(( Art. 25-bis 
 
          Modifica all'articolo 224 del decreto legislativo 
                        3 aprile 2006, n. 152 
 
  1. All'articolo 224 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,
dopo il comma 5-bis e' inserito il seguente: 
  «5-ter. L'accordo di programma quadro di cui al comma 5  stabilisce
che i produttori e gli utilizzatori  che  aderiscono  ad  un  sistema
autonomo di cui all'articolo 221, comma 3, lettere a) e c), ovvero ad
uno dei consorzi di cui all'articolo 223 assicurano la copertura  dei
costi di raccolta e di gestione dei rifiuti di  imballaggio  da  loro
prodotti e conferiti al servizio pubblico di  raccolta  differenziata
anche quando gli obiettivi di recupero e riciclaggio  possono  essere
conseguiti attraverso la raccolta su superfici private. Per adempiere
agli obblighi di cui  al  precedente  periodo,  i  produttori  e  gli
utilizzatori che aderiscono ai sistemi di cui all'articolo 221, comma
3,  lettere  a)  e  c),  possono  avvalersi  dei  consorzi   di   cui
all'articolo 223 facendosi carico dei costi  connessi  alla  gestione
dei rifiuti di imballaggio sostenuti dai consorzi medesimi». )) 
 
          Riferimenti normativi: 
 
            -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo 224  del  citato
          decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come  modificato
          dalla presente legge: 
              «Art. 224 (Consorzio nazionale imballaggi). - 1. Per il
          raggiungimento degli obiettivi globali  di  recupero  e  di
          riciclaggio e per  garantire  il  necessario  coordinamento
          dell'attivita' di raccolta differenziata,  i  produttori  e
          gli  utilizzatori,  nel   rispetto   di   quanto   previsto
          dall'articolo 221, comma 2, partecipano in forma  paritaria
          al Consorzio nazionale imballaggi,  in  seguito  denominato
          CONAI, che ha personalita'  giuridica  di  diritto  privato
          senza fine di lucro ed e' retto da  uno  statuto  approvato
          con decreto del Ministro dell'ambiente e della  tutela  del
          territorio e del mare di concerto  con  il  Ministro  delle
          attivita' produttive. 
              2. Entro il 30 giugno 2008, il CONAI adegua il  proprio
          statuto ai principi contenuti nel presente  decreto  ed  in
          particolare a quelli di trasparenza, efficacia,  efficienza
          ed  economicita',  nonche'  di  libera  concorrenza   nelle
          attivita'   di   settore,   ai   sensi   dell'articolo 221,
          comma 2. Lo statuto adottato e'  trasmesso  entro  quindici
          giorni  al  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela   del
          territorio e del mare che lo approva  di  concerto  con  il
          Ministro  delle  attivita'   produttive,   salvo   motivate
          osservazioni cui  il  CONAI  e'  tenuto  ad  adeguarsi  nei
          successivi sessanta giorni. Qualora il CONAI non  ottemperi
          nei termini prescritti,  le  modifiche  allo  statuto  sono
          apportate con decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio  e  del  mare,  di  concerto  con  il
          Ministro delle attivita' produttive. 
