Art. 25 
 
                  Obiettivi del Programma nazionale 
                  (( per la gestione )) dei rifiuti 
 
  1. All'articolo 198-bis, comma 3, del decreto legislativo 3  aprile
2006, n. 152, la lettera i) e' abrogata. 
   2. All'articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
dopo il comma 6 e' inserito il seguente: 
    «6-bis.  Costituisce  altresi'  parte  integrante  del  piano  di
gestione dei rifiuti  il  piano  di  gestione  delle  macerie  e  dei
materiali derivanti dal crollo e  dalla  demolizione  di  edifici  ed
infrastrutture a seguito di un evento sismico. Il piano e' redatto in
conformita' alle linee guida adottate entro sei mesi  dalla  data  di
entrata in  vigore  della  presente  disposizione,  con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro  della
transizione  ecologica,  sentita  la  Conferenza  permanente  per   i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano.».