Art. 25
Obiettivi del Programma nazionale
(( per la gestione )) dei rifiuti
1. All'articolo 198-bis, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, la lettera i) e' abrogata.
2. All'articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
dopo il comma 6 e' inserito il seguente:
«6-bis. Costituisce altresi' parte integrante del piano di
gestione dei rifiuti il piano di gestione delle macerie e dei
materiali derivanti dal crollo e dalla demolizione di edifici ed
infrastrutture a seguito di un evento sismico. Il piano e' redatto in
conformita' alle linee guida adottate entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro della
transizione ecologica, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano.».
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'articolo 198-bis, comma 3, del
citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 198-bis (Programma nazionale per la gestione dei
rifiuti). - (Omissis).
3. Il Programma nazionale contiene:
a) i dati inerenti alla produzione, su scala nazionale,
dei rifiuti per tipo, quantita', e fonte;
b) la ricognizione impiantistica nazionale, per
tipologia di impianti e per regione;
c) l'adozione di criteri generali per la redazione di
piani di settore concernenti specifiche tipologie di
rifiuti, incluse quelle derivanti dal riciclo e dal
recupero dei rifiuti stessi, finalizzati alla riduzione, il
riciclaggio, il recupero e l'ottimizzazione dei flussi
stessi;
d) l'indicazione dei criteri generali per
l'individuazione di macroaree, definite tramite accordi tra
Regioni ai sensi dell'articolo 117, ottavo comma, della
Costituzione, che consentano la razionalizzazione degli
impianti dal punto di vista localizzativo, ambientale ed
economico, sulla base del principio di prossimita', anche
relativamente agli impianti di recupero, in coordinamento
con quanto previsto all'articolo 195, comma 1, lettera f);
e) lo stato di attuazione in relazione al
raggiungimento degli obiettivi derivanti dal diritto
dell'Unione europea in relazione alla gestione dei rifiuti
e l'individuazione delle politiche e degli obiettivi
intermedi cui le Regioni devono tendere ai fini del pieno
raggiungimento dei medesimi;
f) l'individuazione dei flussi omogenei di produzione
dei rifiuti, che presentano le maggiori difficolta' di
smaltimento o particolari possibilita' di recupero sia per
le sostanze impiegate nei prodotti base sia per la
quantita' complessiva dei rifiuti medesimi, i relativi
fabbisogni impiantistici da soddisfare, anche per
macroaree, tenendo conto della pianificazione regionale, e
con finalita' di progressivo riequilibrio socioeconomico
fra le aree del territorio nazionale;
g) l'individuazione di flussi omogenei di rifiuti
funzionali e strategici per l'economia circolare e di
misure che ne possano promuovere ulteriormente il loro
riciclo;
h) la definizione di un Piano nazionale di
comunicazione e conoscenza ambientale in tema di rifiuti e
di economica circolare.
i) abogata.
(omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 199 del citato
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 199 (Piani regionali). - 1. Le regioni, sentite
le province, i comuni e, per quanto riguarda i rifiuti
urbani, le Autorita' d'ambito di cui all'articolo 201, nel
rispetto dei principi e delle finalita' di cui agli
articoli 177, 178, 179, 180, 181, 182 e 182-bis ed in
conformita' ai criteri generali stabiliti
dall'articolo 195, comma 1, lettera m), ed a quelli
previsti dal presente articolo, predispongono e adottano
piani regionali di gestione dei rifiuti. L'approvazione dei
piani regionali avviene tramite atto amministrativo e si
applica la procedura di cui alla Parte II del presente
decreto in materia di VAS. Presso gli uffici competenti
sono inoltre rese disponibili informazioni relative alla
partecipazione del pubblico al procedimento e alle
motivazioni sulle quali si e' fondata la decisione, anche
in relazione alle osservazioni scritte presentate.
2. I piani di gestione dei rifiuti di cui al comma 1
comprendono l'analisi della gestione dei rifiuti esistente
nell'ambito geografico interessato, le misure da adottare
per migliorare l'efficacia ambientale delle diverse
operazioni di gestione dei rifiuti, nonche' una valutazione
del modo in cui i piani contribuiscono all'attuazione degli
obiettivi e delle disposizioni della parte quarta del
presente decreto.
