Art. 25 
 
                  Obiettivi del Programma nazionale 
                  (( per la gestione )) dei rifiuti 
 
  1. All'articolo 198-bis, comma 3, del decreto legislativo 3  aprile
2006, n. 152, la lettera i) e' abrogata. 
   2. All'articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
dopo il comma 6 e' inserito il seguente: 
    «6-bis.  Costituisce  altresi'  parte  integrante  del  piano  di
gestione dei rifiuti  il  piano  di  gestione  delle  macerie  e  dei
materiali derivanti dal crollo e  dalla  demolizione  di  edifici  ed
infrastrutture a seguito di un evento sismico. Il piano e' redatto in
conformita' alle linee guida adottate entro sei mesi  dalla  data  di
entrata in  vigore  della  presente  disposizione,  con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro  della
transizione  ecologica,  sentita  la  Conferenza  permanente  per   i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano.». 
 
          Riferimenti normativi: 
 
            - Si riporta il testo dell'articolo 198-bis, comma 3, del
          citato decreto  legislativo  3 aprile  2006,  n. 152,  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 198-bis (Programma nazionale per la gestione  dei
          rifiuti). - (Omissis). 
              3. Il Programma nazionale contiene: 
              a) i dati inerenti alla produzione, su scala nazionale,
          dei rifiuti per tipo, quantita', e fonte; 
              b)  la  ricognizione   impiantistica   nazionale,   per
          tipologia di impianti e per regione; 
              c) l'adozione di criteri generali per la  redazione  di
          piani  di  settore  concernenti  specifiche  tipologie   di
          rifiuti,  incluse  quelle  derivanti  dal  riciclo  e   dal
          recupero dei rifiuti stessi, finalizzati alla riduzione, il
          riciclaggio, il  recupero  e  l'ottimizzazione  dei  flussi
          stessi; 
              d)   l'indicazione    dei    criteri    generali    per
          l'individuazione di macroaree, definite tramite accordi tra
          Regioni ai sensi  dell'articolo 117,  ottavo  comma,  della
          Costituzione, che  consentano  la  razionalizzazione  degli
          impianti dal punto di vista  localizzativo,  ambientale  ed
          economico, sulla base del principio di  prossimita',  anche
          relativamente agli impianti di recupero,  in  coordinamento
          con quanto previsto all'articolo 195, comma 1, lettera f); 
              e)   lo   stato   di   attuazione   in   relazione   al
          raggiungimento  degli  obiettivi  derivanti   dal   diritto
          dell'Unione europea in relazione alla gestione dei  rifiuti
          e  l'individuazione  delle  politiche  e  degli   obiettivi
          intermedi cui le Regioni devono tendere ai fini  del  pieno
          raggiungimento dei medesimi; 
              f) l'individuazione dei flussi omogenei  di  produzione
          dei rifiuti, che  presentano  le  maggiori  difficolta'  di
          smaltimento o particolari possibilita' di recupero sia  per
          le  sostanze  impiegate  nei  prodotti  base  sia  per   la
          quantita' complessiva  dei  rifiuti  medesimi,  i  relativi
          fabbisogni   impiantistici   da   soddisfare,   anche   per
          macroaree, tenendo conto della pianificazione regionale,  e
          con finalita' di  progressivo  riequilibrio  socioeconomico
          fra le aree del territorio nazionale; 
              g)  l'individuazione  di  flussi  omogenei  di  rifiuti
          funzionali e  strategici  per  l'economia  circolare  e  di
          misure che ne  possano  promuovere  ulteriormente  il  loro
          riciclo; 
              h)  la   definizione   di   un   Piano   nazionale   di
          comunicazione e conoscenza ambientale in tema di rifiuti  e
          di economica circolare. 
              i) abogata. 
              (omissis).». 
            -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo 199  del  citato
          decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come  modificato
          dalla presente legge: 
              «Art. 199 (Piani regionali). - 1. Le  regioni,  sentite
          le province, i comuni e,  per  quanto  riguarda  i  rifiuti
          urbani, le Autorita' d'ambito di cui all'articolo 201,  nel
          rispetto  dei  principi  e  delle  finalita'  di  cui  agli
          articoli 177, 178, 179, 180,  181,  182  e  182-bis  ed  in
          conformita'     ai     criteri      generali      stabiliti
          dall'articolo 195,  comma 1,  lettera  m),  ed   a   quelli
          previsti dal presente articolo,  predispongono  e  adottano
          piani regionali di gestione dei rifiuti. L'approvazione dei
          piani regionali avviene tramite atto  amministrativo  e  si
          applica la procedura di cui  alla  Parte  II  del  presente
          decreto in materia di VAS.  Presso  gli  uffici  competenti
          sono inoltre rese disponibili  informazioni  relative  alla
          partecipazione  del  pubblico  al   procedimento   e   alle
          motivazioni sulle quali si e' fondata la  decisione,  anche
          in relazione alle osservazioni scritte presentate. 
