Art. 20 
 
                      Erogazione del contributo 
 
  1. L'erogazione del contributo di cui all'art.  19  e'  subordinata
alla trasmissione da parte dell'impresa beneficiaria di una specifica
richiesta al Ministero, attraverso la piattaforma Nuova Sabatini Sud,
entro il termine massimo di centoventi giorni  dal  termine  previsto
per la conclusione dell'investimento di cui  all'art.  9,  comma  10,
successivamente  al  pagamento  a   saldo   da   parte   dell'impresa
beneficiaria dei beni oggetto dell'investimento. Il mancato  rispetto
di tali termine e condizioni determina la revoca dell'agevolazione. 
  2. La richiesta di erogazione del contributo di cui al comma 1 deve
essere formalizzata attraverso la trasmissione  di  un'apposita  DSAN
redatta secondo lo schema definito con il provvedimento del direttore
generale per gli incentivi alle imprese di cui all'art. 18, comma  1,
attestante l'articolazione ed  il  completamento  del  programma  nei
termini di cui all'art. 9, comma 10. 
  3. La DSAN di cui al comma 2 deve essere corredata da: 
    a) la documentazione indicata  nel  provvedimento  del  direttore
generale per gli incentivi alle imprese di cui all'art. 18, comma  1,
anche  in  relazione  alla  specifica  disciplina  delle   linee   di
intervento di cui al Capo II; 
    b)  i  titoli  di  spesa,  che  devono  riportare  il  CUP  e  il
riferimento  alla  norma  istitutiva   dell'intervento   secondo   le
previsioni di cui all'art. 14, comma 11, con le  eventuali  ulteriori
specificazioni riportate nel provvedimento del direttore generale per
gli incentivi alle imprese di cui all'art. 18, comma 1. 
  Il Ministero, ricevuta la richiesta di erogazione,  procede,  entro
novanta giorni, a  erogare  il  contributo  di  cui  all'art.  19  in
un'unica  soluzione  all'impresa  beneficiaria,  fermo  restando   il
rispetto dei limiti dell'effettiva  disponibilita'  di  cassa,  sulla
base delle dichiarazioni prodotte dall'impresa beneficiaria in merito
alla   realizzazione   dell'investimento,   previa   verifica   della
completezza della documentazione inviata  dall'impresa  e  acquisite,
anche attraverso il ricorso a sistemi di interoperabilita' con banche
dati  esterne,  le  eventuali  certificazioni  rilasciate  da   altri
soggetti  pubblici.  Le  eventuali  richieste  di  integrazioni   e/o
chiarimenti interrompono i termini per l'erogazione  del  contributo,
che inizieranno nuovamente a decorrere dalla  data  di  presentazione
della documentazione richiesta. 
  4.  Qualora  l'investimento  ammissibile  effettivamente  sostenuto
risulti  inferiore  al  finanziamento,  il   Ministero   provvede   a
rideterminare,  a  conclusione  dell'investimento,  le   agevolazioni
calcolate nel provvedimento di concessione del contributo.