(( Art. 25-bis
Modifica all'articolo 224 del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152
1. All'articolo 224 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
dopo il comma 5-bis e' inserito il seguente:
«5-ter. L'accordo di programma quadro di cui al comma 5 stabilisce
che i produttori e gli utilizzatori che aderiscono ad un sistema
autonomo di cui all'articolo 221, comma 3, lettere a) e c), ovvero ad
uno dei consorzi di cui all'articolo 223 assicurano la copertura dei
costi di raccolta e di gestione dei rifiuti di imballaggio da loro
prodotti e conferiti al servizio pubblico di raccolta differenziata
anche quando gli obiettivi di recupero e riciclaggio possono essere
conseguiti attraverso la raccolta su superfici private. Per adempiere
agli obblighi di cui al precedente periodo, i produttori e gli
utilizzatori che aderiscono ai sistemi di cui all'articolo 221, comma
3, lettere a) e c), possono avvalersi dei consorzi di cui
all'articolo 223 facendosi carico dei costi connessi alla gestione
dei rifiuti di imballaggio sostenuti dai consorzi medesimi». ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'articolo 224 del citato
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 224 (Consorzio nazionale imballaggi). - 1. Per il
raggiungimento degli obiettivi globali di recupero e di
riciclaggio e per garantire il necessario coordinamento
dell'attivita' di raccolta differenziata, i produttori e
gli utilizzatori, nel rispetto di quanto previsto
dall'articolo 221, comma 2, partecipano in forma paritaria
al Consorzio nazionale imballaggi, in seguito denominato
CONAI, che ha personalita' giuridica di diritto privato
senza fine di lucro ed e' retto da uno statuto approvato
con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare di concerto con il Ministro delle
attivita' produttive.
2. Entro il 30 giugno 2008, il CONAI adegua il proprio
statuto ai principi contenuti nel presente decreto ed in
particolare a quelli di trasparenza, efficacia, efficienza
ed economicita', nonche' di libera concorrenza nelle
attivita' di settore, ai sensi dell'articolo 221,
comma 2. Lo statuto adottato e' trasmesso entro quindici
giorni al Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare che lo approva di concerto con il
Ministro delle attivita' produttive, salvo motivate
osservazioni cui il CONAI e' tenuto ad adeguarsi nei
successivi sessanta giorni. Qualora il CONAI non ottemperi
nei termini prescritti, le modifiche allo statuto sono
apportate con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, di concerto con il
Ministro delle attivita' produttive.
3. Il CONAI svolge le seguenti funzioni:
a) definisce, in accordo con le regioni e con le
pubbliche amministrazioni interessate, gli ambiti
territoriali in cui rendere operante un sistema integrato
che comprenda la raccolta, la selezione e il trasporto dei
materiali selezionati a centri di raccolta o di
smistamento;
b) definisce, con le pubbliche amministrazioni
appartenenti ai singoli sistemi integrati di cui alla
lettera a), le condizioni generali di ritiro da parte dei
produttori dei rifiuti selezionati provenienti dalla
raccolta differenziata;
c) elabora ed aggiorna, valutati i programmi specifici
di prevenzione di cui agli articoli 221, comma 6, e 223,
comma 4, il Programma generale per la prevenzione e la
gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio di
cui all'articolo 225;
d) promuove accordi di programma con gli operatori
economici per favorire il riciclaggio e il recupero dei
rifiuti di imballaggio e ne garantisce l'attuazione;
e) assicura la necessaria cooperazione tra i consorzi
di cui all'articolo 223, i soggetti di cui
all'articolo 221, comma 3, lettere a) e c) e gli altri
operatori economici, anche eventualmente destinando una
quota del contributo ambientale CONAI, di cui alla lettera
h), ai consorzi che realizzano percentuali di recupero o di
riciclo superiori a quelle minime indicate nel Programma
generale, al fine del conseguimento degli obiettivi globali
di cui all'Allegato E alla parte quarta del presente
decreto. Ai consorzi che non raggiungono i singoli
obiettivi di recupero e' in ogni caso ridotta la quota del
contributo ambientale ad essi riconosciuto dal Conai;
f) indirizza e garantisce il necessario raccordo tra le
amministrazioni pubbliche, i consorzi e gli altri operatori
economici;
g) organizza, in accordo con le pubbliche
