Art. 17 
 
                      Agevolazioni concedibili 
 
  1. A fronte del finanziamento  avente  le  caratteristiche  di  cui
all'art. 8, la cui concessione da  parte  del  soggetto  finanziatore
puo' essere assistita dalla garanzia  del  Fondo  di  garanzia,  come
previsto dall'art. 11, comma 2, le agevolazioni di  cui  al  presente
Capo sono concesse nella forma di un  contributo  in  conto  impianti
pari all'ammontare complessivo degli  interessi,  calcolati,  in  via
convenzionale, su un finanziamento della durata di cinque anni  e  di
importo equivalente al medesimo finanziamento di cui all'art. 8, a un
tasso d'interesse annuo pari al 5,5%. 
  2. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 31  marzo
1998, n. 123, i soggetti interessati hanno diritto alle  agevolazioni
di  cui  al  presente  articolo  esclusivamente  nei   limiti   delle
disponibilita' finanziarie. Il Ministero comunica, mediante avviso  a
firma  del  direttore  generale  per  gli  incentivi   alle   imprese
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica   italiana,
l'avvenuto esaurimento delle risorse. Nel  caso  in  cui  si  rendano
successivamente disponibili  ulteriori  risorse  finanziarie  per  la
concessione delle  agevolazioni  di  cui  al  presente  articolo,  il
Ministero provvede alla riapertura dei termini per  la  presentazione
delle domande, dandone pubblicita'  con  le  medesime  modalita'.  Le
imprese di cui all'art. 15, nei casi di indisponibilita'  di  risorse
per le agevolazioni di cui al presente Capo, risultante dal  predetto
avviso  pubblicato  dal  Ministero  ovvero  dalla  procedura  di  cui
all'art. 18, comma 2, possono  comunque  beneficiare  del  contributo
previsto dal Capo II, nei limiti delle disponibilita'  delle  risorse
destinate alle relative linee di  intervento  e  presentando  domanda
secondo  le  modalita'  ivi  previste,  fermo  restando  che  l'avvio
dell'investimento deve essere successivo alla data  di  presentazione
della stessa.