Art. 20 Erogazione del contributo 1. L'erogazione del contributo di cui all'art. 19 e' subordinata alla trasmissione da parte dell'impresa beneficiaria di una specifica richiesta al Ministero, attraverso la piattaforma Nuova Sabatini Sud, entro il termine massimo di centoventi giorni dal termine previsto per la conclusione dell'investimento di cui all'art. 9, comma 10, successivamente al pagamento a saldo da parte dell'impresa beneficiaria dei beni oggetto dell'investimento. Il mancato rispetto di tali termine e condizioni determina la revoca dell'agevolazione. 2. La richiesta di erogazione del contributo di cui al comma 1 deve essere formalizzata attraverso la trasmissione di un'apposita DSAN redatta secondo lo schema definito con il provvedimento del direttore generale per gli incentivi alle imprese di cui all'art. 18, comma 1, attestante l'articolazione ed il completamento del programma nei termini di cui all'art. 9, comma 10. 3. La DSAN di cui al comma 2 deve essere corredata da: a) la documentazione indicata nel provvedimento del direttore generale per gli incentivi alle imprese di cui all'art. 18, comma 1, anche in relazione alla specifica disciplina delle linee di intervento di cui al Capo II; b) i titoli di spesa, che devono riportare il CUP e il riferimento alla norma istitutiva dell'intervento secondo le previsioni di cui all'art. 14, comma 11, con le eventuali ulteriori specificazioni riportate nel provvedimento del direttore generale per gli incentivi alle imprese di cui all'art. 18, comma 1. Il Ministero, ricevuta la richiesta di erogazione, procede, entro novanta giorni, a erogare il contributo di cui all'art. 19 in un'unica soluzione all'impresa beneficiaria, fermo restando il rispetto dei limiti dell'effettiva disponibilita' di cassa, sulla base delle dichiarazioni prodotte dall'impresa beneficiaria in merito alla realizzazione dell'investimento, previa verifica della completezza della documentazione inviata dall'impresa e acquisite, anche attraverso il ricorso a sistemi di interoperabilita' con banche dati esterne, le eventuali certificazioni rilasciate da altri soggetti pubblici. Le eventuali richieste di integrazioni e/o chiarimenti interrompono i termini per l'erogazione del contributo, che inizieranno nuovamente a decorrere dalla data di presentazione della documentazione richiesta. 4. Qualora l'investimento ammissibile effettivamente sostenuto risulti inferiore al finanziamento, il Ministero provvede a rideterminare, a conclusione dell'investimento, le agevolazioni calcolate nel provvedimento di concessione del contributo.