Art. 23
Disposizioni in materia di produzione e consumo di idrogeno da fonti
rinnovabili, di concessioni di derivazioni per uso irriguo, di
accelerazione delle procedure di approvazione dei piani di bacino
1. Il consumo di energia elettrica da fonti rinnovabili in impianti
di elettrolisi per la produzione di idrogeno verde, anche qualora
l'impianto di produzione e quello di elettrolisi siano collegati
attraverso una rete con obbligo di connessione di terzi, non e'
soggetto al pagamento degli oneri generali afferenti al sistema
elettrico di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16
marzo 1999, n. 79.
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, con decreto del Ministro della transizione
ecologica sono individuati i casi e le condizioni tecniche di
dettaglio al ricorrere dei quali si applica il comma 1. Con il
medesimo decreto sono stabilite altresi' le modalita' con le quali
l'Autorita' di regolazione per (( energia, reti )) e ambiente
provvede a dare attuazione alle disposizioni di cui al comma 1, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3. L'idrogeno prodotto ai sensi del comma 1 non rientra tra i
prodotti energetici di cui all'articolo 21 del testo unico di cui al
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e non risulta sottoposto
ad accisa ai sensi del medesimo testo unico se non direttamente
utilizzato in motori termici come carburante.
4. All'articolo 21, quarto comma, del (( testo unico delle
disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, di cui al ))
regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, in materia di concessioni di
derivazioni per uso irriguo, dopo le parole «prevedendo se necessario
specifiche modalita' di irrigazione» sono inserite le seguenti: «e
privilegiando la digitalizzazione per migliorare il controllo remoto
e l'individuazione dell'estrazione illegale di acqua».
5. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 57, comma 1, lettera a), numero 2), in materia di
approvazione dei piani di bacino, dopo le parole «sentita la
Conferenza Stato-regioni» sono aggiunte le seguenti: «che si
pronuncia entro trenta giorni dalla richiesta di parere, decorsi i
quali si procede anche in mancanza del parere»;
b) all'articolo 250, comma 1-bis, in materia di bonifica da parte
dell'amministrazione, dopo le parole «ripristino ambientale» sono
inserite le seguenti: «e di tutela del territorio e delle acque, le
Autorita' di bacino distrettuali».
(( 5-bis. All'articolo 38, comma 1, alinea, del decreto legislativo
8 novembre 2021, n. 199, dopo le parole: «produzione di idrogeno»
sono inserite le seguenti: «e delle infrastrutture connesse, ivi
compresi compressori e depositi e eventuali infrastrutture di
connessione a reti di distribuzione e trasporto,».
5-ter. All'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28,
dopo il comma 9-bis e' inserito il seguente:
«9-ter. Nel caso di intervento che coinvolga piu' Comuni, l'istanza
di procedura abilitativa semplificata e' presentata a tutti i Comuni
interessati dall'impianto e dalle relative opere connesse.
L'amministrazione competente ai sensi del presente comma e'
individuata nel Comune sul cui territorio insiste la maggior porzione
dell'impianto da realizzare, che acquisisce le eventuali osservazioni
degli altri Comuni interessati dall'impianto e dalle relative opere
connesse». ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della
direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato
interno dell'energia elettrica), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 31 marzo 1999, n. 75:
«Art. 3 (Gestore della rete di trasmissione nazionale).
- 1. Il gestore della rete di trasmissione nazionale, di
seguito "gestore", esercita le attivita' di trasmissione e
dispacciamento dell'energia elettrica, ivi compresa la
gestione unificata della rete di trasmissione nazionale. Il
gestore ha l'obbligo di connettere alla rete di
trasmissione nazionale tutti i soggetti che ne facciano
richiesta, senza compromettere la continuita' del servizio
e purche' siano rispettate le regole tecniche di cui al
comma 6 del presente articolo e le condizioni
tecnico-economiche di accesso e di interconnessione fissate
dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas.
L'eventuale rifiuto di accesso alla rete deve essere
debitamente motivato dal gestore. Il gestore della rete di
trasmissione nazionale fornisce ai soggetti responsabili
della gestione di ogni altra rete dell'Unione europea
interconnessa con la rete di trasmissione nazionale
informazioni sufficienti per garantire il funzionamento
sicuro ed efficiente, lo sviluppo coordinato e
l'interoperabilita' delle reti interconnesse.
2. Il gestore della rete di trasmissione nazionale
gestisce i flussi di energia, i relativi dispositivi di
interconnessione ed i servizi ausiliari necessari;
garantisce l'adempimento di ogni altro obbligo volto ad
assicurare la sicurezza, l'affidabilita', l'efficienza e il
minor costo del servizio e degli approvvigionamenti;
gestisce la rete, di cui puo' essere proprietario, senza
discriminazione di utenti o categorie di utenti; delibera
gli interventi di manutenzione e di sviluppo della rete, a
proprio carico, se proprietario della rete, o a carico
delle societa' proprietarie, in modo da assicurare la
sicurezza e la continuita' degli approvvigionamenti,
nonche' lo sviluppo della rete medesima nel rispetto degli
indirizzi del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato. Al gestore sono trasferiti competenze,
diritti e poteri di soggetti privati e pubblici, anche ad
ordinamento autonomo, previsti dalla normativa vigente con
riferimento alle attivita' riservate al gestore stesso. Il
gestore della rete di trasmissione nazionale mantiene il
segreto sulle informazioni commerciali riservate acquisite
nel corso dello svolgimento della sua attivita' e impedisce
che le informazioni concernenti la propria attivita'
commercialmente vantaggiose siano divulgate in modo
discriminatorio. Le informazioni necessarie per una
concorrenza effettiva e per l'efficiente funzionamento del
mercato sono rese pubbliche, fermo restando l'obbligo di
mantenere il segreto sulle informazioni commerciali
riservate. Le imprese collegate al gestore della rete di
trasmissione nazionale non possono abusare delle
informazioni riservate nelle proprie operazioni di
compravendita di energia elettrica o servizi connessi.
