Art. 9
Cedibilita' dei crediti di imposta riconosciuti alle imprese
energivore e alle imprese a forte consumo di gas naturale
1. I crediti d'imposta di cui all'articolo 15 del decreto-legge 27
gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
marzo 2022, n. 25, e agli articoli 4 e 5 del decreto-legge 1° marzo
2022, n. 17, riconosciuti in favore delle imprese energivore e delle
imprese a forte consumo di gas naturale, sono utilizzabili entro la
data del 31 dicembre 2022 e sono cedibili, solo per intero, dalle
medesime imprese ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito
e gli altri intermediari finanziari, senza facolta' di successiva
cessione, fatta salva la possibilita' di due ulteriori cessioni solo
se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti
all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, societa' appartenenti a un gruppo bancario
iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico
delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di
assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice
delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione delle
disposizioni di cui all'articolo 122-bis, comma 4, del decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti
soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione
conclusi in violazione del primo periodo sono nulli. In caso di
cessione dei crediti d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il
visto di conformita' dei dati relativi alla documentazione che
attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto ai crediti
d'imposta. Il visto di conformita' e' rilasciato ai sensi
dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai
soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 3
del regolamento recante modalita' per la presentazione delle
dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta
regionale sulle attivita' produttive e all'imposta sul valore
aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio
1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri
costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto
legislativo n. 241 del 1997. Il credito d'imposta e' usufruito dal
cessionario con le stesse modalita' con le quali sarebbe stato
utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del
31 dicembre 2022.
2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da
adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalita'
attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, comprese
quelle relative alla cessione e alla tracciabilita' del credito
d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei
soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. Si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 122-bis, nonche', in
quanto compatibili, quelle di cui all'articolo 121, commi da 4 a 6,
del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 15 del
decreto-legge 27 gennaio 2022, n.4 convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25 recante
misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli
operatori economici, di lavoro, salute e servizi
territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonche'
per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi
nel settore elettrico:
«Art. 15 (Contributo straordinario, sotto forma di
credito d'imposta, a favore delle imprese energivore). - 1.
Alle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al
decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre
2017, pubblicato per comunicato nella Gazzetta Ufficiale n.
300 del 27 dicembre 2017, i cui costi per kWh della
componente energia elettrica, calcolati sulla base della
media dell'ultimo trimestre 2021 ed al netto delle imposte
e degli eventuali sussidi, hanno subito un incremento
superiore al 30 per cento rispetto al medesimo periodo
dell'anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti
di fornitura di durata stipulati dall'impresa, e'
riconosciuto un contributo straordinario a parziale
compensazione dei maggiori oneri sostenuti, sotto forma di
credito di imposta, pari al 20 per cento delle spese
sostenute per la componente energetica acquistata ed
effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 e'
utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma
53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui
all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il
credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito
d'impresa ne' della base imponibile dell'imposta regionale
sulle attivita' produttive e non rileva ai fini del
rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo
unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il
credito d'imposta e' cumulabile con altre agevolazioni che
abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale
cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla
formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive, non porti al
superamento del costo sostenuto.
3. Agli oneri derivanti dall'utilizzo della misura
agevolativa di cui al presente articolo, valutati in 540
milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:
a) quanto a 405 milioni di euro mediante
corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi delle
aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 23
del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, relativi
all'anno 2022, con esclusione delle risorse destinate al
fondo ammortamento titoli di Stato, versata dal Gestore dei
servizi energetici (GSE) ad apposito capitolo dell'entrata
del bilancio dello Stato, che resta acquisita
definitivamente all'erario;
b) quanto a 24,11 milioni di euro mediante utilizzo
delle maggiori entrate derivanti dalla soppressione delle
misure agevolative indicate all'articolo 18, comma 1;
c) quanto a 110,89 milioni di euro ai sensi
dell'articolo 32.
4. Il Ministero dell'economia e delle finanze
effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito
d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto
previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31
dicembre 2009, n. 196. Qualora, a seguito del predetto
monitoraggio, l'utilizzo complessivo del credito di imposta
di cui al comma 1 risulti inferiore alla spesa indicata al
comma 3, la differenza e' versata all'entrata del bilancio
dello Stato, per essere riassegnata ai pertinenti capitoli
dei ministeri interessati.».
- Il riferimento all'articolo 4 e 5 del decreto-legge
1° marzo 2022, n.17 recante misure urgenti per il
contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas
naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per
il rilancio delle politiche industriali, e' riportato,
rispettivamente, nei riferimenti normativi agli articoli 5
e 4.
- Il riferimento agli articoli 64 e 106 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia) e' riportato nei
riferimenti normativi all'articolo 3.
- Il riferimento al decreto legislativo 7 settembre
2005, n.209 (Codice delle assicurazioni private) e'
riportato nei riferimenti normativi all'articolo 3.
- Il riferimento agli articoli 121 e 122-bis, comma 4,
del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77, e'
riportato nei riferimenti normativi all'articolo 3.
- Il riferimento agli articoli 32 e 35 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e' riportato nei
riferimenti normativi all'articolo 3.
- Il riferimento al comma 3 dell'articolo 3 del
regolamento recante modalita' per la presentazione delle
dichiara zioni relative alle imposte sui redditi,
all'imposta regionale sulle attivita' produttive e
all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.322, e'
riportato nei riferimenti normativi all'articolo 3.