Art. 23 
 
Disposizioni in materia di produzione e consumo di idrogeno da  fonti
  rinnovabili, di concessioni di  derivazioni  per  uso  irriguo,  di
  accelerazione delle procedure di approvazione dei piani di bacino 
 
  1. Il consumo di energia elettrica da fonti rinnovabili in impianti
di elettrolisi per la produzione di  idrogeno  verde,  anche  qualora
l'impianto di produzione e  quello  di  elettrolisi  siano  collegati
attraverso una rete con obbligo  di  connessione  di  terzi,  non  e'
soggetto al pagamento  degli  oneri  generali  afferenti  al  sistema
elettrico di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16
marzo 1999, n. 79. 
  2. Entro sessanta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente  decreto,  con  decreto  del  Ministro   della   transizione
ecologica sono  individuati  i  casi  e  le  condizioni  tecniche  di
dettaglio al ricorrere dei quali  si  applica  il  comma  1.  Con  il
medesimo decreto sono stabilite altresi' le modalita'  con  le  quali
l'Autorita' di  regolazione  per  ((  energia,  reti  ))  e  ambiente
provvede a dare attuazione alle disposizioni di cui al comma 1, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  3. L'idrogeno prodotto ai sensi del  comma  1  non  rientra  tra  i
prodotti energetici di cui all'articolo 21 del testo unico di cui  al
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e non risulta sottoposto
ad accisa ai sensi del  medesimo  testo  unico  se  non  direttamente
utilizzato in motori termici come carburante. 
  4.  All'articolo  21,  quarto  comma,  del  ((  testo  unico  delle
disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, di cui al  ))
regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, in materia di concessioni di
derivazioni per uso irriguo, dopo le parole «prevedendo se necessario
specifiche modalita' di irrigazione» sono inserite  le  seguenti:  «e
privilegiando la digitalizzazione per migliorare il controllo  remoto
e l'individuazione dell'estrazione illegale di acqua». 
  5. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 57, comma 1, lettera a), numero 2), in materia di
approvazione  dei  piani  di  bacino,  dopo  le  parole  «sentita  la
Conferenza  Stato-regioni»  sono  aggiunte  le  seguenti:   «che   si
pronuncia entro trenta giorni dalla richiesta di  parere,  decorsi  i
quali si procede anche in mancanza del parere»; 
    b) all'articolo 250, comma 1-bis, in materia di bonifica da parte
dell'amministrazione, dopo le  parole  «ripristino  ambientale»  sono
inserite le seguenti: «e di tutela del territorio e delle  acque,  le
Autorita' di bacino distrettuali». 
  (( 5-bis. All'articolo 38, comma 1, alinea, del decreto legislativo
8 novembre 2021, n. 199, dopo le  parole:  «produzione  di  idrogeno»
sono inserite le seguenti:  «e  delle  infrastrutture  connesse,  ivi
compresi  compressori  e  depositi  e  eventuali  infrastrutture   di
connessione a reti di distribuzione e trasporto,». 
  5-ter. All'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n.  28,
dopo il comma 9-bis e' inserito il seguente: 
  «9-ter. Nel caso di intervento che coinvolga piu' Comuni, l'istanza
di procedura abilitativa semplificata e' presentata a tutti i  Comuni
interessati  dall'impianto   e   dalle   relative   opere   connesse.
L'amministrazione  competente  ai  sensi  del   presente   comma   e'
individuata nel Comune sul cui territorio insiste la maggior porzione
dell'impianto da realizzare, che acquisisce le eventuali osservazioni
degli altri Comuni interessati dall'impianto e dalle  relative  opere
connesse». )) 
 
          Riferimenti normativi: 
 
            -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo 3  del   decreto
          legislativo  16 marzo   1999,   n. 79   (Attuazione   della
          direttiva 96/92/CE recante  norme  comuni  per  il  mercato
          interno dell'energia elettrica), pubblicato nella  Gazzetta
          Ufficiale 31 marzo 1999, n. 75: 
              «Art. 3 (Gestore della rete di trasmissione nazionale).
          - 1. Il gestore della rete di  trasmissione  nazionale,  di
          seguito "gestore", esercita le attivita' di trasmissione  e
          dispacciamento  dell'energia  elettrica,  ivi  compresa  la
          gestione unificata della rete di trasmissione nazionale. Il
          gestore  ha  l'obbligo   di   connettere   alla   rete   di
          trasmissione nazionale tutti i  soggetti  che  ne  facciano
          richiesta, senza compromettere la continuita' del  servizio
          e purche' siano rispettate le regole  tecniche  di  cui  al
          comma 6   del   presente   articolo   e    le    condizioni
          tecnico-economiche di accesso e di interconnessione fissate
          dall'Autorita'  per   l'energia   elettrica   e   il   gas.
          L'eventuale  rifiuto  di  accesso  alla  rete  deve  essere
          debitamente motivato dal gestore. Il gestore della rete  di
          trasmissione nazionale fornisce  ai  soggetti  responsabili
          della gestione  di  ogni  altra  rete  dell'Unione  europea
          interconnessa  con  la  rete  di   trasmissione   nazionale
          informazioni sufficienti  per  garantire  il  funzionamento
          sicuro   ed   efficiente,   lo   sviluppo   coordinato    e
          l'interoperabilita' delle reti interconnesse. 
              2. Il gestore  della  rete  di  trasmissione  nazionale
          gestisce i flussi di energia,  i  relativi  dispositivi  di
          interconnessione  ed   i   servizi   ausiliari   necessari;
          garantisce l'adempimento di ogni  altro  obbligo  volto  ad
          assicurare la sicurezza, l'affidabilita', l'efficienza e il
          minor  costo  del  servizio  e  degli   approvvigionamenti;
          gestisce la rete, di cui puo'  essere  proprietario,  senza
          discriminazione di utenti o categorie di  utenti;  delibera
          gli interventi di manutenzione e di sviluppo della rete,  a
          proprio carico, se proprietario  della  rete,  o  a  carico
          delle societa'  proprietarie,  in  modo  da  assicurare  la
          sicurezza  e  la  continuita'   degli   approvvigionamenti,
          nonche' lo sviluppo della rete medesima nel rispetto  degli
          indirizzi del Ministero  dell'industria,  del  commercio  e
          dell'artigianato. Al gestore  sono  trasferiti  competenze,
          diritti e poteri di soggetti privati e pubblici,  anche  ad
          ordinamento autonomo, previsti dalla normativa vigente  con
          riferimento alle attivita' riservate al gestore stesso.  Il
          gestore della rete di trasmissione  nazionale  mantiene  il
          segreto sulle informazioni commerciali riservate  acquisite
          nel corso dello svolgimento della sua attivita' e impedisce
          che  le  informazioni  concernenti  la  propria   attivita'
          commercialmente  vantaggiose  siano   divulgate   in   modo
          discriminatorio.  Le  informazioni   necessarie   per   una
          concorrenza effettiva e per l'efficiente funzionamento  del
          mercato sono rese pubbliche, fermo  restando  l'obbligo  di
          mantenere  il  segreto   sulle   informazioni   commerciali
          riservate. Le imprese collegate al gestore  della  rete  di
          trasmissione   nazionale   non   possono   abusare    delle
          informazioni  riservate   nelle   proprie   operazioni   di
          compravendita di energia elettrica o servizi connessi. 