2-bis. Il gestore della rete di trasmissione nazionale
fornisce ai gestori di altri sistemi interconnessi con il
proprio le informazioni sufficienti a garantire il
funzionamento sicuro ed efficiente, lo sviluppo coordinato
e l'interoperabilita' del sistema interconnesso, assicura
che non vi siano discriminazioni tra utenti e categorie di
utenti, specialmente a favore delle proprie societa' e
imprese collegate, fornisce a tutti gli utenti, in
condizioni di parita', le informazioni necessarie per un
efficiente accesso al sistema, riscuote le rendite da
congestione e i pagamenti dovuti nell'ambito del meccanismo
di compensazione tra gestori dei sistemi di trasmissione,
in conformita' all'articolo 49 del regolamento (UE)
2019/943, acquista i servizi ancillari volti a garantire la
sicurezza del sistema, partecipa alle valutazioni di
adeguatezza del sistema, a livello nazionale ed europeo,
assicura la digitalizzazione dei propri sistemi di
trasmissione e provvede alla gestione dei dati, anche
attraverso lo sviluppo di sistemi di gestione, alla
cybersicurezza e alla protezione dei dati, sotto la
vigilanza e il controllo dell'ARERA.
2-ter. Il gestore della rete di trasmissione nazionale
acquisisce i servizi di bilanciamento nel rispetto delle
seguenti condizioni:
a) stabilisce procedure trasparenti, non
discriminatorie e fondate su criteri di mercato;
b) assicura la partecipazione di tutte le imprese
elettriche qualificate e di tutti i partecipanti al mercato
dell'energia elettrica e dei servizi connessi, inclusi i
partecipanti al mercato che offrono energia elettrica
prodotta da fonti rinnovabili, i partecipanti al mercato
attivi nella gestione della domanda, i gestori di impianti
di stoccaggio dell'energia elettrica e i partecipanti al
mercato coinvolti in un'aggregazione;
c) definisce, d'intesa con l'ARERA e previa
approvazione di quest'ultima, nonche' in stretta
collaborazione con tutti i partecipanti al mercato
dell'energia elettrica, i requisiti tecnici per la
fornitura dei servizi di bilanciamento necessari.
2-quater. Il gestore della rete di trasmissione, previa
approvazione da parte dell'ARERA, stabilisce, con una
procedura trasparente e partecipativa che coinvolge gli
utenti e i gestori del sistema di distribuzione
dell'energia elettrica, le specifiche tecniche per i
servizi ancillari non relativi alla frequenza e gli
standard dei prodotti di mercato necessari per la fornitura
di tali servizi. Le specifiche tecniche e gli standard
cosi' definiti assicurano la partecipazione effettiva e
discriminatoria di tutti i partecipanti al mercato
dell'energia elettrica, con le stesse garanzie di cui al
comma 2-ter, lettera b), del presente articolo.
2-quinquies. Il gestore della rete di trasmissione
nazionale scambia le informazioni necessarie e si coordina
con i gestori del sistema di distribuzione, al fine di
assicurare l'uso ottimale delle risorse, il funzionamento
sicuro ed efficiente del sistema e lo sviluppo del mercato
dell'energia elettrica. Il gestore della rete di
trasmissione nazionale ha diritto ad essere adeguatamente
remunerato per l'acquisizione di servizi che consentono di
recuperare i corrispondenti costi, determinati in misura
ragionevole, ivi comprese le spese necessarie per le
tecnologie dell'informazione e della comunicazione e i
costi dell'infrastruttura.
2-sexies. L'obbligo di approvvigionamento dei servizi
ancillari ai sensi del comma 2-quater del presente articolo
non si applica alle componenti di rete pienamente
integrate.
2-septies. Il gestore della rete di trasmissione
nazionale stabilisce e pubblica sul proprio sito web, in
un'apposita sezione, procedure trasparenti ed efficienti
per la connessione di nuovi impianti di generazione e di
nuovi impianti di stoccaggio di energia elettrica, senza
discriminazioni. Le procedure, prima di essere pubblicate,
devono essere comunicate all'ARERA e da questa approvate.
2-octies. Il gestore della rete di trasmissione
nazionale non ha il diritto di rifiutare la connessione di
un nuovo impianto di generazione ovvero di stoccaggio di
energia elettrica in ragione di eventuali future
limitazioni della capacita' di rete disponibile e di
congestioni in punti distanti del sistema. La connessione
di nuovi impianti di generazione o di stoccaggio non puo'
essere rifiutata neppure per i costi supplementari
derivanti dalla necessita' di aumentare la capacita' degli
elementi del sistema posti nelle immediate vicinanze del
punto di connessione. La capacita' di connessione garantita
puo' essere limitata e possono essere offerte connessioni
soggette a limitazioni operative, onde assicurare
l'efficienza economica dei nuovi impianti di generazione o
di stoccaggio. Le limitazioni di cui al presente comma
devono essere trasmesse all'ARERA, prima della
pubblicazione, e devono essere da questa approvate.
3. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas fissa
le condizioni atte a garantire a tutti gli utenti della
rete la liberta' di accesso a parita' di condizioni,
l'imparzialita' e la neutralita' del servizio di
trasmissione e dispacciamento. Nell'esercizio di tale
competenza l'Autorita' persegue l'obiettivo della piu'
efficiente utilizzazione dell'energia elettrica prodotta o
comunque immessa nel sistema elettrico nazionale,
compatibilmente con i vincoli tecnici della rete.
L'Autorita' prevede, inoltre, l'obbligo di utilizzazione
prioritaria dell'energia elettrica prodotta a mezzo di
fonti energetiche rinnovabili e di quella prodotta mediante
cogenerazione.
4. Entro il termine di trenta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto l'ENEL S.p.a.
costituisce una societa' per azioni cui conferisce, entro i
successivi sessanta giorni, tutti i beni, eccettuata la
proprieta' delle reti, i rapporti giuridici inerenti
all'attivita' del gestore stesso, compresa la quota parte
dei debiti afferenti al patrimonio conferito, e il
personale necessario per le attivita' di competenza. Con
propri decreti il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, sentita l'Autorita' dell'energia
elettrica ed il gas, entro i trenta giorni successivi alla
data dei suddetti conferimenti, dispone gli eventuali,
ulteriori conferimenti necessari all'attivita' del gestore
e approva i conferimenti stessi. Lo stesso Ministro
determina con proprio provvedimento la data in cui la
societa' assume la titolarita' e le funzioni di gestore
della rete di trasmissione nazionale; dalla medesima data
le azioni della suddetta societa' sono assegnate a titolo
gratuito al Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica. I diritti dell'azionista sono
esercitati d'intesa tra il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica e il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Gli
indirizzi strategici ed operativi del gestore sono definiti
dal Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato. Fino alla stessa data l'ENEL S.p.a. e'
responsabile del corretto funzionamento della rete di
trasmissione nazionale e delle attivita' di dispacciamento
nonche' di quanto previsto dal comma 12.
