Art. 25 - bis 
 
   (( Disposizioni per favorire la partecipazione a manifestazioni 
          fieristiche internazionali organizzate in Italia 
 
  1. Alle imprese aventi sede operativa nel territorio nazionale che,
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto al 31 dicembre 2022, partecipano alle manifestazioni
fieristiche internazionali di settore organizzate in Italia,  di  cui
al calendario fieristico approvato dalla Conferenza delle  regioni  e
delle province autonome, e' rilasciato un buono del valore di  10.000
euro. 
  2. Il buono di cui al comma 1 ha validita' fino al 30 novembre 2022
e puo' essere richiesto una sola volta da ciascun beneficiario per il
rimborso delle spese e dei relativi  investimenti  sostenuti  per  la
partecipazione alle manifestazioni di cui al comma 1. 
  3. Il buono di cui al comma 1 e'  rilasciato  dal  Ministero  dello
sviluppo economico, secondo l'ordine  temporale  di  ricezione  delle
domande e nei limiti  delle  risorse  di  cui  al  comma  10,  previa
presentazione di una richiesta, esclusivamente  per  via  telematica,
attraverso un'apposita piattaforma  resa  disponibile  dal  Ministero
dello sviluppo economico, ovvero dal soggetto  attuatore  di  cui  al
comma 8, secondo periodo, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto. 
  4. All'atto della presentazione della richiesta di cui al comma  3,
ciascun richiedente deve comunicare un indirizzo di posta elettronica
certificata valido e funzionante nonche' le coordinate  di  un  conto
corrente bancario a  se'  intestato.  Ciascun  richiedente  fornisce,
altresi', le necessarie dichiarazioni sostitutive di certificazione o
di  atto  notorio,  secondo  il  modello   reso   disponibile   nella
piattaforma di cui al comma 3, in cui attesta: 
    a) di avere sede operativa nel territorio nazionale e  di  essere
iscritto  al  Registro  delle  imprese  della  camera  di  commercio,
industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente; 
    b) di avere ottenuto l'autorizzazione a partecipare a una o  piu'
delle manifestazioni fieristiche internazionali di settore di cui  al
comma 1; 
    c) di avere sostenuto o di dover sostenere spese  e  investimenti
per la partecipazione a una o piu' delle  manifestazioni  fieristiche
internazionali di settore di cui al comma 1; 
    d) di non essere sottoposto a  procedura  concorsuale  e  di  non
trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di
amministrazione controllata, di concordato preventivo o in  qualsiasi
altra situazione equivalente secondo la normativa vigente; 
    e) di non essere destinatario di  sanzioni  interdittive  di  cui
all'articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno
2001, n. 231, e di non trovarsi in altre  condizioni  previste  dalla
legge  come  causa  di  incapacita'  a  beneficiare  di  agevolazioni
finanziarie pubbliche o comunque a cio' ostative; 
    e) di non essere destinatario di  sanzioni  interdittive  di  cui
all'articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno
2001, n. 231, e di non trovarsi in altre  condizioni  previste  dalla
legge  come  causa  di  incapacita'  a  beneficiare  di  agevolazioni
finanziarie pubbliche o comunque a cio' ostative; 
    f) di  non  avere  ricevuto  altri  contributi  pubblici  per  le
medesime finalita' di cui al presente articolo; 
    g) di essere a conoscenza delle finalita' del buono nonche' delle
spese  e  degli  investimenti  rimborsabili  mediante   il   relativo
utilizzo. 
    g) di essere a conoscenza delle finalita' del buono nonche' delle
spese  e  degli  investimenti  rimborsabili  mediante   il   relativo
utilizzo. 
  5. A seguito della ricezione della richiesta di cui ai commi 3 e 4,
il Ministero dello sviluppo economico, ovvero il  soggetto  attuatore
di cui al comma 8, secondo periodo, rilascia il buono di cui al comma
1 mediante  invio  all'indirizzo  di  posta  elettronica  certificata
comunicato dal richiedente ai sensi del comma 4, alinea. 
  6. Entro la data  di  scadenza  del  buono,  i  beneficiari  devono
presentare, attraverso la piattaforma di cui al comma 3, l'istanza di
rimborso delle spese e degli  investimenti  effettivamente  sostenuti
per la partecipazione alle manifestazioni fieristiche  internazionali
di settore di cui al comma 1. Il rimborso massimo erogabile  e'  pari
al 50 per cento  delle  spese  e  degli  investimenti  effettivamente
sostenuti dai soggetti beneficiari ed e' comunque contenuto entro  il
limite  massimo  del  valore  del  buono  assegnato.  All'istanza  di
rimborso e' allegata copia del buono e delle  fatture  attestanti  le
spese e gli investimenti sostenuti, con  il  dettaglio  dei  relativi
costi. In caso di mancata presentazione, mediante la  piattaforma  di
cui al comma 3 ed entro la data di scadenza del buono, della predetta
documentazione o di presentazione di  documentazione  incompleta,  al
beneficiario non e' erogato alcun rimborso. 
  7. Il  Ministero  dello  sviluppo  economico,  ovvero  il  soggetto
attuatore di cui al comma 8, secondo periodo,  provvede  al  rimborso
delle somme richieste ai sensi del comma 6 mediante  accredito  delle
stesse, entro il 31 dicembre 2022, sul conto corrente comunicato  dal
beneficiario ai sensi del comma 4, alinea. 
  8. Con decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo  economico
possono essere adottate ulteriori disposizioni per  l'attuazione  del
presente articolo. Le procedure attuative nonche' la  predisposizione
e la gestione della piattaforma di cui  al  comma  3  possono  essere
demandate dal medesimo Ministero a soggetti in house dello Stato, con
oneri a valere sulle risorse di cui al comma 10, nel  limite  massimo
complessivo dell'1,5 per cento dei relativi stanziamenti. 
  9. Le disposizioni del presente articolo si applicano nei limiti  e
alle condizioni  di  cui  al  regolamento  (UE)  n.  1407/2013  della
Commissione, del 18 dicembre 2013,  relativo  all'applicazione  degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti «de minimis»,  al  regolamento  (UE)  n.  1408/2013  della
Commissione, del 18 dicembre 2013,  relativo  all'applicazione  degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, e al  regolamento  (UE)
n.  717/2014  della  Commissione,  del  27  giugno   2014,   relativo
all'applicazione  degli  articoli  107  e  108   del   Trattato   sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore
della pesca e dell'acquacoltura. 
  10. Per le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzata  la
spesa di 34 milioni di euro per l'anno 2022, alla  cui  copertura  si
provvede, quanto a 24 milioni  di  euro  per  l'anno  2022,  mediante
corrispondente utilizzo delle risorse del Fondo di conto capitale  di
cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31  dicembre  2009,  n.
196, iscritto nello stato di previsione del Ministero dello  sviluppo
economico e, quanto a 10 milioni di euro per  l'anno  2022,  mediante
corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 18,  comma  1,
del presente decreto. ))