              2. I piani di gestione dei rifiuti di  cui  al  comma 1
          comprendono l'analisi della gestione dei rifiuti  esistente
          nell'ambito geografico interessato, le misure  da  adottare
          per  migliorare  l'efficacia   ambientale   delle   diverse
          operazioni di gestione dei rifiuti, nonche' una valutazione
          del modo in cui i piani contribuiscono all'attuazione degli
          obiettivi e  delle  disposizioni  della  parte  quarta  del
          presente decreto. 
              3. I piani regionali di gestione dei rifiuti  prevedono
          inoltre: 
              a)  l'indicazione  del  tipo,  quantita'  e  fonte  dei
          rifiuti prodotti all'interno del territorio, suddivisi  per
          ambito territoriale ottimale per quanto riguarda i  rifiuti
          urbani, rifiuti che saranno prevedibilmente  spediti  da  o
          verso il territorio nazionale e valutazione dell'evoluzione
          futura dei flussi di rifiuti, nonche' la  fissazione  degli
          obiettivi  di  raccolta  differenziata  da  raggiungere   a
          livello   regionale,   fermo   restando   quanto   disposto
          dall'articolo 205; 
              b)  la  ricognizione  degli  impianti  di  trattamento,
          smaltimento e recupero esistenti, inclusi eventuali sistemi
          speciali  per  oli  usati,  rifiuti   pericolosi,   rifiuti
          contenenti quantita' importanti di materie prime critiche o
          flussi di rifiuti disciplinati da  una  normativa  unionale
          specifica; 
              c) una valutazione della necessita' di nuovi sistemi di
          raccolta, della chiusura degli  impianti  esistenti  per  i
          rifiuti, di ulteriori infrastrutture per gli impianti per i
          rifiuti in conformita' del principio di  autosufficienza  e
          prossimita' di cui agli articoli 181, 182 e  182-bis  e  se
          necessario degli investimenti correlati; 
              d)  informazioni  sui  criteri   di   riferimento   per
          l'individuazione  dei  siti  e  la  capacita'  dei   futuri
          impianti di smaltimento o dei grandi impianti di  recupero,
          se necessario; 
              e) l'indicazione delle politiche generali  di  gestione
          dei  rifiuti,  incluse  tecnologie  e  metodi  di  gestione
          pianificata dei rifiuti, o altre politiche  per  i  rifiuti
          che pongono problemi particolari di gestione; 
              f) la delimitazione di ogni singolo ambito territoriale
          ottimale sul territorio regionale, nel rispetto delle linee
          guida di cui all'articolo 195, comma 1, lettera m); 
              g) il complesso delle attivita' e dei fabbisogni  degli
          impianti necessari a  garantire  la  gestione  dei  rifiuti
          urbani   secondo   criteri   di   trasparenza,   efficacia,
          efficienza, economicita' e autosufficienza  della  gestione
          dei rifiuti urbani non pericolosi all'interno  di  ciascuno
          degli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 200,
          nonche' ad assicurare lo  smaltimento  e  il  recupero  dei
          rifiuti speciali in luoghi prossimi a quelli di  produzione
          al fine di favorire la riduzione  della  movimentazione  di
          rifiuti; 
              h) prevedono, per gli ambiti territoriali ottimali piu'
          meritevoli, un sistema di premialita'  tenuto  conto  delle
          risorse disponibili a legislazione vigente; 
              i) la stima dei costi delle operazioni di recupero e di
          smaltimento dei rifiuti urbani; 
              l) i criteri per l'individuazione delle aree non idonee
          alla  localizzazione   degli   impianti   di   recupero   e
          smaltimento dei rifiuti, nonche' per  l'individuazione  dei
          luoghi o impianti adatti allo smaltimento dei rifiuti; 
              m) le iniziative volte a favorire,  il  riutilizzo,  il
          riciclaggio ed il recupero  dai  rifiuti  di  materiale  ed
          energia, ivi incluso  il  recupero  e  lo  smaltimento  dei
          rifiuti che ne derivino; 
              n) le misure atte  a  promuovere  la  regionalizzazione
          della raccolta,  della  cernita  e  dello  smaltimento  dei
          rifiuti urbani; 
              o) la determinazione, nel rispetto delle norme tecniche
          di  cui   all'articolo 195,   comma 2,   lettera   a),   di
          disposizioni speciali per specifiche tipologie di rifiuto; 
              p) le prescrizioni in materia di prevenzione e gestione
          degli  imballaggi  e  rifiuti   di   imballaggio   di   cui
          all'articolo 225, comma 6; 
              q)  il  programma  per   la   riduzione   dei   rifiuti