3. I piani regionali di gestione dei rifiuti prevedono
inoltre:
a) l'indicazione del tipo, quantita' e fonte dei
rifiuti prodotti all'interno del territorio, suddivisi per
ambito territoriale ottimale per quanto riguarda i rifiuti
urbani, rifiuti che saranno prevedibilmente spediti da o
verso il territorio nazionale e valutazione dell'evoluzione
futura dei flussi di rifiuti, nonche' la fissazione degli
obiettivi di raccolta differenziata da raggiungere a
livello regionale, fermo restando quanto disposto
dall'articolo 205;
b) la ricognizione degli impianti di trattamento,
smaltimento e recupero esistenti, inclusi eventuali sistemi
speciali per oli usati, rifiuti pericolosi, rifiuti
contenenti quantita' importanti di materie prime critiche o
flussi di rifiuti disciplinati da una normativa unionale
specifica;
c) una valutazione della necessita' di nuovi sistemi di
raccolta, della chiusura degli impianti esistenti per i
rifiuti, di ulteriori infrastrutture per gli impianti per i
rifiuti in conformita' del principio di autosufficienza e
prossimita' di cui agli articoli 181, 182 e 182-bis e se
necessario degli investimenti correlati;
d) informazioni sui criteri di riferimento per
l'individuazione dei siti e la capacita' dei futuri
impianti di smaltimento o dei grandi impianti di recupero,
se necessario;
e) l'indicazione delle politiche generali di gestione
dei rifiuti, incluse tecnologie e metodi di gestione
pianificata dei rifiuti, o altre politiche per i rifiuti
che pongono problemi particolari di gestione;
f) la delimitazione di ogni singolo ambito territoriale
ottimale sul territorio regionale, nel rispetto delle linee
guida di cui all'articolo 195, comma 1, lettera m);
g) il complesso delle attivita' e dei fabbisogni degli
impianti necessari a garantire la gestione dei rifiuti
urbani secondo criteri di trasparenza, efficacia,
efficienza, economicita' e autosufficienza della gestione
dei rifiuti urbani non pericolosi all'interno di ciascuno
degli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 200,
nonche' ad assicurare lo smaltimento e il recupero dei
rifiuti speciali in luoghi prossimi a quelli di produzione
al fine di favorire la riduzione della movimentazione di
rifiuti;
h) prevedono, per gli ambiti territoriali ottimali piu'
meritevoli, un sistema di premialita' tenuto conto delle
risorse disponibili a legislazione vigente;
i) la stima dei costi delle operazioni di recupero e di
smaltimento dei rifiuti urbani;
l) i criteri per l'individuazione delle aree non idonee
alla localizzazione degli impianti di recupero e
smaltimento dei rifiuti, nonche' per l'individuazione dei
luoghi o impianti adatti allo smaltimento dei rifiuti;
m) le iniziative volte a favorire, il riutilizzo, il
riciclaggio ed il recupero dai rifiuti di materiale ed
energia, ivi incluso il recupero e lo smaltimento dei
rifiuti che ne derivino;
n) le misure atte a promuovere la regionalizzazione
della raccolta, della cernita e dello smaltimento dei
rifiuti urbani;
o) la determinazione, nel rispetto delle norme tecniche
di cui all'articolo 195, comma 2, lettera a), di
disposizioni speciali per specifiche tipologie di rifiuto;
p) le prescrizioni in materia di prevenzione e gestione
degli imballaggi e rifiuti di imballaggio di cui
all'articolo 225, comma 6;
q) il programma per la riduzione dei rifiuti
biodegradabili da collocare in discarica di cui
all'articolo 5 del decreto legislativo 13 gennaio 2003,
n. 36;
r) un programma di prevenzione della produzione dei
rifiuti, elaborato sulla base del programma nazionale di
prevenzione dei rifiuti di cui all'art. 180, che descriva
le misure di prevenzione esistenti e fissi ulteriori misure
adeguate anche per la riduzione dei rifiuti alimentari
nella produzione primaria, nella trasformazione e nella
fabbricazione e nel consumo. Il programma fissa anche gli
obiettivi di prevenzione. Le misure e gli obiettivi sono
finalizzati a dissociare la crescita economica dagli
impatti ambientali connessi alla produzione dei rifiuti. Il
programma deve contenere specifici parametri qualitativi e
quantitativi per le misure di prevenzione al fine di
monitorare e valutare i progressi realizzati, anche
mediante la fissazione di indicatori;
r-bis) informazioni sulle misure volte a conseguire gli
obiettivi di cui all'articolo 5, paragrafo 3 bis), della
direttiva 1999/31/CE o in altri documenti strategici che
coprano l'intero territorio dello Stato membro interessato;
r-ter) misure per contrastare e prevenire tutte le
forme di dispersione di rifiuti e per rimuovere tutti i
tipi di rifiuti dispersi;
r-quater) l'analisi dei flussi derivanti da materiali
da costruzione e demolizione nonche', per i rifiuti
contenenti amianto, idonee modalita' di gestione e
smaltimento nell'ambito regionale, allo scopo di evitare
rischi sanitari e ambientali connessi all'abbandono
incontrollato di tali rifiuti (1002).
4. Il piano di gestione dei rifiuti puo' contenere,
tenuto conto del livello e della copertura geografica
dell'area oggetto di pianificazione, i seguenti elementi:
a) aspetti organizzativi connessi alla gestione dei
rifiuti;
b) valutazione dell'utilita' e dell'idoneita' del
ricorso a strumenti economici e di altro tipo per la
soluzione di problematiche riguardanti i rifiuti, tenuto
conto della necessita' di continuare ad assicurare il buon
funzionamento del mercato interno;
c) campagne di sensibilizzazione e diffusione di
informazioni destinate al pubblico in generale o a
specifiche categorie di consumatori.
5. Il piano regionale di gestione dei rifiuti e'
coordinato con gli altri strumenti di pianificazione di
competenza regionale previsti dalla normativa vigente.