              3. Il CONAI svolge le seguenti funzioni: 
              a) definisce, in  accordo  con  le  regioni  e  con  le
          pubbliche   amministrazioni   interessate,    gli    ambiti
          territoriali in cui rendere operante un  sistema  integrato
          che comprenda la raccolta, la selezione e il trasporto  dei
          materiali  selezionati  a   centri   di   raccolta   o   di
          smistamento; 
              b)  definisce,   con   le   pubbliche   amministrazioni
          appartenenti ai  singoli  sistemi  integrati  di  cui  alla
          lettera a), le condizioni generali di ritiro da  parte  dei
          produttori  dei  rifiuti  selezionati   provenienti   dalla
          raccolta differenziata; 
              c) elabora ed aggiorna, valutati i programmi  specifici
          di prevenzione di cui agli articoli 221,  comma 6,  e  223,
          comma 4, il Programma generale  per  la  prevenzione  e  la
          gestione degli imballaggi e dei rifiuti di  imballaggio  di
          cui all'articolo 225; 
              d) promuove accordi  di  programma  con  gli  operatori
          economici per favorire il riciclaggio  e  il  recupero  dei
          rifiuti di imballaggio e ne garantisce l'attuazione; 
              e) assicura la necessaria cooperazione tra  i  consorzi
          di   cui    all'articolo 223,    i    soggetti    di    cui
          all'articolo 221, comma 3, lettere a)  e  c)  e  gli  altri
          operatori economici,  anche  eventualmente  destinando  una
          quota del contributo ambientale CONAI, di cui alla  lettera
          h), ai consorzi che realizzano percentuali di recupero o di
          riciclo superiori a quelle minime  indicate  nel  Programma
          generale, al fine del conseguimento degli obiettivi globali
          di cui  all'Allegato  E  alla  parte  quarta  del  presente
          decreto.  Ai  consorzi  che  non  raggiungono   i   singoli
          obiettivi di recupero e' in ogni caso ridotta la quota  del
          contributo ambientale ad essi riconosciuto dal Conai; 
              f) indirizza e garantisce il necessario raccordo tra le
          amministrazioni pubbliche, i consorzi e gli altri operatori
          economici; 
              g)   organizza,   in   accordo   con    le    pubbliche
          amministrazioni, le campagne di informazione ritenute utili
          ai fini  dell'attuazione  del  Programma  generale  nonche'
          campagne di educazione ambientale  e  di  sensibilizzazione
          dei consumatori  sugli  impatti  delle  borse  di  plastica
          sull'ambiente,  in  particolare  attraverso  la  diffusione
          delle  informazioni  di  cui  all'  articolo 219,  comma 3,
          lettere d-bis), d-ter) e d-quater); 
              h) ripartisce tra i produttori e  gli  utilizzatori  il
          corrispettivo  per  gli  oneri  di  cui   all'articolo 221,
          comma 10, lettera b), nonche' gli oneri per il  riciclaggio
          e per il recupero dei rifiuti di imballaggio  conferiti  al
          servizio di raccolta  differenziata,  in  proporzione  alla
          quantita' totale, al peso ed alla tipologia  del  materiale
          di imballaggio immessi  sul  mercato  nazionale,  al  netto
          delle quantita' di imballaggi usati riutilizzati  nell'anno
          precedente per ciascuna tipologia di materiale. A tal  fine
          determina e pone a carico dei consorziati, con le modalita'
          individuate dallo statuto, anche in base alle utilizzazioni
          e ai criteri di cui al comma 8,  il  contributo  denominato
          contributo ambientale CONAI; 
              i) promuove il coordinamento con la gestione  di  altri
          rifiuti previsto dall'articolo 222,  comma 1,  lettera  b),
          anche definendone gli ambiti di applicazione; 
              l) promuove la  conclusione,  su  base  volontaria,  di
          accordi tra i consorzi di cui all'articolo 223 e i soggetti
          di cui all'articolo 221, comma 3,  lettere  a)  e  c),  con
          soggetti pubblici e privati.  Tali  accordi  sono  relativi
          alla  gestione  ambientale  della  medesima  tipologia   di
          materiale oggetto dell'intervento dei consorzi con riguardo
          agli imballaggi, esclusa in ogni caso  l'utilizzazione  del
          contributo ambientale CONAI; 
              m)  fornisce  i  dati  e  le   informazioni   richieste
          dall'Autorita'   di   cui   all'articolo 207   e   assicura
          l'osservanza degli indirizzi da questa tracciati; 
              n) acquisisce da enti pubblici o privati,  nazionali  o
          esteri, i dati  relativi  ai  flussi  degli  imballaggi  in
          entrata e in uscita dal territorio nazionale e i dati degli
          operatori economici coinvolti. Il conferimento di tali dati
          al CONAI e la raccolta, l'elaborazione e  l'utilizzo  degli
          stessi da parte di questo si considerano, ai fini di quanto
          previsto dall'articolo 178, comma 1, di rilevante interesse
          pubblico ai sensi dell'articolo 53 del decreto  legislativo
          30 giugno 2003, n. 196. 