              2-bis. Il gestore della rete di trasmissione  nazionale
          fornisce ai gestori di altri sistemi interconnessi  con  il
          proprio  le  informazioni  sufficienti   a   garantire   il
          funzionamento sicuro ed efficiente, lo sviluppo  coordinato
          e l'interoperabilita' del sistema  interconnesso,  assicura
          che non vi siano discriminazioni tra utenti e categorie  di
          utenti, specialmente a  favore  delle  proprie  societa'  e
          imprese  collegate,  fornisce  a  tutti  gli   utenti,   in
          condizioni di parita', le informazioni  necessarie  per  un
          efficiente accesso  al  sistema,  riscuote  le  rendite  da
          congestione e i pagamenti dovuti nell'ambito del meccanismo
          di compensazione tra gestori dei sistemi  di  trasmissione,
          in  conformita'  all'articolo 49   del   regolamento   (UE)
          2019/943, acquista i servizi ancillari volti a garantire la
          sicurezza  del  sistema,  partecipa  alle  valutazioni   di
          adeguatezza del sistema, a livello  nazionale  ed  europeo,
          assicura  la  digitalizzazione  dei   propri   sistemi   di
          trasmissione e  provvede  alla  gestione  dei  dati,  anche
          attraverso  lo  sviluppo  di  sistemi  di  gestione,   alla
          cybersicurezza  e  alla  protezione  dei  dati,  sotto   la
          vigilanza e il controllo dell'ARERA. 
              2-ter. Il gestore della rete di trasmissione  nazionale
          acquisisce i servizi di bilanciamento  nel  rispetto  delle
          seguenti condizioni: 
              a)    stabilisce     procedure     trasparenti,     non
          discriminatorie e fondate su criteri di mercato; 
              b) assicura  la  partecipazione  di  tutte  le  imprese
          elettriche qualificate e di tutti i partecipanti al mercato
          dell'energia elettrica e dei servizi  connessi,  inclusi  i
          partecipanti  al  mercato  che  offrono  energia  elettrica
          prodotta da fonti rinnovabili, i  partecipanti  al  mercato
          attivi nella gestione della domanda, i gestori di  impianti
          di stoccaggio dell'energia elettrica e  i  partecipanti  al
          mercato coinvolti in un'aggregazione; 
              c)   definisce,   d'intesa   con   l'ARERA   e   previa
          approvazione   di   quest'ultima,   nonche'   in    stretta
          collaborazione  con  tutti  i   partecipanti   al   mercato
          dell'energia  elettrica,  i  requisiti   tecnici   per   la
          fornitura dei servizi di bilanciamento necessari. 
              2-quater. Il gestore della rete di trasmissione, previa
          approvazione  da  parte  dell'ARERA,  stabilisce,  con  una
          procedura trasparente e  partecipativa  che  coinvolge  gli
          utenti  e  i   gestori   del   sistema   di   distribuzione
          dell'energia  elettrica,  le  specifiche  tecniche  per   i
          servizi  ancillari  non  relativi  alla  frequenza  e   gli
          standard dei prodotti di mercato necessari per la fornitura
          di tali servizi. Le  specifiche  tecniche  e  gli  standard
          cosi' definiti assicurano  la  partecipazione  effettiva  e
          discriminatoria  di  tutti  i   partecipanti   al   mercato
          dell'energia elettrica, con le stesse garanzie  di  cui  al
          comma 2-ter, lettera b), del presente articolo. 
              2-quinquies. Il  gestore  della  rete  di  trasmissione
          nazionale scambia le informazioni necessarie e si  coordina
          con i gestori del sistema  di  distribuzione,  al  fine  di
          assicurare l'uso ottimale delle risorse,  il  funzionamento
          sicuro ed efficiente del sistema e lo sviluppo del  mercato
          dell'energia  elettrica.   Il   gestore   della   rete   di
          trasmissione nazionale ha diritto ad  essere  adeguatamente
          remunerato per l'acquisizione di servizi che consentono  di
          recuperare i corrispondenti costi,  determinati  in  misura
          ragionevole,  ivi  comprese  le  spese  necessarie  per  le
          tecnologie dell'informazione  e  della  comunicazione  e  i
          costi dell'infrastruttura. 
              2-sexies. L'obbligo di approvvigionamento  dei  servizi
          ancillari ai sensi del comma 2-quater del presente articolo
          non  si  applica  alle  componenti   di   rete   pienamente
          integrate. 
              2-septies.  Il  gestore  della  rete  di   trasmissione
          nazionale stabilisce e pubblica sul proprio  sito  web,  in
          un'apposita sezione, procedure  trasparenti  ed  efficienti
          per la connessione di nuovi impianti di  generazione  e  di
          nuovi impianti di stoccaggio di  energia  elettrica,  senza
          discriminazioni. Le procedure, prima di essere  pubblicate,
          devono essere comunicate all'ARERA e da questa approvate. 
              2-octies.  Il  gestore  della  rete   di   trasmissione
          nazionale non ha il diritto di rifiutare la connessione  di
          un nuovo impianto di generazione ovvero  di  stoccaggio  di
          energia  elettrica   in   ragione   di   eventuali   future
          limitazioni  della  capacita'  di  rete  disponibile  e  di
          congestioni in punti distanti del sistema.  La  connessione
          di nuovi impianti di generazione o di stoccaggio  non  puo'
          essere  rifiutata  neppure  per   i   costi   supplementari
          derivanti dalla necessita' di aumentare la capacita'  degli
          elementi del sistema posti nelle  immediate  vicinanze  del
          punto di connessione. La capacita' di connessione garantita
          puo' essere limitata e possono essere  offerte  connessioni
          soggette   a   limitazioni   operative,   onde   assicurare
          l'efficienza economica dei nuovi impianti di generazione  o
          di stoccaggio. Le limitazioni  di  cui  al  presente  comma
          devono   essere   trasmesse    all'ARERA,    prima    della
          pubblicazione, e devono essere da questa approvate. 
              3. L'Autorita' per l'energia elettrica e il  gas  fissa
          le condizioni atte a garantire a  tutti  gli  utenti  della
          rete la  liberta'  di  accesso  a  parita'  di  condizioni,
          l'imparzialita'  e   la   neutralita'   del   servizio   di
          trasmissione  e  dispacciamento.  Nell'esercizio  di   tale
          competenza  l'Autorita'  persegue  l'obiettivo  della  piu'
          efficiente utilizzazione dell'energia elettrica prodotta  o
          comunque   immessa   nel   sistema   elettrico   nazionale,
          compatibilmente  con  i   vincoli   tecnici   della   rete.
          L'Autorita' prevede, inoltre,  l'obbligo  di  utilizzazione
          prioritaria dell'energia  elettrica  prodotta  a  mezzo  di
          fonti energetiche rinnovabili e di quella prodotta mediante
          cogenerazione. 
              4. Entro il termine di  trenta  giorni  dalla  data  di
          entrata  in  vigore  del  presente  decreto  l'ENEL  S.p.a.
          costituisce una societa' per azioni cui conferisce, entro i
          successivi sessanta giorni, tutti  i  beni,  eccettuata  la
          proprieta'  delle  reti,  i  rapporti  giuridici   inerenti
          all'attivita' del gestore stesso, compresa la  quota  parte
          dei  debiti  afferenti  al  patrimonio  conferito,   e   il
          personale necessario per le attivita'  di  competenza.  Con
          propri decreti il Ministro dell'industria, del commercio  e
          dell'artigianato,    sentita    l'Autorita'    dell'energia
          elettrica ed il gas, entro i trenta giorni successivi  alla
          data dei  suddetti  conferimenti,  dispone  gli  eventuali,
          ulteriori conferimenti necessari all'attivita' del  gestore
          e  approva  i  conferimenti  stessi.  Lo  stesso   Ministro
          determina con proprio  provvedimento  la  data  in  cui  la
          societa' assume la titolarita' e  le  funzioni  di  gestore
          della rete di trasmissione nazionale; dalla  medesima  data
          le azioni della suddetta societa' sono assegnate  a  titolo
          gratuito al Ministero del  tesoro,  del  bilancio  e  della
          programmazione economica.  I  diritti  dell'azionista  sono
          esercitati  d'intesa  tra  il  Ministro  del  tesoro,   del
          bilancio e della programmazione  economica  e  il  Ministro
          dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato.   Gli
          indirizzi strategici ed operativi del gestore sono definiti
          dal   Ministero    dell'industria,    del    commercio    e
          dell'artigianato. Fino alla stessa data  l'ENEL  S.p.a.  e'
          responsabile  del  corretto  funzionamento  della  rete  di
          trasmissione nazionale e delle attivita' di  dispacciamento
          nonche' di quanto previsto dal comma 12. 