amministrazioni, le campagne di informazione ritenute utili
ai fini dell'attuazione del Programma generale nonche'
campagne di educazione ambientale e di sensibilizzazione
dei consumatori sugli impatti delle borse di plastica
sull'ambiente, in particolare attraverso la diffusione
delle informazioni di cui all' articolo 219, comma 3,
lettere d-bis), d-ter) e d-quater);
h) ripartisce tra i produttori e gli utilizzatori il
corrispettivo per gli oneri di cui all'articolo 221,
comma 10, lettera b), nonche' gli oneri per il riciclaggio
e per il recupero dei rifiuti di imballaggio conferiti al
servizio di raccolta differenziata, in proporzione alla
quantita' totale, al peso ed alla tipologia del materiale
di imballaggio immessi sul mercato nazionale, al netto
delle quantita' di imballaggi usati riutilizzati nell'anno
precedente per ciascuna tipologia di materiale. A tal fine
determina e pone a carico dei consorziati, con le modalita'
individuate dallo statuto, anche in base alle utilizzazioni
e ai criteri di cui al comma 8, il contributo denominato
contributo ambientale CONAI;
i) promuove il coordinamento con la gestione di altri
rifiuti previsto dall'articolo 222, comma 1, lettera b),
anche definendone gli ambiti di applicazione;
l) promuove la conclusione, su base volontaria, di
accordi tra i consorzi di cui all'articolo 223 e i soggetti
di cui all'articolo 221, comma 3, lettere a) e c), con
soggetti pubblici e privati. Tali accordi sono relativi
alla gestione ambientale della medesima tipologia di
materiale oggetto dell'intervento dei consorzi con riguardo
agli imballaggi, esclusa in ogni caso l'utilizzazione del
contributo ambientale CONAI;
m) fornisce i dati e le informazioni richieste
dall'Autorita' di cui all'articolo 207 e assicura
l'osservanza degli indirizzi da questa tracciati;
n) acquisisce da enti pubblici o privati, nazionali o
esteri, i dati relativi ai flussi degli imballaggi in
entrata e in uscita dal territorio nazionale e i dati degli
operatori economici coinvolti. Il conferimento di tali dati
al CONAI e la raccolta, l'elaborazione e l'utilizzo degli
stessi da parte di questo si considerano, ai fini di quanto
previsto dall'articolo 178, comma 1, di rilevante interesse
pubblico ai sensi dell'articolo 53 del decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196.
4. Per il raggiungimento degli obiettivi pluriennali di
recupero e riciclaggio, gli eventuali avanzi di gestione
accantonati dal CONAI e dai consorzi di cui
all'articolo 223 nelle riserve costituenti il loro
patrimonio netto non concorrono alla formazione del
reddito, a condizione che sia rispettato il divieto di
distribuzione, sotto qualsiasi forma, ai consorziati ed
agli aderenti di tali avanzi e riserve, anche in caso di
scioglimento dei predetti sistemi gestionali, dei consorzi
e del CONAI.
5. Al fine di garantire l'attuazione del principio di
corresponsabilita' gestionale tra produttori, utilizzatori
e pubbliche amministrazioni, CONAI ed i sistemi autonomi di
cui all'articolo 221, comma, 3 lettere a) e c) promuovono e
stipulano un accordo di programma quadro, di cui alla legge
241/90 e successive modificazioni, su base nazionale tra
tutti gli operatori del comparto di riferimento,
intendendosi i sistemi collettivi operanti e i gestori
delle piattaforme di selezione (CSS), con l'Associazione
nazionale Comuni italiani (ANCI), con l'Unione delle
province italiane (UPI) o con gli Enti di gestione di
Ambito territoriale ottimale. In particolare, tale accordo
stabilisce:
1. la copertura dei costi di cui all'articolo 222,
commi 1 e 2 del presente decreto legislativo;
2. le modalita' di raccolta dei rifiuti da imballaggio
ai fini delle attivita' di riciclaggio e di recupero;
3. gli obblighi e le sanzioni posti a carico delle
parti contraenti.
5-bis. L'accordo di programma di cui al comma 5 e'
costituito da una parte generale e dai relativi allegati
tecnici per ciascun materiale di cui all'Allegato E. Gli
allegati tecnici prevedono i corrispettivi calcolati
secondo le fasce di qualita', tenendo conto delle
operazioni di cernita o di altre operazioni preliminari,
che sono stabilite tramite analisi merceologiche effettuate
da un soggetto terzo, individuato congiuntamente dai
soggetti sottoscrittori, nominato dagli Enti di governo
d'ambito territoriali ottimali, ove costituiti ed operanti,
ovvero dai Comuni con oneri posti a carico dei sistemi
collettivi.
