Art. 9 
 
Cedibilita'  dei  crediti  di  imposta  riconosciuti   alle   imprese
  energivore e alle imprese a forte consumo di gas naturale 
 
  1. I crediti d'imposta di cui all'articolo 15 del decreto-legge  27
gennaio 2022, n. 4, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28
marzo 2022, n. 25, e agli articoli 4 e 5 del decreto-legge  1°  marzo
2022, n. 17, riconosciuti in favore delle imprese energivore e  delle
imprese a forte consumo di gas naturale, sono utilizzabili  entro  la
data del 31 dicembre 2022 e sono cedibili,  solo  per  intero,  dalle
medesime imprese ad altri soggetti, compresi gli istituti di  credito
e gli altri intermediari finanziari,  senza  facolta'  di  successiva
cessione, fatta salva la possibilita' di due ulteriori cessioni  solo
se effettuate a favore di banche e intermediari  finanziari  iscritti
all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico  delle  leggi  in
materia bancaria e creditizia,  di  cui  al  decreto  legislativo  1°
settembre 1993, n. 385, societa' appartenenti a  un  gruppo  bancario
iscritto all'albo di cui all'articolo 64  del  predetto  testo  unico
delle leggi in  materia  bancaria  e  creditizia  ovvero  imprese  di
assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai  sensi  del  codice
delle  assicurazioni  private,  di  cui  al  decreto  legislativo   7
settembre  2005,  n.  209,  ferma   restando   l'applicazione   delle
disposizioni di cui all'articolo 122-bis, comma 4, del  decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge  17
luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente  tra  i  predetti
soggetti, anche  successiva  alla  prima.  I  contratti  di  cessione
conclusi in violazione del primo  periodo  sono  nulli.  In  caso  di
cessione dei crediti d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il
visto di  conformita'  dei  dati  relativi  alla  documentazione  che
attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto  ai  crediti
d'imposta.  Il  visto  di  conformita'   e'   rilasciato   ai   sensi
dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.  241,  dai
soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma  3  dell'articolo  3
del  regolamento  recante  modalita'  per  la   presentazione   delle
dichiarazioni  relative  alle  imposte   sui   redditi,   all'imposta
regionale  sulle  attivita'  produttive  e  all'imposta  sul   valore
aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio
1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale  dei  centri
costituiti dai soggetti di cui all'articolo  32  del  citato  decreto
legislativo n. 241 del 1997. Il credito d'imposta  e'  usufruito  dal
cessionario con le  stesse  modalita'  con  le  quali  sarebbe  stato
utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del
31 dicembre 2022. 
  2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle  entrate,  da
adottare entro trenta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalita'
attuative delle disposizioni di cui al  presente  articolo,  comprese
quelle relative alla  cessione  e  alla  tracciabilita'  del  credito
d'imposta, da effettuarsi in via telematica,  anche  avvalendosi  dei
soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998,  n.  322.  Si
applicano le disposizioni di cui all'articolo  122-bis,  nonche',  in
quanto compatibili, quelle di cui all'articolo 121, commi da 4  a  6,
del  decreto-legge  19  maggio   2020,   n.   34,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   15   del
          decreto-legge  27  gennaio  2022,   n.4   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 28 marzo  2022,  n.  25  recante
          misure urgenti in materia di sostegno alle imprese  e  agli
          operatori  economici,   di   lavoro,   salute   e   servizi
          territoriali, connesse all'emergenza da  COVID-19,  nonche'
          per il contenimento degli effetti degli aumenti dei  prezzi
          nel settore elettrico: 
                «Art. 15 (Contributo straordinario,  sotto  forma  di
          credito d'imposta, a favore delle imprese energivore). - 1.
          Alle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al
          decreto del Ministro dello sviluppo economico  21  dicembre
          2017, pubblicato per comunicato nella Gazzetta Ufficiale n.
          300 del 27  dicembre  2017,  i  cui  costi  per  kWh  della
          componente energia elettrica, calcolati  sulla  base  della
          media dell'ultimo trimestre 2021 ed al netto delle  imposte
          e degli  eventuali  sussidi,  hanno  subito  un  incremento
          superiore al 30 per  cento  rispetto  al  medesimo  periodo
          dell'anno 2019, anche tenuto conto di  eventuali  contratti
          di  fornitura  di   durata   stipulati   dall'impresa,   e'
          riconosciuto  un  contributo   straordinario   a   parziale
          compensazione dei maggiori oneri sostenuti, sotto forma  di
          credito di imposta,  pari  al  20  per  cento  delle  spese
          sostenute  per  la  componente  energetica  acquistata   ed
          effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022. 