5. Il gestore della rete e' concessionario delle
attivita' di trasmissione e dispacciamento; la concessione
e' disciplinata, entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, con decreto del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Con analogo decreto, si provvede ad integrare o modificare
la concessione rilasciata in tutti i casi di modifiche
nell'assetto e nelle funzioni del gestore e, comunque, ove
il Ministro delle attivita' produttive lo ritenga
necessario, per la migliore funzionalita' della concessione
medesima all'esercizio delle attivita' riservate al
gestore.
6. Il gestore, con proprie delibere, stabilisce le
regole per il dispacciamento nel rispetto delle condizioni
di cui al comma 3 e degli indirizzi di cui al comma 2
dell'articolo 1. Sulla base di direttive emanate
dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, il gestore della rete di trasmissione nazionale
adotta regole tecniche, di carattere obiettivo e non
discriminatorio, in materia di progettazione e
funzionamento degli impianti di generazione, delle reti di
distribuzione, delle apparecchiature direttamente connesse,
dei circuiti di interconnessione e delle linee dirette, al
fine di garantire la piu' idonea connessione alla rete di
trasmissione nazionale nonche' la sicurezza e la
connessione operativa tra le reti. L'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas verifica la conformita' delle
regole tecniche adottate dal gestore alle direttive dalla
stessa emanate e si pronuncia, sentito il gestore, entro
novanta giorni; qualora la pronuncia non intervenga entro
tale termine, le regole si intendono approvate. In nessun
caso possono essere riconosciuti ai proprietari di porzioni
della rete di trasmissione nazionale, o a coloro che ne
abbiano la disponibilita', fatta eccezione per il gestore
della rete di trasmissione nazionale in relazione alle
attivita' di trasmissione e dispacciamento, diritti di
esclusiva o di priorita' o condizioni di maggior favore di
alcun tipo nell'utilizzo della stessa. L'utilizzazione
della rete di trasmissione nazionale per scopi estranei al
servizio elettrico non puo' comunque comportare vincoli o
restrizioni all'utilizzo della rete stessa per le finalita'
disciplinate dal presente decreto. Le regole tecniche di
cui al presente comma sono pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e sono notificate alla
Commissione delle Comunita' europee a norma dell'articolo 8
della direttiva 83/189/CEE del Consiglio del 28 marzo 1983.
7. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, sentiti l'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas e i soggetti interessati,
determina con proprio decreto l'ambito della rete di
trasmissione nazionale, comprensiva delle reti di tensione
uguale o superiore a 220 kV e delle parti di rete, aventi
tensioni comprese tra 120 e 220 kV, da individuare secondo
criteri funzionali. Successivamente alla emanazione di tale
decreto il gestore puo' affidare a terzi, previa
autorizzazione del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e sulla base di convenzioni approvate
dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, la
gestione di limitate porzioni della rete di trasmissione
nazionale non direttamente funzionali alla stessa. Entro
trenta giorni dalla emanazione del decreto di
determinazione della rete di trasmissione nazionale i
proprietari di tale rete, o coloro che ne hanno comunque la
disponibilita', costituiscono una o piu' societa' di
capitali alle quali, entro i successivi novanta giorni,
sono trasferiti esclusivamente i beni e i rapporti, le
attivita' e le passivita', relativi alla trasmissione di
energia elettrica. Il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica possono
promuovere l'aggregazione delle suddette societa', anche in
forme consortili, favorendo la partecipazione di tutti gli
operatori del mercato.
8. Il gestore stipula convenzioni, anche con le
societa' che dispongono delle reti di trasmissione, per
disciplinare gli interventi di manutenzione e di sviluppo
della rete e dei dispositivi di interconnessione con altre
reti nel caso in cui non ne sia proprietario; altrimenti,
il gestore risponde direttamente nei confronti del
Ministero delle attivita' produttive della tempestiva
esecuzione degli interventi di manutenzione e sviluppo
della rete deliberati. Le suddette convenzioni, sono
stipulate in conformita' ad una convenzione tipo definita,
entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente
decreto legislativo, con decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su
proposta dell'Autorita' dell'energia elettrica e del gas, a
norma della legge n. 481 del 1995, sentita la Conferenza
unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281.
Tale convenzione tipo prevede:
a) la competenza del gestore ad assumere le decisioni
in materia di manutenzione, gestione e sviluppo della rete;
b) un'adeguata remunerazione delle attivita' e degli
investimenti, tenuto conto degli obblighi normativi a
carico degli operatori;
c) le modalita' di accertamento di disfunzioni ed
inadempimenti e la determinazione delle conseguenti
sanzioni, della possibilita' di interventi sostitutivi e di
eventuali indennizzi alle parti lese;
d) le modalita' di coinvolgimento delle regioni
interessate in ordine agli aspetti di localizzazione,
razionalizzazione e sviluppo delle reti.
9. In caso di mancata stipula, entro centoventi giorni
dall'emanazione del decreto di determinazione della rete di
trasmissione nazionale di cui al comma 7, delle convenzioni
con le societa' che dispongono delle reti di trasmissione,
le stesse sono definite e rese efficaci entro i successivi
sessanta giorni con decreto del Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, su proposta
dell'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas. Fino alla
assunzione della titolarita' da parte del gestore di cui al
comma 4, i soggetti proprietari delle reti restano
responsabili della corretta manutenzione e funzionamento
delle reti e dei dispositivi di loro proprieta'; i costi
relativi possono essere riconosciuti dal gestore della rete
di trasmissione nazionale nell'ambito della relativa
convenzione. Eventuali inadempienze o disservizi sono
sanzionati dall'Autorita' per l'energia elettrica ed il
gas. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas controlla
che i rapporti oggetto delle convenzioni si svolgano nel
rispetto delle disposizioni in esse contenute, potendo
irrogare le sanzioni previste dall'articolo 2, comma 20,
lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481, nel caso
in cui le violazioni accertate pregiudichino l'accesso e
l'uso a condizioni paritetiche della rete di trasmissione
nazionale. Dei provvedimenti e delle iniziative adottate ai
sensi del presente comma viene data preventiva
comunicazione al Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato.
