Art. 23 
 
Disposizioni in materia di produzione e consumo di idrogeno da  fonti
  rinnovabili, di concessioni di  derivazioni  per  uso  irriguo,  di
  accelerazione delle procedure di approvazione dei piani di bacino 
 
  1. Il consumo di energia elettrica da fonti rinnovabili in impianti
di elettrolisi per la produzione di  idrogeno  verde,  anche  qualora
l'impianto di produzione e  quello  di  elettrolisi  siano  collegati
attraverso una rete con obbligo  di  connessione  di  terzi,  non  e'
soggetto al pagamento  degli  oneri  generali  afferenti  al  sistema
elettrico di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16
marzo 1999, n. 79. 
  2. Entro sessanta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente  decreto,  con  decreto  del  Ministro   della   transizione
ecologica sono  individuati  i  casi  e  le  condizioni  tecniche  di
dettaglio al ricorrere dei quali  si  applica  il  comma  1.  Con  il
medesimo decreto sono stabilite altresi' le modalita'  con  le  quali
l'Autorita' di  regolazione  per  ((  energia,  reti  ))  e  ambiente
provvede a dare attuazione alle disposizioni di cui al comma 1, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  3. L'idrogeno prodotto ai sensi del  comma  1  non  rientra  tra  i
prodotti energetici di cui all'articolo 21 del testo unico di cui  al
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e non risulta sottoposto
ad accisa ai sensi del  medesimo  testo  unico  se  non  direttamente
utilizzato in motori termici come carburante. 
  4.  All'articolo  21,  quarto  comma,  del  ((  testo  unico  delle
disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, di cui al  ))
regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, in materia di concessioni di
derivazioni per uso irriguo, dopo le parole «prevedendo se necessario
specifiche modalita' di irrigazione» sono inserite  le  seguenti:  «e
privilegiando la digitalizzazione per migliorare il controllo  remoto
e l'individuazione dell'estrazione illegale di acqua». 
  5. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 57, comma 1, lettera a), numero 2), in materia di
approvazione  dei  piani  di  bacino,  dopo  le  parole  «sentita  la
Conferenza  Stato-regioni»  sono  aggiunte  le  seguenti:   «che   si
pronuncia entro trenta giorni dalla richiesta di  parere,  decorsi  i
quali si procede anche in mancanza del parere»; 
    b) all'articolo 250, comma 1-bis, in materia di bonifica da parte
dell'amministrazione, dopo le  parole  «ripristino  ambientale»  sono
inserite le seguenti: «e di tutela del territorio e delle  acque,  le
Autorita' di bacino distrettuali». 
  (( 5-bis. All'articolo 38, comma 1, alinea, del decreto legislativo
8 novembre 2021, n. 199, dopo le  parole:  «produzione  di  idrogeno»
sono inserite le seguenti:  «e  delle  infrastrutture  connesse,  ivi
compresi  compressori  e  depositi  e  eventuali  infrastrutture   di
connessione a reti di distribuzione e trasporto,». 
  5-ter. All'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n.  28,
dopo il comma 9-bis e' inserito il seguente: 
  «9-ter. Nel caso di intervento che coinvolga piu' Comuni, l'istanza
di procedura abilitativa semplificata e' presentata a tutti i  Comuni
interessati  dall'impianto   e   dalle   relative   opere   connesse.
L'amministrazione  competente  ai  sensi  del   presente   comma   e'
individuata nel Comune sul cui territorio insiste la maggior porzione
dell'impianto da realizzare, che acquisisce le eventuali osservazioni
degli altri Comuni interessati dall'impianto e dalle  relative  opere
connesse». ))