                2.  Il  credito  d'imposta  di  cui  al  comma  1  e'
          utilizzabile  esclusivamente  in  compensazione  ai   sensi
          dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,  n.
          241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma
          53, della  legge  24  dicembre  2007,  n.  244,  e  di  cui
          all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000,  n.  388.  Il
          credito d'imposta non concorre alla formazione del  reddito
          d'impresa ne' della base imponibile dell'imposta  regionale
          sulle  attivita'  produttive  e  non  rileva  ai  fini  del
          rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del  testo
          unico delle imposte sui redditi approvato con  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917.  Il
          credito d'imposta e' cumulabile con altre agevolazioni  che
          abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che  tale
          cumulo, tenuto  conto  anche  della  non  concorrenza  alla
          formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta
          regionale  sulle  attivita'  produttive,   non   porti   al
          superamento del costo sostenuto. 
                3. Agli oneri derivanti  dall'utilizzo  della  misura
          agevolativa di cui al presente articolo,  valutati  in  540
          milioni di euro per l'anno 2022, si provvede: 
                  a)  quanto  a  405   milioni   di   euro   mediante
          corrispondente utilizzo di quota parte dei  proventi  delle
          aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 23
          del decreto legislativo 9  giugno  2020,  n.  47,  relativi
          all'anno 2022, con esclusione delle  risorse  destinate  al
          fondo ammortamento titoli di Stato, versata dal Gestore dei
          servizi energetici (GSE) ad apposito capitolo  dell'entrata
          del   bilancio   dello   Stato,   che    resta    acquisita
          definitivamente all'erario; 
                  b) quanto a 24,11 milioni di euro mediante utilizzo
          delle maggiori entrate derivanti dalla  soppressione  delle
          misure agevolative indicate all'articolo 18, comma 1; 
                  c)  quanto  a  110,89  milioni  di  euro  ai  sensi
          dell'articolo 32. 
                4.  Il  Ministero  dell'economia  e   delle   finanze
          effettua  il  monitoraggio  delle  fruizioni  del   credito
          d'imposta di cui al presente articolo, ai  fini  di  quanto
          previsto  dall'articolo  17,  comma  13,  della  legge   31
          dicembre 2009, n. 196.  Qualora,  a  seguito  del  predetto
          monitoraggio, l'utilizzo complessivo del credito di imposta
          di cui al comma 1 risulti inferiore alla spesa indicata  al
          comma 3, la differenza e' versata all'entrata del  bilancio
          dello Stato, per essere riassegnata ai pertinenti  capitoli
          dei ministeri interessati.». 
              - Il riferimento all'articolo 4 e 5  del  decreto-legge
          1°  marzo  2022,  n.17  recante  misure  urgenti   per   il
          contenimento dei costi dell'energia  elettrica  e  del  gas
          naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili  e  per
          il rilancio  delle  politiche  industriali,  e'  riportato,
          rispettivamente, nei riferimenti normativi agli articoli  5
          e 4. 
              - Il riferimento agli articoli 64  e  106  del  decreto
          legislativo 1° settembre 1993, n. 385  (testo  unico  delle
          leggi in materia bancaria e creditizia)  e'  riportato  nei
          riferimenti normativi all'articolo 3. 
              - Il riferimento al  decreto  legislativo  7  settembre
          2005,  n.209  (Codice  delle  assicurazioni   private)   e'
          riportato nei riferimenti normativi all'articolo 3. 
              - Il riferimento agli articoli 121 e 122-bis, comma  4,
          del decreto-legge 19 maggio  2020,  n.34,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  17  luglio  2020,  n.77,   e'
          riportato nei riferimenti normativi all'articolo 3. 
              - Il riferimento agli articoli  32  e  35  del  decreto
          legislativo  9  luglio  1997,  n.  241,  e'  riportato  nei
          riferimenti normativi all'articolo 3. 
              -  Il  riferimento  al  comma  3  dell'articolo  3  del
          regolamento recante modalita' per  la  presentazione  delle
          dichiara  zioni  relative   alle   imposte   sui   redditi,
          all'imposta  regionale   sulle   attivita'   produttive   e
          all'imposta sul valore aggiunto,  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della  Repubblica  22  luglio  1998,  n.322,  e'
          riportato nei riferimenti normativi all'articolo 3.