          biodegradabili   da   collocare   in   discarica   di   cui
          all'articolo 5 del  decreto  legislativo  13 gennaio  2003,
          n. 36; 
              r) un programma di  prevenzione  della  produzione  dei
          rifiuti, elaborato sulla base del  programma  nazionale  di
          prevenzione dei rifiuti di cui all'art. 180,  che  descriva
          le misure di prevenzione esistenti e fissi ulteriori misure
          adeguate anche per  la  riduzione  dei  rifiuti  alimentari
          nella produzione primaria,  nella  trasformazione  e  nella
          fabbricazione e nel consumo. Il programma fissa  anche  gli
          obiettivi di prevenzione. Le misure e  gli  obiettivi  sono
          finalizzati  a  dissociare  la  crescita  economica   dagli
          impatti ambientali connessi alla produzione dei rifiuti. Il
          programma deve contenere specifici parametri qualitativi  e
          quantitativi per  le  misure  di  prevenzione  al  fine  di
          monitorare  e  valutare  i  progressi   realizzati,   anche
          mediante la fissazione di indicatori; 
              r-bis) informazioni sulle misure volte a conseguire gli
          obiettivi di cui all'articolo 5, paragrafo  3  bis),  della
          direttiva 1999/31/CE o in altri  documenti  strategici  che
          coprano l'intero territorio dello Stato membro interessato; 
              r-ter) misure per  contrastare  e  prevenire  tutte  le
          forme di dispersione di rifiuti e  per  rimuovere  tutti  i
          tipi di rifiuti dispersi; 
              r-quater) l'analisi dei flussi derivanti  da  materiali
          da  costruzione  e  demolizione  nonche',  per  i   rifiuti
          contenenti  amianto,  idonee  modalita'   di   gestione   e
          smaltimento nell'ambito regionale, allo  scopo  di  evitare
          rischi  sanitari  e   ambientali   connessi   all'abbandono
          incontrollato di tali rifiuti (1002). 
              4. Il piano di gestione  dei  rifiuti  puo'  contenere,
          tenuto conto  del  livello  e  della  copertura  geografica
          dell'area oggetto di pianificazione, i seguenti elementi: 
              a) aspetti organizzativi  connessi  alla  gestione  dei
          rifiuti; 
              b)  valutazione  dell'utilita'  e  dell'idoneita'   del
          ricorso a strumenti  economici  e  di  altro  tipo  per  la
          soluzione di problematiche riguardanti  i  rifiuti,  tenuto
          conto della necessita' di continuare ad assicurare il  buon
          funzionamento del mercato interno; 
              c)  campagne  di  sensibilizzazione  e  diffusione   di
          informazioni  destinate  al  pubblico  in  generale   o   a
          specifiche categorie di consumatori. 
              5. Il  piano  regionale  di  gestione  dei  rifiuti  e'
          coordinato con gli altri  strumenti  di  pianificazione  di
          competenza regionale previsti dalla normativa vigente. 
              6. Costituiscono parte integrante del piano regionale i
          piani per la  bonifica  delle  aree  inquinate  che  devono
          prevedere: 
              a) l'ordine di priorita' degli interventi, basato su un
          criterio di valutazione del rischio elaborato dall'Istituto
          Superiore  per  la  protezione  e  la  ricerca   ambientale
          (ISPRA); 
              b) l'individuazione dei  siti  da  bonificare  e  delle
          caratteristiche generali degli inquinamenti presenti; 
              c)  le  modalita'  degli  interventi  di   bonifica   e
          risanamento ambientale,  che  privilegino  prioritariamente
          l'impiego di materiali provenienti da attivita' di recupero
          di rifiuti urbani; 
              d) la stima degli oneri finanziari; 
              e)  le  modalita'  di  smaltimento  dei  materiali   da
          asportare. 
              6-bis. Costituisce altresi' parte integrante del  piano
          di gestione dei rifiuti il piano di gestione delle  macerie
          e dei materiali derivanti dal crollo e dalla demolizione di
          edifici ed infrastrutture a seguito di un  evento  sismico.
          Il  piano  e'  redatto  in  conformita'  alle  linee  guida
          adottate entro sei mesi dalla data  di  entrata  in  vigore
          della presente disposizione, con decreto del Presidente del
          Consiglio dei  ministri  su  proposta  del  Ministro  della
          transizione ecologica, sentita la Conferenza permanente per
          i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province  autonome
          di Trento e di Bolzano. 
              7. L'approvazione  del  piano  regionale   o   il   suo
          adeguamento  e'  requisito  necessario  per   accedere   ai
          finanziamenti nazionali. 
