Art. 24
Potenziamento del sistema di monitoraggio dell'efficientamento
energetico attraverso le misure di Ecobonus e Sismabonus e
governance dell'ENEA
1. (( All'articolo 16 del decreto-legge )) 4 giugno 2013, n. 63,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, il
comma 2-bis e' sostituito dal seguente:
«2-bis. Al fine di garantire la corretta attuazione del Piano
nazionale di ripresa e resilienza, nell'ambito della Missione 2,
Componente 3, Investimento 2.1 «Ecobonus e Sismabonus fino al 110 per
cento per l'efficienza energetica e la sicurezza degli edifici»,
nonche' al fine di effettuare il monitoraggio degli interventi di cui
al presente articolo, compresa la valutazione del risparmio
energetico da essi conseguito, in analogia a quanto gia' previsto in
materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica
degli edifici, sono trasmesse per via telematica all'ENEA le
informazioni sugli interventi effettuati (( alla conclusione degli
stessi )). L'ENEA elabora le informazioni pervenute e trasmette una
relazione sui risultati degli interventi al Ministero della
transizione ecologica, al Ministero dell'economia e delle finanze,
alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano,
nell'ambito delle rispettive competenze territoriali».
2. Al fine di assicurare al Ministero della transizione ecologica
il supporto necessario per l'espletamento delle attivita' tecniche e
scientifiche correlate alla attuazione e al monitoraggio del Piano
nazionale (( di ripresa e resilienza )), entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, l'ENEA modifica il
proprio statuto prevedendo l'istituzione della figura del direttore
generale. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la dotazione
organica dell'Agenzia e' modificata con l'inserimento di una unita'
dirigenziale di livello generale. Per l'istituzione del posto
funzione di livello dirigenziale generale e' autorizzata la spesa di
67.456 euro per l'anno 2022 e di 202.366 euro annui a decorrere
dall'anno 2023; (( al relativo onere )) si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di
parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024,
nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della
transizione ecologica.
3. All'articolo 37 della legge 23 luglio 2009, n. 99, il comma 5
e' sostituito dal seguente: (( «5. Al presidente spetta la legale
rappresentanza dell'ENEA» )).
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'articolo 16, comma 2-bis, del
decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, recante
«Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva
2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del
19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia
per la definizione delle procedure d'infrazione avviate
dalla Commissione europea, nonche' altre disposizioni in
materia di coesione sociale», come modificato dalla
presente legge:
«Art. 16 (Proroga delle detrazioni fiscali per
interventi di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di
mobili). - (Omissis)
2-bis. Al fine di garantire la corretta attuazione del
Piano nazionale di ripresa e resilienza, nell'ambito della
Missione 2, Componente 3, Investimento 2.1 «Ecobonus e
Sismabonus fino al 110 per cento per l'efficienza
energetica e la sicurezza degli edifici», nonche' al fine
di effettuare il monitoraggio degli interventi di cui al
presente articolo, compresa la valutazione del risparmio
energetico da essi conseguito, in analogia a quanto gia'
previsto in materia di detrazioni fiscali per la
riqualificazione energetica degli edifici, sono trasmesse
per via telematica all'ENEA le informazioni sugli
interventi effettuati alla conclusione degli stessi. L'ENEA
elabora le informazioni pervenute e trasmette una relazione
sui risultati degli interventi al Ministero della
transizione ecologica, al Ministero dell'economia e delle
finanze, alle Regioni e alle Province autonome di Trento e
di Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze
territoriali.».
- Si riporta il testo dell'articolo 37, comma 5, della
legge 23 luglio 2009, n. 99, recante «Disposizioni per lo
sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche'
in materia di energia», come modificato dalla presente
legge:
«Art. 37 (Istituzione dell'Agenzia nazionale per le
nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico
sostenibile - ENEA). - (Omissis).
5. Al presidente spetta la legale rappresentanza
dell'ENEA.».