(( Art. 24-bis
Contributo a favore di impianti sportivi e piscine
1. Le associazioni e le societa' sportive dilettantistiche, le
Federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le
discipline sportive associate e gli enti pubblici che gestiscono o
sono proprietari di piscine o infrastrutture sportive nelle regioni
Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e
Sicilia e che rispondano ai requisiti di cui all'articolo 55 del
regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014,
possono accedere, per l'anno 2023, a contributi in conto capitale per
progetti di investimento nel limite massimo di 1 milione di euro
finalizzati all'installazione di impianti di produzione energetica da
fonti rinnovabili e di abbinati sistemi di accumulo. L'agevolazione
e' concessa nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui al
regolamento (UE) n. 651/2014 e, in particolare, all'articolo 55 del
medesimo regolamento, e l'importo massimo dell'aiuto e' fissato
nell'80 per cento dei costi ammissibili. La titolarita' della misura
e' in capo all'Agenzia per la coesione territoriale e, con decreto
del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, di concerto con
il Ministro della transizione ecologica, il Ministro dell'economia e
delle finanze e l'Autorita' politica delegata in materia di sport, da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e
le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui al presente
articolo, con particolare riguardo ai costi ammissibili
all'agevolazione, alla documentazione richiesta, alle procedure di
concessione, nonche' alle condizioni di revoca e all'effettuazione
dei controlli. La concessione dei predetti contributi e' autorizzata
nel limite massimo complessivo di spesa di 60 milioni di euro per
l'anno 2023.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 60 milioni di euro per
l'anno 2023, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per lo
sviluppo e la coesione - programmazione 2021-2027, di cui
all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. ))