Art. 16 Programmi e spese ammissibili 1. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente Capo i programmi di investimenti di cui alle diverse linee di intervento previste dal presente decreto, nei limiti di quanto stabilito dai commi 2 e 3, destinati alla sede legale o a un'unita' locale gia' esistente o ad una nuova unita' locale dell'impresa, localizzata nelle regioni del Mezzogiorno. I programmi non possono essere frazionati su piu' sedi dell'impresa. 2. In sede di prima applicazione, ai sensi dell'art. 1, comma 226, della legge n. 160/2019, possono essere finanziati programmi di investimenti 4.0 nel limite complessivo di 60 milioni di euro, proporzionalmente ripartiti, rispetto agli stanziamenti di cui al predetto comma 226, dal 2020 al 2025. 3. Per il finanziamento, unitamente agli investimenti 4.0, delle linee di intervento relative a investimenti in beni strumentali e investimenti green, fermi restando eventuali stanziamenti di risorse disposti ai sensi dell'art. 4, possono essere utilizzate risorse rivenienti da fondi strutturali e di investimento europei, nell'ambito di programmi operativi nazionali o regionali, secondo le specifiche definite, in accordo con le amministrazioni cofinanziatrici titolari di programmi operativi, con il provvedimento del direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero di cui al successivo art. 18, comma 1. 4. In relazione alle caratteristiche dei programmi e delle spese ammissibili a valere sul presente Capo, si applicano gli articoli 9 e 10.