Art. 19 
 
                     Concessione del contributo 
 
  1. Entro trenta giorni dalla data di perfezionamento della  domanda
di agevolazione nell'ambiente della piattaforma Nuova  Sabatini  Sud,
ferma  restando  la  possibilita'  di   chiedere   integrazioni   e/o
chiarimenti, il  Ministero,  dopo  aver  verificato  la  vigenza,  la
regolarita'  contributiva  e   gli   altri   requisiti   dell'impresa
richiedente e aver provveduto agli  adempimenti  necessari  ai  sensi
della vigente normativa in materia di documentazione  antimafia,  nei
casi previsti, procede alla registrazione dell'aiuto sul RNA,  ovvero
per le iniziative riguardanti il settore agricolo primario  e  quello
della pesca e acquacoltura rispettivamente sui registri SIAN e  SIPA,
e alla conseguente adozione del provvedimento di concessione, recante
l'indicazione dell'ammontare degli investimenti ammissibili  e  delle
agevolazioni concedibili, nonche' gli obblighi e gli impegni a carico
dell'impresa beneficiaria anche eventualmente derivanti dall'utilizzo
di risorse dei  fondi  strutturali  e  di  investimento  europei.  Il
provvedimento di concessione e' trasmesso dal Ministero  al  soggetto
finanziatore e all'impresa beneficiaria. 
  2. Successivamente al perfezionamento della domanda di cui all'art.
18, comma 5, ed entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di
ricezione del provvedimento di concessione, pena la  decadenza  o  la
revoca dall'agevolazione richiesta o concessa, l'impresa stipula  con
il soggetto finanziatore  il  contratto  di  finanziamento,  relativo
esclusivamente al finanziamento gia' oggetto di delibera, fatta salva
la possibilita' di riduzione del  relativo  ammontare  ai  sensi  del
comma 4. A tal fine, il soggetto finanziatore che  intenda  concedere
il finanziamento  utilizzando  il  plafond  di  provvista  costituito
presso la gestione separata di CDP, puo' prefinanziare l'investimento
mediante il ricorso a una diversa provvista. 
  3. Per ciascun contratto di finanziamento, il soggetto finanziatore
ha facolta' di ricorrere all'utilizzo della provvista di scopo  messa
a disposizione da CDP ai  sensi  dell'art.  2  del  decreto-legge  n.
69/2013, ovvero ad altra fonte di provvista. In ogni caso, in ciascun
contratto di finanziamento e' specificata l'origine  della  provvista
con cui l'operazione e'  stata  realizzata  e  tale  informazione  e'
comunicata al Ministero. Le modalita' atte a garantire la trasparenza
nei confronti dell'impresa beneficiaria sulla tipologia di  provvista
utilizzata sono disciplinate all'interno della convenzione. 
  4. Qualora il contratto di finanziamento non sia stipulato entro il
termine di cui al comma 2  ovvero  sia  stipulato  per  un  ammontare
inferiore a quello indicato nella delibera di  cui  all'art.  18,  il
soggetto finanziatore e' tenuto a  darne  motivata  comunicazione  al
Ministero, secondo le modalita' definite dalla convenzione, entro  il
giorno 10 del mese successivo a quello previsto per  la  stipula  del
contratto di finanziamento, ai  fini  dell'assunzione  da  parte  del
medesimo  Ministero  dei  conseguenti  provvedimenti,   ivi   inclusa
l'eventuale dichiarazione  di  decadenza  o  revoca.  La  convenzione
stabilisce, altresi', le ulteriori modalita' di informativa da  parte
del  soggetto   finanziatore   in   merito   ai   casi   di   mancato
perfezionamento del contratto di finanziamento. 
  5. La concessione delle agevolazioni ai sensi del presente articolo
non determina alcun  diritto  all'erogazione  a  favore  dell'impresa
beneficiaria, restando l'erogazione subordinata anche al  buon  esito
delle successive verifiche di cui all'art. 20, comma 4.