10. Per l'accesso e l'uso della rete di trasmissione
nazionale e' dovuto al gestore un corrispettivo determinato
indipendentemente dalla localizzazione geografica degli
impianti di produzione e dei clienti finali, e comunque
sulla base di criteri non discriminatori. La misura del
corrispettivo e' determinata dall'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas entro novanta giorni dall'entrata in
vigore del presente decreto, considerando anche gli oneri
connessi ai compiti previsti al comma 12 ed e' tale da
incentivare il gestore allo svolgimento delle attivita' di
propria competenza secondo criteri di efficienza economica.
Con lo stesso provvedimento l'Autorita' disciplina anche il
periodo transitorio fino all'assunzione della titolarita'
da parte del gestore di cui al comma 4.
11. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del
presente decreto legislativo, con uno o piu' decreti del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, su proposta dell'Autorita'
per l'energia elettrica e il gas, sono altresi' individuati
gli oneri generali afferenti al sistema elettrico, ivi
inclusi gli oneri concernenti le attivita' di ricerca e le
attivita' di cui all'articolo 13, comma 2, lettera e).
L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas provvede al
conseguente adeguamento del corrispettivo di cui al
comma 10.
12. Il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, con proprio provvedimento ai sensi del
comma 3 dell'articolo 1, determina la cessione dei diritti
e delle obbligazioni relative all'acquisto di energia
elettrica, comunque prodotta da altri operatori nazionali,
da parte dell'ENEL S.p.a. al gestore della rete di
trasmissione nazionale. Il gestore ritira altresi'
l'energia elettrica di cui al comma 3 dell'articolo 22
della legge 9 gennaio 1991, n. 9, offerta dai produttori a
prezzi determinati dall'Autorita' per l'energia elettrica e
il gas in applicazione del criterio del costo evitato. Con
apposite convenzioni, previa autorizzazione del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato sentita
l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, sono altresi'
ceduti al gestore, da parte dell'imprese
produttrici-distributrici, l'energia elettrica ed i
relativi diritti di cui al titolo IV, lettera B), del
provvedimento CIP n. 6/1992; la durata di tali convenzioni
e' fissata in otto anni a partire dalla data di messa in
esercizio degli impianti ed il prezzo corrisposto include
anche il costo evitato.
13. Dalla data di entrata in funzione del sistema di
dispacciamento di merito economico il gestore, restando
garante del rispetto delle clausole contrattuali, cede
l'energia acquisita ai sensi del comma 12 al mercato. Ai
fini di assicurare la copertura dei costi sostenuti dal
gestore, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
include negli oneri di sistema la differenza tra i costi di
acquisto del gestore e la somma dei ricavi derivanti dalla
vendita dell'energia sul mercato e dalla vendita dei
diritti di cui al comma 3 dell'articolo 11.
14. L'autorizzazione alla realizzazione delle linee
dirette e' rilasciata dalle competenti amministrazioni,
previo parere del gestore per le linee di tensione
superiore a 120 kV. Il rifiuto dell'autorizzazione deve
essere debitamente motivato.
15. Il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, per gli adempimenti relativi
all'attuazione del presente decreto, puo' avvalersi, con
opportune soluzioni organizzative, del supporto tecnico del
gestore.».
- Si riporta il testo dell'articolo 21, del decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico delle
disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
29 novembre 1995, n. 279, S.O.:
«Art. 21 (Prodotti sottoposti ad accisa). - 1. Si
intendono per prodotti energetici:
a) i prodotti di cui ai codici NC da 1507 a 1518, se
destinati ad essere utilizzati come combustibile per
riscaldamento o come carburante per motori;
b) i prodotti di cui ai codici NC 2701, 2702 e da 2704
a 2715;
c) i prodotti di cui ai codici NC 2901 e 2902;
d) i prodotti di cui al codice NC 2905 11 00, non di
origine sintetica, se destinati ad essere utilizzati come
combustibile per riscaldamento o come carburante per
motori;
e) i prodotti di cui al codice NC 3403;
f) i prodotti di cui al codice NC 38 11;
g) i prodotti di cui al codice NC 38 17;
h) i prodotti di cui al codice NC 3824 90 99, se
destinati ad essere utilizzati come combustibile per
riscaldamento o come carburante per motori.
2. I seguenti prodotti energetici sono assoggettati ad
imposizione secondo le aliquote di accisa stabilite
nell'allegato I:
a) benzina con piombo (codici NC 2710 11 31, 2710 11 51
e 2710 11 59);
b) benzina (codici NC 2710 11 31, 2710 11 41, 2710 11
45 e 2710 11 49);
c) petrolio lampante o cherosene (codici NC 2710 19 21
e 2710 19 25);
d) oli da gas o gasolio (codici NC da 2710 19 41 a 2710
19 49);
e) oli combustibili (codici NC da 2710 19 61 a 2710 19
69);
f) gas di petrolio liquefatti (codici NC da 2711 12 11
a 2711 19 00);
g) gas naturale (codici NC 2711 11 00 e 2711 21 00);
h) carbone, lignite e coke (codici NC 2701, 2702 e
2704).
3. I prodotti di cui al comma 1, diversi da quelli
indicati al comma 2, sono soggetti a vigilanza fiscale.
Qualora siano utilizzati, o destinati ad essere utilizzati,
come carburanti per motori o combustibili per riscaldamento
ovvero siano messi in vendita per i medesimi utilizzi, i
medesimi prodotti sono sottoposti ad accisa, in relazione
al loro uso, secondo l'aliquota prevista per il carburante
per motori o il combustibile per riscaldamento,
equivalente.
4. E' sottoposto ad accisa, con l'aliquota prevista per
il carburante equivalente, ogni prodotto, diverso da quelli
indicati al comma 1, utilizzato, destinato ad essere
utilizzato ovvero messo in vendita, come carburante per
motori o come additivo ovvero per accrescere il volume
finale dei carburanti. I prodotti di cui al presente comma
possono essere sottoposti a vigilanza fiscale anche quando
non sono destinati ad usi soggetti ad accisa.