5-ter. L'accordo di programma quadro di cui al comma 5
stabilisce che i produttori e gli utilizzatori che
aderiscono ad un sistema autonomo di cui all'articolo 221,
comma 3, lettere a) e c), ovvero ad uno dei consorzi di cui
all'articolo 223 assicurano la copertura dei costi di
raccolta e di gestione dei rifiuti di imballaggio da loro
prodotti e conferiti al servizio pubblico di raccolta
differenziata anche quando gli obiettivi di recupero e
riciclaggio possono essere conseguiti attraverso la
raccolta su superfici private. Per adempiere agli obblighi
di cui al precedente periodo, i produttori e gli
utilizzatori che aderiscono ai sistemi di cui
all'articolo 221, comma 3, lettere a) e c), possono
avvalersi dei consorzi di cui all'articolo 223 facendosi
carico dei costi connessi alla gestione dei rifiuti di
imballaggio sostenuti dai consorzi medesimi.
6. L'accordo di programma di cui al comma 5 e'
trasmesso all'Autorita' di cui all'articolo 207, che puo'
richiedere eventuali modifiche ed integrazioni entro i
successivi sessanta giorni.
7. Ai fini della ripartizione dei costi di cui al
comma 3, lettera h), sono esclusi dal calcolo gli
imballaggi riutilizzabili immessi sul mercato previa
cauzione.
8. Il contributo ambientale del Conai e' utilizzato in
via prioritaria per il ritiro degli imballaggi primari o
comunque conferiti al servizio pubblico e, in via
accessoria, per l'organizzazione dei sistemi di raccolta,
recupero e riciclaggio dei rifiuti di imballaggio secondari
e terziari. A tali fini, tale contributo e' attribuito dal
Conai, sulla base di apposite convenzioni, ai soggetti di
cui all'articolo 223, in proporzione alla quantita' totale,
al peso ed alla tipologia del materiale di imballaggio
immessi sul mercato nazionale, al netto delle quantita' di
imballaggi usati riutilizzati nell'anno precedente per
ciascuna tipologia di materiale. Il CONAI provvede ai mezzi
finanziari necessari per lo svolgimento delle proprie
funzioni con i proventi dell'attivita', con i contributi
dei consorziati e con una quota del contributo ambientale
CONAI, determinata nella misura necessaria a far fronte
alle spese derivanti dall'espletamento, nel rispetto dei
criteri di contenimento dei costi e di efficienza della
gestione, delle funzioni conferitegli dal presente titolo
nonche' con altri contributi e proventi di consorziati e di
terzi, compresi quelli dei soggetti di cui
all'articolo 221, lettere a) e c), per le attivita' svolte
in loro favore in adempimento alle prescrizioni di legge.
9. L'applicazione del contributo ambientale CONAI
esclude l'assoggettamento del medesimo bene e delle materie
prime che lo costituiscono ad altri contributi con
finalita' ambientali previsti dalla parte quarta del
presente decreto o comunque istituiti in applicazione del
presente decreto.
10. Al Consiglio di amministrazione del CONAI partecipa
con diritto di voto un rappresentante dei consumatori
indicato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare e dal Ministro delle attivita'
produttive.
12. In caso di mancata stipula dell'accordo di cui al
comma 5, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del
presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare invita le parti a trovare
un'intesa entro sessanta giorni, decorsi i quali senza
esito positivo, provvede direttamente, d'intesa con il
Ministro dello sviluppo economico, a definire il
corrispettivo di cui alla lettera a) del comma 5. L'accordo
di cui al comma 5 e' sottoscritto, per le specifiche
condizioni tecniche ed economiche relative al ritiro dei
rifiuti di ciascun materiale d'imballaggio, anche dal
competente Consorzio di cui all'articolo 223. Nel caso in
cui uno di questi Consorzi non lo sottoscriva e/o non
raggiunga le intese necessarie con gli enti locali per il
ritiro dei rifiuti d'imballaggio, il Conai subentra nella
conclusione delle convenzioni locali al fine di assicurare
il raggiungimento degli obiettivi di recupero e di
riciclaggio previsti dall'articolo 220.
13. Nel caso siano superati, a livello nazionale, gli
obiettivi finali di riciclaggio e di recupero dei rifiuti
di imballaggio indicati nel programma generale di
prevenzione e gestione degli imballaggi di cui
all'articolo 225, il CONAI adotta, nell'ambito delle
proprie disponibilita' finanziarie, forme particolari di
incentivo per il ritiro dei rifiuti di imballaggi nelle
aree geografiche che non abbiano ancora raggiunto gli
obiettivi di raccolta differenziata di cui
all'articolo 205, comma 1, entro i limiti massimi di
riciclaggio previsti dall'Allegato E alla parte quarta del
presente decreto.».