Art. 23 
 
Disposizioni urgenti a sostegno delle sale cinematografiche (( e  del
                       settore audiovisivo )) 
 
  1. Al fine di favorire la ripresa delle  attivita'  e  lo  sviluppo
delle sale cinematografiche, per gli anni 2022 e 2023, il credito  di
imposta di cui all'articolo 18 della legge 14 novembre 2016, n.  220,
e' riconosciuto nella misura massima del 40 per cento  dei  costi  di
funzionamento delle sale cinematografiche ((, se esercite  da  grandi
imprese, o del 60 per  cento  dei  medesimi  costi,  se  esercite  da
piccole o medie imprese )), secondo  le  disposizioni  stabilite  con
decreto adottato ai sensi dell'articolo 21, comma 5,  della  medesima
legge n. 220 del 2016. 
  (( 1-bis. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, per gli anni
2022 e 2023, il credito d'imposta di cui all'articolo  17,  comma  1,
della legge 14 novembre 2016, n.  220,  e'  riconosciuto,  in  favore
delle piccole e medie imprese, in misura  non  superiore  al  60  per
cento delle spese complessivamente sostenute per la realizzazione  di
nuove sale o il ripristino di sale inattive, per la  ristrutturazione
e   l'adeguamento    strutturale    e    tecnologico    delle    sale
cinematografiche,  per  l'installazione,  la   ristrutturazione,   il
rinnovo di impianti,  apparecchiature,  arredi  e  servizi  accessori
delle sale. 
  1-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della  legge  di
conversione  del  presente  decreto,  cessa  di  avere  efficacia  la
riduzione del termine di cui all'articolo 2,  comma  1,  lettera  b),
numero 2), punto i., del  decreto  del  Ministro  dei  beni  e  delle
attivita' culturali e del turismo n. 303 del 14 luglio 2017. 
  1-quater.  Al   fine   di   sostenere   la   ripresa   delle   sale
cinematografiche, per l'anno 2022  e'  autorizzata  la  spesa  di  10
milioni di euro per la realizzazione di campagne  promozionali  e  di
iniziative volte a incentivare  la  fruizione  in  sala  delle  opere
audiovisive, secondo le modalita' stabilite con decreto del  Ministro
della cultura, da adottare entro trenta giorni dalla data di  entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto.  All'onere
derivante dall'attuazione del presente  comma  si  provvede  mediante
corrispondente  riduzione  del  Fondo  di  parte  corrente   di   cui
all'articolo 89 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.  18,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. 
  1-quinquies. All'articolo 7, comma 1, del  decreto-legge  8  agosto
2013, n. 91, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  7  ottobre
2013, n. 112, le parole: «fino all'importo massimo  di  800.000  euro
nei  tre  anni  d'imposta»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «fino
all'importo massimo di 1.200.000 euro nei tre anni d'imposta». 
  1-sexies. La disposizione di cui al comma  1-quinquies  si  applica
nei  limiti  delle   risorse   appositamente   stanziate   e   previa
autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108,
paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. ))