Art. 16 
 
                    Programmi e spese ammissibili 
 
  1. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui  al  presente  Capo  i
programmi di investimenti di cui alle  diverse  linee  di  intervento
previste dal presente decreto, nei limiti  di  quanto  stabilito  dai
commi 2 e 3, destinati alla sede legale o  a  un'unita'  locale  gia'
esistente o ad una  nuova  unita'  locale  dell'impresa,  localizzata
nelle  regioni  del  Mezzogiorno.  I  programmi  non  possono  essere
frazionati su piu' sedi dell'impresa. 
  2. In sede di prima applicazione, ai sensi dell'art. 1, comma  226,
della legge n.  160/2019,  possono  essere  finanziati  programmi  di
investimenti 4.0 nel  limite  complessivo  di  60  milioni  di  euro,
proporzionalmente ripartiti, rispetto agli  stanziamenti  di  cui  al
predetto comma 226, dal 2020 al 2025. 
  3. Per il finanziamento, unitamente agli  investimenti  4.0,  delle
linee di intervento relative a investimenti  in  beni  strumentali  e
investimenti green, fermi restando eventuali stanziamenti di  risorse
disposti ai sensi dell'art.  4,  possono  essere  utilizzate  risorse
rivenienti  da  fondi  strutturali   e   di   investimento   europei,
nell'ambito di programmi operativi nazionali o regionali, secondo  le
specifiche   definite,   in   accordo    con    le    amministrazioni
cofinanziatrici titolari di programmi operativi, con il provvedimento
del direttore generale per gli incentivi alle imprese  del  Ministero
di cui al successivo art. 18, comma 1. 
  4. In relazione alle caratteristiche dei programmi  e  delle  spese
ammissibili a valere sul presente Capo, si applicano gli articoli 9 e
10.