle operativita'  considerate  ai  fini
          della redazione del piano annuale di attivita', la  misura,
          in termini percentuali ed  assoluti,  degli  accantonamenti
          prudenziali a copertura dei  rischi  nonche'  l'indicazione
          delle politiche di governo dei rischi  e  dei  processi  di
          riferimento  necessari  per  definirli   e   attuarli.   Il
          Consiglio di gestione del Fondo delibera il  piano  annuale
          di attivita' e il sistema dei limiti di  rischio  che  sono
          approvati, entro  il  30  settembre  di  ciascun  anno,  su
          proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
          con il Ministro dell'economia e delle finanze, con delibera
          del  Comitato  interministeriale  per   la   programmazione
          economica  e  lo   sviluppo   sostenibile   (CIPESS).   Per
          l'esercizio finanziario 2022, nelle more dell'adozione  del
          primo piano annuale di attivita' e del  primo  sistema  dei
          limiti di rischio di cui alla presente lettera,  il  limite
          massimo di impegni assumibile e'  fissato  dalla  legge  di
          bilancio in assenza della  delibera  del  CIPESS.  Ai  fini
          dell'efficiente programmazione e allocazione delle  risorse
          da stanziare a copertura  del  fabbisogno  finanziario  del
          Fondo  nonche'  dell'efficace   e   costante   monitoraggio
          dell'entita'  dei  rischi  di  escussione  delle   garanzie
          pubbliche, anche  in  relazione  alla  stima  del  relativo
          impatto sui saldi di bilancio,  funzionale  alla  redazione
          dei  documenti  di  finanza  pubblica  e  alle  rilevazioni
          statistiche ad essi correlate, il Consiglio di gestione del
          Fondo trasmette al Ministero dell'economia e delle  finanze
          e  al  Ministero  dello   sviluppo   economico,   su   base
          semestrale, una relazione volta a  fornire  una  panoramica
          dei volumi e della composizione  del  portafoglio  e  delle
          relative stime di rischio e, su base almeno  trimestrale  e
          in ogni caso su richiesta, un prospetto di sintesi  recante
          l'indicazione  del   numero   di   operazioni   effettuate,
          dell'entita' del finanziamento residuo e del  garantito  in
          essere, della stima di perdita attesa e  della  percentuale
          media di accantonamento a presidio del rischio relativi  al
          trimestre di riferimento, unitamente  alla  rendicontazione
          sintetica degli indennizzi e dei  recuperi  effettuati  nel
          trimestre precedente; 
                  b) una somma fino ad un massimo di 100 miliardi  di
          lire per l'integrazione  del  Fondo  centrale  di  garanzia
          istituito presso l'Artigiancassa Spa dalla legge 14 ottobre
          1964, n. 1068. Nell'ambito delle risorse che si  renderanno
          disponibili per interventi nelle aree depresse,  sui  fondi
          della manovra finanziaria per  il  triennio  1997-1999,  il
          CIPE destina una somma fino  ad  un  massimo  di  lire  600
          miliardi nel triennio 1997-1999 per il finanziamento  degli
          interventi di cui all'articolo 1 della legge del 23 gennaio
          1992, n. 32, e di lire 300 miliardi nel triennio  1997-1999
          per il finanziamento degli interventi di  cui  all'articolo
          17, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67.».