Art. 25 Obiettivi del Programma nazionale (( per la gestione )) dei rifiuti 1. All'articolo 198-bis, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la lettera i) e' abrogata. 2. All'articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 6 e' inserito il seguente: «6-bis. Costituisce altresi' parte integrante del piano di gestione dei rifiuti il piano di gestione delle macerie e dei materiali derivanti dal crollo e dalla demolizione di edifici ed infrastrutture a seguito di un evento sismico. Il piano e' redatto in conformita' alle linee guida adottate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro della transizione ecologica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.».