6. Costituiscono parte integrante del piano regionale i
piani per la bonifica delle aree inquinate che devono
prevedere:
a) l'ordine di priorita' degli interventi, basato su un
criterio di valutazione del rischio elaborato dall'Istituto
Superiore per la protezione e la ricerca ambientale
(ISPRA);
b) l'individuazione dei siti da bonificare e delle
caratteristiche generali degli inquinamenti presenti;
c) le modalita' degli interventi di bonifica e
risanamento ambientale, che privilegino prioritariamente
l'impiego di materiali provenienti da attivita' di recupero
di rifiuti urbani;
d) la stima degli oneri finanziari;
e) le modalita' di smaltimento dei materiali da
asportare.
6-bis. Costituisce altresi' parte integrante del piano
di gestione dei rifiuti il piano di gestione delle macerie
e dei materiali derivanti dal crollo e dalla demolizione di
edifici ed infrastrutture a seguito di un evento sismico.
Il piano e' redatto in conformita' alle linee guida
adottate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri su proposta del Ministro della
transizione ecologica, sentita la Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano.
7. L'approvazione del piano regionale o il suo
adeguamento e' requisito necessario per accedere ai
finanziamenti nazionali.
8. La regione approva o adegua il piano entro 18 mesi
dalla pubblicazione del Programma Nazionale di cui
all'articolo 198-bis, a meno che non siano gia' conformi
nei contenuti o in grado di garantire comunque il
raggiungimento degli obiettivi previsti dalla normativa
europea. In tale caso i piani sono adeguati in occasione
della prima approvazione o aggiornamento ai sensi del
comma 10. Fino a tale momento, restano in vigore i piani
regionali vigenti.
9. In caso di inutile decorso del termine di cui al
comma 8 e di accertata inattivita' nell'approvare o
adeguare il piano, il Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e tutela
del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 5,
comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
diffida gli organi regionali competenti a provvedere entro
un congruo termine e, in caso di ulteriore inerzia, adotta,
in via sostitutiva, i provvedimenti necessari alla
elaborazione e approvazione o adeguamento del piano
regionale.
10. Le regioni per le finalita' di cui alla parte
quarta del presente decreto provvedono alla valutazione
della necessita' dell'aggiornamento del piano almeno ogni
sei anni.
11. Le regioni e le province autonome comunicano
tempestivamente al Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare esclusivamente tramite la
piattaforma telematica MonitorPiani, l'adozione o la
revisione dei piani di gestione e di altri piani regionali
di gestione di specifiche tipologie di rifiuti, al fine del
successivo invio degli stessi alla Commissione europea e
comunicano periodicamente idonei indicatori e obiettivi
qualitativi o quantitativi che diano evidenza
dell'attuazione delle misure previste dai piani.
12. Le regioni e le province autonome assicurano,
attraverso propria deliberazione, la pubblicazione annuale
nel proprio sito web di tutte le informazioni utili a
definire lo stato di attuazione dei piani regionali e dei
piani e programmi di cui al presente articolo.
12-bis. L'attivita' di vigilanza sulla gestione dei
rifiuti e' garantita almeno dalla fruibilita' delle
seguenti informazioni da comunicare esclusivamente tramite
la piattaforma telematica di cui al comma 11, alla quale
ISPRA avra' accesso per i dati di competenza:
a) produzione totale e pro capite dei rifiuti solidi
urbani suddivisa per ambito territoriale ottimale, se
costituito, ovvero per ogni comune;
b) percentuale di raccolta differenziata totale e
percentuale di rifiuti effettivamente riciclati;
c) ubicazione, proprieta', capacita' nominale
autorizzata e capacita' tecnica delle piattaforme per il
conferimento dei materiali raccolti in maniera
differenziata, degli impianti di selezione del
multimateriale, degli impianti di trattamento
meccanico-biologico, degli impianti di compostaggio, di
ogni ulteriore tipo di impianto destinato al trattamento di
rifiuti solidi urbani indifferenziati e degli inceneritori
e coinceneritori;
d) per ogni impianto di trattamento meccanico-biologico
e per ogni ulteriore tipo di impianto destinato al
trattamento di rifiuti solidi urbani indifferenziati, oltre
a quanto previsto alla lettera c), quantita' di rifiuti in
ingresso e quantita' di prodotti in uscita, suddivisi per
codice CER;
e) per gli inceneritori e i coinceneritori, oltre a
quanto previsto alla lettera c), quantita' di rifiuti in
ingresso, suddivisi per codice CER;
f) per le discariche, ubicazione, proprieta',
autorizzazioni, capacita' volumetrica autorizzata,
capacita' volumetrica residua disponibile e quantita' di
materiale ricevuto suddiviso per codice CER, nonche'
quantita' di percolato prodotto;
f-bis) per ogni impianto di recupero di materia
autorizzato con i criteri di cui all'articolo 184-ter,
ubicazione, proprieta', capacita' nominale autorizzata,
quantita' di rifiuti in ingresso e quantitativi di materia
recuperata.
13. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.».