              8. La regione approva o adegua il piano entro  18  mesi
          dalla  pubblicazione  del  Programma   Nazionale   di   cui
          all'articolo 198-bis, a meno che non  siano  gia'  conformi
          nei  contenuti  o  in  grado  di  garantire   comunque   il
          raggiungimento degli  obiettivi  previsti  dalla  normativa
          europea. In tale caso i piani sono  adeguati  in  occasione
          della prima  approvazione  o  aggiornamento  ai  sensi  del
          comma 10. Fino a tale momento, restano in  vigore  i  piani
          regionali vigenti. 
              9. In caso di inutile decorso del  termine  di  cui  al
          comma 8  e  di  accertata  inattivita'   nell'approvare   o
          adeguare  il  piano,  il  Presidente  del   Consiglio   dei
          Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente  e  tutela
          del  territorio  e  del  mare,  ai  sensi  dell'articolo 5,
          comma 1, del decreto  legislativo  31 marzo  1998,  n. 112,
          diffida gli organi regionali competenti a provvedere  entro
          un congruo termine e, in caso di ulteriore inerzia, adotta,
          in  via  sostitutiva,  i   provvedimenti   necessari   alla
          elaborazione  e  approvazione  o  adeguamento   del   piano
          regionale. 
              10. Le regioni per  le  finalita'  di  cui  alla  parte
          quarta del presente  decreto  provvedono  alla  valutazione
          della necessita' dell'aggiornamento del piano  almeno  ogni
          sei anni. 
              11. Le  regioni  e  le  province  autonome   comunicano
          tempestivamente al Ministero dell'ambiente e  della  tutela
          del  territorio  e  del  mare  esclusivamente  tramite   la
          piattaforma  telematica  MonitorPiani,  l'adozione   o   la
          revisione dei piani di gestione e di altri piani  regionali
          di gestione di specifiche tipologie di rifiuti, al fine del
          successivo invio degli stessi alla  Commissione  europea  e
          comunicano periodicamente  idonei  indicatori  e  obiettivi
          qualitativi   o    quantitativi    che    diano    evidenza
          dell'attuazione delle misure previste dai piani. 
              12. Le  regioni  e  le  province  autonome  assicurano,
          attraverso propria deliberazione, la pubblicazione  annuale
          nel proprio sito web  di  tutte  le  informazioni  utili  a
          definire lo stato di attuazione dei piani regionali  e  dei
          piani e programmi di cui al presente articolo. 
              12-bis. L'attivita' di  vigilanza  sulla  gestione  dei
          rifiuti  e'  garantita  almeno  dalla   fruibilita'   delle
          seguenti informazioni da comunicare esclusivamente  tramite
          la piattaforma telematica di cui al  comma 11,  alla  quale
          ISPRA avra' accesso per i dati di competenza: 
              a) produzione totale e pro capite  dei  rifiuti  solidi
          urbani  suddivisa  per  ambito  territoriale  ottimale,  se
          costituito, ovvero per ogni comune; 
              b)  percentuale  di  raccolta  differenziata  totale  e
          percentuale di rifiuti effettivamente riciclati; 
              c)   ubicazione,   proprieta',    capacita'    nominale
          autorizzata e capacita' tecnica delle  piattaforme  per  il
          conferimento   dei   materiali    raccolti    in    maniera
          differenziata,   degli   impianti    di    selezione    del
          multimateriale,    degli    impianti     di     trattamento
          meccanico-biologico, degli  impianti  di  compostaggio,  di
          ogni ulteriore tipo di impianto destinato al trattamento di
          rifiuti solidi urbani indifferenziati e degli  inceneritori
          e coinceneritori; 
              d) per ogni impianto di trattamento meccanico-biologico
          e  per  ogni  ulteriore  tipo  di  impianto  destinato   al
          trattamento di rifiuti solidi urbani indifferenziati, oltre
          a quanto previsto alla lettera c), quantita' di rifiuti  in
          ingresso e quantita' di prodotti in uscita,  suddivisi  per
          codice CER; 
              e) per gli inceneritori e  i  coinceneritori,  oltre  a
          quanto previsto alla lettera c), quantita'  di  rifiuti  in
          ingresso, suddivisi per codice CER; 
              f)   per   le   discariche,   ubicazione,   proprieta',
          autorizzazioni,    capacita'    volumetrica    autorizzata,
          capacita' volumetrica residua disponibile  e  quantita'  di
          materiale  ricevuto  suddiviso  per  codice  CER,   nonche'
          quantita' di percolato prodotto; 
              f-bis)  per  ogni  impianto  di  recupero  di   materia
          autorizzato con  i  criteri  di  cui  all'articolo 184-ter,
          ubicazione,  proprieta',  capacita'  nominale  autorizzata,
          quantita' di rifiuti in ingresso e quantitativi di  materia
          recuperata. 
              13. Dall'attuazione del presente  articolo  non  devono
          derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica.».