Art. 24 
 
Potenziamento  del  sistema  di   monitoraggio   dell'efficientamento
  energetico  attraverso  le  misure  di  Ecobonus  e  Sismabonus   e
  governance dell'ENEA 
 
  1. (( All'articolo 16 del decreto-legge )) 4 giugno  2013,  n.  63,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n.  90,  il
comma 2-bis e' sostituito dal seguente: 
    «2-bis. Al fine di garantire la  corretta  attuazione  del  Piano
nazionale di ripresa e  resilienza,  nell'ambito  della  Missione  2,
Componente 3, Investimento 2.1 «Ecobonus e Sismabonus fino al 110 per
cento per l'efficienza energetica  e  la  sicurezza  degli  edifici»,
nonche' al fine di effettuare il monitoraggio degli interventi di cui
al  presente  articolo,  compresa  la   valutazione   del   risparmio
energetico da essi conseguito, in analogia a quanto gia' previsto  in
materia di detrazioni  fiscali  per  la  riqualificazione  energetica
degli  edifici,  sono  trasmesse  per  via  telematica  all'ENEA   le
informazioni sugli interventi effettuati ((  alla  conclusione  degli
stessi )). L'ENEA elabora le informazioni pervenute e  trasmette  una
relazione  sui  risultati  degli  interventi   al   Ministero   della
transizione ecologica, al Ministero dell'economia  e  delle  finanze,
alle Regioni e  alle  Province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
nell'ambito delle rispettive competenze territoriali». 
  2. Al fine di assicurare al Ministero della  transizione  ecologica
il supporto necessario per l'espletamento delle attivita' tecniche  e
scientifiche correlate alla attuazione e al  monitoraggio  del  Piano
nazionale (( di ripresa e resilienza )), entro sessanta giorni  dalla
data di entrata in vigore del presente decreto,  l'ENEA  modifica  il
proprio statuto prevedendo l'istituzione della figura  del  direttore
generale. Con decreto del Ministro della  transizione  ecologica,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la  dotazione
organica dell'Agenzia e' modificata con l'inserimento di  una  unita'
dirigenziale  di  livello  generale.  Per  l'istituzione  del   posto
funzione di livello dirigenziale generale e' autorizzata la spesa  di
67.456 euro per l'anno 2022 e  di  202.366  euro  annui  a  decorrere
dall'anno  2023;  ((  al  relativo  onere  ))  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  Fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2022-2024,
nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2022,   allo   scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della
transizione ecologica. 
   3. All'articolo 37 della legge 23 luglio 2009, n. 99, il  comma  5
e' sostituito dal seguente: (( «5. Al  presidente  spetta  la  legale
rappresentanza dell'ENEA» )). 
 
          Riferimenti normativi: 
 
            - Si riporta il testo dell'articolo 16, comma 2-bis,  del
          decreto-legge  4 giugno  2013,   n. 63,   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 3 agosto  2013,  n. 90,  recante
          «Disposizioni urgenti per il  recepimento  della  Direttiva
          2010/31/UE del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  del
          19 maggio 2010, sulla prestazione energetica  nell'edilizia
          per la definizione  delle  procedure  d'infrazione  avviate
          dalla Commissione europea, nonche'  altre  disposizioni  in
          materia  di  coesione  sociale»,  come   modificato   dalla
          presente legge: 
              «Art. 16  (Proroga   delle   detrazioni   fiscali   per
          interventi di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di
          mobili). - (Omissis) 
              2-bis. Al fine di garantire la corretta attuazione  del
          Piano nazionale di ripresa e resilienza, nell'ambito  della
          Missione 2, Componente  3,  Investimento  2.1  «Ecobonus  e
          Sismabonus  fino  al  110  per   cento   per   l'efficienza
          energetica e la sicurezza degli edifici», nonche'  al  fine
          di effettuare il monitoraggio degli interventi  di  cui  al
          presente articolo, compresa la  valutazione  del  risparmio
          energetico da essi conseguito, in analogia  a  quanto  gia'
          previsto  in  materia  di   detrazioni   fiscali   per   la
          riqualificazione energetica degli edifici,  sono  trasmesse
          per  via  telematica   all'ENEA   le   informazioni   sugli
          interventi effettuati alla conclusione degli stessi. L'ENEA
          elabora le informazioni pervenute e trasmette una relazione
          sui  risultati  degli   interventi   al   Ministero   della
          transizione ecologica, al Ministero dell'economia  e  delle
          finanze, alle Regioni e alle Province autonome di Trento  e
          di  Bolzano,  nell'ambito   delle   rispettive   competenze
          territoriali.». 
            - Si riporta il testo  dell'articolo 37,  comma 5,  della
          legge 23 luglio 2009, n. 99, recante «Disposizioni  per  lo
          sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese,  nonche'
          in materia di  energia»,  come  modificato  dalla  presente
          legge: 
              «Art. 37 (Istituzione  dell'Agenzia  nazionale  per  le
          nuove  tecnologie,  l'energia  e  lo   sviluppo   economico
          sostenibile - ENEA). - (Omissis). 
              5. Al  presidente  spetta  la   legale   rappresentanza
          dell'ENEA.».