(( Art. 24-bis 
 
         Contributo a favore di impianti sportivi e piscine 
 
  1. Le associazioni e  le  societa'  sportive  dilettantistiche,  le
Federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione  sportiva,  le
discipline sportive associate e gli enti pubblici  che  gestiscono  o
sono proprietari di piscine o infrastrutture sportive  nelle  regioni
Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia,  Sardegna  e
Sicilia e che rispondano ai requisiti  di  cui  all'articolo  55  del
regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17  giugno  2014,
possono accedere, per l'anno 2023, a contributi in conto capitale per
progetti di investimento nel limite massimo  di  1  milione  di  euro
finalizzati all'installazione di impianti di produzione energetica da
fonti rinnovabili e di abbinati sistemi di  accumulo.  L'agevolazione
e' concessa nel rispetto dei limiti e  delle  condizioni  di  cui  al
regolamento (UE) n. 651/2014 e, in particolare, all'articolo  55  del
medesimo regolamento,  e  l'importo  massimo  dell'aiuto  e'  fissato
nell'80 per cento dei costi ammissibili. La titolarita' della  misura
e' in capo all'Agenzia per la coesione territoriale  e,  con  decreto
del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, di  concerto  con
il Ministro della transizione ecologica, il Ministro dell'economia  e
delle finanze e l'Autorita' politica delegata in materia di sport, da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore  della
legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e
le modalita' di attuazione delle  disposizioni  di  cui  al  presente
articolo,   con   particolare   riguardo   ai    costi    ammissibili
all'agevolazione, alla documentazione richiesta,  alle  procedure  di
concessione, nonche' alle condizioni di  revoca  e  all'effettuazione
dei controlli. La concessione dei predetti contributi e'  autorizzata
nel limite massimo complessivo di spesa di 60  milioni  di  euro  per
l'anno 2023. 
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 60 milioni di euro  per
l'anno 2023, si provvede a valere sulle  risorse  del  Fondo  per  lo
sviluppo  e  la  coesione  -   programmazione   2021-2027,   di   cui
all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. ))