Art. 18 
 
              Modalita' di presentazione delle domande 
 
  1. I termini e le  modalita'  di  presentazione  delle  domande  di
agevolazioni sono definiti con successivo provvedimento del direttore
generale per gli incentivi alle imprese, pubblicato nel sito internet
del Ministero www.mise.gov.it  e  della  cui  pubblicazione  e'  data
altresi' notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana.
Con il medesimo provvedimento sono, altresi', definiti gli  ulteriori
elementi utili a disciplinare l'attuazione dell'intervento. 
  2. L'impresa in possesso dei requisiti di cui all'art. 15  compila,
in via esclusivamente telematica attraverso la procedura  disponibile
nella piattaforma Nuova Sabatini  Sud,  previo  accreditamento  sulla
stessa, la domanda di agevolazione. Terminata la fase di compilazione
dell'istanza, successivamente alle verifiche di cui al  comma  3,  la
piattaforma Nuova Sabatini Sud  consente  all'impresa  proponente  la
generazione del modulo di domanda, contenente  le  informazioni  e  i
dati previsti nello schema fornito con il  provvedimento  di  cui  al
comma 1, che deve essere inoltrato al Ministero tramite  la  medesima
piattaforma. Le  domande  di  agevolazione  trasmesse  con  modalita'
diverse da quelle sopra indicate non saranno prese in considerazione. 
  3.  La  piattaforma  Nuova  Sabatini  Sud,  previa  verifica  della
regolarita' formale e della completezza della documentazione  nonche'
dei  requisiti  dell'impresa  proponente  anche  sulla   base   delle
dichiarazioni  rese,  rilascia  un  codice  identificativo  per  ogni
domanda  di   agevolazione   correttamente   trasmessa   dall'impresa
proponente, che ha un periodo  di  validita'  temporale  di  sessanta
giorni. 
  4. Entro il periodo di cui al comma 3, ai fini del  perfezionamento
della domanda di agevolazione, l'impresa proponente deve  individuare
un soggetto finanziatore che, previo accesso alla  piattaforma  Nuova
Sabatini Sud, successivamente alla  verifica  della  sussistenza  dei
requisiti di natura soggettiva relativi alla dimensione di impresa di
cui all'art. 15,  comma  1,  lettera  a),  procede  a  confermare  il
finanziamento di cui all'art. 8, abbinandolo al codice identificativo
della  domanda   comunicato   dall'impresa   al   medesimo   soggetto
finanziatore. La conferma del finanziamento avviene  previa  positiva
verifica  della  disponibilita'  delle   risorse   finanziarie,   con
contestuale   vincolo   dell'importo   dell'agevolazione    associato
all'istanza di agevolazione. Qualora la  conferma  del  finanziamento
non avvenga nel periodo di validita' temporale di sessanta giorni del
codice identificativo della domanda o qualora le risorse  disponibili
non risultino sufficienti per  coprire  integralmente  l'importo  del
contributo richiesto, l'istanza decade. 
  5. Entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello  di  avvenuta
conferma  del  finanziamento  di  cui  al  comma   4,   il   soggetto
finanziatore adotta la delibera di finanziamento abbinata  al  codice
identificativo della domanda ed entro dieci giorni da tale termine la
trasmette, attraverso  la  procedura  disponibile  nella  piattaforma
Nuova Sabatini Sud, al  Ministero.  Ad  avvenuta  trasmissione  della
delibera di finanziamento, la domanda di accesso alle agevolazioni si
intende perfezionata e viene presa in carico dal Ministero. 
  6. In sede di delibera del finanziamento di  cui  al  comma  5,  il
soggetto finanziatore puo' ridurre l'importo  del  finanziamento  e/o
rideterminarne  la  durata  e/o  il  profilo  di  rimborso   indicati
dall'impresa beneficiaria in sede di domanda, in ragione  del  merito
creditizio dell'impresa beneficiaria stessa. In tal caso, le  risorse
svincolate sono rese nuovamente disponibili per la concessione  delle
agevolazioni di cui al presente Capo.