5. E' sottoposto ad accisa, con l'aliquota prevista per
il prodotto energetico equivalente, ogni idrocarburo,
escluso la torba, diverso da quelli indicati nel comma 1,
da solo o in miscela con altre sostanze, utilizzato,
destinato ad essere utilizzato ovvero messo in vendita,
come combustibile per riscaldamento. Per gli idrocarburi
ottenuti dalla depurazione e dal trattamento delle miscele
e dei residui oleosi di recupero, destinati ad essere
utilizzati come combustibili si applica l'aliquota prevista
per gli oli combustibili densi.
6. I prodotti di cui al comma 2, lettera h), sono
sottoposti ad accisa, con l'applicazione dell'aliquota di
cui all'allegato I, al momento della fornitura da parte di
societa', aventi sede legale nel territorio nazionale,
registrate presso il competente Ufficio dell'Agenzia delle
dogane. Le medesime societa' sono obbligate al pagamento
dell'imposta secondo le modalita' previste dal comma 8. Il
competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane puo'
autorizzare il produttore nazionale, l'importatore ovvero
l'acquirente di prodotti provenienti dagli altri Paesi
della Comunita' europea a sostituire la societa' registrata
nell'assolvimento degli obblighi fiscali. Si considera
fornitura anche l'estrazione o la produzione dei prodotti
di cui al comma 2, lettera h), da impiegare per uso
proprio.
7. Le societa' di cui al comma 6, ovvero i soggetti
autorizzati a sostituirle ai sensi del medesimo comma,
hanno l'obbligo di prestare una cauzione sul pagamento
dell'accisa, determinata, dal competente Ufficio
dell'Agenzia delle dogane, in misura pari ad un quarto
dell'imposta dovuta nell'anno precedente. Per il primo anno
di attivita' l'importo della cauzione e' determinato, dal
competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane, nella misura
di un quarto dell'imposta annua da versare in relazione ai
dati comunicati al momento della registrazione ovvero ai
dati in possesso del medesimo Ufficio. L'Agenzia delle
dogane ha facolta' di esonerare dal predetto obbligo i
soggetti affidabili e di notoria solvibilita'. L'esonero
puo' essere revocato in qualsiasi momento ed in tale caso
la cauzione deve essere prestata entro quindici giorni
dalla notifica della revoca.
8. L'imposta di cui al comma 6 e' versata, a titolo di
acconto, in rate trimestrali calcolate sulla base dei
quantitativi dei prodotti di cui al comma 2, lettera h),
forniti nell'anno precedente. Il versamento a saldo e'
effettuato entro la fine del primo trimestre dell'anno
successivo a quello cui si riferisce, unitamente alla
presentazione di apposita dichiarazione annuale contenente
i dati dei quantitativi forniti nell'anno immediatamente
precedente e al versamento della prima rata di acconto. Le
somme eventualmente versate in eccedenza sono detratte dal
versamento della prima rata di acconto e, ove necessario,
delle rate, successive. In caso di cessazione
dell'attivita' del soggetto nel corso dell'anno, la
dichiarazione annuale e il versamento a saldo sono
effettuati entro i due mesi successivi alla cessazione.
9. I prodotti energetici di cui al comma 1, qualora
utilizzati per la produzione, diretta o indiretta, di
energia elettrica con impianti obbligati alla denuncia
prevista dalle disposizioni che disciplinano l'accisa
sull'energia elettrica, sono sottoposti ad accisa per
motivi di politica ambientale, con l'applicazione delle
aliquote stabilite per tale impiego nell'allegato I; le
stesse aliquote sono applicate:
a) ai prodotti energetici limitatamente ai quantitativi
impiegati nella produzione di energia elettrica;
b) ai prodotti energetici impiegati nella stessa area
di estrazione per la produzione e per l'autoproduzione di
energia elettrica e vapore;
c) ai prodotti energetici impiegati in impianti
petrolchimici per l'alimentazione di centrali combinate
termoelettriche per l'autoproduzione di energia elettrica e
vapore tecnologico per usi interni.
9-bis. In caso di autoproduzione di energia elettrica,
le aliquote di cui al comma 9 sono applicate, in relazione
al combustibile impiegato, nella misura del 30 per cento.
9-ter. In caso di generazione combinata di energia
elettrica e calore utile, i quantitativi di combustibili
impiegati nella produzione di energia elettrica sono
determinati utilizzando i seguenti consumi specifici
convenzionali:
a) oli vegetali non modificati chimicamente 0,194 kg
per kWh;
b) gas naturale 0,220 mc per kWh;
c) gas di petrolio liquefatti 0,173 kg per kWh;
d) gasolio 0,186 kg per kWh;
e) olio combustibile e oli minerali greggi, naturali
0,194 kg per kWh;
f) carbone, lignite e coke 0,312 kg per kWh.
10. Nella movimentazione con gli Stati membri della
Comunita' europea, le disposizioni relative ai controlli e
alla circolazione intracomunitaria previste dal presente
titolo si applicano soltanto ai seguenti prodotti
energetici, anche quando destinati per gli impieghi di cui
al comma 13:
a) i prodotti di cui ai codici NC da 1507 a 1518 se
destinati ad essere utilizzati come combustibile per
riscaldamento o come carburante per motori;
b) i prodotti di cui ai codici NC 2707 10, 2707 20,
2707 30 e 2707 50;
c) i prodotti di cui ai codici NC da 2710 11 a 2710 19
69; per i prodotti di cui ai codici NC 2710 11 21, 2710 11
25 e 2710 19 29, limitatamente ai movimenti commerciali dei
prodotti sfusi;
d) i prodotti di cui ai codici NC 27 11, ad eccezione
dei prodotti di cui ai codici NC 2711 11, 2711 21 e 2711
29;
e) i prodotti di cui ai codici NC 2901 10;
f) i prodotti di cui ai codici NC 2902 20, 2902 30,
2902 41, 2902 42, 2902 43 e 2902 44;
g) i prodotti di cui al codice NC 2905 11 00, non di
origine sintetica, se destinati ad essere utilizzati come
combustibile per riscaldamento o come carburante per
motori;
g-bis) i prodotti di cui ai codici NC 3811 11 10,3811
11 90, 3811 19 00 e 3811 90 00;
h) i prodotti di cui al codice NC 3824 90 99, se
destinati ad essere utilizzati come combustibile per
riscaldamento o come carburante per motori.