              4. Per il raggiungimento degli obiettivi pluriennali di
          recupero e riciclaggio, gli eventuali  avanzi  di  gestione
          accantonati   dal   CONAI   e   dai   consorzi    di    cui
          all'articolo 223  nelle   riserve   costituenti   il   loro
          patrimonio  netto  non  concorrono  alla   formazione   del
          reddito, a condizione che  sia  rispettato  il  divieto  di
          distribuzione, sotto qualsiasi  forma,  ai  consorziati  ed
          agli aderenti di tali avanzi e riserve, anche  in  caso  di
          scioglimento dei predetti sistemi gestionali, dei  consorzi
          e del CONAI. 
              5. Al fine di garantire l'attuazione del  principio  di
          corresponsabilita' gestionale tra produttori,  utilizzatori
          e pubbliche amministrazioni, CONAI ed i sistemi autonomi di
          cui all'articolo 221, comma, 3 lettere a) e c) promuovono e
          stipulano un accordo di programma quadro, di cui alla legge
          241/90 e successive modificazioni, su  base  nazionale  tra
          tutti  gli   operatori   del   comparto   di   riferimento,
          intendendosi i sistemi  collettivi  operanti  e  i  gestori
          delle piattaforme di selezione  (CSS),  con  l'Associazione
          nazionale  Comuni  italiani  (ANCI),  con  l'Unione   delle
          province italiane (UPI) o  con  gli  Enti  di  gestione  di
          Ambito territoriale ottimale. In particolare, tale  accordo
          stabilisce: 
              1. la copertura  dei  costi  di  cui  all'articolo 222,
          commi 1 e 2 del presente decreto legislativo; 
              2. le modalita' di raccolta dei rifiuti da  imballaggio
          ai fini delle attivita' di riciclaggio e di recupero; 
              3. gli obblighi e le  sanzioni  posti  a  carico  delle
          parti contraenti. 
              5-bis. L'accordo di programma  di  cui  al  comma 5  e'
          costituito da una parte generale e  dai  relativi  allegati
          tecnici per ciascun materiale di cui  all'Allegato  E.  Gli
          allegati  tecnici  prevedono  i   corrispettivi   calcolati
          secondo  le  fasce  di  qualita',   tenendo   conto   delle
          operazioni di cernita o di  altre  operazioni  preliminari,
          che sono stabilite tramite analisi merceologiche effettuate
          da  un  soggetto  terzo,  individuato  congiuntamente   dai
          soggetti sottoscrittori, nominato  dagli  Enti  di  governo
          d'ambito territoriali ottimali, ove costituiti ed operanti,
          ovvero dai Comuni con oneri  posti  a  carico  dei  sistemi
          collettivi. 
              5-ter. L'accordo di programma quadro di cui al  comma 5
          stabilisce  che  i  produttori  e  gli   utilizzatori   che
          aderiscono ad un sistema autonomo di cui  all'articolo 221,
          comma 3, lettere a) e c), ovvero ad uno dei consorzi di cui
          all'articolo 223  assicurano  la  copertura  dei  costi  di
          raccolta e di gestione dei rifiuti di imballaggio  da  loro
          prodotti e  conferiti  al  servizio  pubblico  di  raccolta
          differenziata anche quando  gli  obiettivi  di  recupero  e
          riciclaggio  possono  essere   conseguiti   attraverso   la
          raccolta su superfici private. Per adempiere agli  obblighi
          di  cui  al  precedente  periodo,  i   produttori   e   gli
          utilizzatori   che   aderiscono   ai   sistemi    di    cui
          all'articolo 221,  comma 3,  lettere  a)  e   c),   possono
          avvalersi dei consorzi di  cui  all'articolo 223  facendosi
          carico dei costi connessi  alla  gestione  dei  rifiuti  di
          imballaggio sostenuti dai consorzi medesimi. 
              6. L'accordo  di  programma  di  cui  al   comma 5   e'
          trasmesso all'Autorita' di cui all'articolo 207,  che  puo'
          richiedere eventuali  modifiche  ed  integrazioni  entro  i
          successivi sessanta giorni. 
              7. Ai fini della  ripartizione  dei  costi  di  cui  al
          comma 3,  lettera  h),  sono  esclusi   dal   calcolo   gli
          imballaggi  riutilizzabili  immessi  sul   mercato   previa
          cauzione. 
