Art. 24 
 
                   Rifinanziamento del Fondo IPCEI 
 
  1. Per il sostegno alle imprese che partecipano alla  realizzazione
degli  importanti  progetti  di  comune  interesse  europeo  di   cui
all'articolo  107,  paragrafo  3,  lettera  b),  del   Trattato   sul
funzionamento dell'Unione europea, la dotazione del  Fondo  IPCEI  di
cui all'articolo 1, comma 232, della legge 27 dicembre 2019, n.  160,
e' incrementata di 150 milioni  di  euro  per  l'anno  2022,  di  200
milioni di euro per l'anno 2023 e di 150 milioni di euro  per  l'anno
2024. 
  2. Agli oneri derivanti dal comma  1  si  provvede,  quanto  a  100
milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del
fondo di cui all'articolo 23 del decreto-legge 1° marzo 2022, n.  17,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n.  34  e,
quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2022, 200 milioni di euro  per
l'anno  2023  e  150  milioni  di  euro  per  l'anno  2024  ai  sensi
dell'articolo 58.