              5. Il  gestore  della  rete  e'  concessionario   delle
          attivita' di trasmissione e dispacciamento; la  concessione
          e' disciplinata, entro centottanta  giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore del presente  decreto,  con  decreto  del
          Ministro dell'industria, del commercio e  dell'artigianato.
          Con analogo decreto, si provvede ad integrare o  modificare
          la concessione rilasciata in  tutti  i  casi  di  modifiche
          nell'assetto e nelle funzioni del gestore e, comunque,  ove
          il  Ministro  delle   attivita'   produttive   lo   ritenga
          necessario, per la migliore funzionalita' della concessione
          medesima  all'esercizio  delle   attivita'   riservate   al
          gestore. 
              6. Il gestore,  con  proprie  delibere,  stabilisce  le
          regole per il dispacciamento nel rispetto delle  condizioni
          di cui al comma 3 e  degli  indirizzi  di  cui  al  comma 2
          dell'articolo 1. Sulla   base    di    direttive    emanate
          dall'Autorita' per  l'energia  elettrica  e  il  gas  entro
          novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
          decreto, il gestore della rete  di  trasmissione  nazionale
          adotta  regole  tecniche,  di  carattere  obiettivo  e  non
          discriminatorio,   in   materia    di    progettazione    e
          funzionamento degli impianti di generazione, delle reti  di
          distribuzione, delle apparecchiature direttamente connesse,
          dei circuiti di interconnessione e delle linee dirette,  al
          fine di garantire la piu' idonea connessione alla  rete  di
          trasmissione  nazionale   nonche'   la   sicurezza   e   la
          connessione  operativa  tra  le   reti.   L'Autorita'   per
          l'energia elettrica e il gas verifica la conformita'  delle
          regole tecniche adottate dal gestore alle  direttive  dalla
          stessa emanate e si pronuncia, sentito  il  gestore,  entro
          novanta giorni; qualora la pronuncia non  intervenga  entro
          tale termine, le regole si intendono approvate.  In  nessun
          caso possono essere riconosciuti ai proprietari di porzioni
          della rete di trasmissione nazionale, o  a  coloro  che  ne
          abbiano la disponibilita', fatta eccezione per  il  gestore
          della rete di  trasmissione  nazionale  in  relazione  alle
          attivita' di  trasmissione  e  dispacciamento,  diritti  di
          esclusiva o di priorita' o condizioni di maggior favore  di
          alcun  tipo  nell'utilizzo  della  stessa.  L'utilizzazione
          della rete di trasmissione nazionale per scopi estranei  al
          servizio elettrico non puo' comunque comportare  vincoli  o
          restrizioni all'utilizzo della rete stessa per le finalita'
          disciplinate dal presente decreto. Le  regole  tecniche  di
          cui  al  presente  comma  sono  pubblicate  nella  Gazzetta
          Ufficiale della Repubblica italiana e sono notificate  alla
          Commissione delle Comunita' europee a norma dell'articolo 8
          della direttiva 83/189/CEE del Consiglio del 28 marzo 1983. 
              7. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
          del  presente  decreto,  il  Ministro  dell'industria,  del
          commercio  e  dell'artigianato,  sentiti  l'Autorita'   per
          l'energia elettrica e il  gas  e  i  soggetti  interessati,
          determina  con  proprio  decreto  l'ambito  della  rete  di
          trasmissione nazionale, comprensiva delle reti di  tensione
          uguale o superiore a 220 kV e delle parti di  rete,  aventi
          tensioni comprese tra 120 e 220 kV, da individuare  secondo
          criteri funzionali. Successivamente alla emanazione di tale
          decreto  il  gestore  puo'   affidare   a   terzi,   previa
          autorizzazione del Ministro dell'industria, del commercio e
          dell'artigianato e  sulla  base  di  convenzioni  approvate
          dall'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il  gas,   la
          gestione di limitate porzioni della  rete  di  trasmissione
          nazionale non direttamente funzionali  alla  stessa.  Entro
          trenta   giorni   dalla   emanazione   del    decreto    di
          determinazione  della  rete  di  trasmissione  nazionale  i
          proprietari di tale rete, o coloro che ne hanno comunque la
          disponibilita',  costituiscono  una  o  piu'  societa'   di
          capitali alle quali, entro  i  successivi  novanta  giorni,
          sono trasferiti esclusivamente i  beni  e  i  rapporti,  le
          attivita' e le passivita', relativi  alla  trasmissione  di
          energia  elettrica.   Il   Ministro   dell'industria,   del
          commercio e dell'artigianato e il Ministro del tesoro,  del
          bilancio   e   della   programmazione   economica   possono
          promuovere l'aggregazione delle suddette societa', anche in
          forme consortili, favorendo la partecipazione di tutti  gli
          operatori del mercato. 
              8. Il  gestore  stipula  convenzioni,  anche   con   le
          societa' che dispongono delle  reti  di  trasmissione,  per
          disciplinare gli interventi di manutenzione e  di  sviluppo
          della rete e dei dispositivi di interconnessione con  altre
          reti nel caso in cui non ne sia  proprietario;  altrimenti,
          il  gestore  risponde  direttamente   nei   confronti   del
          Ministero  delle  attivita'  produttive  della   tempestiva
          esecuzione degli  interventi  di  manutenzione  e  sviluppo
          della  rete  deliberati.  Le  suddette  convenzioni,   sono
          stipulate in conformita' ad una convenzione tipo  definita,
          entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente
          decreto   legislativo,    con    decreto    del    Ministro
          dell'industria,  del  commercio  e   dell'artigianato,   su
          proposta dell'Autorita' dell'energia elettrica e del gas, a
          norma della legge n. 481 del 1995,  sentita  la  Conferenza
          unificata,  istituita  ai  sensi  del  decreto  legislativo
          28 agosto 1997, n. 281. 
              Tale convenzione tipo prevede: 
              a) la competenza del gestore ad assumere  le  decisioni
          in materia di manutenzione, gestione e sviluppo della rete; 
              b) un'adeguata remunerazione delle  attivita'  e  degli
          investimenti,  tenuto  conto  degli  obblighi  normativi  a
          carico degli operatori; 
              c) le  modalita'  di  accertamento  di  disfunzioni  ed
          inadempimenti  e  la   determinazione   delle   conseguenti
          sanzioni, della possibilita' di interventi sostitutivi e di
          eventuali indennizzi alle parti lese; 
              d)  le  modalita'  di  coinvolgimento   delle   regioni
          interessate  in  ordine  agli  aspetti  di  localizzazione,
          razionalizzazione e sviluppo delle reti. 
              9. In caso di mancata stipula, entro centoventi  giorni
          dall'emanazione del decreto di determinazione della rete di
          trasmissione nazionale di cui al comma 7, delle convenzioni
          con le societa' che dispongono delle reti di  trasmissione,
          le stesse sono definite e rese efficaci entro i  successivi
          sessanta giorni con decreto  del  Ministro  dell'industria,
          del   commercio    e    dell'artigianato,    su    proposta
          dell'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas. Fino alla
          assunzione della titolarita' da parte del gestore di cui al
          comma 4,  i  soggetti  proprietari   delle   reti   restano
          responsabili della corretta  manutenzione  e  funzionamento
          delle reti e dei dispositivi di loro  proprieta';  i  costi
          relativi possono essere riconosciuti dal gestore della rete
          di  trasmissione  nazionale  nell'ambito   della   relativa
          convenzione.  Eventuali  inadempienze  o  disservizi   sono
          sanzionati dall'Autorita' per  l'energia  elettrica  ed  il
          gas. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas controlla
          che i rapporti oggetto delle convenzioni  si  svolgano  nel
          rispetto delle  disposizioni  in  esse  contenute,  potendo
          irrogare le sanzioni  previste  dall'articolo 2,  comma 20,
          lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481, nel  caso
          in cui le violazioni accertate  pregiudichino  l'accesso  e
          l'uso a condizioni paritetiche della rete  di  trasmissione
          nazionale. Dei provvedimenti e delle iniziative adottate ai
          sensi   del   presente   comma   viene   data    preventiva
          comunicazione al Ministro dell'industria, del  commercio  e
          dell'artigianato. 
              10. Per l'accesso e l'uso della  rete  di  trasmissione
          nazionale e' dovuto al gestore un corrispettivo determinato
          indipendentemente  dalla  localizzazione  geografica  degli
          impianti di produzione e dei  clienti  finali,  e  comunque
          sulla base di criteri non  discriminatori.  La  misura  del
          corrispettivo e' determinata dall'Autorita'  per  l'energia
          elettrica e il gas entro  novanta  giorni  dall'entrata  in
          vigore del presente decreto, considerando anche  gli  oneri
          connessi ai compiti previsti al  comma 12  ed  e'  tale  da
          incentivare il gestore allo svolgimento delle attivita'  di
          propria competenza secondo criteri di efficienza economica.
          Con lo stesso provvedimento l'Autorita' disciplina anche il
          periodo transitorio fino all'assunzione  della  titolarita'
          da parte del gestore di cui al comma 4. 
              11. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del
          presente decreto legislativo, con uno o  piu'  decreti  del
          Ministro dell'industria, del commercio e  dell'artigianato,
          di concerto con il Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e
          della programmazione economica, su proposta  dell'Autorita'
          per l'energia elettrica e il gas, sono altresi' individuati
          gli oneri generali  afferenti  al  sistema  elettrico,  ivi
          inclusi gli oneri concernenti le attivita' di ricerca e  le
          attivita' di  cui  all'articolo 13,  comma 2,  lettera  e).
          L'Autorita' per l'energia elettrica e il  gas  provvede  al
          conseguente  adeguamento  del  corrispettivo  di   cui   al
          comma 10. 
              12. Il  Ministro  dell'industria,   del   commercio   e
          dell'artigianato, con proprio provvedimento  ai  sensi  del
          comma 3 dell'articolo 1, determina la cessione dei  diritti
          e  delle  obbligazioni  relative  all'acquisto  di  energia
          elettrica, comunque prodotta da altri operatori  nazionali,
          da  parte  dell'ENEL  S.p.a.  al  gestore  della  rete   di
          trasmissione  nazionale.   Il   gestore   ritira   altresi'
          l'energia elettrica  di  cui  al  comma 3  dell'articolo 22
          della legge 9 gennaio 1991, n. 9, offerta dai produttori  a
          prezzi determinati dall'Autorita' per l'energia elettrica e
          il gas in applicazione del criterio del costo evitato.  Con
          apposite convenzioni, previa  autorizzazione  del  Ministro
          dell'industria, del commercio  e  dell'artigianato  sentita
          l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, sono altresi'
          ceduti    al     gestore,     da     parte     dell'imprese
          produttrici-distributrici,   l'energia   elettrica   ed   i
          relativi diritti di cui  al  titolo  IV,  lettera  B),  del
          provvedimento CIP n. 6/1992; la durata di tali  convenzioni
          e' fissata in otto anni a partire dalla data  di  messa  in
          esercizio degli impianti ed il prezzo  corrisposto  include
          anche il costo evitato. 
              13. Dalla data di entrata in funzione  del  sistema  di
          dispacciamento di merito  economico  il  gestore,  restando
          garante del  rispetto  delle  clausole  contrattuali,  cede
          l'energia acquisita ai sensi del comma 12  al  mercato.  Ai
          fini di assicurare la copertura  dei  costi  sostenuti  dal
          gestore, l'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il  gas
          include negli oneri di sistema la differenza tra i costi di
          acquisto del gestore e la somma dei ricavi derivanti  dalla
          vendita  dell'energia  sul  mercato  e  dalla  vendita  dei
          diritti di cui al comma 3 dell'articolo 11. 
              14. L'autorizzazione  alla  realizzazione  delle  linee
          dirette e'  rilasciata  dalle  competenti  amministrazioni,
          previo  parere  del  gestore  per  le  linee  di   tensione
          superiore a 120 kV.  Il  rifiuto  dell'autorizzazione  deve
          essere debitamente motivato. 
              15. Il  Ministro  dell'industria,   del   commercio   e
          dell'artigianato,    per    gli    adempimenti     relativi
          all'attuazione del presente decreto,  puo'  avvalersi,  con
          opportune soluzioni organizzative, del supporto tecnico del
          gestore.». 
            - Si  riporta  il  testo  dell'articolo 21,  del  decreto
          legislativo 26 ottobre  1995,  n. 504  (Testo  unico  delle
          disposizioni  legislative  concernenti  le  imposte   sulla
          produzione e sui  consumi  e  relative  sanzioni  penali  e
          amministrative)   pubblicato   nella   Gazzetta   Ufficiale
          29 novembre 1995, n. 279, S.O.: 
              «Art. 21  (Prodotti  sottoposti  ad  accisa).  -  1. Si
          intendono per prodotti energetici: 
              a) i prodotti di cui ai codici NC da 1507  a  1518,  se
          destinati  ad  essere  utilizzati  come  combustibile   per
          riscaldamento o come carburante per motori; 
              b) i prodotti di cui ai codici NC 2701, 2702 e da  2704
          a 2715; 
              c) i prodotti di cui ai codici NC 2901 e 2902; 
              d) i prodotti di cui al codice NC 2905 11  00,  non  di
          origine sintetica, se destinati ad essere  utilizzati  come
          combustibile  per  riscaldamento  o  come  carburante   per
          motori; 
              e) i prodotti di cui al codice NC 3403; 
              f) i prodotti di cui al codice NC 38 11; 
              g) i prodotti di cui al codice NC 38 17; 
              h) i prodotti di cui  al  codice  NC  3824  90  99,  se
          destinati  ad  essere  utilizzati  come  combustibile   per
          riscaldamento o come carburante per motori. 
              2. I seguenti prodotti energetici sono assoggettati  ad
          imposizione  secondo  le  aliquote  di   accisa   stabilite
          nell'allegato I: 
              a) benzina con piombo (codici NC 2710 11 31, 2710 11 51
          e 2710 11 59); 
              b) benzina (codici NC 2710 11 31, 2710 11 41,  2710  11
          45 e 2710 11 49); 
              c) petrolio lampante o cherosene (codici NC 2710 19  21
          e 2710 19 25); 
              d) oli da gas o gasolio (codici NC da 2710 19 41 a 2710
          19 49); 
              e) oli combustibili (codici NC da 2710 19 61 a 2710  19
          69); 
              f) gas di petrolio liquefatti (codici NC da 2711 12  11
          a 2711 19 00); 
              g) gas naturale (codici NC 2711 11 00 e 2711 21 00); 
              h) carbone, lignite e coke  (codici  NC  2701,  2702  e
          2704). 
              3. I prodotti di cui  al  comma 1,  diversi  da  quelli
          indicati al comma 2, sono  soggetti  a  vigilanza  fiscale.
          Qualora siano utilizzati, o destinati ad essere utilizzati,
          come carburanti per motori o combustibili per riscaldamento
          ovvero siano messi in vendita per i  medesimi  utilizzi,  i
          medesimi prodotti sono sottoposti ad accisa,  in  relazione
          al loro uso, secondo l'aliquota prevista per il  carburante
          per   motori   o   il   combustibile   per   riscaldamento,
          equivalente. 
              4. E' sottoposto ad accisa, con l'aliquota prevista per
          il carburante equivalente, ogni prodotto, diverso da quelli
          indicati  al  comma 1,  utilizzato,  destinato  ad   essere
          utilizzato ovvero messo in  vendita,  come  carburante  per
          motori o come additivo  ovvero  per  accrescere  il  volume
          finale dei carburanti. I prodotti di cui al presente  comma
          possono essere sottoposti a vigilanza fiscale anche  quando
          non sono destinati ad usi soggetti ad accisa. 
              5. E' sottoposto ad accisa, con l'aliquota prevista per
          il  prodotto  energetico  equivalente,  ogni   idrocarburo,
          escluso la torba, diverso da quelli indicati  nel  comma 1,
          da solo  o  in  miscela  con  altre  sostanze,  utilizzato,
          destinato ad essere utilizzato  ovvero  messo  in  vendita,
          come combustibile per riscaldamento.  Per  gli  idrocarburi
          ottenuti dalla depurazione e dal trattamento delle  miscele
          e dei residui  oleosi  di  recupero,  destinati  ad  essere
          utilizzati come combustibili si applica l'aliquota prevista
          per gli oli combustibili densi. 
              6. I prodotti di  cui  al  comma 2,  lettera  h),  sono
          sottoposti ad accisa, con l'applicazione  dell'aliquota  di
          cui all'allegato I, al momento della fornitura da parte  di
          societa', aventi  sede  legale  nel  territorio  nazionale,
          registrate presso il competente Ufficio dell'Agenzia  delle
          dogane. Le medesime societa' sono  obbligate  al  pagamento
          dell'imposta secondo le modalita' previste dal  comma 8. Il
          competente   Ufficio   dell'Agenzia   delle   dogane   puo'
          autorizzare il produttore nazionale,  l'importatore  ovvero
          l'acquirente di  prodotti  provenienti  dagli  altri  Paesi
          della Comunita' europea a sostituire la societa' registrata
          nell'assolvimento  degli  obblighi  fiscali.  Si  considera
          fornitura anche l'estrazione o la produzione  dei  prodotti
          di cui  al  comma 2,  lettera  h),  da  impiegare  per  uso
          proprio. 
              7. Le societa' di cui al  comma 6,  ovvero  i  soggetti
          autorizzati a sostituirle  ai  sensi  del  medesimo  comma,
          hanno l'obbligo di  prestare  una  cauzione  sul  pagamento
          dell'accisa,   determinata,    dal    competente    Ufficio
          dell'Agenzia delle dogane, in  misura  pari  ad  un  quarto
          dell'imposta dovuta nell'anno precedente. Per il primo anno
          di attivita' l'importo della cauzione e'  determinato,  dal
          competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane, nella  misura
          di un quarto dell'imposta annua da versare in relazione  ai
          dati comunicati al momento della  registrazione  ovvero  ai
          dati in possesso  del  medesimo  Ufficio.  L'Agenzia  delle
          dogane ha facolta' di  esonerare  dal  predetto  obbligo  i
          soggetti affidabili e di  notoria  solvibilita'.  L'esonero
          puo' essere revocato in qualsiasi momento ed in  tale  caso
          la cauzione deve  essere  prestata  entro  quindici  giorni
          dalla notifica della revoca. 
              8. L'imposta di cui al comma 6 e' versata, a titolo  di
          acconto, in  rate  trimestrali  calcolate  sulla  base  dei
          quantitativi dei prodotti di cui al  comma 2,  lettera  h),
          forniti nell'anno precedente.  Il  versamento  a  saldo  e'
          effettuato entro la  fine  del  primo  trimestre  dell'anno
          successivo a  quello  cui  si  riferisce,  unitamente  alla
          presentazione di apposita dichiarazione annuale  contenente
          i dati dei quantitativi  forniti  nell'anno  immediatamente
          precedente e al versamento della prima rata di acconto.  Le
          somme eventualmente versate in eccedenza sono detratte  dal
          versamento della prima rata di acconto e,  ove  necessario,
          delle   rate,   successive.   In   caso    di    cessazione
          dell'attivita'  del  soggetto  nel  corso   dell'anno,   la
          dichiarazione  annuale  e  il  versamento  a   saldo   sono
          effettuati entro i due mesi successivi alla cessazione. 
              9. I prodotti energetici di  cui  al  comma 1,  qualora
          utilizzati per  la  produzione,  diretta  o  indiretta,  di
          energia elettrica  con  impianti  obbligati  alla  denuncia
          prevista  dalle  disposizioni  che  disciplinano   l'accisa
          sull'energia  elettrica,  sono  sottoposti  ad  accisa  per
          motivi di politica  ambientale,  con  l'applicazione  delle
          aliquote stabilite per tale  impiego  nell'allegato  I;  le
          stesse aliquote sono applicate: 
              a) ai prodotti energetici limitatamente ai quantitativi
          impiegati nella produzione di energia elettrica; 
              b) ai prodotti energetici impiegati nella  stessa  area
          di estrazione per la produzione e per  l'autoproduzione  di
          energia elettrica e vapore; 
              c)  ai  prodotti  energetici  impiegati   in   impianti
          petrolchimici per  l'alimentazione  di  centrali  combinate
          termoelettriche per l'autoproduzione di energia elettrica e
          vapore tecnologico per usi interni. 
              9-bis. In caso di autoproduzione di energia  elettrica,
          le aliquote di cui al comma 9 sono applicate, in  relazione
          al combustibile impiegato, nella misura del 30 per cento. 
              9-ter. In caso  di  generazione  combinata  di  energia
          elettrica e calore utile, i  quantitativi  di  combustibili
          impiegati  nella  produzione  di  energia  elettrica   sono
          determinati  utilizzando  i  seguenti   consumi   specifici
          convenzionali: 
              a) oli vegetali non modificati  chimicamente  0,194  kg
          per kWh; 
              b) gas naturale 0,220 mc per kWh; 
              c) gas di petrolio liquefatti 0,173 kg per kWh; 
              d) gasolio 0,186 kg per kWh; 
              e) olio combustibile e oli  minerali  greggi,  naturali
          0,194 kg per kWh; 
              f) carbone, lignite e coke 0,312 kg per kWh. 
              10. Nella movimentazione con  gli  Stati  membri  della
          Comunita' europea, le disposizioni relative ai controlli  e
          alla circolazione intracomunitaria  previste  dal  presente
          titolo  si  applicano   soltanto   ai   seguenti   prodotti
          energetici, anche quando destinati per gli impieghi di  cui
          al comma 13: 
              a) i prodotti di cui ai codici NC da  1507  a  1518  se
          destinati  ad  essere  utilizzati  come  combustibile   per
          riscaldamento o come carburante per motori; 
              b) i prodotti di cui ai codici NC  2707  10,  2707  20,
          2707 30 e 2707 50; 
              c) i prodotti di cui ai codici NC da 2710 11 a 2710  19
          69; per i prodotti di cui ai codici NC 2710 11 21, 2710  11
          25 e 2710 19 29, limitatamente ai movimenti commerciali dei
          prodotti sfusi; 
              d) i prodotti di cui ai codici NC 27 11,  ad  eccezione
          dei prodotti di cui ai codici NC 2711 11, 2711  21  e  2711
          29; 
              e) i prodotti di cui ai codici NC 2901 10; 
              f) i prodotti di cui ai codici NC  2902  20,  2902  30,
          2902 41, 2902 42, 2902 43 e 2902 44; 
              g) i prodotti di cui al codice NC 2905 11  00,  non  di
          origine sintetica, se destinati ad essere  utilizzati  come
          combustibile  per  riscaldamento  o  come  carburante   per
          motori; 
              g-bis) i prodotti di cui ai codici NC 3811  11  10,3811
          11 90, 3811 19 00 e 3811 90 00; 
              h) i prodotti di cui  al  codice  NC  3824  90  99,  se
          destinati  ad  essere  utilizzati  come  combustibile   per
          riscaldamento o come carburante per motori. 