              8. Il contributo ambientale del Conai e' utilizzato  in
          via prioritaria per il ritiro degli  imballaggi  primari  o
          comunque  conferiti  al  servizio  pubblico   e,   in   via
          accessoria, per l'organizzazione dei sistemi  di  raccolta,
          recupero e riciclaggio dei rifiuti di imballaggio secondari
          e terziari. A tali fini, tale contributo e' attribuito  dal
          Conai, sulla base di apposite convenzioni, ai  soggetti  di
          cui all'articolo 223, in proporzione alla quantita' totale,
          al peso ed alla  tipologia  del  materiale  di  imballaggio
          immessi sul mercato nazionale, al netto delle quantita'  di
          imballaggi  usati  riutilizzati  nell'anno  precedente  per
          ciascuna tipologia di materiale. Il CONAI provvede ai mezzi
          finanziari  necessari  per  lo  svolgimento  delle  proprie
          funzioni con i proventi dell'attivita',  con  i  contributi
          dei consorziati e con una quota del  contributo  ambientale
          CONAI, determinata nella misura  necessaria  a  far  fronte
          alle spese derivanti dall'espletamento,  nel  rispetto  dei
          criteri di contenimento dei costi  e  di  efficienza  della
          gestione, delle funzioni conferitegli dal  presente  titolo
          nonche' con altri contributi e proventi di consorziati e di
          terzi,   compresi    quelli    dei    soggetti    di    cui
          all'articolo 221, lettere a) e c), per le attivita'  svolte
          in loro favore in adempimento alle prescrizioni di legge. 
              9. L'applicazione  del  contributo   ambientale   CONAI
          esclude l'assoggettamento del medesimo bene e delle materie
          prime  che  lo  costituiscono  ad  altri   contributi   con
          finalita'  ambientali  previsti  dalla  parte  quarta   del
          presente decreto o comunque istituiti in  applicazione  del
          presente decreto. 
              10. Al Consiglio di amministrazione del CONAI partecipa
          con diritto  di  voto  un  rappresentante  dei  consumatori
          indicato dal Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio e  del  mare  e  dal  Ministro  delle  attivita'
          produttive. 
              12. In caso di mancata stipula dell'accordo di  cui  al
          comma 5, entro novanta giorni dall'entrata  in  vigore  del
          presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della  tutela
          del territorio  e  del  mare  invita  le  parti  a  trovare
          un'intesa entro sessanta  giorni,  decorsi  i  quali  senza
          esito positivo,  provvede  direttamente,  d'intesa  con  il
          Ministro  dello   sviluppo   economico,   a   definire   il
          corrispettivo di cui alla lettera a) del comma 5. L'accordo
          di cui  al  comma 5  e'  sottoscritto,  per  le  specifiche
          condizioni tecniche ed economiche relative  al  ritiro  dei
          rifiuti  di  ciascun  materiale  d'imballaggio,  anche  dal
          competente Consorzio di cui all'articolo 223. Nel  caso  in
          cui uno di questi  Consorzi  non  lo  sottoscriva  e/o  non
          raggiunga le intese necessarie con gli enti locali  per  il
          ritiro dei rifiuti d'imballaggio, il Conai  subentra  nella
          conclusione delle convenzioni locali al fine di  assicurare
          il  raggiungimento  degli  obiettivi  di  recupero   e   di
          riciclaggio previsti dall'articolo 220. 
              13. Nel caso siano superati, a livello  nazionale,  gli
          obiettivi finali di riciclaggio e di recupero  dei  rifiuti
          di  imballaggio  indicati   nel   programma   generale   di
          prevenzione   e   gestione   degli   imballaggi   di    cui
          all'articolo 225,  il  CONAI  adotta,   nell'ambito   delle
          proprie disponibilita' finanziarie,  forme  particolari  di
          incentivo per il ritiro dei  rifiuti  di  imballaggi  nelle
          aree geografiche  che  non  abbiano  ancora  raggiunto  gli
          obiettivi    di    raccolta    differenziata     di     cui
          all'articolo 205,  comma 1,  entro  i  limiti  massimi   di
          riciclaggio previsti dall'Allegato E alla parte quarta  del
          presente decreto.».