Art. 17 Agevolazioni concedibili 1. A fronte del finanziamento avente le caratteristiche di cui all'art. 8, la cui concessione da parte del soggetto finanziatore puo' essere assistita dalla garanzia del Fondo di garanzia, come previsto dall'art. 11, comma 2, le agevolazioni di cui al presente Capo sono concesse nella forma di un contributo in conto impianti pari all'ammontare complessivo degli interessi, calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di cinque anni e di importo equivalente al medesimo finanziamento di cui all'art. 8, a un tasso d'interesse annuo pari al 5,5%. 2. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, i soggetti interessati hanno diritto alle agevolazioni di cui al presente articolo esclusivamente nei limiti delle disponibilita' finanziarie. Il Ministero comunica, mediante avviso a firma del direttore generale per gli incentivi alle imprese pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, l'avvenuto esaurimento delle risorse. Nel caso in cui si rendano successivamente disponibili ulteriori risorse finanziarie per la concessione delle agevolazioni di cui al presente articolo, il Ministero provvede alla riapertura dei termini per la presentazione delle domande, dandone pubblicita' con le medesime modalita'. Le imprese di cui all'art. 15, nei casi di indisponibilita' di risorse per le agevolazioni di cui al presente Capo, risultante dal predetto avviso pubblicato dal Ministero ovvero dalla procedura di cui all'art. 18, comma 2, possono comunque beneficiare del contributo previsto dal Capo II, nei limiti delle disponibilita' delle risorse destinate alle relative linee di intervento e presentando domanda secondo le modalita' ivi previste, fermo restando che l'avvio dell'investimento deve essere successivo alla data di presentazione della stessa.