11. I prodotti di cui al comma 10 possono essere
esonerati, mediante accordi bilaterali tra gli Stati membri
interessati alla loro movimentazione, in tutto o in parte,
dagli obblighi relativi ai controlli e alla circolazione
intracomunitaria previsti dal presente titolo, sempre che
non siano tassati ai sensi del comma 2.
12. Qualora vengano autorizzate miscelazioni dei
prodotti di cui al comma 1, tra di loro o con altre
sostanze, l'imposta e' dovuta secondo le caratteristiche
della miscela risultante.
13. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5, ferme
restando le norme nazionali in materia di controllo e
circolazione dei prodotti sottoposti ad accisa, non si
applicano ai prodotti energetici utilizzati per la
riduzione chimica, nei processi elettrolitici, metallurgici
e mineralogici classificati nella nomenclatura generale
delle attivita' economiche nelle Comunita' europee sotto il
codice DI 26 «Fabbricazione di prodotti della lavorazione
di minerali non metalliferi» di cui alregolamento (CEE)
n. 3037/90del Consiglio, del 9 ottobre 1990, relativo alla
classificazione statistica delle attivita' economiche nella
Comunita' europea.
14. Le aliquote a volume si applicano con riferimento
alla temperatura di 15° Celsius ed alla pressione normale.
- Si riporta il testo dell'articolo 21, del regio decreto
11 dicembre 1933, n. 1775 «Approvazione del testo unico
delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti
elettrici», come modificato dalla presente legge:
«Art. 21. - Tutte le concessioni di derivazione sono
temporanee. La durata delle concessioni, fatto salvo quanto
disposto dal secondo comma, non puo' eccedere i trenta anni
ovvero i quaranta per uso irriguo e per la piscicoltura, ad
eccezione di quelle di grande derivazione idroelettrica,
per le quali resta ferma la disciplina di cui
all'articolo 12, commi 6, 7 e 8 del decreto legislativo
16 marzo 1999, n. 79.
Le concessioni di grandi derivazioni ad uso industriale
sono stipulate per una durata non superiore ad anni
quindici e possono essere condizionate alla attuazione di
risparmio idrico mediante il riciclo o il riuso dell'acqua,
nei termini quantitativi e temporali che dovranno essere
stabiliti in sede di concessione, tenuto conto delle
migliori tecnologie applicabili al caso specifico.
Il ministro dei lavori pubblici, sentito il consiglio
superiore, tenuto conto dello scopo prevalente, determina
la specie e la durata di ciascuna concessione.
Le concessioni di derivazioni per uso irriguo devono
tener conto delle tipologie delle colture in funzione della
disponibilita' della risorsa idrica, della quantita' minima
necessaria alla coltura stessa, prevedendo se necessario
specifiche modalita' di irrigazione e privilegiando la
digitalizzazione per migliorare il controllo remoto e
l'individuazione dell'estrazione illegale di acqua; le
stesse sono assentite o rinnovate solo qualora non risulti
possibile soddisfare la domanda d'acqua attraverso le
strutture consortili gia' operanti sul territorio.
Giusta il disposto dell'art. 8 del testo unico sulle
ferrovie concesse alla industria privata, approvato con
regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, le derivazioni
posteriori alla legge 12 luglio 1908, n. 444, accordate ad
un concessionario di ferrovia pubblica per la applicazione
della trazione elettrica, conservano la durata della
concessione della ferrovia e ne costituiscono parte
integrante.
La stessa disposizione e' applicabile alle tranvie a
trazione meccanica in virtu' dell'art. 273 del citato testo
unico ed alle derivazioni concesse per trazione elettrica
di funicolari, funivie, filovie ed ascensori in servizio
pubblico.».
- Si riporta il testo dell'articolo 57, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia
ambientale», come modificato dalla presente legge:
«Art. 57 (Presidente del Consiglio dei Ministri,
Comitato dei Ministri per gli interventi nel settore della
difesa del suolo). - 1. Il Presidente del Consiglio dei
Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri,
approva con proprio decreto:
a) su proposta del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare:
1) le deliberazioni concernenti i metodi ed i criteri,
anche tecnici, per lo svolgimento delle attivita' di cui
agli articoli 55 e 56, nonche' per la verifica ed il
controllo dei piani di bacino e dei programmi di
intervento;
2) i piani di bacino, sentita la Conferenza
Stato-regioni che si pronuncia entro trenta giorni dalla
richiesta di parere, decorsi i quali si procede anche in
mancanza del parere;
3) gli atti volti a provvedere in via sostitutiva,
previa diffida, in caso di persistente inattivita' dei
soggetti ai quali sono demandate le funzioni previste dalla
presente sezione;
4) ogni altro atto di indirizzo e coordinamento nel
settore disciplinato dalla presente sezione;
b) su proposta del Comitato dei Ministri di cui al
comma 2, il programma nazionale di intervento.
2. Il Comitato dei Ministri per gli interventi nel
settore della difesa del suolo opera presso la Presidenza
del Consiglio dei Ministri. Il Comitato presieduto dal
Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, e' composto da quest'ultimo e dai Ministri delle
infrastrutture e dei trasporti, delle attivita' produttive,
delle politiche agricole e forestali, per gli affari
regionali e per i beni e le attivita' culturali, nonche'
dal delegato del Presidente del Consiglio dei Ministri in
materia di protezione civile.
3. Il Comitato dei Ministri ha funzioni di alta
vigilanza ed adotta gli atti di indirizzo e di
coordinamento delle attivita'. Propone al Presidente del
Consiglio dei Ministri lo schema di programma nazionale di
intervento, che coordina con quelli delle regioni e degli
altri enti pubblici a carattere nazionale, verificandone
l'attuazione.
4. Al fine di assicurare il necessario coordinamento
tra le diverse amministrazioni interessate, il Comitato dei
Ministri propone gli indirizzi delle politiche settoriali
direttamente o indirettamente connesse con gli obiettivi e
i contenuti della pianificazione di distretto e ne verifica
la coerenza nella fase di approvazione dei relativi atti.
