Art. 25 
 
       Fondo per il potenziamento dell'attivita' di attrazione 
                      degli investimenti esteri 
 
  1. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico
e'  istituito  un  fondo  per  il  potenziamento  dell'attivita'   di
attrazione degli investimenti esteri, con una dotazione di 5  milioni
di euro annui a decorrere dall'anno 2022.  Il  fondo  e'  finalizzato
alla realizzazione di iniziative volte alla ricognizione, anche sulla
base delle migliori pratiche a livello internazionale, di  potenziali
investitori  strategici  esteri,  secondo  le  caratteristiche  e  le
diverse  propensioni  all'investimento  di  ciascuna   tipologia   di
investitori,  per   favorire   l'avvio,   la   crescita   ovvero   la
ricollocazione nel territorio nazionale di  insediamenti  produttivi,
nonche'  l'elaborazione  di  proposte  di  investimento  strutturate,
comprensive  di  tutti  gli   elementi   utili   ad   un'approfondita
valutazione delle opportunita' prospettate, in relazione alle diverse
tipologie di investitori. 
  2. Per le finalita' di cui al comma 1 e al  fine  di  garantire  il
supporto  tecnico-operativo   al   Comitato   interministeriale   per
l'attrazione degli investimenti esteri di  cui  all'articolo  30  del
decreto-legge  12   settembre   2014,   n.   133,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n.  164,  e'  costituita
una segreteria tecnica coordinata da un dirigente di livello generale
in servizio presso il Ministero dello sviluppo economico  e  composta
(( da personale )) in servizio  presso  il  predetto  Ministero,  nei
limiti della vigente dotazione organica  e  senza  nuovi  o  maggiori
oneri  per  la  finanza  pubblica.  Alla  segreteria   tecnica   sono
attribuiti, tra l'altro, i  compiti  inerenti  alla  ricognizione  di
potenziali  investitori  strategici   esteri,   all'elaborazione   di
proposte di investimento  strutturate,  all'adozione  di  metodologie
uniformi,   alla   definizione   di   indicatori   di    performance,
all'implementazione  di  banche  dati,   alla   creazione,   in   via
sperimentale, di uno «sportello unico» che accompagni e supporti  gli
investitori esteri con riferimento a tutti  gli  adempimenti  e  alle
pratiche utili alla concreta realizzazione dell'investimento, nonche'
all'attivazione di un sito web unitario, che raccolga e organizzi  in
maniera razionale tutte le  informazioni  utili  sulle  iniziative  e
sugli strumenti attivabili  a  supporto  dei  potenziali  investitori
esteri.  Per  le  medesime  finalita'  il  Ministero  dello  sviluppo
economico puo' avvalersi, ai sensi  dell'articolo  7,  comma  6,  del
decreto legislativo (( 30 marzo 2001, n. 165 )),  di  un  contingente
massimo di dieci esperti  con  elevate  competenze  e  qualificazioni
professionali in materia, nel limite di spesa di  40.000  euro  annui
per singolo incarico al lordo degli oneri fiscali  e  contributivi  a
carico dell'amministrazione, con oneri a valere sul fondo di  cui  al
comma 1. 
  3. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 5 milioni di euro  annui  a
decorrere  dall'anno  2022,  si  provvede   mediante   corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo  speciale  di  parte  corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024,  nell'ambito  del
programma «Fondi di riserva e  speciali»  della  missione  «Fondi  da
ripartire» dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2022, allo  scopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico.