(( Art. 24-bis Contributo a favore di impianti sportivi e piscine 1. Le associazioni e le societa' sportive dilettantistiche, le Federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le discipline sportive associate e gli enti pubblici che gestiscono o sono proprietari di piscine o infrastrutture sportive nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia e che rispondano ai requisiti di cui all'articolo 55 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, possono accedere, per l'anno 2023, a contributi in conto capitale per progetti di investimento nel limite massimo di 1 milione di euro finalizzati all'installazione di impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili e di abbinati sistemi di accumulo. L'agevolazione e' concessa nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui al regolamento (UE) n. 651/2014 e, in particolare, all'articolo 55 del medesimo regolamento, e l'importo massimo dell'aiuto e' fissato nell'80 per cento dei costi ammissibili. La titolarita' della misura e' in capo all'Agenzia per la coesione territoriale e, con decreto del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, il Ministro dell'economia e delle finanze e l'Autorita' politica delegata in materia di sport, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, con particolare riguardo ai costi ammissibili all'agevolazione, alla documentazione richiesta, alle procedure di concessione, nonche' alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli. La concessione dei predetti contributi e' autorizzata nel limite massimo complessivo di spesa di 60 milioni di euro per l'anno 2023. 2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. ))