5. Per lo svolgimento delle funzioni di segreteria
tecnica, il Comitato dei Ministri si avvale delle strutture
delle Amministrazioni statali competenti.
6. I principi degli atti di indirizzo e coordinamento
di cui al presente articolo sono definiti sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.».
- Si riporta il testo dell'articolo 250, del citato
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 250 (Bonifica da parte dell'amministrazione). -
1. Qualora i soggetti responsabili della contaminazione non
provvedano direttamente agli adempimenti disposti dal
presente titolo ovvero non siano individuabili e non
provvedano ne' il proprietario del sito ne' altri soggetti
interessati, le procedure e gli interventi di cui
all'articolo 242 sono realizzati d'ufficio dal comune
territorialmente competente e, ove questo non provveda,
dalla regione, secondo l'ordine di priorita' fissato dal
piano regionale per la bonifica delle aree inquinate,
avvalendosi anche di altri soggetti pubblici o privati,
individuati ad esito di apposite procedure ad evidenza
pubblica entro il termine di novanta giorni dalla mancata
individuazione del soggetto responsabile della
contaminazione o dall'accertato inadempimento da parte
dello stesso. Al fine di anticipare le somme per i predetti
interventi le regioni possono istituire appositi fondi
nell'ambito delle proprie disponibilita' di bilancio.
1-bis. Per favorire l'accelerazione degli interventi
per la messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale
e di tutela del territorio e delle acque, le Autorita' di
bacino distrettuali, le regioni, le province autonome e gli
enti locali individuati quali soggetti beneficiari e/o
attuatori, previa stipula di appositi accordi sottoscritti
con il Ministero della transizione ecologica ai sensi
dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, possono
avvalersi, con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente sui propri bilanci e
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, attraverso la stipula di apposte convenzioni,
delle societa' in house del medesimo Ministero.».
- Si riporta il testo dell'articolo 38, comma1 alinea,
del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 «Attuazione
della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso
dell'energia da fonti rinnovabili», come modificato dalla
presente legge:
«Art. 38 (Semplificazioni per la costruzione ed
esercizio di elettrolizzatori). - 1. La realizzazione di
elettrolizzatori per la produzione di idrogeno e delle
infrastrutture connesse, ivi compresi compressori e
depositi e eventuali infrastrutture di connessione a reti
di distribuzione e trasporto, e' autorizzata secondo le
procedure seguenti:
omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 6 del decreto
legislativo 3 marzo 2011, n. 28 «Regolamento recante
proroga delle scadenze delle revisioni generali e speciali
quinquennali, nonche' di quelle relative agli scorrimenti e
alle sostituzioni delle funi e al rifacimento dei loro
attacchi di estremita' degli impianti a fune», come
modificato dalla presente legge:
«Art. 6 (Procedura abilitativa semplificata e
comunicazione per gli impianti alimentati da energia
rinnovabile). - 1. Ferme restando le disposizioni
tributarie in materia di accisa sull'energia elettrica, per
l'attivita' di costruzione ed esercizio degli impianti
alimentati da fonti rinnovabili di cui ai paragrafi 11 e 12
delle linee guida, adottate ai sensi dell'articolo 12,
comma 10 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387
si applica la procedura abilitativa semplificata di cui ai
commi seguenti.
2. Il proprietario dell'immobile o chi abbia la
disponibilita' sugli immobili interessati dall'impianto e
dalle opere connesse presenta al Comune, mediante mezzo
cartaceo o in via telematica, almeno trenta giorni prima
dell'effettivo inizio dei lavori, una dichiarazione
accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un
progettista abilitato e dagli opportuni elaborati
progettuali, che attesti la compatibilita' del progetto con
gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi
vigenti e la non contrarieta' agli strumenti urbanistici
adottati, nonche' il rispetto delle norme di sicurezza e di
quelle igienico-sanitarie. Alla dichiarazione sono allegati
gli elaborati tecnici per la connessione redatti dal
gestore della rete. Nel caso in cui siano richiesti atti di
assenso nelle materie di cui al comma 4 dell'articolo 20
della legge 7 agosto 1990, n. 241, e tali atti non siano
allegati alla dichiarazione, devono essere allegati gli
elaborati tecnici richiesti dalle norme di settore e si
applica il comma 5.
3. Per la procedura abilitativa semplificata si
applica, previa deliberazione del Comune e fino alla data
di entrata in vigore dei provvedimenti regionali di cui al
comma 9, quanto previsto dal comma 10, lettera c), e dal
comma 11 dell'articolo 10 del decreto-legge 18 gennaio
1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge
19 marzo 1993, n. 68.
4. Il Comune, ove entro il termine indicato al comma 2
sia riscontrata l'assenza di una o piu' delle condizioni
stabilite al medesimo comma, notifica all'interessato
l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento
e, in caso di falsa attestazione del professionista
abilitato, informa l'autorita' giudiziaria e il consiglio
dell'ordine di appartenenza; e' comunque salva la facolta'
di ripresentare la dichiarazione, con le modifiche o le
integrazioni necessarie per renderla conforme alla
normativa urbanistica ed edilizia. Se il Comune non procede
ai sensi del periodo precedente, decorso il termine di
trenta giorni dalla data di ricezione della dichiarazione
di cui comma 2, l'attivita' di costruzione deve ritenersi
assentita.
5. Qualora siano necessari atti di assenso, di cui
all'ultimo periodo del comma 2, che rientrino nella
competenza comunale e non siano allegati alla
dichiarazione, il Comune provvede a renderli
tempestivamente e, in ogni caso, entro il termine per la
conclusione del relativo procedimento fissato ai sensi
dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni. Se gli atti di assenso non sono
resi entro il termine di cui al periodo precedente,
l'interessato puo' adire i rimedi di tutela di cui
all'articolo 117 del decreto legislativo 2 luglio 2010,
n. 104. Qualora l'attivita' di costruzione e di esercizio
degli impianti di cui al comma 1 sia sottoposta ad atti di
assenso di competenza di amministrazioni diverse da quella
comunale, e tali atti non siano allegati alla
dichiarazione, l'amministrazione comunale provvede ad
acquisirli d'ufficio ovvero convoca, entro venti giorni
dalla presentazione della dichiarazione, una conferenza di
servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge
7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. Il
termine di trenta giorni di cui al comma 2 e' sospeso fino
alla acquisizione degli atti di assenso ovvero fino
all'adozione della determinazione motivata di conclusione
del procedimento ai sensi dell'articolo 14-ter,
comma 6-bis, o all'esercizio del potere sostitutivo ai
sensi dell'articolo 14-quater, comma 3, della medesima
legge 7 agosto 1990, n. 241.
