Art. 26 
 
                   Disposizioni urgenti in materia 
                    di appalti pubblici di lavori 
 
  1.  Per  fronteggiare  gli  aumenti  eccezionali  dei  prezzi   dei
materiali da costruzione,  nonche'  dei  carburanti  e  dei  prodotti
energetici,  in  relazione  agli  appalti  pubblici  di  lavori,  ivi
compresi quelli affidati a  contraente  generale,  aggiudicati  sulla
base di offerte, con termine finale  di  presentazione  entro  il  31
dicembre 2021, lo stato di  avanzamento  dei  lavori  afferente  alle
lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero
annotate, sotto la responsabilita' dello stesso, nel  libretto  delle
misure dal 1° gennaio 2022 fino al 31  dicembre  2022,  e'  adottato,
anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali,  applicando  i
prezzari aggiornati ai sensi del  comma  2  ovvero,  nelle  more  del
predetto aggiornamento, quelli  previsti  dal  comma  3.  I  maggiori
importi derivanti dall'applicazione dei  prezzari  di  cui  al  primo
periodo, al netto dei ribassi formulati  in  sede  di  offerta,  sono
riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90 per cento,
nei limiti delle risorse di cui al quarto e quinto  periodo,  nonche'
di quelle trasferite alla stazione appaltante a valere sulle  risorse
dei fondi di cui al comma 4. Il relativo certificato di pagamento  e'
emesso contestualmente e comunque entro cinque  giorni  dall'adozione
dello stato di avanzamento. Il  pagamento  e'  effettuato,  al  netto
delle compensazioni eventualmente gia' riconosciute o  liquidate,  ai
sensi (( dell'articolo 106, comma  1,  lettera  a),  del  codice  dei
contratti pubblici, di cui al )) decreto legislativo 18 aprile  2016,
n. 50, entro i termini di cui all'articolo 113-bis,  comma  1,  primo
periodo, del (( medesimo )) decreto legislativo 18  aprile  2016,  n.
50,  utilizzando,  nel  limite  del  50   per   cento,   le   risorse
appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni
intervento, fatte salve le somme relative agli  impegni  contrattuali
gia' assunti, e le eventuali ulteriori  somme  a  disposizione  della
medesima stazione appaltante e  stanziate  annualmente  relativamente
allo  stesso  intervento.  Ai  fini  del  presente  comma,   possono,
altresi', essere utilizzate le somme  derivanti  da  ribassi  d'asta,
qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle
norme  vigenti,  nonche'  le  somme  disponibili  relative  ad  altri
interventi ultimati di competenza della medesima stazione  appaltante
e per i quali siano stati eseguiti i relativi  collaudi  o  emessi  i
certificati di regolare  esecuzione,  nel  rispetto  delle  procedure
contabili della spesa e nei limiti della  residua  spesa  autorizzata
disponibile alla data di entrata  in  vigore  del  presente  decreto.
Qualora il direttore dei lavori  abbia  gia'  adottato  lo  stato  di
avanzamento dei lavori e il responsabile unico del procedimento abbia
emesso  il  certificato  di  pagamento,  relativamente   anche   alle
lavorazioni effettuate tra il 1° gennaio 2022 e la data di entrata in
vigore del presente decreto, e' emesso,  entro  trenta  giorni  dalla
medesima data, un certificato di pagamento straordinario  recante  la
determinazione,  secondo  le  modalita'  di  cui  al  primo  periodo,
dell'acconto del corrispettivo di appalto relativo  alle  lavorazioni
effettuate e contabilizzate a far data dal 1° gennaio 2022.  In  tali
casi, il pagamento e' effettuato entro i termini  e  a  valere  sulle
risorse di cui al terzo e al quarto periodo. 