              11. I  prodotti  di  cui  al  comma 10  possono  essere
          esonerati, mediante accordi bilaterali tra gli Stati membri
          interessati alla loro movimentazione, in tutto o in  parte,
          dagli obblighi relativi ai controlli  e  alla  circolazione
          intracomunitaria previsti dal presente titolo,  sempre  che
          non siano tassati ai sensi del comma 2. 
              12. Qualora  vengano   autorizzate   miscelazioni   dei
          prodotti di cui  al  comma 1,  tra  di  loro  o  con  altre
          sostanze, l'imposta e' dovuta  secondo  le  caratteristiche
          della miscela risultante. 
              13. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5,  ferme
          restando le norme  nazionali  in  materia  di  controllo  e
          circolazione dei prodotti  sottoposti  ad  accisa,  non  si
          applicano  ai  prodotti  energetici   utilizzati   per   la
          riduzione chimica, nei processi elettrolitici, metallurgici
          e mineralogici  classificati  nella  nomenclatura  generale
          delle attivita' economiche nelle Comunita' europee sotto il
          codice DI 26 «Fabbricazione di prodotti  della  lavorazione
          di minerali non metalliferi»  di  cui  alregolamento  (CEE)
          n. 3037/90del Consiglio, del 9 ottobre 1990, relativo  alla
          classificazione statistica delle attivita' economiche nella
          Comunita' europea. 
              14. Le aliquote a volume si applicano  con  riferimento
          alla temperatura di 15° Celsius ed alla pressione normale. 
            - Si riporta il testo dell'articolo 21, del regio decreto
          11 dicembre 1933, n. 1775  «Approvazione  del  testo  unico
          delle disposizioni di legge sulle acque  e  sugli  impianti
          elettrici», come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 21. - Tutte le concessioni  di  derivazione  sono
          temporanee. La durata delle concessioni, fatto salvo quanto
          disposto dal secondo comma, non puo' eccedere i trenta anni
          ovvero i quaranta per uso irriguo e per la piscicoltura, ad
          eccezione di quelle di  grande  derivazione  idroelettrica,
          per  le  quali   resta   ferma   la   disciplina   di   cui
          all'articolo 12, commi 6, 7 e  8  del  decreto  legislativo
          16 marzo 1999, n. 79. 
              Le concessioni di grandi derivazioni ad uso industriale
          sono  stipulate  per  una  durata  non  superiore  ad  anni
          quindici e possono essere condizionate alla  attuazione  di
          risparmio idrico mediante il riciclo o il riuso dell'acqua,
          nei termini quantitativi e temporali  che  dovranno  essere
          stabiliti  in  sede  di  concessione,  tenuto  conto  delle
          migliori tecnologie applicabili al caso specifico. 
              Il ministro dei lavori pubblici, sentito  il  consiglio
          superiore, tenuto conto dello scopo  prevalente,  determina
          la specie e la durata di ciascuna concessione. 
              Le concessioni di derivazioni per  uso  irriguo  devono
          tener conto delle tipologie delle colture in funzione della
          disponibilita' della risorsa idrica, della quantita' minima
          necessaria alla coltura stessa,  prevedendo  se  necessario
          specifiche modalita'  di  irrigazione  e  privilegiando  la
          digitalizzazione  per  migliorare  il  controllo  remoto  e
          l'individuazione  dell'estrazione  illegale  di  acqua;  le
          stesse sono assentite o rinnovate solo qualora non  risulti
          possibile  soddisfare  la  domanda  d'acqua  attraverso  le
          strutture consortili gia' operanti sul territorio. 
              Giusta il disposto dell'art. 8 del  testo  unico  sulle
          ferrovie concesse alla  industria  privata,  approvato  con
          regio  decreto  9 maggio  1912,  n. 1447,  le   derivazioni
          posteriori alla legge 12 luglio 1908, n. 444, accordate  ad
          un concessionario di ferrovia pubblica per la  applicazione
          della  trazione  elettrica,  conservano  la  durata   della
          concessione  della  ferrovia  e  ne   costituiscono   parte
          integrante. 
              La stessa disposizione e' applicabile  alle  tranvie  a
          trazione meccanica in virtu' dell'art. 273 del citato testo
          unico ed alle derivazioni concesse per  trazione  elettrica
          di funicolari, funivie, filovie ed  ascensori  in  servizio
          pubblico.». 
            - Si  riporta  il  testo  dell'articolo 57,  del  decreto
          legislativo  3 aprile  2006,  n. 152  «Norme   in   materia
          ambientale», come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 57  (Presidente  del  Consiglio   dei   Ministri,
          Comitato dei Ministri per gli interventi nel settore  della
          difesa del suolo). - 1. Il  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei  Ministri,
          approva con proprio decreto: 
              a) su  proposta  del  Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio e del mare: 
              1) le deliberazioni concernenti i metodi ed i  criteri,
          anche tecnici, per lo svolgimento delle  attivita'  di  cui
          agli articoli 55 e  56,  nonche'  per  la  verifica  ed  il
          controllo  dei  piani  di  bacino  e   dei   programmi   di
          intervento; 
              2)  i  piani   di   bacino,   sentita   la   Conferenza
          Stato-regioni che si pronuncia entro  trenta  giorni  dalla
          richiesta di parere, decorsi i quali si  procede  anche  in
          mancanza del parere; 
              3) gli atti volti  a  provvedere  in  via  sostitutiva,
          previa diffida, in  caso  di  persistente  inattivita'  dei
          soggetti ai quali sono demandate le funzioni previste dalla
          presente sezione; 
              4) ogni altro atto di  indirizzo  e  coordinamento  nel
          settore disciplinato dalla presente sezione; 
              b) su proposta del Comitato  dei  Ministri  di  cui  al
          comma 2, il programma nazionale di intervento. 
              2. Il Comitato dei  Ministri  per  gli  interventi  nel
          settore della difesa del suolo opera presso  la  Presidenza
          del Consiglio dei  Ministri.  Il  Comitato  presieduto  dal
          Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal
          Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del
          mare, e' composto da  quest'ultimo  e  dai  Ministri  delle
          infrastrutture e dei trasporti, delle attivita' produttive,
          delle  politiche  agricole  e  forestali,  per  gli  affari
          regionali e per i beni e le  attivita'  culturali,  nonche'
          dal delegato del Presidente del Consiglio dei  Ministri  in
          materia di protezione civile. 
              3. Il  Comitato  dei  Ministri  ha  funzioni  di   alta
          vigilanza  ed  adotta  gli   atti   di   indirizzo   e   di
          coordinamento delle attivita'. Propone  al  Presidente  del
          Consiglio dei Ministri lo schema di programma nazionale  di
          intervento, che coordina con quelli delle regioni  e  degli
          altri enti pubblici a  carattere  nazionale,  verificandone
          l'attuazione. 
              4. Al fine di assicurare  il  necessario  coordinamento
          tra le diverse amministrazioni interessate, il Comitato dei
          Ministri propone gli indirizzi delle  politiche  settoriali
          direttamente o indirettamente connesse con gli obiettivi  e
          i contenuti della pianificazione di distretto e ne verifica
          la coerenza nella fase di approvazione dei relativi atti. 