6. La realizzazione dell'intervento deve essere
completata entro tre anni dal perfezionamento della
procedura abilitativa semplificata ai sensi dei commi 4 o
5. La realizzazione della parte non ultimata
dell'intervento e' subordinata a nuova dichiarazione.
L'interessato e' comunque tenuto a comunicare al Comune la
data di ultimazione dei lavori.
7. La sussistenza del titolo e' provata con la copia
della dichiarazione da cui risulta la data di ricevimento
della dichiarazione stessa, l'elenco di quanto presentato a
corredo del progetto, l'attestazione del professionista
abilitato, nonche' gli atti di assenso eventualmente
necessari.
8. Ultimato l'intervento, il progettista o un tecnico
abilitato rilascia un certificato di collaudo finale, che
deve essere trasmesso al Comune, con il quale si attesta la
conformita' dell'opera al progetto presentato con la
dichiarazione, nonche' ricevuta dell'avvenuta presentazione
della variazione catastale conseguente alle opere
realizzate ovvero dichiarazione che le stesse non hanno
comportato modificazioni del classamento catastale.
9. Le Regioni e le Province autonome possono estendere
la soglia di applicazione della procedura di cui al comma 1
agli impianti di potenza nominale fino ad 1 MW elettrico,
definendo altresi' i casi in cui, essendo previste
autorizzazioni ambientali o paesaggistiche di competenza di
amministrazioni diverse dal Comune, la realizzazione e
l'esercizio dell'impianto e delle opere connesse sono
assoggettate all'autorizzazione unica di cui
all'articolo 5. Le Regioni e le Province autonome
stabiliscono altresi' le modalita' e gli strumenti con i
quali i Comuni trasmettono alle stesse Regioni e Province
autonome le informazioni sui titoli abilitativi rilasciati,
anche per le finalita' di cui all'articolo 16, comma 2. Con
le medesime modalita' di cui al presente comma, le Regioni
e le Province autonome prevedono la corresponsione ai
Comuni di oneri istruttori commisurati alla potenza
dell'impianto.
9-bis. Per l'attivita' di costruzione ed esercizio di
impianti fotovoltaici di potenza fino a 20 MW e delle
relative opere di connessione alla rete elettrica di alta e
media tensione localizzati in aree a destinazione
industriale, produttiva o commerciale nonche' in discariche
o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o
lotti di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento, e
delle relative opere connesse e infrastrutture necessarie,
per i quali l'autorita' competente al rilascio
dell'autorizzazione abbia attestato l'avvenuto
completamento delle attivita' di recupero e di ripristino
ambientale previste nel titolo autorizzatorio nel rispetto
delle norme regionali vigenti, si applicano le disposizioni
di cui al comma 1. Le medesime disposizioni di cui al
comma 1 si applicano ai progetti di nuovi impianti
fotovoltaici da realizzare nelle aree classificate idonee
ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo
8 novembre 2021, n. 199, ivi comprese le aree di cui al
comma 8 dello stesso articolo 20, di potenza fino a 10 MW,
nonche' agli impianti agro-voltaici di cui all'articolo 65,
comma 1-quater, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012,
n. 27, che distino non piu' di 3 chilometri da aree a
destinazione industriale, artigianale e commerciale. Il
limite relativo agli impianti fotovoltaici per la
produzione di energia elettrica con potenza complessiva
superiore a 10 MW, di cui al punto 2) dell'allegato II alla
parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, e il limite di cui alla lettera b) del punto 2
dell'allegato IV alla medesima parte seconda del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per il procedimento di
verifica di assoggettabilita' alla valutazione di impatto
ambientale di cui all'articolo 19 del medesimo decreto,
sono elevati a 20 MW per queste tipologie di impianti,
purche' il proponente alleghi alla dichiarazione di cui al
comma 2 del presente articolo un'autodichiarazione dalla
quale risulti che l'impianto non si trova all'interno di
aree comprese tra quelle specificamente elencate e
individuate ai sensi della lettera f) dell'allegato 3
annesso al decreto del Ministro dello sviluppo economico
10 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 219 del 18 settembre 2010. La procedura di cui al
presente comma, con edificazione diretta degli impianti
fotovoltaici e delle relative opere connesse e
infrastrutture necessarie, si applica anche qualora la
pianificazione urbanistica richieda piani attuativi per
l'edificazione.
9-ter. Nel caso di intervento che coinvolga piu'
Comuni, l'istanza di procedura abilitativa semplificata e'
presentata a tutti i Comuni interessati dall'impianto e
dalle relative opere connesse. L'amministrazione competente
ai sensi del presente comma e' individuata nel Comune sul
cui territorio insiste la maggior porzione dell'impianto da
realizzare, che acquisisce le eventuali osservazioni degli
altri Comuni interessati dall'impianto e dalle relative
opere connesse.
10. I procedimenti pendenti alla data di entrata in
vigore del presente decreto legislativo sono regolati dalla
previgente disciplina, ferma restando per il proponente la
possibilita' di optare per la procedura semplificata di cui
al presente articolo.
11. La comunicazione relativa alle attivita' in
edilizia libera, di cui ai paragrafi 11 e 12 delle linee
guida adottate ai sensi dell'articolo 12, comma 10 del
decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 continua ad
applicarsi, alle stesse condizioni e modalita', agli
impianti ivi previsti. Le Regioni e le Province autonome
possono estendere il regime della comunicazione di cui al
precedente periodo ai progetti di impianti alimentati da
fonti rinnovabili con potenza nominale fino a 50 kW,
nonche' agli impianti fotovoltaici di qualsivoglia potenza
da realizzare sugli edifici, fatta salva la disciplina in
materia di valutazione di impatto ambientale e di tutela
delle risorse idriche, fermi restando l'articolo 6-bis e
l'articolo 7-bis, comma 5.».