  2. Per le finalita' di cui al comma 1, in deroga alle previsioni di
cui  all'articolo  23,  comma  16,  terzo  periodo,  del  codice  dei
contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50  del  2016,  e
limitatamente all'anno 2022, le regioni, entro  il  31  luglio  2022,
procedono ad un aggiornamento infrannuale dei prezzari  in  uso  alla
data di entrata in vigore del presente decreto, in  attuazione  delle
linee guida di cui all'articolo 29, comma 12,  del  decreto-legge  27
gennaio 2022, n. 4, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28
marzo 2022, n. 25. In caso di inadempienza da parte delle regioni,  i
prezzari sono aggiornati, entro i successivi quindici  giorni,  dalle
competenti   articolazioni   territoriali   del    Ministero    delle
infrastrutture e della  mobilita'  sostenibili,  sentite  le  regioni
interessate.  Fermo  quanto  previsto  dal  citato  articolo  29  del
decreto-legge  n.  4  del  2022,  in  relazione  alle  procedure   di
affidamento delle opere pubbliche avviate successivamente  alla  data
di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2022,
ai  fini  della  determinazione  del  costo   dei   prodotti,   delle
attrezzature e delle lavorazioni, ai sensi  dell'articolo  23,  comma
16, del decreto legislativo n. 50 del 2016, si applicano  i  prezzari
aggiornati  ai  sensi  del  presente   comma   ovvero,   nelle   more
dell'aggiornamento,  quelli  previsti  dal  comma   3.   I   prezzari
aggiornati entro il 31 luglio 2022 cessano di avere  validita'  entro
il 31 dicembre 2022 e possono essere transitoriamente utilizzati fino
al 31 marzo 2023 per i progetti a base di gara  la  cui  approvazione
sia intervenuta entro tale data. 
  3. Nelle more della determinazione dei prezzari regionali ai  sensi
del comma 2 e in deroga alle previsioni di cui all'articolo 29, comma
11, del decreto-legge n. 4 del 2022, le stazioni  appaltanti,  per  i
contratti relativi a lavori, ai fini della determinazione  del  costo
dei prodotti,  delle  attrezzature  e  delle  lavorazioni,  ai  sensi
dell'articolo 23, comma 16, del decreto legislativo n. 50  del  2016,
incrementano  fino  al  20  per  cento  le  risultanze  dei  prezzari
regionali di cui al comma 7 del medesimo articolo 23, aggiornati alla
data del 31 dicembre 2021. Per  le  finalita'  di  cui  al  comma  1,
qualora, all'esito dell'aggiornamento dei prezzari ai sensi del comma
2, risulti nell'anno 2022 una variazione di detti prezzari rispetto a
quelli approvati alla data del  31  dicembre  2021  inferiore  ovvero
superiore alla percentuale di  cui  al  primo  periodo  del  presente
comma, le stazioni appaltanti procedono al conguaglio  degli  importi
riconosciuti  ai  sensi  del  medesimo  comma  1,  in  occasione  del
pagamento degli  stati  di  avanzamento  dei  lavori  afferenti  alle
lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero
annotate, sotto la responsabilita' dello stesso, nel  libretto  delle
misure successivamente all'adozione del prezzario aggiornato. 
  4. Per i soggetti tenuti all'applicazione del codice dei  contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture  di  cui  al  decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ad esclusione dei soggetti di cui
all'articolo   142,   comma   4,   del   medesimo   codice,    ovvero
all'applicazione del codice dei contratti pubblici di cui al  decreto
legislativo n. 50  del  2016,  ad  esclusione  dei  soggetti  di  cui
all'articolo  164,  comma  5,  del  medesimo  codice,  per  i  lavori
realizzati ovvero affidati dagli stessi,  in  caso  di  insufficienza
delle risorse di cui al comma  1,  alla  copertura  degli  oneri,  si
provvede: 
    a) in relazione agli interventi finanziati, in tutto o in  parte,
con le risorse previste dal regolamento (UE) 2021/240 del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, e dal regolamento (UE)
2021/241 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  12  febbraio
