(( Art. 23-bis 
 
            Misure urgenti per incrementare la produzione 
                  di energia elettrica da biomasse 
 
  1. All'articolo 5-bis del  decreto-legge  21  marzo  2022,  n.  21,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 67,  ai
commi 1 e 2, dopo le parole:  «produzione  di  energia  elettrica  da
biogas» sono inserite le seguenti: «e biomasse di potenza fino  ad  1
MW». )) 
 
          Riferimenti normativi: 
 
            -   Si   riporta   il   testo   dell'articolo 5-bis   del
          decreto-legge  21 marzo  2022,   n. 21,   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022,  n. 67,  recante
          «Misure urgenti per contrastare  gli  effetti  economici  e
          umanitari  della  crisi  ucraina»,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              «Art. 5-bis.  (Misure  urgenti  per   incrementare   la
          produzione di energia elettrica da biogas). - 1. Al fine di
          contribuire  all'indipendenza  energetica   da   fonti   di
          importazione e di favorire  la  produzione  rinnovabile  in
          ambito agricolo, e'  consentito  il  pieno  utilizzo  della
          capacita'  tecnica  installata  di  produzione  di  energia
          elettrica da biogas e biomasse di  potenza  fino  ad  1  MW
          proveniente da impianti gia'  in  esercizio  alla  data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto  mediante  produzione  aggiuntiva   rispetto   alla
          potenza nominale di impianto, nei  limiti  della  capacita'
          tecnica degli impianti  e  della  capacita'  tecnica  della
          connessione alla rete oltre alla potenza di connessione  in
          immissione  gia'  contrattualizzata,  nel  rispetto   della
          normativa vigente in  materia  di  valutazione  di  impatto
          ambientale e di autorizzazione integrata ambientale. 
              2. Le disposizioni di cui al  comma 1  si  applicano  a
          tutti gli impianti di produzione di  energia  elettrica  da
          biogas e biomasse di potenza fino ad 1 MW  con  riferimento
          all'assetto in esercizio alla data  di  entrata  in  vigore
          della legge di conversione del presente decreto  anche  nel
          caso  in  cui  detti  impianti   accedano   a   regimi   di
          incentivazione comunque  denominati,  secondo  le  seguenti
          condizioni: 
              a)  la  produzione  di  energia  elettrica   aggiuntiva
          rispetto  alla  potenza  nominale  dell'impianto   non   e'
          incentivata; 
              b) l'ulteriore utilizzo  di  capacita'  produttiva  nei
          limiti del 20  per  cento  dei  parametri  vigenti  non  e'
          subordinato all'acquisizione di permessi, autorizzazioni  o
          atti amministrativi di assenso comunque denominati; 
              c) l'ulteriore utilizzo di capacita' produttiva oltre i
          limiti di cui alla lettera b) puo' essere effettuato previa
          modifica  del  contratto  esistente  di  connessione   alla
          rete.».