(( Art. 25-bis 
 
          Modifica all'articolo 224 del decreto legislativo 
                        3 aprile 2006, n. 152 
 
  1. All'articolo 224 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,
dopo il comma 5-bis e' inserito il seguente: 
  «5-ter. L'accordo di programma quadro di cui al comma 5  stabilisce
che i produttori e gli utilizzatori  che  aderiscono  ad  un  sistema
autonomo di cui all'articolo 221, comma 3, lettere a) e c), ovvero ad
uno dei consorzi di cui all'articolo 223 assicurano la copertura  dei
costi di raccolta e di gestione dei rifiuti di  imballaggio  da  loro
prodotti e conferiti al servizio pubblico di  raccolta  differenziata
anche quando gli obiettivi di recupero e riciclaggio  possono  essere
conseguiti attraverso la raccolta su superfici private. Per adempiere
agli obblighi di cui  al  precedente  periodo,  i  produttori  e  gli
utilizzatori che aderiscono ai sistemi di cui all'articolo 221, comma
3,  lettere  a)  e  c),  possono  avvalersi  dei  consorzi   di   cui
all'articolo 223 facendosi carico dei costi  connessi  alla  gestione
dei rifiuti di imballaggio sostenuti dai consorzi medesimi». ))