2021, dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano
nazionale di ripresa e resilienza, di seguito denominato  «PNRR»,  di
cui  all'articolo  1  del  decreto-legge  6  maggio  2021,   n.   59,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1°  luglio  2021,  n.  101
ovvero in relazione ai quali siano nominati  Commissari  straordinari
ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18  aprile  2019,  n.  32,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n.  55,  a
valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 7,  comma  1,  del
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 11 settembre 2020, n.  120,  limitatamente  alle  risorse
autorizzate dall'articolo 23, comma 2, lettera a), del decreto- legge
21 marzo 2022, n. 21, (( convertito, con modificazioni,  dalla  legge
20 maggio 2022, n. 51, )) nonche' dalla lettera a) del  comma  5  del
presente articolo. Le istanze di accesso al  Fondo  sono  presentate:
entro il 31 agosto 2022,  relativamente  agli  stati  di  avanzamento
concernenti le lavorazioni eseguite e  contabilizzate  dal  direttore
dei lavori ovvero annotate, sotto la  responsabilita'  dello  stesso,
nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 e  fino  al  31  luglio
2022;  entro  il  31  gennaio  2023,  relativamente  agli  stati   di
avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite e contabilizzate  dal
direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilita'  dello
stesso, nel libretto delle misure dal 1° agosto 2022  e  fino  al  31
dicembre 2022. Ai  fini  dell'accesso  alle  risorse  del  Fondo,  le
stazioni appaltanti trasmettono telematicamente  al  Ministero  delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili,  ai  sensi  e  per  gli
effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della  Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445 e secondo le modalita' definite dal medesimo
Ministero entro trenta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, i dati del contratto d'appalto, copia  dello  stato
di avanzamento dei lavori (( corredata di attestazione  ))  da  parte
del  direttore  dei  lavori,  vistata  dal  responsabile  unico   del
procedimento, dell'entita' delle lavorazioni effettuate  nel  periodo
di cui al comma 1, l'entita' delle risorse finanziarie disponibili ai
sensi del comma 1 e utilizzate ai fini del pagamento dello  stato  di
avanzamento dei lavori in relazione al quale e'  formulata  l'istanza
di accesso al Fondo, l'entita' del contributo richiesto e gli estremi
per l'effettuazione del  versamento  del  contributo  riconosciuto  a
valere sulle risorse del Fondo. Qualora l'ammontare  delle  richieste
di accesso al Fondo risulti superiore al limite di spesa previsto dal
primo  periodo,  la  ripartizione  delle  risorse  tra  le   stazioni
appaltanti richiedenti e' effettuata in misura proporzionale e fino a
concorrenza del  citato  limite  massimo  di  spesa.  Fermo  restando
l'obbligo delle stazioni  appaltanti  di  effettuare  i  pagamenti  a
valere sulle risorse di cui al  comma  1,  entro  i  termini  di  cui
all'articolo  113-bis,  comma  1,  primo  periodo,  del  codice   dei
contratti pubblici di cui al citato decreto  legislativo  n.  50  del
2016, in caso di accesso alle risorse del Fondo, il  pagamento  viene
effettuato  dalla  stazione  appaltante  entro  trenta   giorni   dal
trasferimento di dette risorse; 
    b) in relazione agli interventi diversi da  quelli  di  cui  alla
lettera a), a valere sulle risorse  del  Fondo  di  cui  all'articolo
1-septies,  comma  8,  del  decreto-legge  25  maggio  2021,  n.  73,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio  2021,  n.  106,
come incrementate dal comma 5, lettera  b),  del  presente  articolo,
nonche' dall'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 1°  marzo  2022,
n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022,  n.
