(( Art. 23-bis
Misure urgenti per incrementare la produzione
di energia elettrica da biomasse
1. All'articolo 5-bis del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 67, ai
commi 1 e 2, dopo le parole: «produzione di energia elettrica da
biogas» sono inserite le seguenti: «e biomasse di potenza fino ad 1
MW». ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'articolo 5-bis del
decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 67, recante
«Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e
umanitari della crisi ucraina», come modificato dalla
presente legge:
«Art. 5-bis. (Misure urgenti per incrementare la
produzione di energia elettrica da biogas). - 1. Al fine di
contribuire all'indipendenza energetica da fonti di
importazione e di favorire la produzione rinnovabile in
ambito agricolo, e' consentito il pieno utilizzo della
capacita' tecnica installata di produzione di energia
elettrica da biogas e biomasse di potenza fino ad 1 MW
proveniente da impianti gia' in esercizio alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto mediante produzione aggiuntiva rispetto alla
potenza nominale di impianto, nei limiti della capacita'
tecnica degli impianti e della capacita' tecnica della
connessione alla rete oltre alla potenza di connessione in
immissione gia' contrattualizzata, nel rispetto della
normativa vigente in materia di valutazione di impatto
ambientale e di autorizzazione integrata ambientale.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a
tutti gli impianti di produzione di energia elettrica da
biogas e biomasse di potenza fino ad 1 MW con riferimento
all'assetto in esercizio alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto anche nel
caso in cui detti impianti accedano a regimi di
incentivazione comunque denominati, secondo le seguenti
condizioni:
a) la produzione di energia elettrica aggiuntiva
rispetto alla potenza nominale dell'impianto non e'
incentivata;
b) l'ulteriore utilizzo di capacita' produttiva nei
limiti del 20 per cento dei parametri vigenti non e'
subordinato all'acquisizione di permessi, autorizzazioni o
atti amministrativi di assenso comunque denominati;
c) l'ulteriore utilizzo di capacita' produttiva oltre i
limiti di cui alla lettera b) puo' essere effettuato previa
modifica del contratto esistente di connessione alla
rete.».