(( Art. 26-bis 
 
                     Potenziamento del controllo 
                   in materia di reati ambientali 
 
  1. Ai fini del potenziamento del  controllo  in  materia  di  reati
ambientali, alla parte sesta-bis del  decreto  legislativo  3  aprile
2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 318-ter, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: 
      «4-bis. Con decreto del Ministro della  transizione  ecologica,
di concerto con il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sono
stabiliti gli importi da corrispondere a  carico  del  contravventore
per  l'attivita'   di   asseverazione   tecnica   fornita   dall'ente
specializzato  competente  nella  materia   cui   si   riferisce   la
prescrizione di  cui  al  comma  1,  quando  diverso  dall'organo  di
vigilanza  che  l'ha  rilasciata,  ovvero,  in  alternativa,  per  la
redazione della prescrizione  rilasciata,  previo  sopralluogo  e  in
assenza  di   asseverazione,   dallo   stesso   organo   accertatore,
nell'esercizio  delle  funzioni  di  polizia  giudiziaria  ai   sensi
dell'articolo 55 del codice di procedura penale quando si  tratti  di
ente diverso da un corpo od organo riconducibile a un'amministrazione
statale»; 
    b)  all'articolo  318-quater,  il  comma  2  e'  sostituito   dal
seguente:  «2.  Quando  risulta  l'adempimento  della   prescrizione,
l'organo accertatore ammette  il  contravventore  a  pagare  in  sede
amministrativa, nel termine di trenta giorni, una  somma  pari  a  un
quarto del massimo  dell'ammenda  stabilita  per  la  contravvenzione
commessa, ai fini dell'estinzione del  reato,  destinata  all'entrata
del bilancio dello Stato, unitamente alla somma dovuta ai  sensi  del
dell'articolo 318-ter, comma 4-bis.  Entro  centoventi  giorni  dalla
scadenza del termine fissato nella prescrizione, l'organo accertatore
comunica  al  pubblico  ministero  l'adempimento  della  prescrizione
nonche'  l'eventuale   pagamento   della   somma   dovuta   ai   fini
dell'estinzione del reato e di  quella  da  corrispondere,  ai  sensi
dell'articolo  318-ter,  comma  4-bis,   per   la   redazione   della
prescrizione o, in alternativa, per  il  rilascio  dell'asseverazione
tecnica. Gli importi di cui all'articolo 318-ter, comma  4-bis,  sono
riscossi dall'ente accertatore  e  sono  destinati  al  potenziamento
delle  attivita'  di  controllo  e  verifica  ambientale  svolte  dai
predetti organi ed enti». 
  2. Il decreto di cui  al  comma  4-bis  dell'articolo  318-ter  del
decreto legislativo n. 152 del 2006, introdotto dalla lettera a)  del
comma 1 del presente articolo, e' adottato entro trenta giorni  dalla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto. )) 
 
          Riferimenti normativi: 
 
            - Si riporta il testo dell'articolo 318-ter e  318-quater
          del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 318-ter  (Prescrizioni).  -  1. Allo   scopo   di
          eliminare  la  contravvenzione   accertata,   l'organo   di
          vigilanza,  nell'esercizio  delle   funzioni   di   polizia
          giudiziaria di cui all'articolo 55 del codice di  procedura
          penale,  ovvero  la  polizia  giudiziaria   impartisce   al
          contravventore    un'apposita    prescrizione    asseverata
          tecnicamente  dall'ente  specializzato   competente   nella
          materia  trattata,  fissando  per  la  regolarizzazione  un
          termine non superiore  al  periodo  di  tempo  tecnicamente
          necessario.  In  presenza  di  specifiche   e   documentate
          circostanze   non   imputabili   al   contravventore    che
          determinino un ritardo nella regolarizzazione,  il  termine
          puo' essere prorogato per una sola volta, a  richiesta  del
          contravventore, per un periodo non superiore  a  sei  mesi,
          con provvedimento motivato che e' comunicato immediatamente
          al pubblico ministero. 
              2. Copia della prescrizione e' notificata o  comunicata
          anche al rappresentante legale dell'ente nell'ambito  o  al
          servizio del quale opera il contravventore. 
              3. Con  la  prescrizione  l'organo   accertatore   puo'
          imporre specifiche misure atte a far cessare situazioni  di
          pericolo ovvero la prosecuzione di attivita' potenzialmente
          pericolose. 
              4. Resta fermo  l'obbligo  dell'organo  accertatore  di
          riferire al pubblico ministero la notizia di reato relativa
          alla contravvenzione, ai sensi dell'articolo 347 del codice
          di procedura penale. 
              4-bis.  Con  decreto  del  Ministro  della  transizione
          ecologica, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, sono stabiliti gli importi da  corrispondere
          a   carico   del   contravventore   per   l'attivita'    di
          asseverazione  tecnica  fornita   dall'ente   specializzato
          competente nella materia cui si riferisce  la  prescrizione
          di cui al comma 1, quando diverso dall'organo di  vigilanza
          che  l'ha  rilasciata,  ovvero,  in  alternativa,  per   la
          redazione della prescrizione rilasciata, previo sopralluogo
          e  in  assenza  di  asseverazione,  dallo   stesso   organo
          accertatore,  nell'esercizio  delle  funzioni  di   polizia
          giudiziaria  ai  sensi  dell'articolo 55  del   codice   di
          procedura penale quando si tratti di  ente  diverso  da  un
          corpo  od   organo   riconducibile   a   un'amministrazione
          statale.» 
              «Art. 318-quater   (Verifica    dell'adempimento).    -
          1. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato
          nella prescrizione ai sensi dell'articolo 318-ter, l'organo
          accertatore verifica se la violazione  e'  stata  eliminata
          secondo  le  modalita'  e  nel   termine   indicati   dalla
          prescrizione. 
              2. Quando  risulta  l'adempimento  della  prescrizione,
          l'organo accertatore ammette il contravventore a pagare  in
          sede amministrativa, nel  termine  di  trenta  giorni,  una
          somma pari a un quarto del massimo  dell'ammenda  stabilita
          per la contravvenzione commessa,  ai  fini  dell'estinzione
          del reato, destinata all'entrata del bilancio dello  Stato,
          unitamente     alla     somma     dovuta      ai      sensi
          dell'articolo 318-ter, comma 4-bis. Entro centoventi giorni
          dalla scadenza  del  termine  fissato  nella  prescrizione,
          l'organo  accertatore  comunica   al   pubblico   ministero
          l'adempimento  della   prescrizione   nonche'   l'eventuale
          pagamento della somma dovuta ai  fini  dell'estinzione  del
          reato   e   di   quella   da   corrispondere,   ai    sensi
          dell'articolo 318-ter, comma 4-bis, per la redazione  della
          prescrizione   o,   in   alternativa,   per   il   rilascio
          dell'asseverazione   tecnica.   Gli    importi    di    cui
          all'articolo 318-ter, comma 4-bis, sono riscossi  dall'ente
          accertatore  e  sono  destinati  al   potenziamento   delle
          attivita' di controllo e  verifica  ambientale  svolte  dai
          predetti organi ed enti. 
              3. Quando risulta l'inadempimento  della  prescrizione,
          l'organo  accertatore  ne  da'  comunicazione  al  pubblico
          ministero e al contravventore entro  novanta  giorni  dalla
          scadenza del termine fissato nella stessa prescrizione.».