34, e dall'articolo 23, comma 2, lettera b), del decreto-legge n.  21
del 2022 ((, convertito, con modificazioni, dalla  legge  n.  51  del
2022, secondo le modalita' previste dal decreto  del  Ministro  delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili, di cui all'articolo  ))
1-septies, comma 8, secondo periodo, del citato decreto-legge  n.  73
del 2021. Le istanze di accesso al Fondo sono presentate: entro il 31
agosto 2022, relativamente agli stati di avanzamento  concernenti  le
lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero
annotate, sotto la responsabilita' dello stesso, nel  libretto  delle
misure dal 1° gennaio 2022 e fino al 31  luglio  2022;  entro  il  31
gennaio 2023, relativamente agli stati di avanzamento concernenti  le
lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero
annotate, sotto la responsabilita' dello stesso, nel  libretto  delle
misure dal 1° agosto 2022  e  fino  al  31  dicembre  2022.  Ai  fini
dell'accesso  alle  risorse  del  Fondo,   le   stazioni   appaltanti
trasmettono,  secondo  le  modalita'  previste  dal  decreto  di  cui
all'articolo  1-septies,  comma  8,  secondo  periodo,   del   citato
decreto-legge n. 73 del 2021, i dati del contratto  d'appalto,  copia
dello stato di avanzamento dei lavori (( corredata di attestazione ))
da parte del direttore dei lavori, vistata dal responsabile unico del
procedimento, dell'entita' delle lavorazioni effettuate  nel  periodo
di cui al comma 1, l'entita' delle risorse finanziarie disponibili ai
sensi del comma 1 e utilizzate ai fini del pagamento dello  stato  di
avanzamento dei lavori in relazione al quale e'  formulata  l'istanza
di accesso al Fondo, l'entita' del contributo richiesto e gli estremi
per l'effettuazione del  versamento  del  contributo  riconosciuto  a
valere sulle risorse del Fondo. Qualora l'ammontare  delle  richieste
di accesso al Fondo risulti superiore al limite di spesa previsto dal
primo  periodo,  la  ripartizione  delle  risorse  tra  le   stazioni
appaltanti richiedenti e' effettuata in misura proporzionale e fino a
concorrenza del  citato  limite  massimo  di  spesa.  Fermo  restando
l'obbligo delle stazioni  appaltanti  di  effettuare  i  pagamenti  a
valere sulle risorse di cui al  comma  1,  entro  i  termini  di  cui
all'articolo  113-bis,  comma  1,  primo  periodo,  del  codice   dei
contratti pubblici di cui al citato decreto  legislativo  n.  50  del
2016, in caso di accesso alle risorse del Fondo, il  pagamento  viene
effettuato  dalla  stazione  appaltante  entro  trenta   giorni   dal
trasferimento di dette risorse. 
  5. Per le finalita' di cui al comma 4: 
    a) la dotazione del Fondo di cui all'articolo  7,  comma  1,  del
decreto-legge n. 76 del 2020, convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge n. 120 del 2020, e' incrementata di 1.000 milioni di  euro  per
l'anno 2022 e 500  milioni  di  euro  per  l'anno  2023.  Le  risorse
stanziate  dalla  presente   lettera   per   l'anno   2022,   nonche'
dall'articolo 23, comma 2, lettera a),  del  decreto-legge  21  marzo
2022, n. 21, (( convertito, con modificazioni, dalla legge 20  maggio
2022, n. 51,  ))  sono  destinate  al  riconoscimento  di  contributi
relativi alle istanze di accesso presentate, ai sensi  del  comma  4,
lettera a), del presente articolo, entro  il  31  agosto  2022  e  le
risorse stanziate per l'anno 2023 sono destinate al riconoscimento di
contributi relativi alle istanze  di  accesso  presentate,  ai  sensi
della medesima lettera a) del comma 4, entro il 31 gennaio  2023.  Le
eventuali risorse eccedenti l'importo complessivamente assegnato alle
stazioni appaltanti in relazione alle istanze presentate entro il  31
agosto 2022 possono  essere  utilizzate  per  il  riconoscimento  dei
contributi relativamente alle istanze presentate entro il 31  gennaio
2023; 
    b) la dotazione del Fondo di cui all'articolo 1-septies, comma 8,
del  decreto-legge  25  maggio   2021,   n.   73,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e' incrementata di
ulteriori 500 milioni di euro per l'anno 2022 e  di  550  milioni  di
euro per  l'anno  2023.  Le  eventuali  risorse  eccedenti  l'importo
complessivamente assegnato alle stazioni appaltanti in relazione alle
istanze presentate entro il 31 agosto 2022 possono essere  utilizzate
per il  riconoscimento  dei  contributi  relativamente  alle  istanze
presentate entro il 31 gennaio 2023. 
