Art. 18 Modalita' di presentazione delle domande 1. I termini e le modalita' di presentazione delle domande di agevolazioni sono definiti con successivo provvedimento del direttore generale per gli incentivi alle imprese, pubblicato nel sito internet del Ministero www.mise.gov.it e della cui pubblicazione e' data altresi' notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Con il medesimo provvedimento sono, altresi', definiti gli ulteriori elementi utili a disciplinare l'attuazione dell'intervento. 2. L'impresa in possesso dei requisiti di cui all'art. 15 compila, in via esclusivamente telematica attraverso la procedura disponibile nella piattaforma Nuova Sabatini Sud, previo accreditamento sulla stessa, la domanda di agevolazione. Terminata la fase di compilazione dell'istanza, successivamente alle verifiche di cui al comma 3, la piattaforma Nuova Sabatini Sud consente all'impresa proponente la generazione del modulo di domanda, contenente le informazioni e i dati previsti nello schema fornito con il provvedimento di cui al comma 1, che deve essere inoltrato al Ministero tramite la medesima piattaforma. Le domande di agevolazione trasmesse con modalita' diverse da quelle sopra indicate non saranno prese in considerazione. 3. La piattaforma Nuova Sabatini Sud, previa verifica della regolarita' formale e della completezza della documentazione nonche' dei requisiti dell'impresa proponente anche sulla base delle dichiarazioni rese, rilascia un codice identificativo per ogni domanda di agevolazione correttamente trasmessa dall'impresa proponente, che ha un periodo di validita' temporale di sessanta giorni. 4. Entro il periodo di cui al comma 3, ai fini del perfezionamento della domanda di agevolazione, l'impresa proponente deve individuare un soggetto finanziatore che, previo accesso alla piattaforma Nuova Sabatini Sud, successivamente alla verifica della sussistenza dei requisiti di natura soggettiva relativi alla dimensione di impresa di cui all'art. 15, comma 1, lettera a), procede a confermare il finanziamento di cui all'art. 8, abbinandolo al codice identificativo della domanda comunicato dall'impresa al medesimo soggetto finanziatore. La conferma del finanziamento avviene previa positiva verifica della disponibilita' delle risorse finanziarie, con contestuale vincolo dell'importo dell'agevolazione associato all'istanza di agevolazione. Qualora la conferma del finanziamento non avvenga nel periodo di validita' temporale di sessanta giorni del codice identificativo della domanda o qualora le risorse disponibili non risultino sufficienti per coprire integralmente l'importo del contributo richiesto, l'istanza decade. 5. Entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di avvenuta conferma del finanziamento di cui al comma 4, il soggetto finanziatore adotta la delibera di finanziamento abbinata al codice identificativo della domanda ed entro dieci giorni da tale termine la trasmette, attraverso la procedura disponibile nella piattaforma Nuova Sabatini Sud, al Ministero. Ad avvenuta trasmissione della delibera di finanziamento, la domanda di accesso alle agevolazioni si intende perfezionata e viene presa in carico dal Ministero. 6. In sede di delibera del finanziamento di cui al comma 5, il soggetto finanziatore puo' ridurre l'importo del finanziamento e/o rideterminarne la durata e/o il profilo di rimborso indicati dall'impresa beneficiaria in sede di domanda, in ragione del merito creditizio dell'impresa beneficiaria stessa. In tal caso, le risorse svincolate sono rese nuovamente disponibili per la concessione delle agevolazioni di cui al presente Capo.