              5. Per lo  svolgimento  delle  funzioni  di  segreteria
          tecnica, il Comitato dei Ministri si avvale delle strutture
          delle Amministrazioni statali competenti. 
              6. I principi degli atti di indirizzo  e  coordinamento
          di cui  al  presente  articolo  sono  definiti  sentita  la
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.». 
            - Si  riporta  il  testo  dell'articolo 250,  del  citato
          decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come  modificato
          dalla presente legge: 
              «Art. 250 (Bonifica da parte  dell'amministrazione).  -
          1. Qualora i soggetti responsabili della contaminazione non
          provvedano  direttamente  agli  adempimenti  disposti   dal
          presente  titolo  ovvero  non  siano  individuabili  e  non
          provvedano ne' il proprietario del sito ne' altri  soggetti
          interessati,  le  procedure  e  gli   interventi   di   cui
          all'articolo 242  sono  realizzati  d'ufficio  dal   comune
          territorialmente competente e,  ove  questo  non  provveda,
          dalla regione, secondo l'ordine di  priorita'  fissato  dal
          piano regionale  per  la  bonifica  delle  aree  inquinate,
          avvalendosi anche di altri  soggetti  pubblici  o  privati,
          individuati ad esito  di  apposite  procedure  ad  evidenza
          pubblica entro il termine di novanta giorni  dalla  mancata
          individuazione    del    soggetto    responsabile     della
          contaminazione  o  dall'accertato  inadempimento  da  parte
          dello stesso. Al fine di anticipare le somme per i predetti
          interventi le  regioni  possono  istituire  appositi  fondi
          nell'ambito delle proprie disponibilita' di bilancio. 
              1-bis. Per favorire  l'accelerazione  degli  interventi
          per la messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale
          e di tutela del territorio e delle acque, le  Autorita'  di
          bacino distrettuali, le regioni, le province autonome e gli
          enti locali  individuati  quali  soggetti  beneficiari  e/o
          attuatori, previa stipula di appositi accordi  sottoscritti
          con il  Ministero  della  transizione  ecologica  ai  sensi
          dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, possono
          avvalersi, con le risorse umane, strumentali e  finanziarie
          disponibili a legislazione vigente  sui  propri  bilanci  e
          senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica, attraverso la  stipula  di  apposte  convenzioni,
          delle societa' in house del medesimo Ministero.». 
            - Si riporta il testo  dell'articolo 38,  comma1  alinea,
          del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 «Attuazione
          della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del
          Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso
          dell'energia da fonti rinnovabili», come  modificato  dalla
          presente legge: 
              «Art. 38  (Semplificazioni  per   la   costruzione   ed
          esercizio di elettrolizzatori). -  1. La  realizzazione  di
          elettrolizzatori per la  produzione  di  idrogeno  e  delle
          infrastrutture  connesse,  ivi   compresi   compressori   e
          depositi e eventuali infrastrutture di connessione  a  reti
          di distribuzione e trasporto,  e'  autorizzata  secondo  le
          procedure seguenti: 
              omissis.». 
            -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo 6  del   decreto
          legislativo  3 marzo  2011,  n. 28   «Regolamento   recante
          proroga delle scadenze delle revisioni generali e  speciali
          quinquennali, nonche' di quelle relative agli scorrimenti e
          alle sostituzioni delle funi  e  al  rifacimento  dei  loro
          attacchi  di  estremita'  degli  impianti  a  fune»,   come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 6   (Procedura   abilitativa    semplificata    e
          comunicazione  per  gli  impianti  alimentati  da   energia
          rinnovabile).   -   1. Ferme   restando   le   disposizioni
          tributarie in materia di accisa sull'energia elettrica, per
          l'attivita' di  costruzione  ed  esercizio  degli  impianti
          alimentati da fonti rinnovabili di cui ai paragrafi 11 e 12
          delle linee  guida,  adottate  ai  sensi  dell'articolo 12,
          comma 10 del decreto legislativo 29 dicembre  2003,  n. 387
          si applica la procedura abilitativa semplificata di cui  ai
          commi seguenti. 
              2. Il  proprietario  dell'immobile  o  chi   abbia   la
          disponibilita' sugli immobili interessati  dall'impianto  e
          dalle opere connesse presenta  al  Comune,  mediante  mezzo
          cartaceo o in via telematica, almeno  trenta  giorni  prima
          dell'effettivo  inizio  dei   lavori,   una   dichiarazione
          accompagnata da una dettagliata relazione  a  firma  di  un
          progettista   abilitato   e   dagli   opportuni   elaborati
          progettuali, che attesti la compatibilita' del progetto con
          gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi
          vigenti e la non contrarieta'  agli  strumenti  urbanistici
          adottati, nonche' il rispetto delle norme di sicurezza e di
          quelle igienico-sanitarie. Alla dichiarazione sono allegati
          gli  elaborati  tecnici  per  la  connessione  redatti  dal
          gestore della rete. Nel caso in cui siano richiesti atti di
          assenso nelle materie di cui  al  comma 4  dell'articolo 20
          della legge 7 agosto 1990, n. 241, e tali  atti  non  siano
          allegati alla dichiarazione,  devono  essere  allegati  gli
          elaborati tecnici richiesti dalle norme  di  settore  e  si
          applica il comma 5. 
              3. Per  la  procedura   abilitativa   semplificata   si
          applica, previa deliberazione del Comune e fino  alla  data
          di entrata in vigore dei provvedimenti regionali di cui  al
          comma 9, quanto previsto dal comma 10, lettera  c),  e  dal
          comma 11  dell'articolo 10  del  decreto-legge   18 gennaio
          1993, n. 8,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge
          19 marzo 1993, n. 68. 
              4. Il Comune, ove entro il termine indicato al  comma 2
          sia riscontrata l'assenza di una o  piu'  delle  condizioni
          stabilite  al  medesimo  comma,  notifica   all'interessato
          l'ordine motivato di non effettuare il previsto  intervento
          e,  in  caso  di  falsa  attestazione  del   professionista
          abilitato, informa l'autorita' giudiziaria e  il  consiglio
          dell'ordine di appartenenza; e' comunque salva la  facolta'
          di ripresentare la dichiarazione, con  le  modifiche  o  le
          integrazioni  necessarie   per   renderla   conforme   alla
          normativa urbanistica ed edilizia. Se il Comune non procede
          ai sensi del periodo  precedente,  decorso  il  termine  di
          trenta giorni dalla data di ricezione  della  dichiarazione
          di cui comma 2, l'attivita' di costruzione  deve  ritenersi
          assentita. 
              5. Qualora siano necessari  atti  di  assenso,  di  cui
          all'ultimo  periodo  del  comma 2,  che   rientrino   nella
          competenza   comunale   e   non   siano    allegati    alla
          dichiarazione,    il    Comune    provvede    a    renderli
          tempestivamente e, in ogni caso, entro il  termine  per  la
          conclusione del  relativo  procedimento  fissato  ai  sensi
          dell'articolo 2  della  legge  7 agosto  1990,  n. 241,   e
          successive modificazioni. Se gli atti di assenso  non  sono
          resi  entro  il  termine  di  cui  al  periodo  precedente,
          l'interessato  puo'  adire  i  rimedi  di  tutela  di   cui
          all'articolo 117 del  decreto  legislativo  2 luglio  2010,
          n. 104. Qualora l'attivita' di costruzione e  di  esercizio
          degli impianti di cui al comma 1 sia sottoposta ad atti  di
          assenso di competenza di amministrazioni diverse da  quella
          comunale,   e   tali   atti   non   siano   allegati   alla
          dichiarazione,  l'amministrazione  comunale   provvede   ad
          acquisirli d'ufficio ovvero  convoca,  entro  venti  giorni
          dalla presentazione della dichiarazione, una conferenza  di
          servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti  della  legge
          7 agosto  1990,  n. 241  e  successive  modificazioni.   Il
          termine di trenta giorni di cui al comma 2 e' sospeso  fino
          alla  acquisizione  degli  atti  di  assenso  ovvero   fino
          all'adozione della determinazione motivata  di  conclusione
          del    procedimento    ai    sensi    dell'articolo 14-ter,
          comma 6-bis, o  all'esercizio  del  potere  sostitutivo  ai
          sensi  dell'articolo 14-quater,  comma 3,  della   medesima
          legge 7 agosto 1990, n. 241. 