  (( 5-bis. In relazione all'organizzazione  dei  Giochi  olimpici  e
paralimpici invernali di Milano-Cortina 2026, e' autorizzata la spesa
di 1 milione di euro per l'anno 2022 per i lavori relativi al  tratto
viario dal km 49+000 al km 49+800 della strada statale  n.  36.  Agli
oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 1  milione
di  euro  per  l'anno  2022,  si  provvede  mediante   corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23
dicembre 2014, n. 190. )) 
  6. Fermo quanto  previsto  dall'articolo  29,  commi  8  e  9,  del
decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, per fronteggiare i  maggiori  costi
derivanti dall'aggiornamento, ai sensi dei commi 2 e 3  del  presente
articolo, dei prezzari  utilizzati  nelle  procedure  di  affidamento
delle opere pubbliche avviate successivamente alla data di entrata in
vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2022,  le  stazioni
appaltanti  possono  procedere  alla  rimodulazione  delle  somme   a
disposizione e indicate nel quadro economico degli interventi. Per le
medesime  finalita',  le  stazioni  appaltanti   possono,   altresi',
utilizzare le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati
di competenza delle medesime stazioni appaltanti e per i quali  siano
stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare
esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e  nei
limiti della residua  spesa  autorizzata  disponibile  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto. 
  7. In caso di insufficienza delle risorse di cui al  comma  6,  per
fronteggiare i maggiori costi derivanti dall'aggiornamento, ai  sensi
dei  commi  2  e  3,  dei  prezzari  utilizzati  nelle  procedure  di
affidamento delle opere pubbliche avviate successivamente  alla  data
di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre  2022
che siano relativi ad opere finanziate, in tutto o in parte,  con  le
risorse previste dal regolamento (UE) 2021/240 e dal regolamento (UE)
2021/241 ((, e' istituito )) nello stato di previsione del  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  il  «Fondo  per  l'avvio  di  opere
indifferibili», con una dotazione di 1.500 milioni di euro per l'anno
2022, 1.700 milioni di euro per l'anno 2023, 1.500  milioni  di  euro
per ciascuno degli anni 2024 e 2025  e  1.300  milioni  di  euro  per
l'anno 2026. Le risorse del Fondo sono trasferite, nei  limiti  degli
stanziamenti annuali di bilancio, in apposita contabilita' del  Fondo
di rotazione di cui all'articolo 5 della legge  16  aprile  1987,  n.
183. Fermi restando gli interventi prioritari  individuati  al  primo
periodo, al Fondo di cui al presente comma possono accedere,  secondo
le modalita' definite (( ai sensi del comma 7))-bis  e  relativamente
alle  procedure  di  affidamento  di  lavori  delle   opere   avviate
successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e
fino al 31 dicembre 2022, gli interventi (( integralmente finanziati,
)) la  cui  realizzazione,  anche  in  considerazione  delle  risorse
finanziarie disponibili a legislazione vigente, deve essere  ultimata
entro il 31 dicembre 2026 ((, relativi al Piano )) nazionale per  gli
investimenti  complementari  al  PNRR,  di  cui  all'articolo  1  del
decreto-legge n. 59 del 2021, convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge n. 101 del 2021 ((, e quelli in relazione  ai  quali  ))  siano
nominati  Commissari  straordinari  ai  sensi  dell'articolo  4   del
decreto-legge n. 32 del 2019, convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge n. 55 del 2019. Al Fondo possono altresi' accedere, nei termini
di cui al (( terzo periodo )): 
    a) il Commissario straordinario di cui all'articolo 1, comma 421,
della legge 30 dicembre 2021, n.  234,  per  la  realizzazione  degli
interventi inseriti nel programma di cui al comma  423  del  medesimo
articolo 1 della legge n. 234 del 2021; 
    b) la societa' Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.  di
cui  all'articolo  3  del  decreto-legge  11  marzo  2020,   n.   16,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31,  per
la realizzazione delle opere di cui al comma 2 del medesimo  articolo
3 del decreto-legge n. 16 del 2020; 
    c) l'Agenzia per la  coesione  territoriale  per  gli  interventi
previsti  dal  decreto  di  cui  all'articolo  9,  comma  5-ter,  del
decreto-legge n. 4 del 2022,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge n. 25 del 2022. 
  (( 7-bis. Con uno o piu' decreti )) del  Presidente  del  Consiglio
dei ministri, da adottare entro 45 giorni dalla data  di  entrata  in
vigore del presente decreto su proposta del Ministro dell'economia  e
delle finanze, di concerto con il  Ministro  delle  infrastrutture  e
della mobilita' sostenibili, sono determinate le modalita' di accesso
al Fondo (( di  cui  al  comma  7  )),  di  assegnazione  e  gestione
finanziaria delle relative risorse secondo i seguenti criteri: 
    a) fissazione di un termine per la presentazione delle istanze di
assegnazione delle risorse da  parte  delle  Amministrazioni  statali
finanziatrici degli interventi o titolari dei relativi  programmi  di
investimento  secondo  modalita'  telematiche  e   relativo   corredo
informativo; 
    b) ai fini dell'assegnazione delle  risorse,  i  dati  necessari,
compresi  quelli  di  cui  al  comma   6,   sono   verificati   dalle
amministrazioni statali istanti attraverso  sistemi  informativi  del
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; 
    c)  l'assegnazione  delle  risorse   avviene   sulla   base   del
cronoprogramma procedurale e finanziario degli interventi, verificato
ai sensi della lettera b) e  costituisce  titolo  per  l'avvio  delle
procedure di affidamento delle opere pubbliche; 
    d) effettuazione dei trasferimenti secondo le procedure stabilite
dalla citata legge n. 183 del  1987  e  dal  regolamento  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 29  dicembre  1988,  n.  568,
sulla base delle  richieste  presentate  dalle  amministrazioni,  nei
limiti delle disponibilita' di cassa; per le risorse  destinate  agli
interventi del PNRR, i trasferimenti sono effettuati  in  favore  dei
conti di tesoreria Next Generation  UE-Italia  gestiti  dal  Servizio
centrale per il PNRR  che  provvede  alla  successiva  erogazione  in
favore delle Amministrazioni aventi diritto,  con  le  procedure  del
PNRR; 
    e) (( determinazione delle ))  modalita'  di  restituzione  delle
economie derivanti dai ribassi d'asta non utilizzate al completamento
degli interventi ovvero dall'applicazione delle clausole di revisione
dei  prezzi  di  cui  all'articolo  29,  comma  1,  lettera  a),  del
decreto-legge n. 4 del 2022,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge n. 25 del 2022. Le eventuali risorse del Fondo gia'  trasferite
alle  stazioni  appaltanti  devono  essere  versate  all'entrata  del
bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo; 
    f) fermo restando l'integrale soddisfacimento delle richieste  di
accesso  al  Fondo  ((  di  cui  al  comma  7  )),  previsione  della
possibilita' di far fronte alle maggiori esigenze dei Fondi di cui al
comma 4 ai sensi del comma 13. 
  (( 7-ter. Per gli interventi degli enti locali  ))  finanziati  con
risorse previste dal regolamento (UE) 2021/240 e dal regolamento (UE)
2021/241, con i decreti di  cui  al  ((  comma  7))-bis  puo'  essere
assegnato direttamente, su  proposta  delle  Amministrazioni  statali
finanziatrici, un contributo per fronteggiare i maggiori costi di cui
(( al comma 7 )), tenendo  conto  dei  cronoprogrammi  procedurali  e
finanziari degli interventi medesimi, e sono  altresi'  stabilite  le
modalita' di verifica dell'importo  effettivamente  spettante,  anche
tenendo conto di quanto previsto dal comma 6. 