              6. La   realizzazione   dell'intervento   deve   essere
          completata  entro  tre  anni  dal   perfezionamento   della
          procedura abilitativa semplificata ai sensi dei commi  4  o
          5. La    realizzazione    della    parte    non    ultimata
          dell'intervento  e'  subordinata  a  nuova   dichiarazione.
          L'interessato e' comunque tenuto a comunicare al Comune  la
          data di ultimazione dei lavori. 
              7. La sussistenza del titolo e' provata  con  la  copia
          della dichiarazione da cui risulta la data  di  ricevimento
          della dichiarazione stessa, l'elenco di quanto presentato a
          corredo del  progetto,  l'attestazione  del  professionista
          abilitato,  nonche'  gli  atti  di  assenso   eventualmente
          necessari. 
              8. Ultimato l'intervento, il progettista o  un  tecnico
          abilitato rilascia un certificato di collaudo  finale,  che
          deve essere trasmesso al Comune, con il quale si attesta la
          conformita'  dell'opera  al  progetto  presentato  con   la
          dichiarazione, nonche' ricevuta dell'avvenuta presentazione
          della   variazione   catastale   conseguente   alle   opere
          realizzate ovvero dichiarazione che  le  stesse  non  hanno
          comportato modificazioni del classamento catastale. 
              9. Le Regioni e le Province autonome possono  estendere
          la soglia di applicazione della procedura di cui al comma 1
          agli impianti di potenza nominale fino ad 1  MW  elettrico,
          definendo  altresi'  i  casi  in  cui,   essendo   previste
          autorizzazioni ambientali o paesaggistiche di competenza di
          amministrazioni diverse  dal  Comune,  la  realizzazione  e
          l'esercizio  dell'impianto  e  delle  opere  connesse  sono
          assoggettate    all'autorizzazione     unica     di     cui
          all'articolo 5. Le   Regioni   e   le   Province   autonome
          stabiliscono altresi' le modalita' e gli  strumenti  con  i
          quali i Comuni trasmettono alle stesse Regioni  e  Province
          autonome le informazioni sui titoli abilitativi rilasciati,
          anche per le finalita' di cui all'articolo 16, comma 2. Con
          le medesime modalita' di cui al presente comma, le  Regioni
          e le  Province  autonome  prevedono  la  corresponsione  ai
          Comuni  di  oneri  istruttori  commisurati   alla   potenza
          dell'impianto. 
              9-bis. Per l'attivita' di costruzione ed  esercizio  di
          impianti fotovoltaici di potenza  fino  a  20  MW  e  delle
          relative opere di connessione alla rete elettrica di alta e
          media  tensione  localizzati   in   aree   a   destinazione
          industriale, produttiva o commerciale nonche' in discariche
          o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o
          lotti di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento, e
          delle relative opere connesse e infrastrutture  necessarie,
          per   i   quali   l'autorita'   competente   al    rilascio
          dell'autorizzazione     abbia     attestato      l'avvenuto
          completamento delle attivita' di recupero e  di  ripristino
          ambientale previste nel titolo autorizzatorio nel  rispetto
          delle norme regionali vigenti, si applicano le disposizioni
          di cui al  comma 1. Le  medesime  disposizioni  di  cui  al
          comma 1  si  applicano  ai  progetti  di   nuovi   impianti
          fotovoltaici da realizzare nelle aree  classificate  idonee
          ai   sensi   dell'articolo 20   del   decreto   legislativo
          8 novembre 2021, n. 199, ivi comprese le  aree  di  cui  al
          comma 8 dello stesso articolo 20, di potenza fino a 10  MW,
          nonche' agli impianti agro-voltaici di cui all'articolo 65,
          comma 1-quater, del decreto-legge  24 gennaio  2012,  n. 1,
          convertito, con modificazioni, dalla legge  24 marzo  2012,
          n. 27, che distino non piu'  di  3  chilometri  da  aree  a
          destinazione industriale,  artigianale  e  commerciale.  Il
          limite  relativo  agli   impianti   fotovoltaici   per   la
          produzione di energia  elettrica  con  potenza  complessiva
          superiore a 10 MW, di cui al punto 2) dell'allegato II alla
          parte  seconda  del  decreto  legislativo  3 aprile   2006,
          n. 152, e il limite di cui alla  lettera  b)  del  punto  2
          dell'allegato IV alla medesima parte  seconda  del  decreto
          legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per il  procedimento  di
          verifica di assoggettabilita' alla valutazione  di  impatto
          ambientale di cui  all'articolo 19  del  medesimo  decreto,
          sono elevati a 20 MW  per  queste  tipologie  di  impianti,
          purche' il proponente alleghi alla dichiarazione di cui  al
          comma 2 del presente  articolo  un'autodichiarazione  dalla
          quale risulti che l'impianto non si  trova  all'interno  di
          aree  comprese  tra  quelle   specificamente   elencate   e
          individuate ai  sensi  della  lettera  f)  dell'allegato  3
          annesso al decreto del Ministro  dello  sviluppo  economico
          10 settembre  2010,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
          n. 219  del  18 settembre  2010. La  procedura  di  cui  al
          presente comma, con  edificazione  diretta  degli  impianti
          fotovoltaici   e   delle   relative   opere   connesse    e
          infrastrutture necessarie,  si  applica  anche  qualora  la
          pianificazione urbanistica  richieda  piani  attuativi  per
          l'edificazione. 
              9-ter.  Nel  caso  di  intervento  che  coinvolga  piu'
          Comuni, l'istanza di procedura abilitativa semplificata  e'
          presentata a tutti i  Comuni  interessati  dall'impianto  e
          dalle relative opere connesse. L'amministrazione competente
          ai sensi del presente comma e' individuata nel  Comune  sul
          cui territorio insiste la maggior porzione dell'impianto da
          realizzare, che acquisisce le eventuali osservazioni  degli
          altri Comuni interessati  dall'impianto  e  dalle  relative
          opere connesse. 
              10. I procedimenti pendenti alla  data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto legislativo sono regolati dalla
          previgente disciplina, ferma restando per il proponente  la
          possibilita' di optare per la procedura semplificata di cui
          al presente articolo. 
              11. La  comunicazione  relativa   alle   attivita'   in
          edilizia libera, di cui ai paragrafi 11 e  12  delle  linee
          guida adottate  ai  sensi  dell'articolo 12,  comma 10  del
          decreto legislativo 29 dicembre 2003,  n. 387  continua  ad
          applicarsi,  alle  stesse  condizioni  e  modalita',   agli
          impianti ivi previsti. Le Regioni e  le  Province  autonome
          possono estendere il regime della comunicazione di  cui  al
          precedente periodo ai progetti di  impianti  alimentati  da
          fonti rinnovabili  con  potenza  nominale  fino  a  50  kW,
          nonche' agli impianti fotovoltaici di qualsivoglia  potenza
          da realizzare sugli edifici, fatta salva la  disciplina  in
          materia di valutazione di impatto ambientale  e  di  tutela
          delle risorse idriche, fermi  restando  l'articolo 6-bis  e
          l'articolo 7-bis, comma 5.».