  8. Fino al 31 dicembre 2022, in relazione agli  accordi  quadro  di
lavori di cui all'articolo 54 del codice dei  contratti  pubblici  di
cui al decreto legislativo n. 50 del 2016,  gia'  aggiudicati  ovvero
efficaci alla data di entrata in  vigore  del  presente  decreto,  le
stazioni appaltanti,  ai  fini  della  esecuzione  di  detti  accordi
secondo le modalita' previste dai commi 2, 3, 4, 5 e 6  del  medesimo
articolo 54 del codice dei  contratti  pubblici  di  cui  al  decreto
legislativo  n.  50   del   2016   e   nei   limiti   delle   risorse
complessivamente stanziate per il finanziamento dei  lavori  previsti
dall'accordo quadro, utilizzano  i  prezzari  aggiornati  secondo  le
modalita' di cui al comma 2 ovvero di cui al  comma  3  del  presente
articolo, fermo restando il ribasso  formulato  in  sede  di  offerta
dall'impresa  aggiudicataria   dell'accordo   quadro   medesimo.   In
relazione  all'esecuzione  degli  accordi  quadro  di  cui  al  primo
periodo, si applicano, altresi', le previsioni di cui all'articolo 29
del decreto-legge n. 4 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 25 del 2022. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4  si
applicano  anche  alle  lavorazioni  eseguite  e  contabilizzate  dal
direttore dei lavori, ovvero annotate, sotto la  responsabilita'  del
direttore dei lavori, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 e
fino al 31 dicembre 2022, relativamente ad appalti di  lavori  basati
su accordi quadro gia' in esecuzione alla data di entrata  in  vigore
del presente decreto. 
  9. All'articolo 29 del decreto-legge n. 4 del 2022, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 25  del  2022,  il  comma  11-  bis  e'
abrogato. 
  10. All'articolo  25  del  decreto-legge  1°  marzo  2022,  n.  17,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n.  34,  i
commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 sono abrogati. 
  11.  Le  disposizioni  di  cui  all'articolo  23,  comma   1,   del
decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, (( convertito, con modificazioni,
dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, )) si applicano anche alle istanze
di riconoscimento di contributi a valere sulle risorse del  Fondo  di
cui al comma 4, lettera a) del presente articolo. 
  12. Le disposizioni del presente articolo, ad esclusione dei  commi
2, secondo e quarto periodo, e 3, si  applicano  anche  agli  appalti
pubblici di lavori, nonche' agli accordi  quadro  di  lavori  di  cui
all'articolo 54 del decreto legislativo n. 50 del 2016 delle societa'
del gruppo Ferrovie dello Stato, (( dell'ANAS S.p.A.  e  degli  altri
soggetti di cui al capo I del titolo VI della parte II  del  medesimo
decreto legislativo n. 50  del  2016,  limitatamente  alle  attivita'
previste nel citato capo  I  e  qualora  non  applichino  i  prezzari
regionali, )) con riguardo ai  prezzari  dagli  stessi  utilizzati  e
aggiornati entro il termine di cui al primo periodo del citato  comma
2 del  presente  articolo.  In  relazione  ai  contratti  affidati  a
contraente generale dalle societa' del gruppo Ferrovie dello Stato  e
(( dall'ANAS S.p.A. )) in essere alla data di entrata in  vigore  del
presente decreto le cui  opere  siano  in  corso  di  esecuzione,  si
applica un incremento del 20 per cento agli importi delle lavorazioni
eseguite e contabilizzate dal direttore dei  lavori  dal  1°  gennaio
2022 fino al 31 dicembre 2022. 
  (( 12-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano,  per
quanto compatibili, anche ai contratti pubblici  stipulati  ai  sensi
del decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208. )) 
  13. In considerazione  delle  istanze  presentate  e  dell'utilizzo
effettivo  delle  risorse,  al  fine  di  assicurare  la   tempestiva
assegnazione delle necessarie disponibilita' per le finalita' di  cui
al presente articolo, previo accordo delle  amministrazioni  titolari
dei fondi di cui commi 5 e  7,  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze e' autorizzato ad  apportare  tra  gli  stati  di  previsione
interessati,  anche  mediante  apposito  versamento  all'entrata  del
bilancio dello Stato e successiva riassegnazione ((  alla  spesa  )),
per ciascun anno del biennio  2022-2023  e  limitatamente  alle  sole
risorse iscritte  nell'anno  interessato,  le  occorrenti  variazioni
compensative  annuali  tra  le  dotazioni  finanziarie   previste   a
legislazione vigente, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica. 
  14. Agli oneri derivanti dai commi 5 e  7,  quantificati  in  3.000
milioni di euro per l'anno 2022, 2.750 milioni  di  euro  per  l'anno
2023 e in 1.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e
1.300  milioni  di  euro  per  l'anno  2026,  si  provvede  ai  sensi
dell'articolo 58.